Scaduto
MIGNANO MONTE LUNGO
Gara #80686
LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE CENTRO STORICO- VERSANTE NORD-OVEST DEL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO (CE)Informazioni appalto
23/10/2025
Aperta
Lavori
€ 2.521.481,92
IANNETTA DOMENICO
Categorie merceologiche
452
-
Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
Lotti
1
B8C22A4249
I44H19000090006
Qualità prezzo
LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE CENTRO STORICO- VERSANTE NORD-OVEST DEL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO (CE)
LAVORI DI “RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE CENTRO STORICO- VERSANTE NORD/OVEST DEL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO”.
€ 2.474.566,67
€ 519.043,51
€ 46.915,25
Commissione valutatrice
283
16/12/2025
|
determinazioni-tec-ll.-pp.-n.-283-2025-gen.-681.pdf SHA-256: 5bce0cc78cb2988e9c7086758b3a7d121f9087009a15f2cd9f35be79e495cffc 23/12/2025 08:30 |
233.66 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Iannetta | Domenico | Presidente |
| Carlone | Armando | Commissario |
| Morrone | Antonio | Commissario |
Scadenze
19/11/2025 10:00
19/11/2025 10:00
27/11/2025 22:00
10/12/2025 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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167.74 MB | |
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5.35 MB | |
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28.38 kB | |
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409.87 kB | |
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948.07 kB | |
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530.52 kB | |
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220.19 kB |
Chiarimenti
27/10/2025 16:52
Quesito #1
Con la presente si richiede conferma in merito all’ammissibilità dell’avvalimento per la categoria OS21 ai fini della partecipazione all'appalto, individuata come categoria prevalente.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
28/10/2025 08:27
Risposta
Si conferma l'ammissibilità dell'avvalimento per la categoria OS21 (categoria prevalente) così come previsto dall'articolo 104 del D.lgs 36/2023 e secondo quanto previsto al paragrafo 7 del Disciplinare di gara.
28/10/2025 12:35
Quesito #2
Buongiorno, gentilmente, si richiede a codesta S.A. se la scrivente può partecipare alla procedura, essendo in possesso delle categorie SOA OS 21 in cl V e OG 1 in cl VII, e volendo subappaltare al 100% la categoria OG 13 cl I.
Sicuri di un immediato riscontro al quesito posto, si porgono cordiali saluti.
Sicuri di un immediato riscontro al quesito posto, si porgono cordiali saluti.
29/10/2025 16:38
Risposta
Si conferma la possibilità di subappaltare fino al 100% la categoria OG13 cl I, così come esplicitato al paragrafo 3 del disciplinare di gara ( nella sezione della tabella con le "indicazioni speciali ai fini della gara")
30/10/2025 11:34
Quesito #3
Buongiorno,
l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS21 – classifica I e chiede se sia possibile partecipare alla procedura avvalendosi di avvalimento frazionato per la medesima categoria OS21 con classifica adeguata a coprire anche i relativi importi delle categorie OG13 e OG12 che saremo intenzionati a subappaltare al 100% a soggetto qualificato. Per le categorie OG1 e OG6 l’Impresa partecipante è in possesso di propria attestazione SOA.
In attesa di riscontro.
Ad integrazione del chiarimento precedentemente trasmesso, si chiede, sempre con riferimento alla categoria OS21, se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento frazionato (considerato che l’Impresa partecipante è in possesso della classifica I) avvalendosi di n. 2 imprese ausiliarie.
l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS21 – classifica I e chiede se sia possibile partecipare alla procedura avvalendosi di avvalimento frazionato per la medesima categoria OS21 con classifica adeguata a coprire anche i relativi importi delle categorie OG13 e OG12 che saremo intenzionati a subappaltare al 100% a soggetto qualificato. Per le categorie OG1 e OG6 l’Impresa partecipante è in possesso di propria attestazione SOA.
In attesa di riscontro.
Ad integrazione del chiarimento precedentemente trasmesso, si chiede, sempre con riferimento alla categoria OS21, se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento frazionato (considerato che l’Impresa partecipante è in possesso della classifica I) avvalendosi di n. 2 imprese ausiliarie.
