Proposta di aggiudicazione
COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI
Visualizza partecipanti
Gara #65103
PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON CLAUSOLA DI URGENZA CRITERIO OEPV PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE - CUP: E78E25000100002Informazioni appalto
14/05/2025
Aperta
Servizi
€ 284.849,05
Corsini Francesco
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B6D074B251
E78E25000100002
Qualità prezzo
INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE - CUP: E78E25000100002
PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON CLAUSOLA DI URGENZA AI SENSI DELL’ART.71 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE - CUP: E78E25000100002
€ 8.564,79
€ 274.400,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04330930266 | TEMPI MODERNI SPA |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
CORSINI | FRANCESCO | RUP |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
PELLEGRINO | GIUSEPPE | PRESIDENTE |
DE CESARE | MAURIZIO | COMMISSARIO |
SANSEVERINO | BASILIO | COMMISSARIO |
Scadenze
27/05/2025 12:00
05/06/2025 11:00
05/06/2025 11:15
Avvisi
Allegati
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244.22 kB | |
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159.50 kB | |
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163.56 kB | |
5-dichiarazione-sostitutiva-di-certificazione-antimafia.doc SHA-256: dbac38f43f4452b200542f0132cf3281a38c24ee493bc074f4f719522ad90048 14/05/2025 09:08 |
388.96 kB | |
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447.23 kB | |
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53.53 kB | |
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224.59 kB | |
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115.00 kB | |
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10.28 MB | |
Verbale ammissione SHA-256: 392d14ed555f448868db473afb3c5ab5cc4ef5f2162ae35c88c19ba8a0f2fc88 05/06/2025 16:41 |
18.26 kB | |
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Chiarimenti
14/05/2025 10:08
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) L’attuale fornitore;
8) La fee applicata dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) L’attuale fornitore;
8) La fee applicata dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
15/05/2025 15:32
Risposta
In merito alla richiesta di chiarimento, si comunica che la Stazione Appaltante non ha in forza lavoratori somministrati.
Saluti
Il Responsabile
Saluti
Il Responsabile
14/05/2025 11:01
Quesito #2
Spett.le Ente chiediamo di poter ricevere:
copia del Dmag (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) oppure copia della Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps.tabelle retributive agricole con validità 01/06/2023 della provinciatabelle agricole del CCNL idraulico forestale della provincia
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
copia del Dmag (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) oppure copia della Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps.tabelle retributive agricole con validità 01/06/2023 della provinciatabelle agricole del CCNL idraulico forestale della provincia
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
16/05/2025 19:03
Risposta
In merito alla richiesta suddetta, si comunicano i seguenti dati:
- Cida 273692
- Codice fiscale 84001940653
- ISTAT ubicazione fondo agricolo 065099
- Codice istat 065154
- Zona tariffaria 04
Inoltre si allegano le tabelle richieste
- Cida 273692
- Codice fiscale 84001940653
- ISTAT ubicazione fondo agricolo 065099
- Codice istat 065154
- Zona tariffaria 04
Inoltre si allegano le tabelle richieste
tabelle-retributive-valida-dal-1-gennaio-2023.pdf SHA-256: 5309ec8e97c00c41a391fff891b7559826b3fd9a99771a74846f2523c74127f5 16/05/2025 19:03 |
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21/05/2025 11:50
Quesito #3
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ove richiesta la relazione sull'ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68, si precisa che l'art. 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 pone l'obbligo di consegna della relazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente, a carico dei soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo ovvero le aziende che occupano oltre 50 dipendenti e che sono tenute alla redazione dello stato del personale. Si precisa infatti che codeste aziende la certificazione di ottemperanza viene rilasciata dal CPI-Ufficio Collocamento Mirato di competenza. Si chiede quindi di precisare quali siano gli operatori economici tenuti alla presentazione della suddetta relazione.
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4.1 Oggetto dei servizi del capitolato ove previsto che "La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo stabilito nel Contratto." si precisa che, differentemente dal contratto di appalto con il contratto di somministrazione, "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (art. 34, comma 3 d. lgs. 81/) e L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. (art. 35 comma 4 d. lgs. 81/15).
Pertanto l'eventuale responsabilità per infortuni sul lavoro rimane onere a carico di codesto ente.
