Aggiudicazione definitiva
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
Visualizza partecipanti
Gara #82105
Procedura tramite partenariato pubblico privato in finanza di progetto volto alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile relativa ai territori dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via lattea, dei Comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa e del Comune di Susa.Informazioni appalto
05/11/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 20.318.940,00
Gili Edoardo Maria
Categorie merceologiche
799931
-
Servizi di gestione impianti
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B8F47D9C9B
I93D25000010007
Qualità prezzo
Procedura tramite partenariato pubblico privato in finanza di progetto volto alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile relativa ai territori dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via lattea, dei Comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa e del Comune di Susa.
Procedura tramite partenariato pubblico privato in finanza di progetto presentata da un operatore economico ai sensi dell’art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, volto alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile relativa ai territori dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via lattea, dei Comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa e del Comune di Susa.
€ 20.318.940,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.010,00
Verbale di Aggiudicazione Definitiva del 27/01/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04115211205 | Green Wolf CER Srl |
Seggio di gara
Determina 452 dell'Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea
09/12/2025
|
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245.05 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Gili | Edoardo Maria | Presidente |
| Tremante | Stefano | Componente |
| Gadrino | Andrea | Componente Verbalizzante |
Commissione valutatrice
Determina n. 465
16/12/2025
|
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225.86 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Gili | Edoardo | Presidente |
| Guiot | Enrico | Componente |
| Gadrino | Andrea | Componente Verbalizzante |
Scadenze
04/12/2025 10:00
09/12/2025 10:00
09/12/2025 10:30
Allegati
|
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553.77 kB | |
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192.76 kB | |
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31.47 MB | |
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255.74 kB | |
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1.09 MB | |
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458.27 kB | |
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204.36 kB | |
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291.50 kB | |
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92.59 kB | |
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279.70 kB | |
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245.05 kB | |
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225.86 kB | |
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297.58 kB | |
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256.56 kB | |
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284.66 kB |
Chiarimenti
26/11/2025 14:41
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
Spett.le R.U.P.,
con riferimento al quesito oggetto del “chiarimento n.1”, con la quale si chiede conferma che il chiarimento richiesto sia riassumibile nel seguente quesito: “in caso di partecipazione alla gara pubblica come RTI, tutti i membri/partecipanti devono avere poteri di controllo sulla CER che viene costituita? Oppure, è sufficiente che l'ente con il ruolo di fondatore e promotore titolare abbia poteri di controllo sulla comunità, mentre i membri/partecipanti possano eventualmente non essere obbligati ad avere poteri di controllo sulla comunità stessa?"
Si riformula il quesito nel modo seguente:
“In caso di partecipazione alla gara pubblica di due soggetti in RTI è sufficiente che i requisiti soggettivi di cui all’art. 31comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021 (es. PMI con codice Ateco diverso dal 35.11 o 35.14) siano posseduti anche solo da uno dei due soggetti, fermo restando che il ruolo di Fondatore Promotore della CER verrà assunto esclusivamente dal soggetto in possesso dei suddetti requisiti?
Si chiede di confermare, altresì, che nel caso di cui sopra, il raggruppamento debba darne evidenza nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 adeguando altresì i pertinenti documenti della propria offerta di gara”
Distinti saluti,
Spett.le R.U.P.,
con riferimento al quesito oggetto del “chiarimento n.1”, con la quale si chiede conferma che il chiarimento richiesto sia riassumibile nel seguente quesito: “in caso di partecipazione alla gara pubblica come RTI, tutti i membri/partecipanti devono avere poteri di controllo sulla CER che viene costituita? Oppure, è sufficiente che l'ente con il ruolo di fondatore e promotore titolare abbia poteri di controllo sulla comunità, mentre i membri/partecipanti possano eventualmente non essere obbligati ad avere poteri di controllo sulla comunità stessa?"
Si riformula il quesito nel modo seguente:
“In caso di partecipazione alla gara pubblica di due soggetti in RTI è sufficiente che i requisiti soggettivi di cui all’art. 31comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021 (es. PMI con codice Ateco diverso dal 35.11 o 35.14) siano posseduti anche solo da uno dei due soggetti, fermo restando che il ruolo di Fondatore Promotore della CER verrà assunto esclusivamente dal soggetto in possesso dei suddetti requisiti?