04/11/2025 12:50
Risposta
È possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento frazionato avvalendosi di n.2 imprese distinti a condizione che l’impresa concorrente o una delle imprese ausiliarie sia in possesso della certificazione di cui all’art.4 comma Allegati II.12 del D.lgs 36/2023 ai fini della qualificazione per esecuzione di lavori in classifica superiore alla II
30/10/2025 13:07
Quesito #4
Buongiorno,
l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS21 – classifica I e chiede se sia possibile partecipare alla procedura avvalendosi di avvalimento frazionato per la medesima categoria OS21 con classifica adeguata a coprire anche i relativi importi delle categorie OG13 e OG12 che saremo intenzionati a subappaltare al 100% a soggetto qualificato. Per le categorie OG1 e OG6 l’Impresa partecipante è in possesso di propria attestazione SOA.
In attesa di riscontro.
Ad integrazione del chiarimento precedentemente trasmesso, si chiede, sempre con riferimento alla categoria OS21, se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento frazionato (considerato che l’Impresa partecipante è in possesso della classifica I) avvalendosi di n. 2 imprese ausiliarie.
Cordiali saluti.
l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS21 – classifica I e chiede se sia possibile partecipare alla procedura avvalendosi di avvalimento frazionato per la medesima categoria OS21 con classifica adeguata a coprire anche i relativi importi delle categorie OG13 e OG12 che saremo intenzionati a subappaltare al 100% a soggetto qualificato. Per le categorie OG1 e OG6 l’Impresa partecipante è in possesso di propria attestazione SOA.
In attesa di riscontro.
Ad integrazione del chiarimento precedentemente trasmesso, si chiede, sempre con riferimento alla categoria OS21, se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento frazionato (considerato che l’Impresa partecipante è in possesso della classifica I) avvalendosi di n. 2 imprese ausiliarie.
Cordiali saluti.
04/11/2025 12:49
Risposta
È possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento frazionato avvalendosi di n.2 imprese distinti a condizione che l’impresa concorrente o una delle imprese ausiliarie sia in possesso della certificazione di cui all’art.4 comma Allegati II.12 del D.lgs 36/2023 ai fini della qualificazione per esecuzione di lavori in classifica superiore alla II
04/11/2025 10:46
Quesito #5
Buongiorno, chiediamo di poter chiarire se possiamo o meno usufruire delle riduzioni per l'emissione della polizza provvisoria, in quanto il disciplinare da una parte non ammette tale possibilità, dall'altra fa riferimento all'art. 53 del codice che, invece, lo consente.
Restiamo in attesa del Vs. gentile riscontro.
Cordiali saluti
Restiamo in attesa del Vs. gentile riscontro.
Cordiali saluti
07/11/2025 15:55
Risposta
Come previsto dall’art.10 - GARANZIA PROVVISORIA - del Disciplinare l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto e precisamente di importo pari a € 50 429,64. Il richiamo all’art. 53 è con riferimento al comma 4-bis del Codice: “Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2”.
04/11/2025 15:16
Quesito #6
Salve,
A pagina 25 del disciplinare viene precisato che l’offerta tecnica è costituita da UNA RELAZIONE redatta in massimo 20 facciate .
Tuttavia, a pagina 26 sono elencate 3 relazioni suddivise in subcriteri : relazione A, relazione B e relazione C.
Quesito: si devono intendere 20 facciate per ogni singola relazione (A/B/C) oppure complessivamente 20 facciate ?
Cordiali saluti
A pagina 25 del disciplinare viene precisato che l’offerta tecnica è costituita da UNA RELAZIONE redatta in massimo 20 facciate .
Tuttavia, a pagina 26 sono elencate 3 relazioni suddivise in subcriteri : relazione A, relazione B e relazione C.
Quesito: si devono intendere 20 facciate per ogni singola relazione (A/B/C) oppure complessivamente 20 facciate ?
