Aggiudicazione definitiva

Gara #76081

Concessione per i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche per i Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Vigliano d'Asti e Vinchio
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Informazioni appalto

10/09/2025
Aperta
Servizi
€ 32.500,00
MARCHISIO MARCO
Comunita' Collinare Val Tiglione e dintorni

Categorie merceologiche

9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
B830AC5D27
Qualità prezzo
Concessione per i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche per i Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Vigliano d'Asti e Vinchio
Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade comunali e proprie pertinenze per i seguenti Enti: Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Vigliano d'Asti e Vinchio
€ 31.000,00
€ 18.600,00
€ 1.500,00

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
DE BATTISTA DIANA commissario
Marchisio Marco presidente
IVALDI FLAVIA commissario

Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
DE BATTISTA DIANA commissario
Marchisio Marco presidente
Ivaldi Flavia commissario

Scadenze

09/10/2025 12:00
13/10/2025 12:00
15/10/2025 09:00

Allegati

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20.80 MB

Chiarimenti

12/09/2025 11:07
Quesito #1
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera riportare i brevi quesiti di seguito prodotti.




1. Garanzia provvisoria - In prima istanza, in piena armonia alle prescrizioni del Codice degli Appalti ed al contenuto dei bandi – pari oggetto – pubblicati dagli Enti di tutta Italia, si chiede di confermare che la garanzia provvisoria di cui all’art. 12 del Bando di interesse, possa essere emessa e costituita non solo mediante deposito cauzionale ma anche mediante fidejussione. A titolo meramente esemplificativo, si allega la lex specialis della procedura di recente indetta dal Comune di Vercelli (all. 1), al cui art. 10 viene disciplinata proprio l’emissione della cauzione provvisoria in armonia alla richiesta sopra accennata.




2. Griglia dei criteri valutativi ed impatto ponderale ed economico dei servizi aggiuntivi – Dalla lettura della griglia contenuta a pag. 25-art. 18 del Disciplinare, sembrerebbe assumersi che il focus della gara – che ha ad oggetto il servizio di ripristino post incidente – finisca con lo spostarsi, prevalentemente, verso attività (che “dovranno apportare valore aggiunto al servizio”) che, seppur in parte contigue con quella in concessione, sono, rispetto ad essa, comunque diverse. La griglia, che consta di criteri automatico/tabellari, valorizza, infatti:




A. l’impegno “ad effettuare rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti su aree pubbliche e proprie pertinenze” (crit. A), con 15 punti;




B. la “offerta di ulteriori servizi complementari e funzionali al servizio in oggetto e alla tutela ambientale” (crit. D), con 10 punti;




C. la “disponibilità da parte del concessionario in caso di manifestazioni automotoristiche, su richiesta dei Comuni oggetto del servizio, di mettersi in contatto preventivamente con gli organizzatori dell’evento al fine di accelerare le eventuali attività di ripristino” (crit. E) con 25 punti,




per un totale, perciò, di 50 punti destinati alle sole migliorie.




La previsione della griglia di attribuzione del punteggio dedotta nella lex specialis di gara ai criteri sopra indicati, ove confermata:




· finirebbe, insomma, con l’essere assai anti-economica, instillando negli oo.ee. il serio interrogativo sulla possibilità o meno di parteciparvi. Infatti, il valore della concessione, come da Voi indicato all’art. 5 del Disciplinare, si computa in € 32.500,00, e, diversamente, le attività aggiuntive richieste – a titolo meramente esemplificativo – al subcriterio D e su cui nel prosieguo si indugerà, e senza considerare gli investimenti da supportare al fine di allestire una congrua rete operativa, in base ad una valutazione prognostica, sono quantomeno il triplo rispetto al valore sopra indicato;




