Pubblicato
SARNO
Gara #87640
AVVISO PUBBLICO - Indagine informale di mercato, in modalità telematica, volta all’acquisizione di una pluralità di preventivi finalizzati all’eventuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. del “SERVIZIO INTEGRATO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO”.Informazioni appalto
15/12/2025
Richiesta di preventivo aperta
Servizi
€ 73.060,00
SAVARESE FRANCESCA
Categorie merceologiche
71317
-
Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi
8055
-
Servizi di formazione in materia di sicurezza
Lotti
1
Solo prezzo
SERVIZI ORGANIZZATIVI E DI COORDINAMENTO - SERVIZI TECNICI - SERVIZI DI FORMAZIONE
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., in modalità telematica, previo avviso di manifestazione di interesse volto all’acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di Operatori Economici in possesso dei requisiti sopra prescritti e con documentata esperienza nella materia oggetto dell’affidamento.
L’Operatore Economico, che avrà formulato il miglior preventivo sarà invitato alla procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica nell’ambito della quale dovrà confermare (o migliorare) l’offerta con riferimento esclusivamente all’elemento prezzo, senza possibilità di apportare modifiche al rialzo.
La procedura è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.
€ 73.060,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
22/12/2025 10:00
29/12/2025 10:00
29/12/2025 10:30
Allegati
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142.09 kB | |
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273.29 kB | |
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476.39 kB | |
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90.17 kB | |
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143.40 kB | |
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112.00 kB | |
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Chiarimenti
16/12/2025 11:00
Quesito #1
Nel disciplinare capitolo 8 punto c (pag. 6) si riporta "fatturato globale non superiore al doppio del valore
stimato dell’appalto (< 146.120) ", che è esattamente pari alla somma dei requisiti di cui ai punti b.1.3. , b.2.2. , b.3.3. .
Domanda:
a) se il fatturato maturato nei tre anni è SUPERIORE a € 146.120, ciò costituisce motivo di esclusione?
b) da un lato si chiedono importi complessivi dei contratti SUPERIORI ai tre punti sopra citati , dall'altro si chiede un fatturato globale INFERIORE alla cifra medesima. Le due condizioni sono incompatibili. Si chiede di chiarire
stimato dell’appalto (< 146.120) ", che è esattamente pari alla somma dei requisiti di cui ai punti b.1.3. , b.2.2. , b.3.3. .
Domanda:
a) se il fatturato maturato nei tre anni è SUPERIORE a € 146.120, ciò costituisce motivo di esclusione?
b) da un lato si chiedono importi complessivi dei contratti SUPERIORI ai tre punti sopra citati , dall'altro si chiede un fatturato globale INFERIORE alla cifra medesima. Le due condizioni sono incompatibili. Si chiede di chiarire
16/12/2025 18:29
Risposta
Il paragrafo 8.c) "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA" recepisce il disposto dell'art. 100, comma 11 (primo capoverso), d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., secondo il quale "le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura".
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, la clausola del “doppio del valore stimato dell’appalto” ha la finalità di garantire che il requisito del fatturato globale, richiesto da una Stazione Appaltante, sia sempre ragionevolmente proporzionato all'oggetto dell'appalto.
Considerato che il valore stimato della presente procedura è pari a 73.060,00€ ne consegue che il “doppio del valore stimato dell'appalto” è pari a 146.120,00€. Pertanto, il FATTURATO GLOBALE MINIMO dell’O.E. non deve essere inferiore a 146.120,00€.
La risposta alla domanda a): il fatturato globale […] superiore a 146.120,00€ non costituisce motivo di esclusione.
Invece, il paragrafo 8.b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE recepisce il disposto dell'art. 100, comma 11 (ultimo capoverso), d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e mira a valutare l’affidabilità tecnica di un Operatore Economico con riguardo al "fatturato specifico" derivante dall'espletamento di servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento. Pertanto, il “fatturato specifico” (ovvero l’aver eseguito “contratti analoghi”) è un indicatore della capacità tecnico-professionale di un O.E., della sua esperienza concreta maturata nel settore d’interesse.
La risposta alla domanda b): il “fatturato specifico” è espressione di affidabilità tecnica dell’Operatore Economico e si desume dal positivo svolgimento di pregressi contratti analoghi. Esso si qualifica come requisito tecnico-professionale (paragrafo 8.b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE). Diversamente, il fatturato globale è indice di solidità economico-finanziaria comprovata dal volume d’affari complessivo dell’O.E. (paragrafo 8.c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA).
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, la clausola del “doppio del valore stimato dell’appalto” ha la finalità di garantire che il requisito del fatturato globale, richiesto da una Stazione Appaltante, sia sempre ragionevolmente proporzionato all'oggetto dell'appalto.
Considerato che il valore stimato della presente procedura è pari a 73.060,00€ ne consegue che il “doppio del valore stimato dell'appalto” è pari a 146.120,00€. Pertanto, il FATTURATO GLOBALE MINIMO dell’O.E. non deve essere inferiore a 146.120,00€.
La risposta alla domanda a): il fatturato globale […] superiore a 146.120,00€ non costituisce motivo di esclusione.
Invece, il paragrafo 8.b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE recepisce il disposto dell'art. 100, comma 11 (ultimo capoverso), d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e mira a valutare l’affidabilità tecnica di un Operatore Economico con riguardo al "fatturato specifico" derivante dall'espletamento di servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento. Pertanto, il “fatturato specifico” (ovvero l’aver eseguito “contratti analoghi”) è un indicatore della capacità tecnico-professionale di un O.E., della sua esperienza concreta maturata nel settore d’interesse.
La risposta alla domanda b): il “fatturato specifico” è espressione di affidabilità tecnica dell’Operatore Economico e si desume dal positivo svolgimento di pregressi contratti analoghi. Esso si qualifica come requisito tecnico-professionale (paragrafo 8.b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE). Diversamente, il fatturato globale è indice di solidità economico-finanziaria comprovata dal volume d’affari complessivo dell’O.E. (paragrafo 8.c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA).