Scaduto
Ersu Palermo CUC LAGO DI OCCHITO
Gara #88472
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020) NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR.Informazioni appalto
19/12/2025
Aperta
Servizi
€ 28.286.441,16
D'AMELIO PINO
Categorie merceologiche
5551
-
Servizi di mensa
5541
-
Servizi di gestione bar
Lotti
1
B9B4758A5F
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020) NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 – G.U.R.I. n. 90 del 04/04/2020) NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR.
€ 16.365.726,67
€ 6.808.973,22
€ 471.440,69
Commissione valutatrice
DET 099
02/04/2026
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| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| CHIUMENTO | MICHELE | Presidente |
| PREVITI | LUIGI | Commisario |
| TESTINI | MARIA TERESA | Commissario Verb |
Scadenze
25/02/2026 18:00
18/02/2026 12:00
13/03/2026 23:59
10/04/2026 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
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8.08 MB | |
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1.98 MB | |
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Chiarimenti
12/01/2026 16:59
Quesito #1
Con la presente, a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 09/01/2026 (richiesta inoltrata in data 23/12/2025), in considerazione degli interventi da inserire nell'offerta tecnica da presentare, attesa la complessità degli stessi e della tempistica per la definizione di validi elaborati progettuali al fine di poter presentare la migliore offerta possibile, si fa richiesta di una proroga, di almeno 20 giorni, rispetto al termine di presentazione della stessa.
Inoltre, premesso che al punto 18.3 del Disciplinare di Gara viene indicato il metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica e nella formula riportata vengono indicati i 20 punti quale parametro per il punteggio da assegnare con la specifica dei parametri A1 e Amax a quali vengono attribuiti sia per il ribasso percentuale sul prezzo del pasto, sia il rialzo percentuale sul canone da corrispondere per il Bar.
Pertanto si chiede:
- quale calcolo venga utilizzato per stabilire il punteggio da assegnare (max 20 punti) in funzione delle due percentuali (ribasso e rialzo);
- Quale peso in termini di punteggio abbia il ribasso sul prezzo e quale il rialzo per il bar da inserire nell'offerta rispetto ai 20 punti complessivi assegnati all'offerta economica.
In attesa di vs. riscontro si porgno distinti saluti
Inoltre, premesso che al punto 18.3 del Disciplinare di Gara viene indicato il metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica e nella formula riportata vengono indicati i 20 punti quale parametro per il punteggio da assegnare con la specifica dei parametri A1 e Amax a quali vengono attribuiti sia per il ribasso percentuale sul prezzo del pasto, sia il rialzo percentuale sul canone da corrispondere per il Bar.
Pertanto si chiede:
- quale calcolo venga utilizzato per stabilire il punteggio da assegnare (max 20 punti) in funzione delle due percentuali (ribasso e rialzo);
- Quale peso in termini di punteggio abbia il ribasso sul prezzo e quale il rialzo per il bar da inserire nell'offerta rispetto ai 20 punti complessivi assegnati all'offerta economica.
In attesa di vs. riscontro si porgno distinti saluti
19/01/2026 14:00
Risposta
Spett.le O.E. la presente risposta per comunicare accettazione della proroga dei termini di scadenza della procedura.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
In merito al criterio di valutazione dell'offerta economica di rimanda all'avviso pubblico.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza a seguito anche di un perfezionamento del disciplinare di gara.
In merito al criterio di valutazione dell'offerta economica di rimanda all'avviso pubblico.
13/01/2026 16:37
Quesito #2
Buonasera si allega richiesta chiarimento relativamente all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica.
19/01/2026 14:00
Risposta
Spett.le O.E.
si rimanda all'Avviso pubblico
si rimanda all'Avviso pubblico
13/01/2026 16:38
Quesito #3
Buonasera si trasmeette nota in oggetto per richiesta differimento gara
19/01/2026 14:00
Risposta
Spett.le O.E. la presente risposta per comunicare accettazione della proroga dei termini di scadenza della procedura.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza.
La S.A. comunicherà entro max. 3 giorni la nuova scadenza.