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4.1 Oggetto dei servizi del capitolato ove previsto che "La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo stabilito nel Contratto." si precisa che, differentemente dal contratto di appalto con il contratto di somministrazione, "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (art. 34, comma 3 d. lgs. 81/) e L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. (art. 35 comma 4 d. lgs. 81/15).
Pertanto l'eventuale responsabilità per infortuni sul lavoro rimane onere a carico di codesto ente.
23/05/2025 17:00
Risposta
1) L'articolo 47, comma 3 bis, del Decreto Legge n. 77/2021 impone agli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 dipendenti, di consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Questa relazione deve essere presentata alla stazione appaltante. L'obbligo si applica anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Nel Disciplinare viene indicato:
"Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di
parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021
2) - Come indicato all'art. 4.1 del Capitolato - Si conferma che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni e che in capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.
Inoltre si conferma che le APL non possono essere costrette a stipulare polizze con coperture che non siano previste dalla legge o dal contratto di somministrazione ma che comunque come indicato nello stesso articolo, qualsiasi onere relativo a polizze assicurative per il risarcimento di danni arrecati a terzi e/o all’utilizzatore devono ritenersi remunerati dall’aggio di Agenzia.
Nel Disciplinare viene indicato:
"Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di
parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021
2) - Come indicato all'art. 4.1 del Capitolato - Si conferma che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni e che in capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.
Inoltre si conferma che le APL non possono essere costrette a stipulare polizze con coperture che non siano previste dalla legge o dal contratto di somministrazione ma che comunque come indicato nello stesso articolo, qualsiasi onere relativo a polizze assicurative per il risarcimento di danni arrecati a terzi e/o all’utilizzatore devono ritenersi remunerati dall’aggio di Agenzia.
21/05/2025 12:04
Quesito #4
Dall'analisi della documentazione di gara e delle risposte ai chiarimenti fornite, è emersa una potenziale discrepanza in merito al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per il personale oggetto di somministrazione.
Nella risposta al "Quesito #2" del 16/05/2025, sono state richieste le "tabelle retributive agricole con validità 01/06/2023 della provincia" e le "tabelle agricole del CCNL idraulico forestale della provincia". Tuttavia, il documento allegato è intitolato "RETRIBUZIONI DAL 1° GENNAIO 2023 - OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO".
Il "Capitolato Tecnico" e il "Disciplinare di Gara" fanno invece riferimento in modo coerente al "CCNL idraulico - forestale" per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In particolare, il Capitolato Tecnico specifica che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione 40 unità di personale idraulico - forestale, da inquadrare al 3° livello con mansioni di operatore di mezzi meccanici per almeno il 50%. Si menziona inoltre che il costo giornaliero è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento.
Alla luce di quanto sopra, si prega di voler confermare la correttezza delle risposte fornite ai chiarimenti precedenti e, con riferimento al quesito relativo al CCNL, di voler integrare la risposta con tutti i dati retributivi necessari ed eventualmente non forniti, utili per la costruzione del costo del lavoro, al fine di poter predisporre un'offerta congrua. In particolare, si chiede di chiarire:
CCNL Applicabile: Quale CCNL è applicabile al personale oggetto di somministrazione: "Operai Agricoli Florovivaisti" o "Idraulico-Forestale"?Dettaglio CCNL "Idraulico-Forestale" (se confermato): Nel caso in cui il CCNL "Idraulico-Forestale" sia quello corretto, si prega di fornire i seguenti dettagli:Codice identificativo del CCNL di riferimento.Percentuali del Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) Nazionale a carico dell'azienda e del lavoratore.Percentuali del Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) Provinciale a carico dell'azienda e del lavoratore.Eventuali altre Casse o contribuzioni espresse in percentuale.Un dettaglio completo degli elementi della retribuzione, con distinzione del terzo elemento e di tutte le altre voci utili alla determinazione del costo del lavoro, per tutti i livelli, con particolare riferimento al 3° livello menzionato nel Capitolato Tecnico.
cordiali saluti.
Nella risposta al "Quesito #2" del 16/05/2025, sono state richieste le "tabelle retributive agricole con validità 01/06/2023 della provincia" e le "tabelle agricole del CCNL idraulico forestale della provincia". Tuttavia, il documento allegato è intitolato "RETRIBUZIONI DAL 1° GENNAIO 2023 - OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO".
