Inviato esito

Gara #83627

Completamento messa in sicurezza del porto di Maratea. CUP I23D21001100001
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Informazioni appalto

18/11/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 3.539.470,70
VOLINI IVAN
Comune di Maratea

Categorie merceologiche

452432 - Lavori di costruzione di frangiflutti

Lotti

Inviato esito
1
B923DFDFC9
I23D21001100001
Qualità prezzo
Completamento messa in sicurezza del porto di Maratea. CUP I23D21001100001
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MARATEA. CUP I23D21001100001” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
€ 3.497.835,79
€ 279.291,99
€ 41.634,91
€ 3.259.643,84
36/86R del 04/02/2026
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02050210760 C.pro Enterprise s.r.l.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

1151/1886RG
22/12/2025
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Cognome Nome Ruolo
Manfreda Salvatore Presidente
Di Lascio Francesca Componente
Volini Ivan Componente

Scadenze

08/12/2025 10:00
18/12/2025 10:00
23/12/2025 15:30

Allegati

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4.38 MB
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Avviso Appalto Aggiudicato
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04/02/2026 10:20
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Chiarimenti

20/11/2025 14:40
Quesito #1
Spett.le RUP, in riferimento al punto 6.4 del disciplinare di gara, chiede cortesemente un chiarimento in merito alla modalità di calcolo dell’importo dei “servizi di punta”. Il disciplinare richiede che: “i due servizi di punta abbiano ciascuno un importo non inferiore a 0,60 volte l’importo della categoria del servizio in oggetto”.

Tuttavia, si segnala che il D.Lgs. 36/2023, all’art. 100, nonché l'Allegato II.12 – Parte V, prevedono che la stazione appaltante possa richiedere “uno o più servizi di punta”, riferiti a servizi analoghi, aventi un importo complessivo commisurato al servizio da affidare, senza prevedere che ciascuno dei servizi debba individualmente raggiungere una determinata soglia.

Alla luce di ciò si chiede:

Qual è il fondamento normativo della scelta di richiedere che ciascuno dei due servizi raggiunga singolarmente l’importo di 0,60 volte l’importo della categoria D.01, invece che considerare l’importo complessivo derivante dalla somma dei due servizi, come indicato dalla normativa vigente?

Se tale interpretazione debba considerarsi vincolante, o se la stazione appaltante possa valutare come conforme anche il possesso di due servizi la cui somma raggiunga l’importo richiesto, in coerenza con l’art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

La presente richiesta è finalizzata unicamente a comprendere correttamente l’impostazione del requisito e a garantire la piena conformità della documentazione da presentare.

Si ringrazia anticipatamente. Cordiali saluti.

24/11/2025 13:31
Risposta
Il punto 6.4 del Disciplinare di gara prevede espressamente che i “servizi di punta” debbano essere due e che ciascuno di essi debba avere singolarmente un importo non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori appartenenti alla categoria D.01 prevista a base di gara. Tale impostazione costituisce una facoltà discrezionale della stazione appaltante, esercitata ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, che attribuisce alla S.A. il potere di definire requisiti tecnici e professionali proporzionati alla natura, complessità e rischiosità dell’intervento.

La S.A., con il c.d. servizio di punta, ha inteso assicurarsi l’elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa. Il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa (Sent. TAR. Campania Napoli 07/02/2020, n. 603).

Tale decisione risulta in linea con gli orientamenti ANAC (Delibera n. 320/2021 resa nell’Adunanza del 21 aprile 2021; n. 337 del 23 luglio 2023) e con la giurisprudenza amministrativa sul tema (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza del 18.10.2024 n. 3890; TAR Catanzaro, Sez. I, 13 dicembre 2024, n. 1834).

In coerenza con quanto sopra:
- l'interpretazione indicata nel Disciplinare è vincolante;
- non è ammessa la possibilità di soddisfare il requisito attraverso la somma degli importi di più servizi;
- ciascuno dei due servizi deve autonomamente raggiungere l'importo minimo richiesto
26/11/2025 07:32
Quesito #2
Le prestazioni professionali svolte nelle categorie D.02, D.03, D.04 e D.05 possono qualificare come “servizi di punta” rispetto alla categoria D.01 prevista a base di gara?
27/11/2025 10:02
Risposta
Ai sensi dell’allegato al D.M. 17/06/2016, la categoria D.01 presenta grado di complessità 0,65. Pertanto, possono qualificare come servizi di punta esclusivamente le categorie aventi grado di complessità maggiore, ossia D.04 (0,65) e D.05 (0,80). Tale disposizione va letta in coordinato con quanto previsto all'art. 100, comma 11, ultimo periodo: le Stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici di aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento. La nozione di “servizi analoghi” non implica l’identicità assoluta con l’oggetto dell’appalto da affidare, bensì una relazione di affinità sostanziale, riferibile al medesimo settore professionale, tale da comprovare l’esperienza tecnica dell’operatore.
26/11/2025 17:03
Quesito #3
Salve,
in riferimento al punto 6.4 del disciplinare:
1) In relazione all’avvenuto svolgimento dei due servizi di punta ognuno di importo di € 2.061.556,68 tali servizi si riferiscono a quale livello di progettazione? Progettazione preliminare, progettazione definitiva, oppure progettazione esecutiva?
2) Tali requisiti richiesti possono essere posseduti solamente dal professionista mandatario oppure devono essere posseduti in conformità alle quote anche dai professionisti mandanti?