· finirebbe con l’essere anche potenzialmente pericolosa per la cittadinanza, in ragione del fatto che la miglioria richiesta al criterio E “accelerare le attività di ripristino caso di manifestazioni automotoristiche” non per forza si traduce in una bonifica effettuata a regola d’arte e con tutti i crismi del caso, col rischio di – in nome del maggior punteggio da ottenere in gara – eseguire ripristini in modo raffazzonato, trascurato, lasciando delle macchie d’olio sul manto stradale che, come è noto, possono rappresentare insidie per la viabilità e la cittadinanza tout court;




· sposterebbe, ad avviso di chi scrive, il baricentro del confronto tra gli operatori verso prestazioni estranee e/o non propriamente conferenti rispetto all’oggetto principale della procedura di gara.




Ebbene, la griglia predisposta dalla Stazione Appaltante, ad avviso di chi scrivere, rischia di essere difforme e contraria alla consolidata prassi amministrativa degli Enti committenti e alla Deliberazione ANAC n. 64/2012, dal momento che non premia l’operatore economico maggiormente meritevole sotto il profilo tecnico professionale, ma quello disposto ad offrire – anche a detrimento della sostenibilità economica – migliorie in realtà non supportabili e non direttamente conferenti col servizio in concessione.




Tutto ciò, insomma, compromette l’equilibrio economico del servizio.




Con tale Deliberazione l’ANAC ha, infatti, dato preciso inquadramento al servizio, giungendo alle seguenti testuali conclusioni:




i. il servizio di ripristino post incidente, nella formula zero costi per la P. A. e per i cittadini, è una “Concessione di Servizi”, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall’art. 3, co. 1, lett. vv) Cod. Contratti;




ii. in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare esclusivamente la qualità e l’efficienza del servizio reso,ciò significa che nell’affidare questo servizio l’Amministrazione deve valutare esclusivamente gli elementi qualitativi del servizio offerto dall’operatore economico: mezzi, strumentazioni, brevetti, prodotti, formazione degli operatori, studi, ricerche, protocolli operativi, misure di gestione ambientale, ecc.




iii. la richiesta da parte dell'Amministrazione di una offerta economica, sia in forma di contributo economico che di servizi aggiuntivi onerosi, non è consentita, in quanto:




- si tratta di una concessione senza costi per gli Enti locali;




- tale richiesta comporta una maggiorazione degli importi richiesti alle compagnie Assicurative con ricadute negative su tutti gli assicurati”. E infatti, per tutte le convenzioni in essere, generalmente viene considerato e convenuto un costo per ogni singolo intervento che tiene in considerazione, i costi di Centrale operativa e degli uffici amministrativi coinvolti nella gestione delle pratiche risarcitorie, le caratteristiche dei prodotti, dei veicoli e delle apparecchiature usati, nonché il costo del personale impiegato per l’intervento (normalmente due operatori). Normalmente, le compagnie assicurative concordano con tale principio nella formazione del prezzo richiesto e provvedono al pagamento di quanto dovuto.




Il criterio in esame, tuttavia, altera la normale competizione tra gli operatori, perché sposta la comparazione su elementi non pertinenti rispetto alla qualità del servizio offerto, che per vero dovrebbe essere l’unica vera preoccupazione dell’Ente, in quanto:




- richiamando la ratio del servizio concesso, l’Ente senza alcun esborso economico si garantisce il ripristino della viabilità compromessa dal verificarsi di un sinistro e scongiura il pericolo di una eventuale azione risarcitoria avanzata a suo danno a seguito di un successivo incidente dovuto alla presenza di liquidi o solidi sulla rete viaria;




- l’impresa concessionaria si remunera invece attraverso il pagamento di quanto dovuto e concordato con la compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, per l’opera di ripristino effettuata, in virtù di apposita delega rilasciata in suo favore dall’Ente proprietario.