Cordiali saluti
07/11/2025 15:57
Risposta
A pagina 25 del Disciplinare di Gara è precisato che l'offerta tecnica è costituita, tra l’altro, da una relazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, redatta in massimo 20 facciate, in formato A4, carattere “Arial” corpo 12, interlinea singola, margini laterali/superiore/inferiore non inferiore a 1 cm.
A seguire è precisato che la relazione deve essere suddivisa in paragrafi corrispondenti ai vari criteri, articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.
Pertanto la relazione deve essere unica e redatta in un massino di 20 facciate e divisa in paragrafi ciascuno corrispondente ai criteri previsti nella griglia di valutazione.
A seguire è precisato che la relazione deve essere suddivisa in paragrafi corrispondenti ai vari criteri, articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.
Pertanto la relazione deve essere unica e redatta in un massino di 20 facciate e divisa in paragrafi ciascuno corrispondente ai criteri previsti nella griglia di valutazione.
07/11/2025 12:53
Quesito #7
In riferimento al rilascio della garanzia provvisoria, essendo la sottoscritta una micro impresa ed essendo in possesso delle certificazioni per la riduzione della garanzia all'1%, si chiede di voler confermare quanto invece viene riportato nel disciplinare di gara, ovvero che: “Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2”.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
07/11/2025 15:58
Risposta
Come previsto dall’art.10 - GARANZIA PROVVISORIA - del Disciplinare l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto e precisamente di importo pari a € 50 429,64. Il richiamo all’art. 53 è con riferimento al comma 4-bis del Codice: “Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2”.
07/11/2025 13:15
Quesito #8
Buongiorno, in riferimento ai chiarimenti precedentemente inviati, vi è la possibilità di subappaltare al 100% a soggetto qualificato le categorie OG12 e OG13, partecipando alla seguente procedura in avvalimento frazionato avvalendosi di n.2 imprese distinte cosi composto?
IMPRESA "PARTECIPANTE" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I;
IMPRESA "AUSILIARIA n.1" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. III BIS;
IMPRESA "AUSILIARIA n.2" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I.
Per le categorie OG1 e OG6 l’Impresa partecipante è in possesso di propria attestazione SOA.
In attesa di riscontro.
Cordiali saluti.
IMPRESA "PARTECIPANTE" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I;
IMPRESA "AUSILIARIA n.1" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. III BIS;
IMPRESA "AUSILIARIA n.2" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I.
Per le categorie OG1 e OG6 l’Impresa partecipante è in possesso di propria attestazione SOA.
In attesa di riscontro.
Cordiali saluti.
13/11/2025 08:29
Risposta
Si è possibile subappaltare al 100% a soggetto qualificato le categorie OG12 e OG13 in quanto :
IMPRESA "PARTECIPANTE" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I = 258.000,00 +Incr. 20% = 309.600,00
IMPRESA "AUSILIARIA n.1" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. III BIS = 1.500.000,00 +Incr. 20% = 1.800.000,00
IMPRESA "AUSILIARIA n.2" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I = 258.000,00 +Incr. 20% = 309.600,00
qualificando così la concorrente nella categoria OS21 per un importo di 2.419.200,00 € comprendo l’importo complessivo della OS21 + OG13 pari ad € 2.352.297,10 e ricorrendo al subappalto qualificante per le categorie OG12 e OG13.
IMPRESA "PARTECIPANTE" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I = 258.000,00 +Incr. 20% = 309.600,00
IMPRESA "AUSILIARIA n.1" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. III BIS = 1.500.000,00 +Incr. 20% = 1.800.000,00
IMPRESA "AUSILIARIA n.2" - POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OS21 CL. I = 258.000,00 +Incr. 20% = 309.600,00
qualificando così la concorrente nella categoria OS21 per un importo di 2.419.200,00 € comprendo l’importo complessivo della OS21 + OG13 pari ad € 2.352.297,10 e ricorrendo al subappalto qualificante per le categorie OG12 e OG13.
12/11/2025 16:57
Quesito #9
Buonasera,
Il disciplinare prevede che:
“In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.”