Il "Capitolato Tecnico" e il "Disciplinare di Gara" fanno invece riferimento in modo coerente al "CCNL idraulico - forestale" per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In particolare, il Capitolato Tecnico specifica che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione 40 unità di personale idraulico - forestale, da inquadrare al 3° livello con mansioni di operatore di mezzi meccanici per almeno il 50%. Si menziona inoltre che il costo giornaliero è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento.
Alla luce di quanto sopra, si prega di voler confermare la correttezza delle risposte fornite ai chiarimenti precedenti e, con riferimento al quesito relativo al CCNL, di voler integrare la risposta con tutti i dati retributivi necessari ed eventualmente non forniti, utili per la costruzione del costo del lavoro, al fine di poter predisporre un'offerta congrua. In particolare, si chiede di chiarire:
CCNL Applicabile: Quale CCNL è applicabile al personale oggetto di somministrazione: "Operai Agricoli Florovivaisti" o "Idraulico-Forestale"?Dettaglio CCNL "Idraulico-Forestale" (se confermato): Nel caso in cui il CCNL "Idraulico-Forestale" sia quello corretto, si prega di fornire i seguenti dettagli:Codice identificativo del CCNL di riferimento.Percentuali del Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) Nazionale a carico dell'azienda e del lavoratore.Percentuali del Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) Provinciale a carico dell'azienda e del lavoratore.Eventuali altre Casse o contribuzioni espresse in percentuale.Un dettaglio completo degli elementi della retribuzione, con distinzione del terzo elemento e di tutte le altre voci utili alla determinazione del costo del lavoro, per tutti i livelli, con particolare riferimento al 3° livello menzionato nel Capitolato Tecnico.
cordiali saluti.
28/05/2025 13:41
Risposta
In risposta al quesito, si forniscono le seguenti precisazioni, predisposte dal Responsabile del Settore Finanziario:
a) Il CCNL di riferimento da applicare è il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2021-2024;
b) Il CAC a carico del datore di lavoro è pari alla percentuale dello 0,16% da applicare sulla paga oraria (vedasi Allegato I, art. 3 e Allegato L al CCNL); tale percentuale è connessa con gli obblighi fissati dall’art. 29, lettera b) del CCNL; la quota CAC a carico dei lavoratori è volontaria, come si rileva dall’art. 2 dell’Allegato I al CCNL e dal fac-simile di rinuncia riportato nell’Allegato medesimo;
c) Il CACR è fissato dal CIRL 2022-20225 in € 0,50 giorno a carico del lavoratore (art. 31); tuttavia, si può ritenere quale contribuzione facoltativa;
d) Da segnalare la contribuzione FIMIF o CIMIF che è a carico del datore di lavoro per una percentuale dello 0,44% (art. 61 CCNL) e la contribuzione ente bilaterale di € 2,80 giorno a carico datore (art. 4 CIRL Campania);
e) La paga per il lavoratore a tempo determinato di III livello è quella riportata nell’Allegato C, secondo prospetto, al CCNL. A questi valori occorre sommare quelli dovuti per il CIRL. Ad ogni buon conto, si allega prospetto di calcolo della paga oraria e giornaliera di un OTD di III livello.
Cordiali saluti
a) Il CCNL di riferimento da applicare è il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2021-2024;
b) Il CAC a carico del datore di lavoro è pari alla percentuale dello 0,16% da applicare sulla paga oraria (vedasi Allegato I, art. 3 e Allegato L al CCNL); tale percentuale è connessa con gli obblighi fissati dall’art. 29, lettera b) del CCNL; la quota CAC a carico dei lavoratori è volontaria, come si rileva dall’art. 2 dell’Allegato I al CCNL e dal fac-simile di rinuncia riportato nell’Allegato medesimo;
c) Il CACR è fissato dal CIRL 2022-20225 in € 0,50 giorno a carico del lavoratore (art. 31); tuttavia, si può ritenere quale contribuzione facoltativa;
d) Da segnalare la contribuzione FIMIF o CIMIF che è a carico del datore di lavoro per una percentuale dello 0,44% (art. 61 CCNL) e la contribuzione ente bilaterale di € 2,80 giorno a carico datore (art. 4 CIRL Campania);
e) La paga per il lavoratore a tempo determinato di III livello è quella riportata nell’Allegato C, secondo prospetto, al CCNL. A questi valori occorre sommare quelli dovuti per il CIRL. Ad ogni buon conto, si allega prospetto di calcolo della paga oraria e giornaliera di un OTD di III livello.