Si chiede di confermare, altresì, che nel caso di cui sopra, il raggruppamento debba darne evidenza nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 adeguando altresì i pertinenti documenti della propria offerta di gara”
Distinti saluti,
04/12/2025 14:21
Risposta
Buongiorno Gent.mi,
In merito al chiarimento riportato, ed in relazione al possesso dei requisiti, si conferma quanto segue:
In caso di partecipazione alla gara pubblica di due soggetti in RTI è sufficiente che i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021 siano posseduti anche solo da uno dei componenti il RTI stesso, fermo restando che il ruolo di Fondatore Promotore della CER verrà assunto esclusivamente dal soggetto in possesso dei suddetti requisiti.
Nello specifico, la differenza fa capo al ruolo di Fondatore Promotore della CER, il quale deve possedere obbligatoriamente i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021, dal quale va distinto il ruolo di un membro partecipante all’RTI, il cui ruolo e compito è quello volto alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Pertanto, la domanda di partecipazione alla procedura di gara, deve riportare fedelmente detta distinzione e, per l’effetto, si conferma che il raggruppamento debba darne evidenza nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 adeguando altresì i pertinenti documenti della propria offerta di gara.
In conclusione, l’RTI partecipante è tenuta ad indicare la propria composizione nei documenti di gara, dichiarando le quote di partecipazione e il ruolo dei membri, soprattutto evidenziando la figura di chi esercita la parte di Fondatore Promotore della CER e chi partecipa in qualità di membro con il compito di realizzazione degli impianti fotovoltaici necessari per la creazione della Comunità Energetica.
Cordiali Saluti
In merito al chiarimento riportato, ed in relazione al possesso dei requisiti, si conferma quanto segue:
In caso di partecipazione alla gara pubblica di due soggetti in RTI è sufficiente che i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021 siano posseduti anche solo da uno dei componenti il RTI stesso, fermo restando che il ruolo di Fondatore Promotore della CER verrà assunto esclusivamente dal soggetto in possesso dei suddetti requisiti.
Nello specifico, la differenza fa capo al ruolo di Fondatore Promotore della CER, il quale deve possedere obbligatoriamente i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021, dal quale va distinto il ruolo di un membro partecipante all’RTI, il cui ruolo e compito è quello volto alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Pertanto, la domanda di partecipazione alla procedura di gara, deve riportare fedelmente detta distinzione e, per l’effetto, si conferma che il raggruppamento debba darne evidenza nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 adeguando altresì i pertinenti documenti della propria offerta di gara.
In conclusione, l’RTI partecipante è tenuta ad indicare la propria composizione nei documenti di gara, dichiarando le quote di partecipazione e il ruolo dei membri, soprattutto evidenziando la figura di chi esercita la parte di Fondatore Promotore della CER e chi partecipa in qualità di membro con il compito di realizzazione degli impianti fotovoltaici necessari per la creazione della Comunità Energetica.
Cordiali Saluti
26/11/2025 14:42
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,
Spett.le R.U.P.,
con riferimento al quesito oggetto del “chiarimento n.2 ”, ovvero la conferma che ai soli fini della corretta impostazione dell’offerta tecnica e contrattuale, per:
1. Migliorie: che sia ammissibile l’integrazione nella Proposta dell’impegno da parte del concorrente alla progettazione, realizzazione, finanziamento e gestione di interventi ammessi dal Conto Termico vigente nel rispetto della normativa (Conto Termico e Codice Appalti) anche per conto delle PA aderenti alla CER.
2. Rinvio al Conto Termico 3.0: che sia corretto fare quindi riferimento al Conto Termico 3.0 (D.M. MASE 7/08/2025, G.U. 26/09/2025, in vigore dal 25/12/2025) quale normativa sopravvenuta, rispetto al D.M. 16/02/2016, considerato che la piena operatività della concessione avverrà, con ogni probabilità, nella vigenza del nuovo decreto e delle relative Regole Applicative del GSE.