Si chiede di confermare se, nel caso di RTI non ancora costituito, sia sufficiente che la richiesta di sopralluogo e la relativa partecipazione siano effettuate dall’impresa mandataria designata, oppure se sia necessario che la mandante deleghe formalmente il legale rappresentante della mandataria a svolgere il sopralluogo anche per suo conto.
Tale chiarimento è richiesto al fine di garantire il corretto adempimento delle prescrizioni di gara e la regolare validità del sopralluogo ai fini della partecipazione.
Cordiali saluti.
Il disciplinare prevede che:
“In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.”
Si chiede di confermare se, nel caso di RTI non ancora costituito, sia sufficiente che la richiesta di sopralluogo e la relativa partecipazione siano effettuate dall’impresa mandataria designata, oppure se sia necessario che la mandante deleghe formalmente il legale rappresentante della mandataria a svolgere il sopralluogo anche per suo conto.
Tale chiarimento è richiesto al fine di garantire il corretto adempimento delle prescrizioni di gara e la regolare validità del sopralluogo ai fini della partecipazione.
Cordiali saluti.
13/11/2025 08:30
Risposta
Nel caso di RTI non ancora costituito è sufficiente che la richiesta di sopralluogo e la relativa esecuzione dello stesso sia effettuata dall'impresa mandataria.
13/11/2025 12:15
Quesito #10
Salve,
si richiede il seguente chiarimento:
a pagina 25 del disciplinare si legge :”
L’offerta …deve contenere , a pena di esclusione i seguenti documenti:…c) documentazione analitica, grafica e fotografica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso.
Quesito : Quanto richiesto è obbligatorio e rientra sempre nelle 20 pagine di relazione ?
In tal caso, bisogna considerare un elaborato A3 pari a 2 A4 ed è obbligatoria la predisposizione?
Resto in attesa di un vostro riscontro.
si richiede il seguente chiarimento:
a pagina 25 del disciplinare si legge :”
L’offerta …deve contenere , a pena di esclusione i seguenti documenti:…c) documentazione analitica, grafica e fotografica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso.
Quesito : Quanto richiesto è obbligatorio e rientra sempre nelle 20 pagine di relazione ?
In tal caso, bisogna considerare un elaborato A3 pari a 2 A4 ed è obbligatoria la predisposizione?
Resto in attesa di un vostro riscontro.
15/11/2025 11:47
Risposta
Come specificato in altro chiarimento la documentazione analitica, grafica e/o fotografica è da intendersi parte integrante dell’offerta tecnica, poiché concorre alla sua valutazione. Tuttavia, considerata la natura non testuale e il formato tipicamente non uniforme degli elaborati grafici e fotografici, essa non rientra nel limite massimo di pagine previsto per la relazione tecnica, purché venga trasmessa in appositi allegati separati chiaramente richiamati nella relazione principale.
Resta fermo che gli allegati grafici/fotografici non possono contenere testo aggiuntivo volto ad aggirare tale limite: eventuali contenuti testuali devono essere limitati a didascalie o note strettamente necessarie alla comprensione delle immagini.
Così come richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 16, pagina 25, L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, anche la documentazione analitica grafica e/o fotografica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso.
Resta fermo che gli allegati grafici/fotografici non possono contenere testo aggiuntivo volto ad aggirare tale limite: eventuali contenuti testuali devono essere limitati a didascalie o note strettamente necessarie alla comprensione delle immagini.
Così come richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 16, pagina 25, L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, anche la documentazione analitica grafica e/o fotografica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso.
