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Gara #80677

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2026-2028) DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DEL CCR.
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Informazioni appalto

23/10/2025
Aperta
Servizi
€ 3.533.696,65
Picciano Vincenzo
RECALE RIPALIMOSANI

Categorie merceologiche

9051 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Lotti

1
B8C4DD3528
D29I25000690004
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2026-2028) DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DEL CCR.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2026-2028) DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DEL CCR.
€ 925.831,86
€ 1.183.957,56
€ 10.428,57

Scadenze

12/12/2025 12:00
22/12/2025 12:00
22/12/2025 12:01

Allegati

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21/11/2025 11:34
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Chiarimenti

27/10/2025 08:51
Quesito #1
Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Per la partecipazione alla gara è richiesto il sopralluogo. Nel disciplinare viene specificato che va effettuato in autonomia. Si richiede se è necessario ricevere da parte dell'Ente apposito attestato o baste dichiarare l'avvenuto sopralluogo nei documenti di gara.
2. Nel documento Piano Industriale allegato alla gara viene precisato che per l'esecuzione del servizio sono previste 12 persone. E' previsto un passaggio di cantiere con la manodopera attualmente impegnata nel servizio?
3. L'elenco dei mezzi minimo per effettuare il servizo riportat nel Piano Industriale è da dimostrare in fase di partecipazione?



27/10/2025 12:27
Risposta
Si riscontra quanto segue:
1. Come indicato all'art. 11 del disciplinare di gara il concorrente dichiarerà nell'Allegato A – Domanda di partecipazione, l’avvenuta effettuazione del sopralluogo autonomo.
2. Si rimanda all'art. 9 del Disciplinare di gara.
3. Non è necessario dimostrare il possesso del requisito in sede di partecipazione; in fase di esecuzione l'operatore economico dovrà eseguire il servizio come indicato nel Piano Industriale ed in considerazione anche delle eventuali migliorie offerte.


27/10/2025 18:43
Quesito #2
Buonasera, in riferimento all'art. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare, ed in particolare in riferimento al requisito relativo alla lettera b):

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n.1 servizio analogo al servizio integrato gestione dei rifiuti con sistema di raccolta porta a porta, in almeno un comune nel quale sia stata raggiunta la percentuale per almeno una annualità del 70% di raccolta differenziata,

SI RICHIEDE SE TALE REQUISITO PUO' ESSERE CONSIDERATO IN POSSESSO SE L'ATTIVITA' DI PORTA A PORTA E' STATA EFFETTUATA ALL'INTERNO DI UN AEROPORTO (I CUI RIFIUTI SONO DUNQUE URBANI), CHE E' CONSIDERATO COME EQUIVALENTE AI FINI DELLE PROCEDURE DI GARA, AD UN COMUNE DI 40.000 ABITANTI.







30/10/2025 12:31
Risposta
Spett.le O.E. l'attività può essere considerata equivalente; l'O.E. potrà dimostrare l'equivalenza rispetto al numero di abitanti con dichiarazione o attestazione rilasciata dall'Ente.




04/11/2025 17:14
Quesito #3
Spett.le Stazione appaltante,
con la presente si richiede un chiarimento con riferimento alla modalità di comprova dei requisiti in
caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile che concorra per conto di una propria
consorziata.
Segnatamente, con riferimento al requisito di cui al par. 6.1, lett. C) del Disciplinare (iscrizione ANGA) e lett. d (Trasporto perConto terzi) non è chiaro se il requisito debba essere posseduto solo dalla consorziata esecutrice o anche dal consorzio
stabile.
Si rammenta, sul punto, che l’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “le autorizzazioni e
gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3
dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha difatti chiarito che – nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara per una consorziata esecutrice – “è sufficiente a legittimare un consorzio stabile alla partecipazione alla gara la circostanza che il requisito dell’iscrizione alla ANGA sia posseduto dalla consorziata esecutrice dei lavori (e non dal consorzio stabile che ha presentato l’offerta)” (C.G.A.R.S., n. 831/2021).
Si ritiene, pertanto, che il suddetto paragrafo del Disciplinare – ove interpretato nel senso di richiedere
il possesso dell’iscrizione ANGA e all'Albo Trasportatori anche in capo al consorzio che partecipi per un consorziato
esecutore - non sia conforme all’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Si resta in attesa di un cortese chiarimento in merito.


06/11/2025 14:04
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
Come previsto dall'art. 67, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 "Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) [...] Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice".