Pertanto, l’attuale previsione fa venir meno il bilanciamento dei duplici interessi pubblici di: ripristino rapido ed a regola d’arte della sicurezza stradale e della viabilità e contenimento dei costi assicurativi. Inoltre, non tiene conto del rischio di gestione tipico del settore: la presenza dei dati identificativi del veicolo danneggiante non costituisce infatti una garanzia di buon fine della pratica risarcitoria (si pensi ai casi, non infrequenti, dei tagliandi assicurativi falsi e sinistri scoperti).




In merito, la prassi consolidata delle Amministrazioni e la giurisprudenza costante impongono che l’assegnazione del servizio debba discendere dalla valutazione degli elementi di progettualità concernenti il servizio medesimo (organizzazione della struttura principale e delle strutture operative locali, formazione del personale, mezzi e strumenti utilizzati per la realizzazione della bonifica stradale, prodotti impiegati per la pulizia, gestione dei rifiuti derivanti dalla pulitura stradale, strumenti di studio e di ricerca etc…).




A tal proposito, è il caso di segnalare quanto riportato dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 1194/2011 del 25 luglio 2011, specificamente relativa al servizio di ripristino stradale post incidente. Nella fattispecie il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiamato a pronunciarsi per un ricorso presentato a seguito della pubblicazione di un Bando di Gara del Comune di Dolo, riportante l’attribuzione di 50 punti su 100 (come nel caso di specie) per i servizi aggiuntivi offerti, ha acclarato l’irragionevolezza di tale previsione nella misura in cui, in particolare, tali servizi non erano inerenti al servizio di ripristino della sicurezza stradale. Il T.A.R. Veneto ha precisato a chiare lettere che: “la valutazione della quantità e della qualità delle offerte relative ai servizi aggiuntivi, non già delle offerte relative al servizio posto in gara - viola palesemente la ratio e la sostanza dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06”, condannando in ultimo alla rifusione delle spese legali, per un totale di 4.000,00 Euro, il Dirigente Responsabile della procedura viziata.




Inoltre, si consideri che il fenomeno dell’offerta economica connessa al servizio di ripristino post incidente, è stato oggetto di interrogazione parlamentare, presentata dall’Onorevole Froner, la quale, preoccupata dai riflessi negativi che tale pratica può determinare sulle tariffe applicate alle Compagnie assicurative, ha chiesto una risposta scritta in merito al Ministro dell’Interno.




La questione è divenuta oggetto anche di esame della Commissione straordinaria istituita presso il Senato per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati. Tale Commissione, presieduta dall’On. le Senatore Sergio Divina, ha espresso parere di forte disapprovazione sulla condotta delle Amministrazioni orientate alla concessione di servizi di pubblica utilità dietro corrispettivi di natura economica, costituendo esse stesse la causa prima della lievitazione dei costi del servizio e determinando per l’effetto “la negativa ripercussione sulla formazione dei prezzi e delle tariffe delle polizze assicurative”.




Per le motivazioni tutte sopra esposte, conformemente ai principi enucleati dall’ANAC e affermatisi nella prassi consolidata degli Enti Committenti, si invita la Stazione Appaltante:




Ø in via principale a voler emendare e rettificare la griglia dei criteri valutativi, magari individuando parametri di valutazione diretti alla selezione dell’operatore economico più meritevole esclusivamente sotto il profilo tecnico qualitativo;




Ø in via subordinata, a voler graduare in senso minore l’entità delle migliorie sopra segnalate, riservando ai Criteri in parola un punteggio marginale per la valutazione complessiva dell’offerta e redistribuendo altrove i punti in eccedenza.




3. Attività di ripristino segnali stradali/guard rail – Criterio valutativo D – In terza ed ultima istanza, con specifico riguardo alle attività in rubrica, si desidera rappresentare che, in base a quanto previsto dalla lex specialis, esse:




· consistono, a titolo meramente esemplificativo, nel “ripristino segnali stradali /guard-rail danneggiati (…) servizio chiusura buche con asfalto a freddo al fine di prevenire ulteriori sinistri”;




· sono dovute anche “in caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo o veicoli coinvolti”.