13/01/2026 17:44
Quesito #4
In riferimento all’Art.9 del Disciplinare di gara “ Disponibilità di un centro di cottura alternativo tale da garantire la continuità di esecuzione del servizio, in caso di inagibilità del centro di cottura messa a disposizione dall’Ente appaltante”. Siamo a richiedere i seguenti quesiti:
1) Se, in caso di partecipazione in ATI, il centro di cottura alternativo deve essere intestato esclusivamente alla mandataria.
2) Quale deve essere la potenzialità minima di produzione residua del centro di cottura alternativo (al netto dei pasti già prodotti per altri clienti) ed ad uso esclusivo dell’appalto;
3) Entro quale distanza in KM ed in tempo di percorrenza, deve essere ubicato il centro di cottura alternativo.
1) Se, in caso di partecipazione in ATI, il centro di cottura alternativo deve essere intestato esclusivamente alla mandataria.
2) Quale deve essere la potenzialità minima di produzione residua del centro di cottura alternativo (al netto dei pasti già prodotti per altri clienti) ed ad uso esclusivo dell’appalto;
3) Entro quale distanza in KM ed in tempo di percorrenza, deve essere ubicato il centro di cottura alternativo.
19/01/2026 14:01
Risposta
Spett.le O.E.
in merito alla richiesta effettuata si riscontra quanto segue:
1) in caso di partecipazione in Raggruppamento il centro di cottura alternativo può essere messo a disposizione da Mandataria o da Mandante.
2) Il centro di cottura alternativo dovrà avere caratteristiche tali da garantire l’entità numerica dei pasti richiesti nella tabella dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3) Il centro di cottura alternativo dovrà essere situato ad una distanza di percorrenza massima di 60 minuti, garantendo il mantenimento degli standard igienico-sanitari prevista dal sistema HACCP.
in merito alla richiesta effettuata si riscontra quanto segue:
1) in caso di partecipazione in Raggruppamento il centro di cottura alternativo può essere messo a disposizione da Mandataria o da Mandante.
2) Il centro di cottura alternativo dovrà avere caratteristiche tali da garantire l’entità numerica dei pasti richiesti nella tabella dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3) Il centro di cottura alternativo dovrà essere situato ad una distanza di percorrenza massima di 60 minuti, garantendo il mantenimento degli standard igienico-sanitari prevista dal sistema HACCP.
14/01/2026 12:09
Quesito #5
Con riferimento ai sopralluoghi effettuati, al fine di poter produrre valida offerta tecnica, si chiede:
- Elenco attrezzature suddivise per mensa;
- Planimetrie e layout attrezzature allo stato di fatto delle mense e di tutti i luoghi interessati (le planimetrie rilasciate in sede di sopralluogo sono di tipo catastale antecedenti le ultime ristrutturazioni e non riportano stato dei luoghi, attrezzature ed impianti);
In attesa di vs. riscontro si porgono distinti saluti
- Elenco attrezzature suddivise per mensa;
- Planimetrie e layout attrezzature allo stato di fatto delle mense e di tutti i luoghi interessati (le planimetrie rilasciate in sede di sopralluogo sono di tipo catastale antecedenti le ultime ristrutturazioni e non riportano stato dei luoghi, attrezzature ed impianti);
In attesa di vs. riscontro si porgono distinti saluti
12/02/2026 10:41
Risposta
Si riscontra allegando quanto richiesto.
Nel dettaglio:
- Elenco attrezzature per sito;
- Planimetrie disponibili dall'Ente Ersu di Palermo.
Nel dettaglio:
- Elenco attrezzature per sito;
- Planimetrie disponibili dall'Ente Ersu di Palermo.
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15/01/2026 14:19
Quesito #6
Spett.le SA,
facendo riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere file dwg delle mense con indicazione degli impianti, degli arredi e dei servizi.
si chiede altresì di trasmettere l’elenco delle attrezzature di proprietà dell'ERSU e di quantificare consumi e costi delle utenze.
