Pubblicato
RAPOLLA
Gara #60838
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ACCESSORI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE VIE, STRADE, PIAZZE E AREE, SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAPOLLA.Informazioni appalto
04/04/2025
Aperta
Servizi
€ 3.760.000,00
D AMELIO PINO
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
B649C7690E
G49I24000290004
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ACCESSORI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE VIE, STRADE, PIAZZE E AREE, SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAPOLLA.
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ACCESSORI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE VIE, STRADE, PIAZZE E AREE, SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAPOLLA.
€ 1.758.883,48
€ 1.984.108,36
€ 17.008,16
Scadenze
28/04/2025 10:03
05/05/2025 12:00
19/05/2025 15:00
Allegati
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11.40 MB | |
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1.27 MB | |
allegato-a-domanda-di-partecipazione.docx SHA-256: 61c035a8fba5c166a5fddb79d19104ebd4d4197d6b326bea3edaeafa323d328f 04/04/2025 10:02 |
40.97 kB |
Chiarimenti
11/04/2025 18:30
Quesito #1
Nel disciplinare al punto 17.1 lettera h), tra le dichiarazioni da sottoscrivere presenti nel modello di partecipazione, è indicata la seguente: “di non aver contenziosi in atto con l’Ente Committente né con qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti all’oggetto dell’appalto”.
Al riguardo si evidenzia che è illegittimo prevedere in un avviso pubblico di gara una clausola d’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, per l’esistenza di contenziosi in atto con le pubbliche amministrazioni, in quanto la discrezionalità di un’ Amministrazione in sede di predisposizione dei requisiti di ammissione delle imprese alle gare di appalto, per quanto ampia, è pur sempre limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia del rispetto dei principi fondamentali, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, e ciò tanto più, se si considera che l’esclusione di un’impresa che versi in una situazione di contenzioso si configura come introduttiva di una condizione generale preclusiva dell’accesso alla gara, non prevista dall’art. 10 comma 2 del D. Lgs 36/2023 “il quale stabilisce che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori sono nulle e si considerano non apposte” (Consiglio di Stato Sezione V Sentenza del 13/08/2024 n. 7113).
Pertanto, nella considerazione di quanto sopra, trattasi di una fattispecie che si traduce in una restrizione del requisito partecipativo e quindi in un effetto restrittivo della concorrenza per violazione dell’art. 10 comma 2 del D. Lgs 36/2023. Voglia la SV dare delucidazioni e indirizzi in merito.
Distinti saluti
Al riguardo si evidenzia che è illegittimo prevedere in un avviso pubblico di gara una clausola d’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, per l’esistenza di contenziosi in atto con le pubbliche amministrazioni, in quanto la discrezionalità di un’ Amministrazione in sede di predisposizione dei requisiti di ammissione delle imprese alle gare di appalto, per quanto ampia, è pur sempre limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia del rispetto dei principi fondamentali, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, e ciò tanto più, se si considera che l’esclusione di un’impresa che versi in una situazione di contenzioso si configura come introduttiva di una condizione generale preclusiva dell’accesso alla gara, non prevista dall’art. 10 comma 2 del D. Lgs 36/2023 “il quale stabilisce che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori sono nulle e si considerano non apposte” (Consiglio di Stato Sezione V Sentenza del 13/08/2024 n. 7113).
Pertanto, nella considerazione di quanto sopra, trattasi di una fattispecie che si traduce in una restrizione del requisito partecipativo e quindi in un effetto restrittivo della concorrenza per violazione dell’art. 10 comma 2 del D. Lgs 36/2023. Voglia la SV dare delucidazioni e indirizzi in merito.
Distinti saluti
17/04/2025 15:25
Risposta
Si chiarisce che quanto riportato al punto 17.1 lettera h) non è un requisito di partecipazione trattasi di refuso.