Pubblicato
Ersu Palermo CUC LAGO DI OCCHITO
Gara #88472
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020) NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR.Informazioni appalto
19/12/2025
Aperta
Servizi
€ 28.286.441,16
D'AMELIO PINO
Categorie merceologiche
5551
-
Servizi di mensa
5541
-
Servizi di gestione bar
Lotti
1
B9B4758A5F
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020) NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020) NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR.
€ 16.365.726,67
€ 6.808.973,22
€ 471.440,69
Scadenze
21/01/2026 12:00
20/01/2026 12:00
30/01/2026 23:59
02/02/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
12/01/2026 16:59
Quesito #1
Con la presente, a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 09/01/2026 (richiesta inoltrata in data 23/12/2025), in considerazione degli interventi da inserire nell'offerta tecnica da presentare, attesa la complessità degli stessi e della tempistica per la definizione di validi elaborati progettuali al fine di poter presentare la migliore offerta possibile, si fa richiesta di una proroga, di almeno 20 giorni, rispetto al termine di presentazione della stessa.
Inoltre, premesso che al punto 18.3 del Disciplinare di Gara viene indicato il metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica e nella formula riportata vengono indicati i 20 punti quale parametro per il punteggio da assegnare con la specifica dei parametri A1 e Amax a quali vengono attribuiti sia per il ribasso percentuale sul prezzo del pasto, sia il rialzo percentuale sul canone da corrispondere per il Bar.
Pertanto si chiede:
- quale calcolo venga utilizzato per stabilire il punteggio da assegnare (max 20 punti) in funzione delle due percentuali (ribasso e rialzo);
- Quale peso in termini di punteggio abbia il ribasso sul prezzo e quale il rialzo per il bar da inserire nell'offerta rispetto ai 20 punti complessivi assegnati all'offerta economica.
In attesa di vs. riscontro si porgno distinti saluti
Inoltre, premesso che al punto 18.3 del Disciplinare di Gara viene indicato il metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica e nella formula riportata vengono indicati i 20 punti quale parametro per il punteggio da assegnare con la specifica dei parametri A1 e Amax a quali vengono attribuiti sia per il ribasso percentuale sul prezzo del pasto, sia il rialzo percentuale sul canone da corrispondere per il Bar.
Pertanto si chiede:
- quale calcolo venga utilizzato per stabilire il punteggio da assegnare (max 20 punti) in funzione delle due percentuali (ribasso e rialzo);
- Quale peso in termini di punteggio abbia il ribasso sul prezzo e quale il rialzo per il bar da inserire nell'offerta rispetto ai 20 punti complessivi assegnati all'offerta economica.
In attesa di vs. riscontro si porgno distinti saluti
19/01/2026 14:00
Risposta
Spett.le O.E. la presente risposta per comunicare accettazione della proroga dei termini di scadenza della procedura.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
In merito al criterio di valutazione dell'offerta economica di rimanda all'avviso pubblico.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
In merito al criterio di valutazione dell'offerta economica di rimanda all'avviso pubblico.
13/01/2026 16:37
Quesito #2
Buonasera si allega richiesta chiarimento relativamente all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica.
19/01/2026 14:00
Risposta
Spett.le O.E.
si rimanda all'Avviso pubblico
si rimanda all'Avviso pubblico
13/01/2026 16:38
Quesito #3
Buonasera si trasmeette nota in oggetto per richiesta differimento gara
19/01/2026 14:00
Risposta
Spett.le O.E. la presente risposta per comunicare accettazione della proroga dei termini di scadenza della procedura.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza.
13/01/2026 17:44
Quesito #4
In riferimento all’Art.9 del Disciplinare di gara “ Disponibilità di un centro di cottura alternativo tale da garantire la continuità di esecuzione del servizio, in caso di inagibilità del centro di cottura messa a disposizione dall’Ente appaltante”. Siamo a richiedere i seguenti quesiti:
1) Se, in caso di partecipazione in ATI, il centro di cottura alternativo deve essere intestato esclusivamente alla mandataria.
2) Quale deve essere la potenzialità minima di produzione residua del centro di cottura alternativo (al netto dei pasti già prodotti per altri clienti) ed ad uso esclusivo dell’appalto;
3) Entro quale distanza in KM ed in tempo di percorrenza, deve essere ubicato il centro di cottura alternativo.