Cordiali saluti
costo-otd-3-liv-1.pdf SHA-256: 35645e051d30eda068d7a6b406fd2d0699333ad331764ea43a9d5dfaa29367fb 28/05/2025 13:41 |
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21/05/2025 13:02
Quesito #5
Spett.le Ente,
si evidenzia che le tabelle inviateci sono riferite al ccnl agricoltura operai florovivaisti mentre sui documenti di gara viene indicato il ccnl idraulico forestale.
Si segnala inoltre le succitate tabelle non sono più in essere in quanto il cpl provinciale deve essere adeguato con il rinnovo del ccnl nazionale del 01.01.2025.
Si chiede conferma del ccnl applicato e delle tabelle aggiornate
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
si evidenzia che le tabelle inviateci sono riferite al ccnl agricoltura operai florovivaisti mentre sui documenti di gara viene indicato il ccnl idraulico forestale.
Si segnala inoltre le succitate tabelle non sono più in essere in quanto il cpl provinciale deve essere adeguato con il rinnovo del ccnl nazionale del 01.01.2025.
Si chiede conferma del ccnl applicato e delle tabelle aggiornate
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
22/05/2025 11:40
Risposta
Si trasmette in allegato la tabella richiesta.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
tabella-paga-forestali.pdf SHA-256: 7546dac1dfc0d5f184702563fe85de6a76f620abc44784ed582b8d247e10f4d1 22/05/2025 11:40 |
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21/05/2025 17:21
Quesito #6
Spett.le Ente,
si chiede quali requisiti devono possedere i Lavoratori per poter svolgere l'attività lavorativa richiesta.
Grazie
si chiede quali requisiti devono possedere i Lavoratori per poter svolgere l'attività lavorativa richiesta.
Grazie
22/05/2025 11:45
Risposta
Si rimanda al Capitolato Tecnico - capitolo 4 - CARATTERISTICHE DELL’APPALTO - par. 4.2 Requisiti dei lavoratori.
Saluti
Saluti
21/05/2025 17:23
Quesito #7
Spett.le Ente,
in merito al requisito di capacità tecnica e professionale a pag. 14 Disciplinare, si chiede conferma che per prestazioni analoghe si intende il servizio di somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL, figure somministrate, ...
Grazie
in merito al requisito di capacità tecnica e professionale a pag. 14 Disciplinare, si chiede conferma che per prestazioni analoghe si intende il servizio di somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL, figure somministrate, ...
Grazie
22/05/2025 11:51
Risposta
Si conferma che per "Prestazioni Analoghe" Requisito di Capacità Tecnica e Professionale a pag. 14 del Disciplinare si intende somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL.
Saluti
Saluti
21/05/2025 17:24
Quesito #8
Spett.le Ente,
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
- le ore relative alle assenze,
- le ore relative alle festività non lavorate,
- il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore.
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
- le ore relative alle assenze,
- le ore relative alle festività non lavorate,
- il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore.
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
28/05/2025 13:43
Risposta
In risposta al quesito, si fornisce la seguente precisazione fornita dal Responsabile del Settore Finanziario.
L’operaio assunto a tempo determinato (OTD) non ha tutti i diritti riconosciuti contrattualmente ad un Operaio a tempo indeterminato (OTI). La paga riconosciuta ad un OTD contiene la voce “terzo elemento” corrispondente ad una percentuale pari al 31,36%, la quale è attribuita per coprire le ferie, le festività, la tredicesima e la quattordicesima. Vedasi l’art. 52 del CCNL.
Cordiali saluti
L’operaio assunto a tempo determinato (OTD) non ha tutti i diritti riconosciuti contrattualmente ad un Operaio a tempo indeterminato (OTI). La paga riconosciuta ad un OTD contiene la voce “terzo elemento” corrispondente ad una percentuale pari al 31,36%, la quale è attribuita per coprire le ferie, le festività, la tredicesima e la quattordicesima. Vedasi l’art. 52 del CCNL.