Si fa presente che non è stato fornito alcun chiarimento in quanto la risposta al quesito è la medesima del Chiarimento 1
Distinti saluti,
Spett.le R.U.P.,
con riferimento al quesito oggetto del “chiarimento n.2 ”, ovvero la conferma che ai soli fini della corretta impostazione dell’offerta tecnica e contrattuale, per:
1. Migliorie: che sia ammissibile l’integrazione nella Proposta dell’impegno da parte del concorrente alla progettazione, realizzazione, finanziamento e gestione di interventi ammessi dal Conto Termico vigente nel rispetto della normativa (Conto Termico e Codice Appalti) anche per conto delle PA aderenti alla CER.
2. Rinvio al Conto Termico 3.0: che sia corretto fare quindi riferimento al Conto Termico 3.0 (D.M. MASE 7/08/2025, G.U. 26/09/2025, in vigore dal 25/12/2025) quale normativa sopravvenuta, rispetto al D.M. 16/02/2016, considerato che la piena operatività della concessione avverrà, con ogni probabilità, nella vigenza del nuovo decreto e delle relative Regole Applicative del GSE.
Si fa presente che non è stato fornito alcun chiarimento in quanto la risposta al quesito è la medesima del Chiarimento 1
Distinti saluti,
04/12/2025 14:22
Risposta
Buongiorno Gent.mi,
In merito al chiarimento riportato, ed in relazione al possesso dei requisiti, si conferma quanto segue:
In caso di partecipazione alla gara pubblica di due soggetti in RTI è sufficiente che i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021 siano posseduti anche solo da uno dei componenti il RTI stesso, fermo restando che il ruolo di Fondatore Promotore della CER verrà assunto esclusivamente dal soggetto in possesso dei suddetti requisiti.
Nello specifico, la differenza fa capo al ruolo di Fondatore Promotore della CER, il quale deve possedere obbligatoriamente i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021, dal quale va distinto il ruolo di un membro partecipante all’RTI, il cui ruolo e compito è quello volto alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Pertanto, la domanda di partecipazione alla procedura di gara, deve riportare fedelmente detta distinzione e, per l’effetto, si conferma che il raggruppamento debba darne evidenza nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 adeguando altresì i pertinenti documenti della propria offerta di gara.
In conclusione, l’RTI partecipante è tenuta ad indicare la propria composizione nei documenti di gara, dichiarando le quote di partecipazione e il ruolo dei membri, soprattutto evidenziando la figura di chi esercita la parte di Fondatore Promotore della CER e chi partecipa in qualità di membro con il compito di realizzazione degli impianti fotovoltaici necessari per la creazione della Comunità Energetica.
Cordiali Saluti
In merito al chiarimento riportato, ed in relazione al possesso dei requisiti, si conferma quanto segue:
In caso di partecipazione alla gara pubblica di due soggetti in RTI è sufficiente che i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021 siano posseduti anche solo da uno dei componenti il RTI stesso, fermo restando che il ruolo di Fondatore Promotore della CER verrà assunto esclusivamente dal soggetto in possesso dei suddetti requisiti.
Nello specifico, la differenza fa capo al ruolo di Fondatore Promotore della CER, il quale deve possedere obbligatoriamente i requisiti soggettivi di cui all’art. 31 comma 1 lett. b D.lgs. 199/2021, dal quale va distinto il ruolo di un membro partecipante all’RTI, il cui ruolo e compito è quello volto alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Pertanto, la domanda di partecipazione alla procedura di gara, deve riportare fedelmente detta distinzione e, per l’effetto, si conferma che il raggruppamento debba darne evidenza nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 adeguando altresì i pertinenti documenti della propria offerta di gara.
In conclusione, l’RTI partecipante è tenuta ad indicare la propria composizione nei documenti di gara, dichiarando le quote di partecipazione e il ruolo dei membri, soprattutto evidenziando la figura di chi esercita la parte di Fondatore Promotore della CER e chi partecipa in qualità di membro con il compito di realizzazione degli impianti fotovoltaici necessari per la creazione della Comunità Energetica.
Cordiali Saluti