1) Se, in caso di partecipazione in ATI, il centro di cottura alternativo deve essere intestato esclusivamente alla mandataria.
2) Quale deve essere la potenzialità minima di produzione residua del centro di cottura alternativo (al netto dei pasti già prodotti per altri clienti) ed ad uso esclusivo dell’appalto;
3) Entro quale distanza in KM ed in tempo di percorrenza, deve essere ubicato il centro di cottura alternativo.
19/01/2026 14:01
Risposta
Spett.le O.E.
in merito alla richiesta effettuata si riscontra quanto segue:
1) in caso di partecipazione in Raggruppamento il centro di cottura alternativo può essere messo a disposizione da Mandataria o da Mandante.
2) Il centro di cottura alternativo dovrà avere caratteristiche tali da garantire l’entità numerica dei pasti richiesti nella tabella dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3) Il centro di cottura alternativo dovrà essere situato ad una distanza di percorrenza massima di 60 minuti, garantendo il mantenimento degli standard igienico-sanitari prevista dal sistema HACCP.
in merito alla richiesta effettuata si riscontra quanto segue:
1) in caso di partecipazione in Raggruppamento il centro di cottura alternativo può essere messo a disposizione da Mandataria o da Mandante.
2) Il centro di cottura alternativo dovrà avere caratteristiche tali da garantire l’entità numerica dei pasti richiesti nella tabella dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3) Il centro di cottura alternativo dovrà essere situato ad una distanza di percorrenza massima di 60 minuti, garantendo il mantenimento degli standard igienico-sanitari prevista dal sistema HACCP.
15/01/2026 14:29
Quesito #7
OGGETTO: Nota di contestazione formale e istanza di autotutela decisoria – Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione ERSU Palermo (CIG B9B4758A5F). Rif.: Disciplinare di gara del 19/12/2025 e Avviso Pubblico successivo.
La scrivente società, interessata alla partecipazione della procedura in oggetto, con la presente intende formulare osservazioni critiche e contestazioni puntuali in merito alla lex specialis di gara. Si prende atto che codesta Stazione Appaltante ha recentemente pubblicato un "Avviso Pubblico" recante chiarimenti sulla formula economica; tuttavia, tale intervento correttivo risulta parziale e insufficiente, in quanto non sana i gravi vizi di legittimità che inficiano la griglia di valutazione dell'offerta tecnica, ponendola in contrasto con il D.M. 65/2020 (CAM Ristorazione), con la recente Circolare MASE del 25/09/2025 e con la normativa nazionale ed europea sopravvenuta.
Di seguito si espongono i punti di illegittimità rilevati, che richiedono un immediato intervento in autotutela:
1. ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO 3.1 "FILIERA CORTA E KM 0" Il criterio, che assegna ben 9 punti, presenta molteplici profili di illegittimità:
Definizione "contra legem" di Km 0: Il Disciplinare di gara adotta una definizione di "chilometro zero" che coincide tout court con i confini amministrativi della Regione Sicilia. Si legge testualmente nel documento: "N.B. Per la regione Sicilia si considerano provenienti da KM0 le derrate provenienti dall'intero territorio regionale". Questa clausola, che assegna un vantaggio competitivo automatico e insuperabile ai prodotti coltivati o trasformati nell'isola, deriva da una specifica disposizione contenuta nel D.M. 65/2020 (Allegato 1), che prevede una deroga per le "isole maggiori", estendendo il concetto di prossimità all'intero territorio insulare per ovviare alle limitazioni geografiche.La struttura del punteggio premia in modo incrementale:
1 punto per la sola filiera corta (massimo un intermediario).
2 punti per il solo Km 0 (origine siciliana).
3 punti per la combinazione di entrambi.
L'effetto combinato di questa griglia di valutazione determina che un operatore che offra arance siciliane acquistate direttamente dal produttore otterrà il massimo punteggio, mentre un operatore che proponga arance calabresi (magari coltivate a Villa San Giovanni, a pochi chilometri da Messina) acquistate direttamente e trasportate con un mezzo elettrico non potrà mai raggiungere lo stesso punteggio tecnico, pur avendo una filiera logisticamente più breve e verosimilmente meno impattante in termini di emissioni.