05/11/2025 17:24
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,

La presente è volta a richiedere urgenti chiarimenti e, ove necessario, la rettifica del criterio adottato nel computo del costo della manodopera relativo alla procedura di gara in oggetto, in quanto lo stesso risulterebbe gravemente sottostimato.

1. Analisi del Monte Ore Contratto/Offerto

Il Piano Industriale presentato dalla scrivente riporta il personale operativo da impiegare per il servizio di igiene urbana (Art. 3.7 piano industriale) e il relativo monte ore, che costituisce il monte ore contrattualmente retribuito in offerta.



Operatore Ecologico (J)Ore settimanali: 57Ore annuali: 57 × 52 (settimane dell’anno) = 2.964 (ore annuali)Operatore Ecologico (2A)Ore settimanali: 57Ore annuali: 57 × 52 (settimane dell’anno) = 2.964 (ore annuali)Operatore Ecologico (2A)Ore settimanali: 114Ore annuali: 114 × 52 (settimane dell’anno) = 5.928 (ore annuali)Operatore Ecologico (3A)Ore settimanali: 38Ore annuali: 38 × 52 (settimane dell’anno) = 1.976 (ore annuali)Autista (4A)Ore settimanali: 76Ore annuali: 76 × 52 (settimane dell’anno) = 3.952 (ore annuali)



Totale



Totale ore settimanali: 57 + 57 + 114 + 38 + 76 = 342 (ore settimanali)Totale ore annuali: 342 × 52 = 17.784 (ore annuali)





Il Totale Ore Annuali Contrattualmente Retribuite è pertanto pari a 17.784. Tali ore ricomprendono anche le ore da retribuire al lavoratore in caso di assenza (ferie, malattie, permessi, festività, ecc.).

2. Contestazione del Criterio di Calcolo Adottato

Risulta che codesto Comune abbia ripreso il Costo Tabellare Ministeriale del CCNL Fise – Assoambiente parametrato a 1.612 ore annue (Cfr. 9.1 – Determinazione del costo del personale - piano industriale)

Le 1.612 ore annue, utilizzate come riferimento, rappresentano le c.d. ore di lavoro effettivo (ovvero svolte presso il luogo fisico di lavoro), escludendo le ore, pure contenute nelle tabelle ministeriali, riferite ad assenze retribuite, quali:



Ferie e ex Festività;Festività;Malattia, maternità, permessi, infortuni;Formazione e permessi D.L.vo 81/08.



Tale esclusione comporta il mancato calcolo di circa 369 ore annue per ciascun dipendente, determinando una grave sottostima dei costi della manodopera.

3. Riferimento Giurisprudenziale a Supporto

Tale metodologia di computo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza amministrativa, in particolare con la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 8265/2024 (pubblicata il 15 ottobre 2024), la quale ha statuito il seguente principio di diritto:

“per la quantificazione del costo della manodopera occorre tener conto del monte ore contrattuale indicato in offerta. Solo quest’ultimo, infatti, esprime il reale impegno assunto dalla concorrente in sede di gara.”

La Sentenza specifica che:

“Viceversa, il monte ore effettivo (vale a dire le c.d. ore lavorate cui fa riferimento l’appellante principale) non esprime l’effettivo costo del lavoro che l’aggiudicataria dovrà sostenere nel corso dell’esecuzione della commessa, che tenga conto dei costi necessari a far fronte alle assenze del personale per ferie, malattie, permessi studio e permessi sindacali.”

“l’aggiudicataria avrebbe dovuto moltiplicare il costo orario medio per il numero di ore contrattuali offerte, solo così potendo assicurare l’espletamento del servizio secondo le modalità per le quali si era impegnata contrattualmente nei confronti dell'Amministrazione

4. Formula Corretta di Computo

In ossequio al suddetto principio, il costo della manodopera deve essere ottenuto con la formula:

Costo Totale Annuo = Costo Orario Medio × Ore Contrattualmente Retribuite.

Pertanto, ai fini del calcolo corretto, occorre moltiplicare il valore medio orario per ciascun livello impiegato per le 17.784 ore annue (Totale Ore Contrattualmente Retribuite).

5. Conclusioni e Richiesta

Si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler confermare la sottostima e di voler procedere alla revisione del Costo della Manodopera posto a base di gara, adottando il criterio del monte ore contrattuale retribuito (17.784 ore annue) in linea con la giurisprudenza richiamata, al fine di garantire l'effettivo costo del lavoro e la piena tutela dei lavoratori.

In attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.



