Aggiudicazione definitiva
CASOLI
Gara #78163
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASOLI PER CINQUE ANNI DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030.Informazioni appalto
02/10/2025
Aperta
Servizi
€ 70.000,00
BELFATTO DONATO DANILO
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B87A2CCA34
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASOLI PER CINQUE ANNI DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030.
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
€ 70.000,00
€ 35.000,00
€ 0,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Belfatto | Donato Danilo | RUP |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Colocrese | Ivan | Presidente |
| Di Toro | Marcello | Componente |
| Belfatto | Donato Danilo | Componente e Segretario |
Scadenze
26/10/2025 12:00
05/11/2025 23:00
06/11/2025 09:00
Allegati
|
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1.02 MB | |
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403.44 kB | |
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967.00 kB | |
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209.27 kB | |
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modello-b-offerta-tecnica.doc SHA-256: d1ae160ac689f714c7ca583ca3d94463667213ea7127a667d57f7d2d6ad1051e 02/10/2025 13:21 |
53.50 kB | |
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modello-c-offerta-economica.docx SHA-256: f3dd5ee3305c8dd4fe57e02916e5f8f95fe7c736d33aca52c4e5425dafc356db 02/10/2025 13:21 |
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Chiarimenti
24/10/2025 12:32
Quesito #1
Si inoltra la richiesta dei seguenti chiarimenti:
1) Poiché tra i requisiti di idoneità professionale/capacità tecnica e professionale del Disciplinare di gara non è previsto il possesso dello sportello bancario nel Comune di Casoli, si chiede di confermare che le previsioni di cui allo schema di Convenzione riferite alla presenza dello sportello/filiale nel Comune di Casoli, art. 2 comma 1, art. 3 comma 5, art. 15 comma 7, e di cui al modello A Istanza di partecipazione pag. 22 (…di avere una filiale…), siano da considerarsi non vincolanti. Si chiede di confermare che le suddette previsioni contrattuali saranno eliminate in sede di sottoscrizione della Convenzione e in sede di presentazione dell’Istanza.
2) In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.1, si chiede di confermare che, in caso di indisponibilità ad istituire e/o mantenere uno sportello nel territorio comunale di Casoli per la durata dell’appalto l’offerta possa essere NON valorizzata senza incorrere in esclusione.
3) In riferimento all’art. 14 comma 2 dello schema di Convenzione, si chiede di valutare l’opportunità di integrare la previsione come segue: “La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione. Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.”
In questo senso è stato anche concordato lo schema di Convenzione AGID, frutto della collaborazione tra ANCI e ABI.
4) Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte di soggetto facoltizzato, come previsto dal Disciplinare di gara pag. 17 lettera A, e che sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione dell’operatore in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa.
5) In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.5 si chiede di precisare se debbano essere indicate le commissioni su RID passivi (SDD passivi), oppure le commissioni su bonifici SEPA, oppure entrambe le precedenti. Si chiede inoltre di riconfermare il metodo di attribuzione del punteggio (8 punti totali) per il suddetto criterio.
6) In riferimento allo schema di Convenzione art. 19 si chiede di confermare che il modello di postazione POS “Smart POS” non sia vincolante e che al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.6 possano essere validamente offerti modelli diversi dalle postazioni “Smart POS” quali ad esempio POS tradizionali fissi da tavolo o cordless (Ethernet).
Si chiede inoltre di confermare che il riferimento alle postazioni “Smart POS” sarà eliminato in sede di sottoscrizione della Convenzione.
7) In riferimento all’art. 3.7 del Disciplinare di gara che prevede la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale attraverso l’utilizzo del FVOE ai sensi dell’art. 99 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 si chiede di valutare l’opportunità di eliminare, tra i documenti da inserire nella Documentazione Amministrativa di cui al punto 4.5 dello stesso Disciplinare, la copia dell’Atto Costitutivo Statuto o Certificato Camera Commercio.
8) Si fa riferimento all’art. 91 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che “Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante…” chiedendo di confermare che la presentazione dell’Istanza/Domanda di partecipazione di cui al modello A non sia dovuta in quanto l’obbligo del rilascio delle dichiarazioni in essa contenute è già assolto con le modalità stabilite dal DGUE.
9) Con riferimento all’art. 12 comma 6 dello Schema di Convenzione, poiché l’art. 246 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 non attiene alla linea di credito per anticipazioni di tesoreria, si chiede di confermare che trattasi di un refuso che andrà eliminato in sede di sottoscrizione oppure si chiede di precisare il riferimento normativo corretto.