Violazione della Giurisprudenza Costituzionale: Il Disciplinare quindi, equipara il "Km 0" all'intero territorio della Regione Sicilia. La Corte Costituzionale (sentenza n. 31/2021)ha statuito che l'equiparazione tra "chilometro zero" e "confine regionale" viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (tutela della concorrenza) e l'art. 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione delle cose tra le Regioni). Secondo i giudici costituzionali, il criterio ambientale deve essere legato all'effettiva distanza chilometrica o all'impatto emissivo del trasporto, non all'appartenenza politica o amministrativa del luogo di produzione. Un criterio che favorisce i prodotti regionali a prescindere dalla distanza reale costituisce una misura protezionistica che altera il gioco concorrenziale e frammenta il mercato unico nazionale ed europeo, pertanto la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme che premiano i prodotti "regionali" a prescindere dalla distanza effettiva, in quanto misure protezionistiche che violano la tutela della concorrenza (art. 117 Cost.). La Stazione Appaltante non ha il potere di derogare a una definizione di legge nazionale.
Contrasto con la Circolare MASE 2025: Il criterio ignora le disposizioni della Circolare MASE del 25/09/2025, la quale impone che i criteri di prossimità siano legati alla reale sostenibilità logistica, non ai confini territoriali.
Illegittima inclusione dei prodotti ittici: Il criterio include il pesce da acquacoltura nella valutazione della filiera corta. Ciò viola il D.M. 65/2020 (che non contempla il pesce tra le categorie per il Km 0/filiera corta) e l'art. 34 L. 221/2015.
Tale previsione è illegittima:
a) Violazione della normativa CAM: Il DM 65/2020, Allegato 1, punto D.5 non contempla i prodotti ittici tra le categorie soggette al requisito minimo obbligatorio di filiera corta/km 0 (previste: carne, ortaggi freschi, frutta fresca, prodotti lattiero-caseari, uova).
b) Invenzione di un requisito minimo inesistente: La Circolare MASE 25 settembre 2025 ribadisce che "i prodotti ittici non rientrano tra le categorie merceologiche soggette agli obblighi di filiera corta/km 0". L'inserimento del pesce nel criterio premiante introduce un parametro non normato, in violazione dell'art. 34 L. 221/2015.
c) Mancata corrispondenza tra testo e griglia punteggi: Nel testo viene menzionato il pesce, ma nella griglia dei punteggi pubblicata (tabella pag. 33) non compare alcuna voce per i prodotti ittici, generando incertezza e violando i principi di trasparenza e chiarezza (art. 51 D.Lgs. 36/2023).
2. DUPLICAZIONE DI REQUISITI MINIMI NEL CRITERIO 2.1 ("MENÙ VEGETARIANO/VEGANO") Il Disciplinare attribuisce 4 punti discrezionali per proposte di "menù vegetariano/vegano", descritto testualmente come:
"Proposte alimentari volte al miglioramento della qualità nutrizionale e sensoriale dei piatti proposti. Varietà, appetibilità e modularità del menù, in funzione di maggior gradimento dell'utente. In particolare, può essere prevista... proposte di Menù alternativi (senza certificato medico), quali: menù etico-religiosi... menù vegetariano/vegano.". Tuttavia, l'art. 6 del Capitolato (specifiche tecniche) impone già l'obbligo di fornire giornalmente un pasto vegetariano.
· Siamo di fronte a un'evidente antinomia logica e giuridica. Il Capitolato impone la presenza giornaliera di un pasto vegetariano come requisito di ammissione (specifica tecnica obbligatoria), pena l'esclusione per carenza di conformità tecnica. Contemporaneamente, il Disciplinare offre un "premio" di 4 punti a chi propone "menù vegetariano/vegano". Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e i pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non è lecito attribuire punteggio tecnico per il rispetto di un requisito minimo essenziale. Il punteggio tecnico deve remunerare una prestazione qualitativa o quantitativa superiore rispetto alla base minima richiesta. Premiare l'ovvio (o l'obbligatorio) appiattisce la curva di valutazione, attribuendo il massimo punteggio a tutti i concorrenti che si limitano a rispettare la legge, e neutralizza la capacità selettiva della gara.