Appare evidente che dette informazioni, aggiornate, risultano indispensabili per presentare un’offerta seria e consapevole, che risponda alle esigenze dell’amministrazione e dell’utenza tutta.
Con l’occasione, stante la complessità della procedura e della relativa progettazione, si chiede una posticipazione del termine ultimo di presentazione di almeno 20 gg.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
facendo riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere file dwg delle mense con indicazione degli impianti, degli arredi e dei servizi.
si chiede altresì di trasmettere l’elenco delle attrezzature di proprietà dell'ERSU e di quantificare consumi e costi delle utenze.
Appare evidente che dette informazioni, aggiornate, risultano indispensabili per presentare un’offerta seria e consapevole, che risponda alle esigenze dell’amministrazione e dell’utenza tutta.
Con l’occasione, stante la complessità della procedura e della relativa progettazione, si chiede una posticipazione del termine ultimo di presentazione di almeno 20 gg.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
12/02/2026 10:45
Risposta
Spett.le O.E.
in primis si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura a seguito di una rettifica del bando e disciplinare ed implementazione di allegati pubblici in piattaforma, pertanto è invitato a scaricare la nuova documentazione.
A seguito di tale rettifica di è provveduto inoltre a prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
In merito al chiarimento: si trasmettono elaborati grafici e perizia presenti anche tra gli allegati pubblici.
I consumi ed i costi delle utenze fanno riferimento alla sola sede "Santi Romano in Viale delle Scienze Ed.1 –Palermo"; il contatore presente "conteggia" sia i consumi del bar che dei locali mensa ed è unico ed i consumi indicati a pag. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto sono unici in quanto i consumi delle altre sedi sono a carico dell'ERSU di Palermo, pertanto gli unici costi di utenze da considerare risultano quelli già indicati.
Inoltre si è provveduto a caricare il fatturato del bar 2024-2025 al fine di consentire una migliore valutazione economica.
in primis si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura a seguito di una rettifica del bando e disciplinare ed implementazione di allegati pubblici in piattaforma, pertanto è invitato a scaricare la nuova documentazione.
A seguito di tale rettifica di è provveduto inoltre a prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
In merito al chiarimento: si trasmettono elaborati grafici e perizia presenti anche tra gli allegati pubblici.
I consumi ed i costi delle utenze fanno riferimento alla sola sede "Santi Romano in Viale delle Scienze Ed.1 –Palermo"; il contatore presente "conteggia" sia i consumi del bar che dei locali mensa ed è unico ed i consumi indicati a pag. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto sono unici in quanto i consumi delle altre sedi sono a carico dell'ERSU di Palermo, pertanto gli unici costi di utenze da considerare risultano quelli già indicati.
Inoltre si è provveduto a caricare il fatturato del bar 2024-2025 al fine di consentire una migliore valutazione economica.
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15/01/2026 14:29
Quesito #7
OGGETTO: Nota di contestazione formale e istanza di autotutela decisoria – Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione ERSU Palermo (CIG B9B4758A5F). Rif.: Disciplinare di gara del 19/12/2025 e Avviso Pubblico successivo.
La scrivente società, interessata alla partecipazione della procedura in oggetto, con la presente intende formulare osservazioni critiche e contestazioni puntuali in merito alla lex specialis di gara. Si prende atto che codesta Stazione Appaltante ha recentemente pubblicato un "Avviso Pubblico" recante chiarimenti sulla formula economica; tuttavia, tale intervento correttivo risulta parziale e insufficiente, in quanto non sana i gravi vizi di legittimità che inficiano la griglia di valutazione dell'offerta tecnica, ponendola in contrasto con il D.M. 65/2020 (CAM Ristorazione), con la recente Circolare MASE del 25/09/2025 e con la normativa nazionale ed europea sopravvenuta.