14/11/2025 10:36
Quesito #11
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, in cui è previsto che l’offerta debba contenere, a pena di esclusione, la “documentazione analitica grafica e/o fotografica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso”, si chiede cortesemente di precisare quanto segue:
Cosa debba essere esattamente inteso per “documentazione analitica grafica e/o fotografica”, specificando la tipologia, il contenuto minimo e l’eventuale livello di dettaglio richiesto.Se tale documentazione debba considerarsi parte integrante della relazione tecnica e, di conseguenza, rientrare nel limite massimo di pagine previsto per la stessa, oppure se possa esserne allegata separatamente senza incidere sul computo delle pagine.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
con riferimento al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, in cui è previsto che l’offerta debba contenere, a pena di esclusione, la “documentazione analitica grafica e/o fotografica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso”, si chiede cortesemente di precisare quanto segue:
Cosa debba essere esattamente inteso per “documentazione analitica grafica e/o fotografica”, specificando la tipologia, il contenuto minimo e l’eventuale livello di dettaglio richiesto.Se tale documentazione debba considerarsi parte integrante della relazione tecnica e, di conseguenza, rientrare nel limite massimo di pagine previsto per la stessa, oppure se possa esserne allegata separatamente senza incidere sul computo delle pagine.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
15/11/2025 11:33
Risposta
Punto 1:
Per documentazione analitica grafica e/o fotografica si intende qualsiasi elaborato tecnico-illustrativo idoneo a rappresentare in modo chiaro, completo e verificabile le soluzioni proposte nell’ambito dell’offerta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale documentazione può comprendere:
planimetrie, schemi, diagrammi di processo, grafici esplicativi;
tavole illustrative relative alle soluzioni tecniche proposte;
fotografie, fotoinserimenti, rendering, immagini descrittive degli interventi o delle forniture;
qualsiasi altro elaborato visivo che consenta alla Commissione di valutare compiutamente gli aspetti tecnici dell’offerta.
Il livello di dettaglio richiesto è quello strettamente necessario a rendere intellegibili e verificabili le proposte del concorrente, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare e senza introdurre elementi ultronei che eccedano la finalità descrittiva.
Punto 2. In merito alla collocazione della documentazione e al conteggio delle pagine:
La documentazione analitica grafica e/o fotografica è da intendersi parte integrante dell’offerta tecnica, poiché concorre alla sua valutazione. Tuttavia, considerata la natura non testuale e il formato tipicamente non uniforme degli elaborati grafici e fotografici, essa non rientra nel limite massimo di pagine previsto per la relazione tecnica, purché venga trasmessa in appositi allegati separati chiaramente richiamati nella relazione principale.
Resta fermo che:
la relazione tecnica deve rispettare integralmente il limite massimo di pagine indicato nel Disciplinare;
gli allegati grafici/fotografici non possono contenere testo aggiuntivo volto ad aggirare tale limite: eventuali contenuti testuali devono essere limitati a didascalie o note strettamente necessarie alla comprensione delle immagini.
Per documentazione analitica grafica e/o fotografica si intende qualsiasi elaborato tecnico-illustrativo idoneo a rappresentare in modo chiaro, completo e verificabile le soluzioni proposte nell’ambito dell’offerta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale documentazione può comprendere:
planimetrie, schemi, diagrammi di processo, grafici esplicativi;
tavole illustrative relative alle soluzioni tecniche proposte;
fotografie, fotoinserimenti, rendering, immagini descrittive degli interventi o delle forniture;
qualsiasi altro elaborato visivo che consenta alla Commissione di valutare compiutamente gli aspetti tecnici dell’offerta.
Il livello di dettaglio richiesto è quello strettamente necessario a rendere intellegibili e verificabili le proposte del concorrente, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare e senza introdurre elementi ultronei che eccedano la finalità descrittiva.
Punto 2. In merito alla collocazione della documentazione e al conteggio delle pagine:
La documentazione analitica grafica e/o fotografica è da intendersi parte integrante dell’offerta tecnica, poiché concorre alla sua valutazione. Tuttavia, considerata la natura non testuale e il formato tipicamente non uniforme degli elaborati grafici e fotografici, essa non rientra nel limite massimo di pagine previsto per la relazione tecnica, purché venga trasmessa in appositi allegati separati chiaramente richiamati nella relazione principale.
Resta fermo che:
la relazione tecnica deve rispettare integralmente il limite massimo di pagine indicato nel Disciplinare;
gli allegati grafici/fotografici non possono contenere testo aggiuntivo volto ad aggirare tale limite: eventuali contenuti testuali devono essere limitati a didascalie o note strettamente necessarie alla comprensione delle immagini.