· Violazione dello spirito della norma (CAM): Il D.M. 65/2020 prevede effettivamente un criterio premiante denominato "Varietà e modularità dei menù" (punto 1 della sezione Criteri Premianti). Tuttavia, la ratio di tale criterio, come esplicitato nella Relazione di Accompagnamento al decreto, è quella di incentivare la rotazione stagionale, l'uso di ricette che riducano gli sprechi (es. utilizzo creativo di parti meno nobili ma edibili) e l'appetibilità sensoriale.
Non è inteso come un premio per l'esistenza di opzioni etiche o vegetariane, che sono ormai considerate standard minimi di civiltà e inclusività, oltre che obblighi specifici della sezione tecnica. La formulazione adottata dall'Ente, focalizzandosi esplicitamente sulla presenza di "menù vegetariano/vegano" come elemento di valutazione, tradisce lo spirito della norma e introduce un vizio di legittimità nella procedura.
3. VIZI NEL SUB-CRITERIO 2.3 ("PRODOTTI BIOLOGICI") Il criterio, che assegna 3 punti, è viziato nella metodologia di calcolo:
Criterio numerico illegittimo: L'attribuzione del punteggio massimo a chi offre "almeno 10 prodotti" biologici, senza valutarne il peso o il volume, viola le indicazioni dell'ANAC (Delibera n. 103/2022). Tale metodo favorisce comportamenti opportunistici (es. offrire 10 spezie di basso costo anziché derrate principali) e non premia l'effettivo impegno ambientale.
Sproporzione irragionevole: È irragionevole assegnare solo 3 punti al Biologico contro i 9 punti del criterio territoriale "Km 0", palesando un intento discriminatorio a favore delle produzioni locali a discapito della qualità ecologica oggettiva.
Sotto il profilo scientifico e dei CAM, il metodo biologico è l'unico standard certificato che garantisce ex ante una riduzione dell'impatto ambientale (assenza di pesticidi, tutela biodiversità, ecc.), mentre il Km 0 è un indicatore logistico che non assicura automaticamente benefici ecologici (un prodotto locale può essere coltivato in serre riscaldate energivore). Svalutare il biologico a favore del Km 0 (soprattutto se inteso come "regionale") indebolisce la coerenza ambientale della gara e la espone ulteriormente alle censure di legittimità costituzionale discusse in precedenza, configurando il bando più come uno strumento di sostegno all'economia locale che come una procedura di GPP.
4. ILLEGITTIMITÀ DEL SUB-CRITERIO 2.4 ("PRODOTTI DOP/IGP/STG") L'assegnazione di punteggio per prodotti DOP/IGP/STG è illegittima in quanto:
Non prevista dai CAM: Né il D.M. 65/2020 né la Circolare MASE 2025 prevedono premialità per queste certificazioni.
Indeterminatezza: Mancano soglie minime quantitative e modalità di verifica, violando i principi di trasparenza e tassatività dei criteri di gara (artt. 51 e 71 D.Lgs. 36/2023).
5. ERRORE TECNICO NEL SUB-CRITERIO 1.2 ("ATTREZZATURE") Il criterio richiede attrezzature di refrigerazione di "Classe A+".
Tale richiesta è obsoleta, in quanto Richiede una classe inesistente ("A+"), I CAM richiedono che frigoriferi, erogatori di bevande e lavastoviglie siano in classe energetica A+++ (o equivalente) e privi di gas refrigeranti con GWP ≥ 4 (Reg. UE 1094/2015).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE
che codesta Stazione Appaltante, in via di autotutela ed al fine di evitare il certo contenzioso giurisdizionale che ne deriverebbe:
SOSPENDERE la procedura di gara;
RETTIFICARE il Disciplinare di Gara, riformulando i criteri tecnici sopra esposti in conformità alla Legge 61/2022, al Regolamento UE 2019/2015 e alle indicazioni vincolanti della Circolare MASE 25/09/2025;
RIAPRIRE i termini per la presentazione delle offerte a seguito delle doverose rettifiche.
A tal uopo, per ragioni similari la stazione appaltante A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 ha revocato la procedura di gara indetta con delibera n.1240 del 21.11.2025.