Di seguito si espongono i punti di illegittimità rilevati, che richiedono un immediato intervento in autotutela:
1. ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO 3.1 "FILIERA CORTA E KM 0" Il criterio, che assegna ben 9 punti, presenta molteplici profili di illegittimità:
Definizione "contra legem" di Km 0: Il Disciplinare di gara adotta una definizione di "chilometro zero" che coincide tout court con i confini amministrativi della Regione Sicilia. Si legge testualmente nel documento: "N.B. Per la regione Sicilia si considerano provenienti da KM0 le derrate provenienti dall'intero territorio regionale". Questa clausola, che assegna un vantaggio competitivo automatico e insuperabile ai prodotti coltivati o trasformati nell'isola, deriva da una specifica disposizione contenuta nel D.M. 65/2020 (Allegato 1), che prevede una deroga per le "isole maggiori", estendendo il concetto di prossimità all'intero territorio insulare per ovviare alle limitazioni geografiche.La struttura del punteggio premia in modo incrementale:
1 punto per la sola filiera corta (massimo un intermediario).
2 punti per il solo Km 0 (origine siciliana).
3 punti per la combinazione di entrambi.
L'effetto combinato di questa griglia di valutazione determina che un operatore che offra arance siciliane acquistate direttamente dal produttore otterrà il massimo punteggio, mentre un operatore che proponga arance calabresi (magari coltivate a Villa San Giovanni, a pochi chilometri da Messina) acquistate direttamente e trasportate con un mezzo elettrico non potrà mai raggiungere lo stesso punteggio tecnico, pur avendo una filiera logisticamente più breve e verosimilmente meno impattante in termini di emissioni.
Violazione della Giurisprudenza Costituzionale: Il Disciplinare quindi, equipara il "Km 0" all'intero territorio della Regione Sicilia. La Corte Costituzionale (sentenza n. 31/2021)ha statuito che l'equiparazione tra "chilometro zero" e "confine regionale" viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (tutela della concorrenza) e l'art. 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione delle cose tra le Regioni). Secondo i giudici costituzionali, il criterio ambientale deve essere legato all'effettiva distanza chilometrica o all'impatto emissivo del trasporto, non all'appartenenza politica o amministrativa del luogo di produzione. Un criterio che favorisce i prodotti regionali a prescindere dalla distanza reale costituisce una misura protezionistica che altera il gioco concorrenziale e frammenta il mercato unico nazionale ed europeo, pertanto la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme che premiano i prodotti "regionali" a prescindere dalla distanza effettiva, in quanto misure protezionistiche che violano la tutela della concorrenza (art. 117 Cost.). La Stazione Appaltante non ha il potere di derogare a una definizione di legge nazionale.
Contrasto con la Circolare MASE 2025: Il criterio ignora le disposizioni della Circolare MASE del 25/09/2025, la quale impone che i criteri di prossimità siano legati alla reale sostenibilità logistica, non ai confini territoriali.
Illegittima inclusione dei prodotti ittici: Il criterio include il pesce da acquacoltura nella valutazione della filiera corta. Ciò viola il D.M. 65/2020 (che non contempla il pesce tra le categorie per il Km 0/filiera corta) e l'art. 34 L. 221/2015.
Tale previsione è illegittima:
a) Violazione della normativa CAM: Il DM 65/2020, Allegato 1, punto D.5 non contempla i prodotti ittici tra le categorie soggette al requisito minimo obbligatorio di filiera corta/km 0 (previste: carne, ortaggi freschi, frutta fresca, prodotti lattiero-caseari, uova).
b) Invenzione di un requisito minimo inesistente: La Circolare MASE 25 settembre 2025 ribadisce che "i prodotti ittici non rientrano tra le categorie merceologiche soggette agli obblighi di filiera corta/km 0". L'inserimento del pesce nel criterio premiante introduce un parametro non normato, in violazione dell'art. 34 L. 221/2015.
c) Mancata corrispondenza tra testo e griglia punteggi: Nel testo viene menzionato il pesce, ma nella griglia dei punteggi pubblicata (tabella pag. 33) non compare alcuna voce per i prodotti ittici, generando incertezza e violando i principi di trasparenza e chiarezza (art. 51 D.Lgs. 36/2023).
