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PRESENZANO
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Gara #73782
SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PIAZZA AI CADUTI NEL COMUNE DI PRESENZANO” DA ESEGUIRSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CUP: B92F21000010004.Informazioni appalto
07/08/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 25.742,77
Ing. Carlone Armando
Categorie merceologiche
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
Inviato esito
1
B7EEEAF7B6
B92F21000010004
Qualità prezzo
SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PIAZZA AI CADUTI NEL COMUNE DI PRESENZANO” DA ESEGUIRSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CUP: B92F21000010004.
SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PIAZZA AI CADUTI NEL COMUNE DI PRESENZANO” DA ESEGUIRSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
€ 9.009,97
€ 0,00
€ 16.732,80
€ 23.039,78
300 del 19/11/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04415261215 | conte ELIO |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Carlone | Armando | Presidente |
| Iannetta | Domenico | componente |
| Rossi | Antonio | componente |
Scadenze
10/09/2025 12:00
15/09/2025 12:00
17/09/2025 16:30
Allegati
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675.17 kB | |
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306.86 kB | |
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177.47 kB | |
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150.73 kB | |
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38.23 kB | |
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342.33 kB | |
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2.93 MB | |
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1.56 MB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 472976e0cc6a1d3328b6bd6d56eee3aed4225a23eaedeb088b788e92dd7983ff 23/12/2025 11:25 |
16.85 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 76fdd8cbbd4d1d8d154f07df60d7f77d8a9482b11bd1d53efe7cd1fda88e9029 23/12/2025 11:27 |
15.62 kB | |
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3.95 MB | |
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1.21 MB | |
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1.51 MB |
Chiarimenti
21/08/2025 17:21
Quesito #1
Oggetto: richiesta chiarimenti circa applicazione di punteggi al “principio di prossimità” nella Procedura aperta telematica, per l'affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in esecuzione dei LAVORI PER “ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PIAZZA AI CADUTI NEL COMUNE DI PRESENZANO” DA ESEGUIRSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
Visto l’art. 108, comma 1 che introduce la “possibilità” o facoltà per la S.A. di prevede criteri premiali atti a favorire le piccole e medie imprese (PMI) nella valutazione dell’offerta e promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento.
Considerato che le attività oggetto di gara risultano attività di servizi professionali di natura intellettuale, non connessi alla localizzazione fisica su un determinato territorio, ma bensì su studi, formazione ed esperienze maturate, certificate e acquisite negli anni anche con grandi sacrifici.
Che il tenore dell’art. 108, comma 1, risulta chiaramente valido per attività di servizi diversi da quelli professionali ovvero di natura intellettuale ovvero non manuale (manutenzione del verde, manutenzione stradale, raccolta rifiuti, refezione scolastica, ecc…) in cui la localizzazione impatta su fattori gestionali ed organizzativi.
Che non esistono norme, pareri ANAC/AVCP o giurisprudenza tali da richiedere una distanza territoriale dal cantiere per lo svolgimento delle attività di Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Altresì considerato il “blocco” sul ribasso al 35% applicato ormai di base dalla maggioranza o totalità degli offerenti e tali da ridurre il punteggio effettivo da 100 a 80 punti, l'applicazione del "principio di prossimità" risulta ancor più impattante nei confronti di operatori economici posti a 71 km di distanza dal cantiere (42 minuti in macchina).
Da quanto sopra esposto, si richiedono chiarimenti circa l’applicazione alla “Procedura aperta” di servizi di ingegneria ed architettura di natura intellettuale del Criterio B3: “Criterio di prossimità” ai sensi dell'art. 108, comma 1, che recita “Nel contesto del principio di prossimità per una gestione più efficiente dei servizi oggetto di gara, anche in relazione ad una tempestiva risposta durante l’esecuzione dell’opera , sarà valutata positivamente l’idoneità operativa del concorrente , attraverso la propria organizzazione, con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. (comuni ricadenti entro un raggio di 30 Km calcolato via michelin punteggio 8; comuni ricadenti entro un raggio tra 31 e 50 Km calcolato via michelin punteggio 5, comuni ricadenti entro un raggio tra 51 Km e 70Km calcolato via michelin punteggio 3; altri = 1)” assegnando 8 su 80 punti, peraltro ripetitivo e ridondante del precedente criterio “B2 – Gestione del cantiere” in cui si assegnano ulteriori 25 punti in base alla periodicità di visite in cantiere (altro fattore che risulta a vantaggio degli operatori economici a pochi km dal cantiere) e tale da portare il punteggio su fattori territoriali a 25+8 = 33 punti su 80.
Cordiali saluti
Visto l’art. 108, comma 1 che introduce la “possibilità” o facoltà per la S.A. di prevede criteri premiali atti a favorire le piccole e medie imprese (PMI) nella valutazione dell’offerta e promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento.
Considerato che le attività oggetto di gara risultano attività di servizi professionali di natura intellettuale, non connessi alla localizzazione fisica su un determinato territorio, ma bensì su studi, formazione ed esperienze maturate, certificate e acquisite negli anni anche con grandi sacrifici.