Distinti saluti.
La scrivente società, interessata alla partecipazione della procedura in oggetto, con la presente intende formulare osservazioni critiche e contestazioni puntuali in merito alla lex specialis di gara. Si prende atto che codesta Stazione Appaltante ha recentemente pubblicato un "Avviso Pubblico" recante chiarimenti sulla formula economica; tuttavia, tale intervento correttivo risulta parziale e insufficiente, in quanto non sana i gravi vizi di legittimità che inficiano la griglia di valutazione dell'offerta tecnica, ponendola in contrasto con il D.M. 65/2020 (CAM Ristorazione), con la recente Circolare MASE del 25/09/2025 e con la normativa nazionale ed europea sopravvenuta.
Di seguito si espongono i punti di illegittimità rilevati, che richiedono un immediato intervento in autotutela:
1. ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO 3.1 "FILIERA CORTA E KM 0" Il criterio, che assegna ben 9 punti, presenta molteplici profili di illegittimità:
Definizione "contra legem" di Km 0: Il Disciplinare di gara adotta una definizione di "chilometro zero" che coincide tout court con i confini amministrativi della Regione Sicilia. Si legge testualmente nel documento: "N.B. Per la regione Sicilia si considerano provenienti da KM0 le derrate provenienti dall'intero territorio regionale". Questa clausola, che assegna un vantaggio competitivo automatico e insuperabile ai prodotti coltivati o trasformati nell'isola, deriva da una specifica disposizione contenuta nel D.M. 65/2020 (Allegato 1), che prevede una deroga per le "isole maggiori", estendendo il concetto di prossimità all'intero territorio insulare per ovviare alle limitazioni geografiche.La struttura del punteggio premia in modo incrementale:
1 punto per la sola filiera corta (massimo un intermediario).
2 punti per il solo Km 0 (origine siciliana).
3 punti per la combinazione di entrambi.
L'effetto combinato di questa griglia di valutazione determina che un operatore che offra arance siciliane acquistate direttamente dal produttore otterrà il massimo punteggio, mentre un operatore che proponga arance calabresi (magari coltivate a Villa San Giovanni, a pochi chilometri da Messina) acquistate direttamente e trasportate con un mezzo elettrico non potrà mai raggiungere lo stesso punteggio tecnico, pur avendo una filiera logisticamente più breve e verosimilmente meno impattante in termini di emissioni.
Violazione della Giurisprudenza Costituzionale: Il Disciplinare quindi, equipara il "Km 0" all'intero territorio della Regione Sicilia. La Corte Costituzionale (sentenza n. 31/2021)ha statuito che l'equiparazione tra "chilometro zero" e "confine regionale" viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (tutela della concorrenza) e l'art. 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione delle cose tra le Regioni). Secondo i giudici costituzionali, il criterio ambientale deve essere legato all'effettiva distanza chilometrica o all'impatto emissivo del trasporto, non all'appartenenza politica o amministrativa del luogo di produzione. Un criterio che favorisce i prodotti regionali a prescindere dalla distanza reale costituisce una misura protezionistica che altera il gioco concorrenziale e frammenta il mercato unico nazionale ed europeo, pertanto la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme che premiano i prodotti "regionali" a prescindere dalla distanza effettiva, in quanto misure protezionistiche che violano la tutela della concorrenza (art. 117 Cost.). La Stazione Appaltante non ha il potere di derogare a una definizione di legge nazionale.
Contrasto con la Circolare MASE 2025: Il criterio ignora le disposizioni della Circolare MASE del 25/09/2025, la quale impone che i criteri di prossimità siano legati alla reale sostenibilità logistica, non ai confini territoriali.
Illegittima inclusione dei prodotti ittici: Il criterio include il pesce da acquacoltura nella valutazione della filiera corta. Ciò viola il D.M. 65/2020 (che non contempla il pesce tra le categorie per il Km 0/filiera corta) e l'art. 34 L. 221/2015.