14/11/2025 12:29
Quesito #12
In riferimento agli interventi di progetto posti a base di gara, si chiedono chiarimenti in merito alla "POSA IN OPERA DI STACCIONATA DI PROTEZIONE DEL CIGLIO SUPERIORE DEL VERSANTE, REALIZZATA CON PALETTI DI CASTAGNO PER RECINZIONI AREE VERDI, DI ALTEZZA 1.75 MT (1.20 MT FUORI TERRA E 0.55 CM INTERRATI) DEL DIAMETRO DI 6-8 CM, POSTI AD INTERASSE DI 1.00 MT, SCORTECCIATI E TRATTATI CON CARBOLINEUM ED OLIO DI LINO. STACCIONATA DELL'ALTEZZA DI 1.20 MT.". Tale intervento è da intendersi a protezione di eventuali camminamenti sul versante o come opera di ingegneria naturalistica a sostegno della scarpata vista la considerevole inclinazione della stessa?
15/11/2025 11:50
Risposta
In merito alla posa in opera della staccionata prevista in progetto, lungo il ciglio superiore del versante, la stessa è stata prevista come elemento di protezione anticaduta per il dislivello esistente del versante (dislivello tra il piede e ciglio superiore versante).
18/11/2025 14:51
Quesito #13
Buon pomeriggio, l'impresa applica il seguente CCNL: Edilizia Piccole e Medie Imprese (Codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del D.L. n. 76/2020: F018).
Nella busta offerta economica è tenuta ad inserire la dichiarazione "Allegato E - Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL" oppure no?
Inoltre, nel caso di avvalimento, le imprese ausiliarie applicano CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, dovranno inserire dichiarazione di equivalenza, tramite propria autodichiarazione SOLAMENTE nella busta amministrativa?
Nella busta offerta economica è tenuta ad inserire la dichiarazione "Allegato E - Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL" oppure no?
Inoltre, nel caso di avvalimento, le imprese ausiliarie applicano CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, dovranno inserire dichiarazione di equivalenza, tramite propria autodichiarazione SOLAMENTE nella busta amministrativa?
19/11/2025 15:49
Risposta
Buon pomeriggio, se come detto l'impresa applica il seguente CNEL: F018, esso è comunque compreso nella categoria dei contratti CCNL del settore EDILE).
Pertanto nella busta offerta economica non è tenuta ad inserire la dichiarazione "Allegato E - Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL".
Si conferma che nel caso di avvalimento, qualora le imprese ausiliarie applicano CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, dovranno inserire dichiarazione di equivalenza, tramite propria autodichiarazione nella busta amministrativa.
Pertanto nella busta offerta economica non è tenuta ad inserire la dichiarazione "Allegato E - Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL".
Si conferma che nel caso di avvalimento, qualora le imprese ausiliarie applicano CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, dovranno inserire dichiarazione di equivalenza, tramite propria autodichiarazione nella busta amministrativa.
18/11/2025 15:02
Quesito #14
In riferimento al caso di avvalimento, si chiede conferma che l'impresa ausiliaria dovrà presentare i documenti citati a pag. 24 del disciplinare di gara, quali: DGUE, dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento. Per quanto riguarda la "dichiarazione di avvalimento", vi è a disposizione un modello predisposto dalla stazione appaltante?
Inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà anche produrre l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali femminili e giovanili?
Inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà anche produrre l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali femminili e giovanili?
19/11/2025 15:50
Risposta
Per quanto riguarda la "dichiarazione di avvalimento", non vi è a disposizione un modello predisposto dalla stazione appaltante.
Si conferma che l'impresa ausiliaria dovrà anche produrre l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali femminili e giovanili.
Si conferma che l'impresa ausiliaria dovrà anche produrre l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali femminili e giovanili.
18/11/2025 15:13
Quesito #15
Si chiede conferma che, nella busta economica a video, nella sezione offerta economica (prima casella) debba essere inserito il ribasso in percentuale fino a tre cifre decimali e NON l'importo offerto.
19/11/2025 15:50
Risposta
Si conferma che, nella busta economica nella sezione offerta economica debba essere inserito il ribasso in percentuale fino a tre cifre decimali e NON l'importo offerto.