1) Poiché tra i requisiti di idoneità professionale/capacità tecnica e professionale del Disciplinare di gara non è previsto il possesso dello sportello bancario nel Comune di Casoli, si chiede di confermare che le previsioni di cui allo schema di Convenzione riferite alla presenza dello sportello/filiale nel Comune di Casoli, art. 2 comma 1, art. 3 comma 5, art. 15 comma 7, e di cui al modello A Istanza di partecipazione pag. 22 (…di avere una filiale…), siano da considerarsi non vincolanti. Si chiede di confermare che le suddette previsioni contrattuali saranno eliminate in sede di sottoscrizione della Convenzione e in sede di presentazione dell’Istanza.
2) In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.1, si chiede di confermare che, in caso di indisponibilità ad istituire e/o mantenere uno sportello nel territorio comunale di Casoli per la durata dell’appalto l’offerta possa essere NON valorizzata senza incorrere in esclusione.
3) In riferimento all’art. 14 comma 2 dello schema di Convenzione, si chiede di valutare l’opportunità di integrare la previsione come segue: “La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione. Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.”
In questo senso è stato anche concordato lo schema di Convenzione AGID, frutto della collaborazione tra ANCI e ABI.
4) Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte di soggetto facoltizzato, come previsto dal Disciplinare di gara pag. 17 lettera A, e che sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione dell’operatore in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa.
5) In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.5 si chiede di precisare se debbano essere indicate le commissioni su RID passivi (SDD passivi), oppure le commissioni su bonifici SEPA, oppure entrambe le precedenti. Si chiede inoltre di riconfermare il metodo di attribuzione del punteggio (8 punti totali) per il suddetto criterio.
6) In riferimento allo schema di Convenzione art. 19 si chiede di confermare che il modello di postazione POS “Smart POS” non sia vincolante e che al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.6 possano essere validamente offerti modelli diversi dalle postazioni “Smart POS” quali ad esempio POS tradizionali fissi da tavolo o cordless (Ethernet).
Si chiede inoltre di confermare che il riferimento alle postazioni “Smart POS” sarà eliminato in sede di sottoscrizione della Convenzione.
7) In riferimento all’art. 3.7 del Disciplinare di gara che prevede la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale attraverso l’utilizzo del FVOE ai sensi dell’art. 99 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 si chiede di valutare l’opportunità di eliminare, tra i documenti da inserire nella Documentazione Amministrativa di cui al punto 4.5 dello stesso Disciplinare, la copia dell’Atto Costitutivo Statuto o Certificato Camera Commercio.
8) Si fa riferimento all’art. 91 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che “Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante…” chiedendo di confermare che la presentazione dell’Istanza/Domanda di partecipazione di cui al modello A non sia dovuta in quanto l’obbligo del rilascio delle dichiarazioni in essa contenute è già assolto con le modalità stabilite dal DGUE.
9) Con riferimento all’art. 12 comma 6 dello Schema di Convenzione, poiché l’art. 246 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 non attiene alla linea di credito per anticipazioni di tesoreria, si chiede di confermare che trattasi di un refuso che andrà eliminato in sede di sottoscrizione oppure si chiede di precisare il riferimento normativo corretto.
28/10/2025 16:50
Risposta
Si riscontrano i chiarimenti posti come di seguito:
Risposta punto 1): Si conferma l’assenza del vincolo. Lo schema di convenzione verrà adeguato in sede di sottoscrizione.
Risposta punto 2): Si conferma la non esclusione in caso di assenza di valorizzazione.
Risposta punto 3): Si conferma l’art. 14 così come stipulato nello Schema di Convenzione.
Risposta punto 4): È ammessa la sottoscrizione della documentazione di gara da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, purché munito di idonei poteri di rappresentanza. A tal fine, è considerato idoneo l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione da cui risulti chiaramente l’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare di appalto per servizi di tesoreria e/o cassa, debitamente sottoscritto e comprovante la vigenza del potere al momento della presentazione dell’offerta.
Tale estratto dovrà essere allegato alla documentazione di gara per consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei poteri rappresentativi del sottoscrittore.
Resta inteso che la valutazione sulla regolarità e sufficienza della documentazione sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.
Risposta punto 5): Si precisa che dovranno essere indicate le commissioni su RID passivi (SDD passivi). Si conferma il metodo di attribuzione del punteggio così come individuato nel punto A.5 di pag. 35 del Disciplinare di gara.