Tale previsione è illegittima:
a) Violazione della normativa CAM: Il DM 65/2020, Allegato 1, punto D.5 non contempla i prodotti ittici tra le categorie soggette al requisito minimo obbligatorio di filiera corta/km 0 (previste: carne, ortaggi freschi, frutta fresca, prodotti lattiero-caseari, uova).
b) Invenzione di un requisito minimo inesistente: La Circolare MASE 25 settembre 2025 ribadisce che "i prodotti ittici non rientrano tra le categorie merceologiche soggette agli obblighi di filiera corta/km 0". L'inserimento del pesce nel criterio premiante introduce un parametro non normato, in violazione dell'art. 34 L. 221/2015.
c) Mancata corrispondenza tra testo e griglia punteggi: Nel testo viene menzionato il pesce, ma nella griglia dei punteggi pubblicata (tabella pag. 33) non compare alcuna voce per i prodotti ittici, generando incertezza e violando i principi di trasparenza e chiarezza (art. 51 D.Lgs. 36/2023).
2. DUPLICAZIONE DI REQUISITI MINIMI NEL CRITERIO 2.1 ("MENÙ VEGETARIANO/VEGANO") Il Disciplinare attribuisce 4 punti discrezionali per proposte di "menù vegetariano/vegano", descritto testualmente come:
"Proposte alimentari volte al miglioramento della qualità nutrizionale e sensoriale dei piatti proposti. Varietà, appetibilità e modularità del menù, in funzione di maggior gradimento dell'utente. In particolare, può essere prevista... proposte di Menù alternativi (senza certificato medico), quali: menù etico-religiosi... menù vegetariano/vegano.". Tuttavia, l'art. 6 del Capitolato (specifiche tecniche) impone già l'obbligo di fornire giornalmente un pasto vegetariano.
· Siamo di fronte a un'evidente antinomia logica e giuridica. Il Capitolato impone la presenza giornaliera di un pasto vegetariano come requisito di ammissione (specifica tecnica obbligatoria), pena l'esclusione per carenza di conformità tecnica. Contemporaneamente, il Disciplinare offre un "premio" di 4 punti a chi propone "menù vegetariano/vegano". Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e i pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non è lecito attribuire punteggio tecnico per il rispetto di un requisito minimo essenziale. Il punteggio tecnico deve remunerare una prestazione qualitativa o quantitativa superiore rispetto alla base minima richiesta. Premiare l'ovvio (o l'obbligatorio) appiattisce la curva di valutazione, attribuendo il massimo punteggio a tutti i concorrenti che si limitano a rispettare la legge, e neutralizza la capacità selettiva della gara.
· Violazione dello spirito della norma (CAM): Il D.M. 65/2020 prevede effettivamente un criterio premiante denominato "Varietà e modularità dei menù" (punto 1 della sezione Criteri Premianti). Tuttavia, la ratio di tale criterio, come esplicitato nella Relazione di Accompagnamento al decreto, è quella di incentivare la rotazione stagionale, l'uso di ricette che riducano gli sprechi (es. utilizzo creativo di parti meno nobili ma edibili) e l'appetibilità sensoriale.
Non è inteso come un premio per l'esistenza di opzioni etiche o vegetariane, che sono ormai considerate standard minimi di civiltà e inclusività, oltre che obblighi specifici della sezione tecnica. La formulazione adottata dall'Ente, focalizzandosi esplicitamente sulla presenza di "menù vegetariano/vegano" come elemento di valutazione, tradisce lo spirito della norma e introduce un vizio di legittimità nella procedura.
3. VIZI NEL SUB-CRITERIO 2.3 ("PRODOTTI BIOLOGICI") Il criterio, che assegna 3 punti, è viziato nella metodologia di calcolo:
Criterio numerico illegittimo: L'attribuzione del punteggio massimo a chi offre "almeno 10 prodotti" biologici, senza valutarne il peso o il volume, viola le indicazioni dell'ANAC (Delibera n. 103/2022). Tale metodo favorisce comportamenti opportunistici (es. offrire 10 spezie di basso costo anziché derrate principali) e non premia l'effettivo impegno ambientale.
Sproporzione irragionevole: È irragionevole assegnare solo 3 punti al Biologico contro i 9 punti del criterio territoriale "Km 0", palesando un intento discriminatorio a favore delle produzioni locali a discapito della qualità ecologica oggettiva.