In riferimento all’offerta tecnica (punto 15 del disciplinare) :
1) la prevista relazione descrittiva di quante pagine ed in che formato (A4 o A3) al massimo deve essere composta? Quante righe al massimo? Che interlinea? Che font e di quale grandezza? Che margini?
2) Gli allegati grafici in che formato?
3) Le schede tecniche prestazionali in che formato A4 o A3?

In attesa di gentile riscontro,
cordiali saluti

27/11/2025 11:08
Risposta
Punto 6.4 del Disciplinare
1) Il Disciplinare non richiede uno specifico livello di progettazione. Sono pertanto ammessi servizi di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, purché regolarmente approvate dall’amministrazione competente.
2) I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere possedutivi cumulativamente dal gruppo di progettazione indipendentemente dalla loro quota di partecipazione (fermo restando la non frazionabilità dei "servizi di punta").


Punto 15 del Disciplinare
1) Il Disciplinare non prevede limitazioni in ordine a numero di pagine, formato e margini. La relazione deve pertanto essere redatta in formato libero, purché chiara, leggibile e coerente con i contenuti richiesti.
2) Gli elaborati grafici possono essere prodotti nel formato ritenuto più idoneo, purché pienamente leggibili e coerenti con la relazione tecnica.
3) Anche per le schede tecniche non è previsto un formato obbligatorio, fermo restando l’obbligo di garantire completezza, chiarezza e leggibilità.
28/11/2025 15:49
Quesito #5
Spett.le RUP, con riferimento al punto 17.1 del disciplinare di gara (CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA), si chiedono cortesemente chiarimenti in merito ai seguenti sub-criteri di valutazione:
1.1 Integrazione delle prescrizioni paesaggistiche e riduzione impatti visivi – punti max 12;
1.3 Soluzioni di dettaglio migliorative per la sicurezza strutturale (muri, passerella, rampe) – punti max 8;
2.2 Soluzioni per la stabilizzazione dei versanti e consolidamenti – punti max 10.


atteso che, sia le integrazioni delle prescrizioni dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata (prot. n. 202254/23BC del 5/9/2025) e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (prot. n.0011076-P del 08/09/2025), sia le soluzioni migliorative, si riferiscono ad opere non previste nel PFTE a base di gara, ovvero alla pista ciclo-pedonale, alla riprofilatura dei versanti, al muro di contenimento, alle opere d’arte ed all’impiego dei materiali.


29/11/2025 11:28
Risposta
Si precisa che, a seguito delle rimodulazioni progettuali intervenute nella fase di revisione del PFTE, alcune lavorazioni originariamente ipotizzate (tra cui quelle richiamate nelle prescrizioni paesaggistiche e nelle note della Soprintendenza) non risultano più ricomprese nel computo metrico estimativo allegato alla documentazione di gara.

Tuttavia, i sub-criteri indicati al punto 17.1 del Disciplinare di gara mantengono la propria funzione di consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione della qualità tecnica dell’offerta, con particolare riferimento alla capacità del concorrente di proporre soluzioni migliorative – anche di dettaglio – idonee a qualificare l’intervento sotto il profilo paesaggistico, strutturale e della sicurezza dei versanti.

Le soluzioni migliorative richieste non costituiscono opere aggiuntive obbligatorie né generano extra-costi rispetto all’importo a base di gara, ma rappresentano contributi progettuali migliorativi nell’ambito degli elementi facoltativi di pregio tecnico. I concorrenti potranno pertanto proporre soluzioni tecniche, descrittive o di integrazione progettuale, purché compatibili con il quadro economico, con i vincoli autorizzativi e con le finalità dell’intervento, senza alterare la natura e la consistenza delle lavorazioni previste nel PFTE.

Resta fermo che eventuali proposte migliorative valutate positivamente dalla Commissione verranno recepite in fase di progettazione esecutiva nei limiti delle risorse disponibili e senza alterare l’impostazione complessiva del progetto posto a base di gara.

01/12/2025 10:04
Quesito #6
Spett.le Rup,

con la presente, si fa riferimento al disciplinare di gara, nel quale viene menzionato l'Allegato 1 relativo alla documentazione amministrativa (punto 14.1). Tuttavia, si segnala che tale allegato non risulta essere presente tra i documenti caricati sulla piattaforma.