19/11/2025 10:16
Risposta
Il Costo tabellare Ministeriale del CCNL Fise-Assoambiente è stato parametrato su 1981 ore annue teoriche, così come verificato nella “tabella 3.9 del Piano Industriale”, dove si evidenziano le ore annue di servizio NECESSARIE pari a 17.680 ore a fronte di un totale ore annue di servizio DISPONIBILI pari a 17.784 ore, pertanto il costo della manodopera posto a base di gara risulta esatto.




05/11/2025 17:28
Quesito #5
Alla cortese attenzione della Stazione Appaltante,

con riferimento al disciplinare di gara, si rileva che tra i criteri di valutazione delle offerte tecniche non è prevista l’attribuzione di alcun punteggio per il possesso della certificazione di parità di genere.

Si richiama, a tal proposito, l’ultimo periodo dell’art. 108, comma 7, del D.lgs. 36/2023, che testualmente dispone:
“Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”

Considerato che nel disciplinare non è stato previsto alcun punteggio per tale certificazione, in contrasto con la disposizione normativa citata, si chiede di fornire chiarimenti e di procedere al necessario adeguamento del disciplinare, così da renderlo conforme a quanto prescritto dalla legge.

Distinti saluti.




06/11/2025 14:04
Risposta
Si rimanda agli artt. 5 e 9 del disciplinare di gara.

06/11/2025 15:57
Quesito #6
Alla cortese attenzione della Stazione Appaltante,
in riferimento al quesito "Quesito #5" riscontrato da codesta S.A. con il richiamo agli artt. 5 e 9 del disciplinare di gara, questo non supera o chiarisce quanto richiesto con l'apposito quesito da codesto operatore economico, infatti l'art. 108, comma 7, del D.lgs. 36/2023, testualmente dispone:
“Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”
Ciò significa che la S.A. doveva prevedere nei bando di gara, nell'avviso e nell'invito, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Nel disciplinare l'art. 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, che assegna i vari punteggi tecnici, non riserva alcun punteggio al possesso della certificazione di parità di genere, contravvenendo a quanto disposto dalla norma.
Per tale ragione, considerato che nel disciplinare non è stato previsto alcun punteggio per il possesso di tale certificazione, in contrasto con la disposizione normativa citata, si chiede di fornire chiarimenti e di procedere al necessario adeguamento del disciplinare, così da renderlo conforme a quanto prescritto dalla legge.

Distinti saluti.




21/11/2025 11:51
Risposta
A seguito del presente chiarimento la S.A. Qualificata ha predisposto la rettifica del disciplinare di gara come da avviso pubblico.


07/11/2025 09:57
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, si sottopongono i seguenti quesiti per opportuna chiarezza interpretativa:



Frequenza di raccolta ingombranti e RAEE (artt. 48 e 51 CSA).



L’art. 48 prevede una frequenza di raccolta indicata come “2/15” per gli ingombranti e i RAEE, mentre l’art. 51 stabilisce una frequenza di “due volte al mese”. Si chiede di chiarire:

- se la dicitura “2/15” debba intendersi riferita a due raccolte ogni quindici giorni per ciascuna tipologia di rifiuto (RAEE e ingombranti), oppure complessivamente per entrambe;

- se la previsione di “due volte al mese” dell’art. 51 debba essere intesa come due turni mensili per ogni tipologia (due per ingombranti e due per RAEE), oppure come due turni complessivi per entrambe le frazioni

2. Numero massimo di richieste e pezzi conferibili (art. 51 CSA)

Poiché il citato articolo prevede l’evasione di 15 richieste per turno, si chiede di specificare se sia previsto un limite massimo di pezzi o di volume conferibile per singola utenza o per turno di raccolta.

3. Tempi di evasione delle richieste (art. 51 CSA)

L’articolo prevede l’evasione delle richieste entro 7 giorni. Si chiede conferma se tale termine decorra dalla ricezione della richiesta, anche nel caso in cui la frequenza operativa del servizio sia fissata ogni 15 giorni (vedi faq precedente), circostanza che renderebbe di fatto difficile rispettare il termine indicato.

Considerato che la frequenza prevista è definita come “minima”, e che è previsto un possibile incremento in caso di un numero eccessivo di richieste, si chiede di precisare se tale aumento delle frequenze di raccolta debba intendersi:

- come obbligo automatico a carico dell’appaltatore, senza oneri aggiuntivi, oppure

- come elemento di offerta migliorativa da proporre in sede di gara.