Sotto il profilo scientifico e dei CAM, il metodo biologico è l'unico standard certificato che garantisce ex ante una riduzione dell'impatto ambientale (assenza di pesticidi, tutela biodiversità, ecc.), mentre il Km 0 è un indicatore logistico che non assicura automaticamente benefici ecologici (un prodotto locale può essere coltivato in serre riscaldate energivore). Svalutare il biologico a favore del Km 0 (soprattutto se inteso come "regionale") indebolisce la coerenza ambientale della gara e la espone ulteriormente alle censure di legittimità costituzionale discusse in precedenza, configurando il bando più come uno strumento di sostegno all'economia locale che come una procedura di GPP.
4. ILLEGITTIMITÀ DEL SUB-CRITERIO 2.4 ("PRODOTTI DOP/IGP/STG") L'assegnazione di punteggio per prodotti DOP/IGP/STG è illegittima in quanto:
Non prevista dai CAM: Né il D.M. 65/2020 né la Circolare MASE 2025 prevedono premialità per queste certificazioni.
Indeterminatezza: Mancano soglie minime quantitative e modalità di verifica, violando i principi di trasparenza e tassatività dei criteri di gara (artt. 51 e 71 D.Lgs. 36/2023).
5. ERRORE TECNICO NEL SUB-CRITERIO 1.2 ("ATTREZZATURE") Il criterio richiede attrezzature di refrigerazione di "Classe A+".
Tale richiesta è obsoleta, in quanto Richiede una classe inesistente ("A+"), I CAM richiedono che frigoriferi, erogatori di bevande e lavastoviglie siano in classe energetica A+++ (o equivalente) e privi di gas refrigeranti con GWP ≥ 4 (Reg. UE 1094/2015).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE
che codesta Stazione Appaltante, in via di autotutela ed al fine di evitare il certo contenzioso giurisdizionale che ne deriverebbe:
SOSPENDERE la procedura di gara;
RETTIFICARE il Disciplinare di Gara, riformulando i criteri tecnici sopra esposti in conformità alla Legge 61/2022, al Regolamento UE 2019/2015 e alle indicazioni vincolanti della Circolare MASE 25/09/2025;
RIAPRIRE i termini per la presentazione delle offerte a seguito delle doverose rettifiche.
A tal uopo, per ragioni similari la stazione appaltante A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 ha revocato la procedura di gara indetta con delibera n.1240 del 21.11.2025.
Distinti saluti.
19/01/2026 14:01
Risposta
Spett.le O.E. la presente risposta per comunicare accettazione della proroga dei termini di scadenza della procedura.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
15/01/2026 14:34
Quesito #8
Dall’esame degli atti di gara non risulta inserito alcun criterio premiale obbligatorio connesso all’attribuzione del punteggio in favore delle imprese che adottano politiche di promozione della parità di genere o che siano in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, come prescritto dall’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.Tale omissione determina un vizio della lex specialis, in quanto integra una violazione diretta della normativa vigente e comporta l’incompletezza dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Si evidenzia, inoltre, che in circostanze del tutto analoghe – in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria (Decreto n. 289/2025) , il Provveditorato Regionale della Sardegna (Decreto n. 133/2025) e l’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 – le rispettive Stazioni Appaltanti hanno disposto l’annullamento in autotutela e/o la revoca delle procedure di gara per identica omissione relativa alla mancata previsione del punteggio premiale previsto dal citato art. 108, comma 7.
Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di variare la griglia di valutazione, al fine di evitare la prosecuzione dell’iter su una lex specialis affetta da un vizio non sanabile.
Distinti saluti.
Si evidenzia, inoltre, che in circostanze del tutto analoghe – in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria (Decreto n. 289/2025) , il Provveditorato Regionale della Sardegna (Decreto n. 133/2025) e l’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 – le rispettive Stazioni Appaltanti hanno disposto l’annullamento in autotutela e/o la revoca delle procedure di gara per identica omissione relativa alla mancata previsione del punteggio premiale previsto dal citato art. 108, comma 7.
Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di variare la griglia di valutazione, al fine di evitare la prosecuzione dell’iter su una lex specialis affetta da un vizio non sanabile.
Distinti saluti.
19/01/2026 14:01
Risposta
Spett.le O.E. la presente risposta per comunicare accettazione della proroga dei termini di scadenza della procedura.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.