Si richiede, pertanto, di sapere se si tratti di un refuso o meno.

Inoltre, si chiede se sia consentito l'avvalimento parziale per la sola categoria OG7, come previsto dalla normativa vigente.

In attesa di un vostro riscontro, si porgono cordiali saluti.

01/12/2025 11:49
Risposta
Ai sensi dell’art. 7 del disciplinare e dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della soddisfazione dei criteri di selezione fissati, è riconosciuta al concorrente la facoltà di ricorrere all’avvalimento parziale, ovvero al cumulo dei requisiti posseduti in proprio con quelli dell’impresa ausiliaria. Resta fermo che non è ammesso l’avvalimento per i requisiti generali e di idoneità professionale.

la domanda di partecipazione, di cui all'allegato 1, è presente tra la documentazione allegata.





02/12/2025 12:55
Quesito #7
Buongiorno, si richiede cortesemente di confermare uno dei seguenti punti:
se l’Offerta Tecnica debba essere redatta senza limiti di estensione, facendo esclusivo riferimento ai contenuti richiesti dal Disciplinare, mantenendo la sola forma dei documenti indicati dalla piattaforma;

oppure, in alternativa,
se la Stazione Appaltante intenda fissare specifici criteri redazionali minimi (numero pagine, formato, font, interlinea, ecc.), affinché tutti gli offerenti possano uniformarsi ai medesimi standard espositivi."
03/12/2025 21:52
Risposta
Si conferma che il Disciplinare non prevede limitazioni in ordine a numero di pagine, formato e margini
03/12/2025 12:53
Quesito #9
Spett.le RUP
in riferimento alla procedura in oggetto si chiede se:

Al fine del soddisfacimento dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesti al punto xx. Del disciplinare di gara, si chiede di sapere se tra i servizi valutabili sono ricompresi i servizi di progettazione, regolarmente certificati, aventi come oggetto Proposta di finanza di progetto (project financing) ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di un progetto di fattibilità tecnico- economico ed assistenza economico finanziaria.

04/12/2025 16:58
Risposta
I servizi svolti nell’ambito di Proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. lgs. 50/2016 possono essere considerati utili ai fini del requisito, a condizione che:

- siano riferiti a lavori appartenenti alla categoria e classe individuate dal Disciplinare (art. 6.4);
- siano regolarmente certificati, con indicazione dell’importo dei lavori di riferimento.

La mera assistenza economico-finanziaria o gli aspetti non attinenti alla progettazione non sono rilevanti ai fini del requisito.
04/12/2025 17:54
Quesito #12
Si richiedono i seguenti chiarimenti ai fini della predisposizione dell’offerta:

Qual è il numero di giorni posto a base di gara (termine di esecuzione contrattuale) sul quale deve essere calcolata la riduzione temporale offerta ai fini del punteggio?È prevista una percentuale massima (o un limite in giorni) di ribasso/accelerazione temporale ammissibile rispetto al termine posto a base di gara?Si richiede chiarimento su quale sede (offerta tecnica/offer­ta economica/altro documento) debba essere riportata la riduzione temporale proposta per essere valida e valutabile.Si conferma che eventuali riduzioni temporali, se offerte, diventano automaticamente parte integrante dell’impegno contrattuale?
09/12/2025 09:14
Risposta
1. ai sensi dell'art. 3.1:
- la progettazione dovrà essere completata in trenta giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio del servizio,
- i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di duecentosettanta giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Possono essere offerte riduzioni per una o entrambe le fasi.

2. Il disciplinare non prevede alcuna soglia minima o massima di riduzione dei tempi, né in termini percentuali né in termini assoluti.

3. la riduzione dei tempi deve essere inserita esclusivamente nell’OFFERTA TECNICA, quale elemento migliorativo legato all’organizzazione dell’appaltatore e alla sua capacità tecnico-logistica;

4. Le riduzioni temporali eventualmente offerte dal concorrente costituiscono impegno vincolante e verranno recepite nel contratto come nuovo termine contrattuale.


05/12/2025 16:14
Quesito #13
Al fine del soddisfacimento dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesti al punto 6.4 del disciplinare di gara, si chiede di sapere se tra i servizi valutabili sono ricompresi i servizi di progettazione, eseguiti per committenti privati e da questi regolarmente certificati/attestati e/o contrattualizzati e fatturati.
In attesa di un vostro riscontro, si porgono cordiali saluti


09/12/2025 09:09
Risposta
Si conferma che tali servizi possono essere utilmente dichiarati ai fini del soddisfacimento del requisito previsto per i due servizi di punta, purché adeguatamente documentati e rispettino i requisiti di importo e categoria di cui al p.to 6.4 del Disciplinare.