4. Fornitura sacchi per sfalci (art. 49 CSA)

L’articolo 49 prevede che i sacchi per il conferimento degli sfalci siano forniti dall’appaltatore. Tuttavia, tale fornitura non risulta prevista nel quadro economico. Si chiede pertanto di chiarire se trattasi di refuso e, conseguentemente, se tale dotazione debba considerarsi come elemento eventuale miglioria da parte dell’operatore economico.

5. Gestione del Centro Comunale di Raccolta (art. 56 CSA)

L’art. 56 prevede l’installazione di un sistema informatizzato, nonché*interventi di sanificazione, pulizia e disinfestazione del CCR. Tuttavia, nel quadro economico non risulta alcuna voce relativa alla gestione del centro di raccolta. Si chiede pertanto di specificare se tale attività sia da considerarsi un refuso oppure se debba intendersi come miglioria proponibile in sede di offerta.

6. Conferimento EER 16.10.02 – vasca di raccolta acque (art. 56 CSA)

Lo stesso articolo prevede lo smaltimento del CER 16.10.02 (acque di scarico o reflue provenienti dalla vasca di raccolta), ma tale voce non risulta computata nel quadro economico. Si chiede di chiarire se si tratti di un refuso e se, pertanto, tale onere debba ritenersi a carico della Stazione Appaltante, analogamente agli altri oneri di conferimento.

7. Attrezzature per il CCR (art. 56 CSA)

Si rileva inoltre che le attrezzature previste per il CCR non risultano computate nel quadro economico. Si chiede pertanto di specificare se tali attrezzature:



siano già presenti presso il centro oppure (quantità e tipologia)se debbano essere fornite integralmente dall’appaltatore, configurandosi come miglioria da proporre in sede di offerta.



8. In riferimento al personale oggetto di passaggio di cantiere si rileva che, ai sensi degli atti di gara, l’inizio dei servizi di raccolta e spazzamento non può avvenire prima delle ore 4:00, circostanza che comporta l’applicazione delle maggiorazioni previste per il lavoro notturno. Tali maggiorazioni non risultano considerate nel quadro economico.
Distinti saluti.



19/11/2025 10:16
Risposta
1. Frequenza di raccolta di ingombranti e RAEE (artt.48 e 51 del CSA);
Risposta: Il servizio va inteso una volta a settimana per gli Ingombranti generici e una volta a settimana per i RAEE, così come previsto nella Tabella art. 3.10 del P.I., precisando che nella stessa c’è un refuso di 2/15 anziché 2/7.

2. Numero massimo di richieste e pezzi conferibili (art.51 del CSA);
Risposta: Almeno 15 prelievi per turno di raccolta e le quantità pro capite sono da valutare caso per caso in relazione alle richieste.

3. Tempi di evasione delle richieste (art.51 del CSA);
Risposta: Si conferma quanto previsto nel dall’art. 51 del CSA. Obbligo nei limiti di almeno 15 prelievi per turno di raccolta. Il servizio va inteso una volta a settimana per gli Ingombranti generici e una volta a settimana per i RAEE, così come previsto nella tabella art. 3.10 del P.I.

4. Fornitura sacchi per sfalci (art.49 del CSA);
Risposta: La dotazione di sacchi idonei alla raccolta, va intesa come miglioria prevista dell’art.18.1 del Disciplinare di Gara.

5. Gestione del Centro comunale di raccolta (art.56 del CSA);
Risposta: Il servizio è previsto nell’art. 3.9 e 7.3 del P.I. dove nel costo del personale è stato considerata anche la gestione del CCR. Inoltre nell’art.18.1 del Disciplinare di Gara sono previsti criteri premianti per la gestione del CCR.

6. Conferimento EER 16.10.02 – vasca di raccolta acque (art.56 del CSA);
Risposta: Trattasi di refuso, il servizio non è previsto.

7. Attrezzature per il CCR (art.56 del CSA);
Risposta: Il servizio va inteso come miglioria, come previsto nell’art.18.1 del Disciplinare di Gara dove sono previsti criteri premianti per la gestione del CCR.

8. Orario di raccolta e spazzamento (art.64 del CSA);
Risposta: Le attività devono essere avviate dopo le ore 4:00 e terminate entro le ore 10.20. Il “non dopo” è un refuso.


24/11/2025 10:16
Quesito #8
Buongiorno,
si richiede quanto segue.