Che il tenore dell’art. 108, comma 1, risulta chiaramente valido per attività di servizi diversi da quelli professionali ovvero di natura intellettuale ovvero non manuale (manutenzione del verde, manutenzione stradale, raccolta rifiuti, refezione scolastica, ecc…) in cui la localizzazione impatta su fattori gestionali ed organizzativi.
Che non esistono norme, pareri ANAC/AVCP o giurisprudenza tali da richiedere una distanza territoriale dal cantiere per lo svolgimento delle attività di Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Altresì considerato il “blocco” sul ribasso al 35% applicato ormai di base dalla maggioranza o totalità degli offerenti e tali da ridurre il punteggio effettivo da 100 a 80 punti, l'applicazione del "principio di prossimità" risulta ancor più impattante nei confronti di operatori economici posti a 71 km di distanza dal cantiere (42 minuti in macchina).
Da quanto sopra esposto, si richiedono chiarimenti circa l’applicazione alla “Procedura aperta” di servizi di ingegneria ed architettura di natura intellettuale del Criterio B3: “Criterio di prossimità” ai sensi dell'art. 108, comma 1, che recita “Nel contesto del principio di prossimità per una gestione più efficiente dei servizi oggetto di gara, anche in relazione ad una tempestiva risposta durante l’esecuzione dell’opera , sarà valutata positivamente l’idoneità operativa del concorrente , attraverso la propria organizzazione, con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. (comuni ricadenti entro un raggio di 30 Km calcolato via michelin punteggio 8; comuni ricadenti entro un raggio tra 31 e 50 Km calcolato via michelin punteggio 5, comuni ricadenti entro un raggio tra 51 Km e 70Km calcolato via michelin punteggio 3; altri = 1)” assegnando 8 su 80 punti, peraltro ripetitivo e ridondante del precedente criterio “B2 – Gestione del cantiere” in cui si assegnano ulteriori 25 punti in base alla periodicità di visite in cantiere (altro fattore che risulta a vantaggio degli operatori economici a pochi km dal cantiere) e tale da portare il punteggio su fattori territoriali a 25+8 = 33 punti su 80.
Cordiali saluti
28/08/2025 11:39
Risposta
L’art. 108, comma 7, del Codice, tra l’altro, prescrive: “…le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento….”
Non sembra, pertanto, che la norma richiamata ponga limiti di validità alle sole attività di servizi diversi da quelli professionali.
Tale criterio premiale, come riportato nel bando-disciplinare, è legato all’esigenza di garantire una “gestione più efficiente dei servizi oggetto di gara, anche in relazione ad una tempestiva risposta durante l’esecuzione dell’opera”, trattandosi di cantiere posto al centro del borgo, necessitante, nel corso dei lavori, di particolari e immediate attenzioni in termini di sicurezza.
Il RUP
Ing. Armando Carlone
Non sembra, pertanto, che la norma richiamata ponga limiti di validità alle sole attività di servizi diversi da quelli professionali.
Tale criterio premiale, come riportato nel bando-disciplinare, è legato all’esigenza di garantire una “gestione più efficiente dei servizi oggetto di gara, anche in relazione ad una tempestiva risposta durante l’esecuzione dell’opera”, trattandosi di cantiere posto al centro del borgo, necessitante, nel corso dei lavori, di particolari e immediate attenzioni in termini di sicurezza.
Il RUP
Ing. Armando Carlone
05/09/2025 17:11
Quesito #2
BUONGIORNO
SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE SE UN MEDESIMO RTP PUO' NOMINARE IN UNA GARA IL CSE PROFESSIONISTA XXXXX ED IN UN ALTRA GARA IL DIRETTORE DEI LAVORI YYYYYYYYYY.
IN ATTESA DI RISCONTRO SI PORGONO
CORDIALI SALUTI
SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE SE UN MEDESIMO RTP PUO' NOMINARE IN UNA GARA IL CSE PROFESSIONISTA XXXXX ED IN UN ALTRA GARA IL DIRETTORE DEI LAVORI YYYYYYYYYY.
IN ATTESA DI RISCONTRO SI PORGONO
CORDIALI SALUTI
09/09/2025 08:30
Risposta
Si riporta il parere ANAC FUNZ CONS 60/2023 che prevede:
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa del nuovo Codice, «[…]. Nel comma 4 [dell’art.114] si è … mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora sia nominato un soggetto diverso dal direttore dei lavori quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) si è espressamente prevista la sua autonomia, da intendersi sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008».
In linea con il parere menzionato, un medesimo RTP non può nominare in una gara il CSE professionista xxxxx ed in un’altra gara il direttore dei lavori in quanto non garantirebbe la sua autonomia nei confronti del DL e del RUP.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa del nuovo Codice, «[…]. Nel comma 4 [dell’art.114] si è … mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora sia nominato un soggetto diverso dal direttore dei lavori quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) si è espressamente prevista la sua autonomia, da intendersi sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008».
In linea con il parere menzionato, un medesimo RTP non può nominare in una gara il CSE professionista xxxxx ed in un’altra gara il direttore dei lavori in quanto non garantirebbe la sua autonomia nei confronti del DL e del RUP.