Risposta punto 6): I modelli di postazione POS non dovranno obbligatoriamente essere “Smart POS”. I POS che saranno eventuale oggetto di fornitura dovranno, però, necessariamente:
- essere interfacciabili con Nodo dei pagamenti-SPC (PagoPA), garantendo, quindi, la corretta trasmissione dei dati di pagamento tramite il sistema PagoPA.
- poter essere utilizzati per raggiungere, ad esempio, gli operatori presenti nel mercato settimanale per il pagamento del Canone Mercatale tramite bollettino PagoPA da loro dovuto.
L’art. 19 dello Schema di Convenzione verrà di conseguenza aggiornato:
- con l’effettivo modello di POS oggetto dell’offerta (che possieda comunque le suindicate caratteristiche);
- con il numero di POS eventualmente forniti (zero, uno, due).
Risposta punto 7): si conferma l’obbligatorietà della documentazione richiesta dal punto 4.11 del Disciplinare di gara.
Risposta punto 8): si conferma l’obbligatorietà della presentazione del modello A relativo all’istanza di partecipazione, in quanto le dichiarazioni previste in tale modello non sono sovrapponibili a quelle contenute nel DGUE.
Risposta punto 9): L'articolo 246, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che la deliberazione con cui un ente locale dichiara il proprio stato di dissesto finanziario non è revocabile. Il comma 6 dell’art.12 inserito nello Schema di Convenzione offre la facoltà al Tesoriere di sospendere l'utilizzo della residua linea di credito per le anticipazioni di tesoreria. In questo modo si evita che il Tesoriere debba continuare a erogare denaro a un ente che non è in grado di ripagare i suoi debiti, prevenendo così un'ulteriore perdita per il Tesoriere e un ulteriore indebitamento per l'ente.
Risposta punto 1): Si conferma l’assenza del vincolo. Lo schema di convenzione verrà adeguato in sede di sottoscrizione.
Risposta punto 2): Si conferma la non esclusione in caso di assenza di valorizzazione.
Risposta punto 3): Si conferma l’art. 14 così come stipulato nello Schema di Convenzione.
Risposta punto 4): È ammessa la sottoscrizione della documentazione di gara da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, purché munito di idonei poteri di rappresentanza. A tal fine, è considerato idoneo l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione da cui risulti chiaramente l’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare di appalto per servizi di tesoreria e/o cassa, debitamente sottoscritto e comprovante la vigenza del potere al momento della presentazione dell’offerta.
Tale estratto dovrà essere allegato alla documentazione di gara per consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei poteri rappresentativi del sottoscrittore.
Resta inteso che la valutazione sulla regolarità e sufficienza della documentazione sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.
Risposta punto 5): Si precisa che dovranno essere indicate le commissioni su RID passivi (SDD passivi). Si conferma il metodo di attribuzione del punteggio così come individuato nel punto A.5 di pag. 35 del Disciplinare di gara.
Risposta punto 6): I modelli di postazione POS non dovranno obbligatoriamente essere “Smart POS”. I POS che saranno eventuale oggetto di fornitura dovranno, però, necessariamente:
- essere interfacciabili con Nodo dei pagamenti-SPC (PagoPA), garantendo, quindi, la corretta trasmissione dei dati di pagamento tramite il sistema PagoPA.
- poter essere utilizzati per raggiungere, ad esempio, gli operatori presenti nel mercato settimanale per il pagamento del Canone Mercatale tramite bollettino PagoPA da loro dovuto.
L’art. 19 dello Schema di Convenzione verrà di conseguenza aggiornato:
- con l’effettivo modello di POS oggetto dell’offerta (che possieda comunque le suindicate caratteristiche);
- con il numero di POS eventualmente forniti (zero, uno, due).
Risposta punto 7): si conferma l’obbligatorietà della documentazione richiesta dal punto 4.11 del Disciplinare di gara.
Risposta punto 8): si conferma l’obbligatorietà della presentazione del modello A relativo all’istanza di partecipazione, in quanto le dichiarazioni previste in tale modello non sono sovrapponibili a quelle contenute nel DGUE.
Risposta punto 9): L'articolo 246, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che la deliberazione con cui un ente locale dichiara il proprio stato di dissesto finanziario non è revocabile. Il comma 6 dell’art.12 inserito nello Schema di Convenzione offre la facoltà al Tesoriere di sospendere l'utilizzo della residua linea di credito per le anticipazioni di tesoreria. In questo modo si evita che il Tesoriere debba continuare a erogare denaro a un ente che non è in grado di ripagare i suoi debiti, prevenendo così un'ulteriore perdita per il Tesoriere e un ulteriore indebitamento per l'ente.