1. Nei giorni antecedenti il 21/11 non è stato possibile effettuare il pagamento ANAC. Il sistema riportava il messaggio di gara trovata ma impossibile procedere con il pagamento, contattare la S.A. Ad oggi e fino al 25/11 il sistema è in manutenzione. Si richiede di effettuare verifica ed in caso di impossibilità per motivi tecnici si richiede di fornire indicazioni.

2. E' possibile allegare un file ZIP firmato digitalmente contenente tutti i documenti a loro volta firmati digitalmente nella cartella AMMINISTRATIVA?

3. Si richiede se la fornitura di bidoni, bidoncini, buste ecc. sono a carico dell'Azienda aggiudicatrice.

Saluti.





27/11/2025 10:07
Risposta
Si riscontra quanto segue:

1. I servizi ANAC, come da avviso sul sito https://www.anticorruzione.it/ dal giorno 21.11.2025 al giorno 25.11.2025, non erano disponibili.
Si invita l'O.E. a riprovare nei prossimi giorni, in quanto a seguito della proroga dei termini di gara, oggi la S.A. (con servizi ANAC ripresi) trasmetterà le nuove date che consentiranno nei giorni a seguire di effettuare il pagamento.

2. Si conferma che è possibile caricare un'unica cartella .zip firmata digitalmente contenente documenti a loro volta firmati digitalmente.

3. Si conferma che le stesse sono a carico dell'Azienda aggiudicatrice.




24/11/2025 13:23
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,

con la rettifica del disciplinare di gara è stato aggiunto il criterio di valutazione “G”, che si riporta testualmente:

“CLAUSOLA SOCIALE e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”

con l’annesso sub-criterio “G.1”, che si riporta testualmente:

“Punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”

Codesta S.A. non supera la sua difformità rispetto alla norma dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023, ultimo periodo, che si riporta testualmente:

“Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”

Infatti, la norma impone alle Stazioni Appaltanti di attribuire il maggior punteggio alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere; solo tale documento può far accedere l’operatore economico all’attribuzione del punteggio che la S.A. ha l’obbligo di assegnare, determinandolo preventivamente nel disciplinare di gara o in documento equipollente che in ogni caso assegni i punteggi tecnici.

La norma devolve alla S.A. solo la determinazione del punteggio che Ella voglia riservare all’operatore economico che abbia adottato politiche tese al raggiungimento della parità di genere: è la legge stessa a determinare quale sia il documento che fa scattare automaticamente l’assegnazione del relativo punteggio all’operatore economico, ovvero il possesso della certificazione della parità di genere, null’altro.

Alla luce di quanto sopra, il vostro nuovo criterio e sub-criterio G e G.1 non sanano quanto prescritto dalla legge art. 108, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 36/2023. Vi invitiamo pertanto a fornire urgenti chiarimenti e a voler rettificare il disciplinare di gara, determinando preventivamente il punteggio che codesta S.A. voglia assegnare all’operatore economico in possesso della relativa certificazione di parità di genere.

In ogni caso, si richiede che detto punteggio venga inserito tra i criteri tabellati (T) e non discrezionali (D), in quanto, come detto, il punteggio non è discrezionale, bensì assegnato in maniera automatica ai possessori della certificazione di parità di genere.

Distinti saluti.


11/12/2025 09:29
Risposta
Spett.le O.E.,
la stazione appaltante come indicato nell'Articolo 57, comma 2-bis del Codice, "L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita o persone svantaggiate".

Secondo l'allegato II.3, comma 5 lett. a) del codice, la stazione appaltante ha individuato il criterio premiale per la suddetta gara, come riportato anche nelle schede ANAC di rilascio CIG.


27/11/2025 13:11
Quesito #11
Buongiorno,
segnala che il pagamento ANAC non è effettuabile. Allego videata.
E' possibile intervenire?

Grazie



11/12/2025 09:30
Risposta
Spett.le O.E. a causa di un errore di interoperabilità con ANAC potrebbe verificarsi l'errore.
La invitiamo a riprovare ed in caso di impossibilità fino alla scadenza della procedura di gara, il mancato pagamento del contributo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Le faremo sanare il pagamento successivamente.