2. DUPLICAZIONE DI REQUISITI MINIMI NEL CRITERIO 2.1 ("MENÙ VEGETARIANO/VEGANO") Il Disciplinare attribuisce 4 punti discrezionali per proposte di "menù vegetariano/vegano", descritto testualmente come:
"Proposte alimentari volte al miglioramento della qualità nutrizionale e sensoriale dei piatti proposti. Varietà, appetibilità e modularità del menù, in funzione di maggior gradimento dell'utente. In particolare, può essere prevista... proposte di Menù alternativi (senza certificato medico), quali: menù etico-religiosi... menù vegetariano/vegano.". Tuttavia, l'art. 6 del Capitolato (specifiche tecniche) impone già l'obbligo di fornire giornalmente un pasto vegetariano.
· Siamo di fronte a un'evidente antinomia logica e giuridica. Il Capitolato impone la presenza giornaliera di un pasto vegetariano come requisito di ammissione (specifica tecnica obbligatoria), pena l'esclusione per carenza di conformità tecnica. Contemporaneamente, il Disciplinare offre un "premio" di 4 punti a chi propone "menù vegetariano/vegano". Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e i pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non è lecito attribuire punteggio tecnico per il rispetto di un requisito minimo essenziale. Il punteggio tecnico deve remunerare una prestazione qualitativa o quantitativa superiore rispetto alla base minima richiesta. Premiare l'ovvio (o l'obbligatorio) appiattisce la curva di valutazione, attribuendo il massimo punteggio a tutti i concorrenti che si limitano a rispettare la legge, e neutralizza la capacità selettiva della gara.
· Violazione dello spirito della norma (CAM): Il D.M. 65/2020 prevede effettivamente un criterio premiante denominato "Varietà e modularità dei menù" (punto 1 della sezione Criteri Premianti). Tuttavia, la ratio di tale criterio, come esplicitato nella Relazione di Accompagnamento al decreto, è quella di incentivare la rotazione stagionale, l'uso di ricette che riducano gli sprechi (es. utilizzo creativo di parti meno nobili ma edibili) e l'appetibilità sensoriale.
Non è inteso come un premio per l'esistenza di opzioni etiche o vegetariane, che sono ormai considerate standard minimi di civiltà e inclusività, oltre che obblighi specifici della sezione tecnica. La formulazione adottata dall'Ente, focalizzandosi esplicitamente sulla presenza di "menù vegetariano/vegano" come elemento di valutazione, tradisce lo spirito della norma e introduce un vizio di legittimità nella procedura.
3. VIZI NEL SUB-CRITERIO 2.3 ("PRODOTTI BIOLOGICI") Il criterio, che assegna 3 punti, è viziato nella metodologia di calcolo:
Criterio numerico illegittimo: L'attribuzione del punteggio massimo a chi offre "almeno 10 prodotti" biologici, senza valutarne il peso o il volume, viola le indicazioni dell'ANAC (Delibera n. 103/2022). Tale metodo favorisce comportamenti opportunistici (es. offrire 10 spezie di basso costo anziché derrate principali) e non premia l'effettivo impegno ambientale.
Sproporzione irragionevole: È irragionevole assegnare solo 3 punti al Biologico contro i 9 punti del criterio territoriale "Km 0", palesando un intento discriminatorio a favore delle produzioni locali a discapito della qualità ecologica oggettiva.
Sotto il profilo scientifico e dei CAM, il metodo biologico è l'unico standard certificato che garantisce ex ante una riduzione dell'impatto ambientale (assenza di pesticidi, tutela biodiversità, ecc.), mentre il Km 0 è un indicatore logistico che non assicura automaticamente benefici ecologici (un prodotto locale può essere coltivato in serre riscaldate energivore). Svalutare il biologico a favore del Km 0 (soprattutto se inteso come "regionale") indebolisce la coerenza ambientale della gara e la espone ulteriormente alle censure di legittimità costituzionale discusse in precedenza, configurando il bando più come uno strumento di sostegno all'economia locale che come una procedura di GPP.