Sul punto, però, si desidera osservare che le prestazioni in parola costituiscono una tipologia di interventi del tutto differente rispetto agli interventi di ripristino stradale post incidente eseguiti con aspirazione dei liquidi e recupero dei detriti di dotazione funzionale dei veicoli.




Si tratta di interventi che possono, in ogni caso, comportare ingenti oneri economici non quantificabili a priori, poiché possono essere richiesti, per essi, l’impiego di mezzi, strumentazioni e personale con costi che variano senza soglia, in base alla specifica tipologia e durata di lavori da eseguire. Infatti, non potendosi conoscere in anticipo la natura, né l’entità degli interventi per i quali l’operatore economico potrebbe essere chiamato ad intervenire, si avrebbe una grave esposizione patrimoniale con importi indefiniti e indeterminati anche rispetto al valore presunto del contratto.




Vi è, insomma, il concreto rischio per il quale tale previsione abbia un effetto dissuasivo rispetto alla partecipazione alla procedura di interesse o che, peggio ancora, l’operatore “X”, pur di accaparrarsi la commessa, manifesti la disponibilità di cui al criterio D, salvo poi, nell’esecuzione, omettere di eseguire un ripristino infrastrutturale – senza l’individuazione del veicolo responsabile – in quanto non sostenibile economicamente.




Per le ragioni sopra esposte ed argomentate, si chiede di poter gentilmente:




A. valutare di espungere tale criterio dalla griglia dei criteri valutativi, magari inserendone uno – mutuato proprio dal già dianzi allegato disciplinare della gara di Vercelli (cfr. all. 1) – più conferente col servizio in concessione (es. “organizzazione del servizio e metodologie operative dell’intervento di ripristino. In particolare verranno valutate: - aspetti organizzativi della struttura dell’azienda e delle strutture operative impiegate nel servizio; - criteri organizzativi dello svolgimento del servizio e del personale impiegato; - gestione del flusso di informazioni interne; - metodologie impiegate per l’ottimizzazione e il raggiungimento di livelli incrementali di qualità ed efficacia”);




B. confermare che, conformemente a quanto indicato nel Capitolato, le prestazioni indicate in rubrica non possano essere eseguite nei casi in cui non si conosca il veicolo responsabile dovendo e potendo, dunque, essere regolarmente eseguite dal concessionario, solo se ricorrono i dati del responsabile civile del sinistro, quali la targa e il nome della compagnia assicurativa per la R.C.A.

Grati per l'attenzione prestata, ed in attesa di Vs. riscontro, si porgono cordiali saluti




15/09/2025 14:49
Risposta
In allegato le risposte ai chiarimenti richiesti.
Cordiali saluti



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15/09/2025 14:46
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16/09/2025 10:09
Quesito #2
Con la presente, si desidera riportare il breve quesito che segue.

Nello specifico, si osserva che il Disciplinare:

A. all’art. 17, pag. 21, riferisce testualmente che il concorrente, nella domanda, dovrà dichiarare “di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente (…)”;

B. all’art. 18 pag. 26, riferisce testualmente che “l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica”.

Tuttavia, sia permesso rappresentare che lo stesso Disciplinare, né all’art. 3 – che è piuttosto deputato alla descrizione della piattaforma telematica – né in altri articoli indica il CCNL rispetto al quale l’operatore può regolarsi al fine di predisporre la dichiarazione di equivalenze.

Si chiede, perciò, ai fini della corretta compilazione della documentazione da produrre in gara, di poter cortesemente indicare il CCNL assunto a riferimento dalla Stazione Appaltante.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

22/09/2025 08:54
Risposta
Si intende quale CCNL assunto da questa S.A. sia quello del settore delle Autolinee che quello delle imprese di autotrasporto e logistica, per gli addetti alle operazioni di soccorso stradale.