Cordiali saluti
21/05/2025 17:24
Quesito #9
Spett.le Ente,
si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Grazie
si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Grazie
23/05/2025 17:02
Risposta
Come riportato all'art. 6.1 del Capitolato, si conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.(debbono ritenersi a carico del somministratore soltanto i costi della sorveglianza sanitaria relativi alla visita preventiva / preassuntiva, mentre rimangono a carico dell’utilizzatore i costi relativi alle visite periodiche successive”) nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Saluti
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Saluti
22/05/2025 12:55
Quesito #10
Spett. le. Ente,
Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:
CAPITOLATO
ART. 4.1
Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave.
Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
Art.5.3
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
ART. 6.1.
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Art.11
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:
CAPITOLATO
ART. 4.1
Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave.
Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
Art.5.3
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
ART. 6.1.
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Art.11
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
23/05/2025 17:07
Risposta
- In merito all'art. 4.1 del Capitolato - Si conferma che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni e che in capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.
Inoltre si conferma che le APL non possono essere costrette a stipulare polizze con coperture che non siano previste dalla legge o dal contratto di somministrazione ma che comunque come indicato nello stesso articolo, qualsiasi onere relativo a polizze assicurative per il risarcimento di danni arrecati a terzi e/o all’utilizzatore devono ritenersi remunerati dall’aggio di Agenzia.
- In merito all'art. 5.3 del Capitolato si chiarisce, a conferma di quanto previsto dallo stesso articolo, che in caso di interruzione del rapporto contrattuale per cause di forza maggiore, la Comunità Montana Gelbison & Cervati corrisponderà all’Agenzia esclusivamente quanto dovuto per le prestazioni lavorative erogate fino al momento dell’effettiva interruzione del Servizio.
- In merito all'art. 6.1 del Capitolato, si conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.(debbono ritenersi a carico del somministratore soltanto i costi della sorveglianza sanitaria relativi alla visita preventiva / preassuntiva, mentre rimangono a carico dell’utilizzatore i costi relativi alle visite periodiche successive”) nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
- In merito all'art. 11 del Capitolato si conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il contraddittorio tra le parti come previsto dalla legge e che il relativo importo sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Inoltre si conferma che le APL non possono essere costrette a stipulare polizze con coperture che non siano previste dalla legge o dal contratto di somministrazione ma che comunque come indicato nello stesso articolo, qualsiasi onere relativo a polizze assicurative per il risarcimento di danni arrecati a terzi e/o all’utilizzatore devono ritenersi remunerati dall’aggio di Agenzia.
- In merito all'art. 5.3 del Capitolato si chiarisce, a conferma di quanto previsto dallo stesso articolo, che in caso di interruzione del rapporto contrattuale per cause di forza maggiore, la Comunità Montana Gelbison & Cervati corrisponderà all’Agenzia esclusivamente quanto dovuto per le prestazioni lavorative erogate fino al momento dell’effettiva interruzione del Servizio.
- In merito all'art. 6.1 del Capitolato, si conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.(debbono ritenersi a carico del somministratore soltanto i costi della sorveglianza sanitaria relativi alla visita preventiva / preassuntiva, mentre rimangono a carico dell’utilizzatore i costi relativi alle visite periodiche successive”) nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
- In merito all'art. 11 del Capitolato si conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il contraddittorio tra le parti come previsto dalla legge e che il relativo importo sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
27/05/2025 10:08
Quesito #11
Spett.le COMUNITA’ MONTANA GELBISON E CERVATI,
In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
28/05/2025 13:44
Risposta
In risposta al quesito, si fornisce la seguente precisazione fornita dal Responsabile del Settore Finanziario.
L’operaio assunto a tempo determinato (OTD) non ha tutti i diritti riconosciuti contrattualmente ad un Operaio a tempo indeterminato (OTI). La paga riconosciuta ad un OTD contiene la voce “terzo elemento” corrispondente ad una percentuale pari al 31,36%, la quale è attribuita per coprire le ferie, le festività, la tredicesima e la quattordicesima. Vedasi l’art. 52 del CCNL.
Cordiali saluti
L’operaio assunto a tempo determinato (OTD) non ha tutti i diritti riconosciuti contrattualmente ad un Operaio a tempo indeterminato (OTI). La paga riconosciuta ad un OTD contiene la voce “terzo elemento” corrispondente ad una percentuale pari al 31,36%, la quale è attribuita per coprire le ferie, le festività, la tredicesima e la quattordicesima. Vedasi l’art. 52 del CCNL.
Cordiali saluti