4. ILLEGITTIMITÀ DEL SUB-CRITERIO 2.4 ("PRODOTTI DOP/IGP/STG") L'assegnazione di punteggio per prodotti DOP/IGP/STG è illegittima in quanto:
Non prevista dai CAM: Né il D.M. 65/2020 né la Circolare MASE 2025 prevedono premialità per queste certificazioni.
Indeterminatezza: Mancano soglie minime quantitative e modalità di verifica, violando i principi di trasparenza e tassatività dei criteri di gara (artt. 51 e 71 D.Lgs. 36/2023).
5. ERRORE TECNICO NEL SUB-CRITERIO 1.2 ("ATTREZZATURE") Il criterio richiede attrezzature di refrigerazione di "Classe A+".
Tale richiesta è obsoleta, in quanto Richiede una classe inesistente ("A+"), I CAM richiedono che frigoriferi, erogatori di bevande e lavastoviglie siano in classe energetica A+++ (o equivalente) e privi di gas refrigeranti con GWP ≥ 4 (Reg. UE 1094/2015).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE
che codesta Stazione Appaltante, in via di autotutela ed al fine di evitare il certo contenzioso giurisdizionale che ne deriverebbe:
SOSPENDERE la procedura di gara;
RETTIFICARE il Disciplinare di Gara, riformulando i criteri tecnici sopra esposti in conformità alla Legge 61/2022, al Regolamento UE 2019/2015 e alle indicazioni vincolanti della Circolare MASE 25/09/2025;
RIAPRIRE i termini per la presentazione delle offerte a seguito delle doverose rettifiche.
A tal uopo, per ragioni similari la stazione appaltante A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 ha revocato la procedura di gara indetta con delibera n.1240 del 21.11.2025.
Distinti saluti.
La scrivente società, interessata alla partecipazione della procedura in oggetto, con la presente intende formulare osservazioni critiche e contestazioni puntuali in merito alla lex specialis di gara. Si prende atto che codesta Stazione Appaltante ha recentemente pubblicato un "Avviso Pubblico" recante chiarimenti sulla formula economica; tuttavia, tale intervento correttivo risulta parziale e insufficiente, in quanto non sana i gravi vizi di legittimità che inficiano la griglia di valutazione dell'offerta tecnica, ponendola in contrasto con il D.M. 65/2020 (CAM Ristorazione), con la recente Circolare MASE del 25/09/2025 e con la normativa nazionale ed europea sopravvenuta.
Di seguito si espongono i punti di illegittimità rilevati, che richiedono un immediato intervento in autotutela:
1. ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO 3.1 "FILIERA CORTA E KM 0" Il criterio, che assegna ben 9 punti, presenta molteplici profili di illegittimità:
Definizione "contra legem" di Km 0: Il Disciplinare di gara adotta una definizione di "chilometro zero" che coincide tout court con i confini amministrativi della Regione Sicilia. Si legge testualmente nel documento: "N.B. Per la regione Sicilia si considerano provenienti da KM0 le derrate provenienti dall'intero territorio regionale". Questa clausola, che assegna un vantaggio competitivo automatico e insuperabile ai prodotti coltivati o trasformati nell'isola, deriva da una specifica disposizione contenuta nel D.M. 65/2020 (Allegato 1), che prevede una deroga per le "isole maggiori", estendendo il concetto di prossimità all'intero territorio insulare per ovviare alle limitazioni geografiche.La struttura del punteggio premia in modo incrementale:
1 punto per la sola filiera corta (massimo un intermediario).
2 punti per il solo Km 0 (origine siciliana).
3 punti per la combinazione di entrambi.
L'effetto combinato di questa griglia di valutazione determina che un operatore che offra arance siciliane acquistate direttamente dal produttore otterrà il massimo punteggio, mentre un operatore che proponga arance calabresi (magari coltivate a Villa San Giovanni, a pochi chilometri da Messina) acquistate direttamente e trasportate con un mezzo elettrico non potrà mai raggiungere lo stesso punteggio tecnico, pur avendo una filiera logisticamente più breve e verosimilmente meno impattante in termini di emissioni.