27/11/2025 16:31
Quesito #12
In riferimento all’Allegato 6 facente parte dei documenti di gara ‘Relazione di compatibilità per l’incremento in organico dei nuovi operatori’, e all’unità livello 5A Operatore ecologico Full Time (presente nella tabella del personale attualmente impiegato ma non indicato nella tabella del personale da impiegare per l’esecuzione del servizio), si chiede se per tale figura sia previsto un prossimo pensionamento o meno, in quanto il mancato assorbimento proposto (e dimensionato nel quadro economico) andrebbe in contrasto con quanto sancito da:


Art.9 del Disciplinare di gara “l’aggiudicatario del contratto del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante e alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3”;





CCNL di categoria in cui si prevede “Deve innanzitutto osservarsi che l'art. 6 del CCNL igiene ambientale prevede che l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione. Tale previsione assume evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo”.








Pertanto, considerato che cosi come parametrato dal quadro economico di gara il personale uscente da assorbire risulta quello relativo alle n°12 unità non comprensive del Livello 5° (rif. Punto 3.7 e 9.1 del Piano Industriale), e in riferimento a tutto quanto sopra esposto, si chiede inoltre di chiarire in che modalità la stazione appaltante intende la sostituzione dell’Operatore Ecologico Full Time 5a, atteso che come da Tabella inserita nella Relazione - Allegato 6, lo stesso risulta attualmente impiegato in servizio e avente diritto al passaggio di cantiere.


Cordiali Saluti


11/12/2025 09:30
Risposta
Si conferma quanto predisposto nell'allegato 6 - "Relazione di compatibilità per l'incremento in organico di nuovi operatori", in particolare:

"Si evidenzia inoltre, che è consolidato l’orientamento, rilevano i magistrati, in base al quale deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 57 del D.lgs 36/2023, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto, con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (Cons. St. sez. V, 1 agosto 2023, n.7444)."

03/12/2025 14:51
Quesito #14
Spett.
COMUNE DI RIPALIMOSANI
per il
COMUNE DI RECALE
Provincia di Caserta
Piazza Domenico Vestini, 3
81020 Recale (CE)


Trasmessa tramite Portale


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2026-2028) DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DEL CCR. CUP: D29I25000690004 - CIG: B8C4DD3528 – Richiesta di chiarimenti 1


Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:


1. Nel progetto tecnico è indicato che le attività di raccolta e spazzamento devono essere avviate entro le ore 04:00. Tuttavia, nei criteri discrezionali, l’avvio delle attività prima delle ore 6 viene considerato elemento premiale.


Si chiede pertanto di chiarire se l’avvio delle operazioni alle ore 04:00 sia un requisito obbligatorio e vincolante oppure una scelta progettuale.


In particolare, si domanda se sia possibile programmare l’inizio delle attività alle ore 06:00 senza incorrere in penalizzazioni, ferma restando la possibilità di ottenere comunque un punteggio premiale qualora si anticipi l’avvio rispetto a tale orario.


In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti


11/12/2025 09:30
Risposta
Si conferma quanto previsto nella integrazione ai chiarimenti inviata in data 19.11.2025, prot. 13445- L'avvio delle operazioni prima delle ore 6:00 non è un requisito obbligatorio/penalizzate, ma premiante, così come predisposto nel DISCIPLINARE DI GARA.

10/12/2025 14:46
Quesito #15
Spett.
COMUNE DI RIPALIMOSANI
per il
COMUNE DI RECALE
Provincia di Caserta
Piazza Domenico Vestini, 3
81020 Recale (CE)


Trasmessa tramite Portale


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2026-2028) DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DEL CCR. CUP: D29I25000690004 - CIG: B8C4DD3528 – Richiesta di chiarimenti 2


Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:


1. In riferimento all’art. 10 “GARANZIA PROVVISORIA” si chiede gentilmente conferma che il beneficiario di quest’ultima debba essere il Comune di Recale


In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti


11/12/2025 09:31
Risposta
Si conferma che il beneficiario è il Comune di Recale.

10/12/2025 14:51
Quesito #16
Spett.
COMUNE DI RIPALIMOSANI
per il
COMUNE DI RECALE
Provincia di Caserta
Piazza Domenico Vestini, 3
81020 Recale (CE)


Trasmessa tramite Portale


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2026-2028) DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DEL CCR. CUP: D29I25000690004 - CIG: B8C4DD3528 – Richiesta sopralluogo


Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede un appuntamento per effettuare il sopralluogo in presenza.


In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti


11/12/2025 09:31
Risposta
Si rimanda all'art. 11 del disciplinare di gara "Il partecipante dichiarerà nell’Allegato A – Domanda di partecipazione, l’avvenuta effettuazione del SOPRALLUOGO AUTONOMO".

Non è necessaria effettuare alcuna richiesta, ma autonomamente potrà recarsi e prendere visione del territorio comunale.