Violazione della Giurisprudenza Costituzionale: Il Disciplinare quindi, equipara il "Km 0" all'intero territorio della Regione Sicilia. La Corte Costituzionale (sentenza n. 31/2021)ha statuito che l'equiparazione tra "chilometro zero" e "confine regionale" viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (tutela della concorrenza) e l'art. 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione delle cose tra le Regioni). Secondo i giudici costituzionali, il criterio ambientale deve essere legato all'effettiva distanza chilometrica o all'impatto emissivo del trasporto, non all'appartenenza politica o amministrativa del luogo di produzione. Un criterio che favorisce i prodotti regionali a prescindere dalla distanza reale costituisce una misura protezionistica che altera il gioco concorrenziale e frammenta il mercato unico nazionale ed europeo, pertanto la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme che premiano i prodotti "regionali" a prescindere dalla distanza effettiva, in quanto misure protezionistiche che violano la tutela della concorrenza (art. 117 Cost.). La Stazione Appaltante non ha il potere di derogare a una definizione di legge nazionale.
Contrasto con la Circolare MASE 2025: Il criterio ignora le disposizioni della Circolare MASE del 25/09/2025, la quale impone che i criteri di prossimità siano legati alla reale sostenibilità logistica, non ai confini territoriali.
Illegittima inclusione dei prodotti ittici: Il criterio include il pesce da acquacoltura nella valutazione della filiera corta. Ciò viola il D.M. 65/2020 (che non contempla il pesce tra le categorie per il Km 0/filiera corta) e l'art. 34 L. 221/2015.
Tale previsione è illegittima:
a) Violazione della normativa CAM: Il DM 65/2020, Allegato 1, punto D.5 non contempla i prodotti ittici tra le categorie soggette al requisito minimo obbligatorio di filiera corta/km 0 (previste: carne, ortaggi freschi, frutta fresca, prodotti lattiero-caseari, uova).
b) Invenzione di un requisito minimo inesistente: La Circolare MASE 25 settembre 2025 ribadisce che "i prodotti ittici non rientrano tra le categorie merceologiche soggette agli obblighi di filiera corta/km 0". L'inserimento del pesce nel criterio premiante introduce un parametro non normato, in violazione dell'art. 34 L. 221/2015.
c) Mancata corrispondenza tra testo e griglia punteggi: Nel testo viene menzionato il pesce, ma nella griglia dei punteggi pubblicata (tabella pag. 33) non compare alcuna voce per i prodotti ittici, generando incertezza e violando i principi di trasparenza e chiarezza (art. 51 D.Lgs. 36/2023).
2. DUPLICAZIONE DI REQUISITI MINIMI NEL CRITERIO 2.1 ("MENÙ VEGETARIANO/VEGANO") Il Disciplinare attribuisce 4 punti discrezionali per proposte di "menù vegetariano/vegano", descritto testualmente come:
"Proposte alimentari volte al miglioramento della qualità nutrizionale e sensoriale dei piatti proposti. Varietà, appetibilità e modularità del menù, in funzione di maggior gradimento dell'utente. In particolare, può essere prevista... proposte di Menù alternativi (senza certificato medico), quali: menù etico-religiosi... menù vegetariano/vegano.". Tuttavia, l'art. 6 del Capitolato (specifiche tecniche) impone già l'obbligo di fornire giornalmente un pasto vegetariano.
· Siamo di fronte a un'evidente antinomia logica e giuridica. Il Capitolato impone la presenza giornaliera di un pasto vegetariano come requisito di ammissione (specifica tecnica obbligatoria), pena l'esclusione per carenza di conformità tecnica. Contemporaneamente, il Disciplinare offre un "premio" di 4 punti a chi propone "menù vegetariano/vegano". Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e i pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non è lecito attribuire punteggio tecnico per il rispetto di un requisito minimo essenziale. Il punteggio tecnico deve remunerare una prestazione qualitativa o quantitativa superiore rispetto alla base minima richiesta. Premiare l'ovvio (o l'obbligatorio) appiattisce la curva di valutazione, attribuendo il massimo punteggio a tutti i concorrenti che si limitano a rispettare la legge, e neutralizza la capacità selettiva della gara.
· Violazione dello spirito della norma (CAM): Il D.M. 65/2020 prevede effettivamente un criterio premiante denominato "Varietà e modularità dei menù" (punto 1 della sezione Criteri Premianti). Tuttavia, la ratio di tale criterio, come esplicitato nella Relazione di Accompagnamento al decreto, è quella di incentivare la rotazione stagionale, l'uso di ricette che riducano gli sprechi (es. utilizzo creativo di parti meno nobili ma edibili) e l'appetibilità sensoriale.
Non è inteso come un premio per l'esistenza di opzioni etiche o vegetariane, che sono ormai considerate standard minimi di civiltà e inclusività, oltre che obblighi specifici della sezione tecnica. La formulazione adottata dall'Ente, focalizzandosi esplicitamente sulla presenza di "menù vegetariano/vegano" come elemento di valutazione, tradisce lo spirito della norma e introduce un vizio di legittimità nella procedura.
3. VIZI NEL SUB-CRITERIO 2.3 ("PRODOTTI BIOLOGICI") Il criterio, che assegna 3 punti, è viziato nella metodologia di calcolo:
Criterio numerico illegittimo: L'attribuzione del punteggio massimo a chi offre "almeno 10 prodotti" biologici, senza valutarne il peso o il volume, viola le indicazioni dell'ANAC (Delibera n. 103/2022). Tale metodo favorisce comportamenti opportunistici (es. offrire 10 spezie di basso costo anziché derrate principali) e non premia l'effettivo impegno ambientale.
Sproporzione irragionevole: È irragionevole assegnare solo 3 punti al Biologico contro i 9 punti del criterio territoriale "Km 0", palesando un intento discriminatorio a favore delle produzioni locali a discapito della qualità ecologica oggettiva.
Sotto il profilo scientifico e dei CAM, il metodo biologico è l'unico standard certificato che garantisce ex ante una riduzione dell'impatto ambientale (assenza di pesticidi, tutela biodiversità, ecc.), mentre il Km 0 è un indicatore logistico che non assicura automaticamente benefici ecologici (un prodotto locale può essere coltivato in serre riscaldate energivore). Svalutare il biologico a favore del Km 0 (soprattutto se inteso come "regionale") indebolisce la coerenza ambientale della gara e la espone ulteriormente alle censure di legittimità costituzionale discusse in precedenza, configurando il bando più come uno strumento di sostegno all'economia locale che come una procedura di GPP.
4. ILLEGITTIMITÀ DEL SUB-CRITERIO 2.4 ("PRODOTTI DOP/IGP/STG") L'assegnazione di punteggio per prodotti DOP/IGP/STG è illegittima in quanto:
Non prevista dai CAM: Né il D.M. 65/2020 né la Circolare MASE 2025 prevedono premialità per queste certificazioni.
Indeterminatezza: Mancano soglie minime quantitative e modalità di verifica, violando i principi di trasparenza e tassatività dei criteri di gara (artt. 51 e 71 D.Lgs. 36/2023).
5. ERRORE TECNICO NEL SUB-CRITERIO 1.2 ("ATTREZZATURE") Il criterio richiede attrezzature di refrigerazione di "Classe A+".
Tale richiesta è obsoleta, in quanto Richiede una classe inesistente ("A+"), I CAM richiedono che frigoriferi, erogatori di bevande e lavastoviglie siano in classe energetica A+++ (o equivalente) e privi di gas refrigeranti con GWP ≥ 4 (Reg. UE 1094/2015).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE
che codesta Stazione Appaltante, in via di autotutela ed al fine di evitare il certo contenzioso giurisdizionale che ne deriverebbe:
SOSPENDERE la procedura di gara;
RETTIFICARE il Disciplinare di Gara, riformulando i criteri tecnici sopra esposti in conformità alla Legge 61/2022, al Regolamento UE 2019/2015 e alle indicazioni vincolanti della Circolare MASE 25/09/2025;
RIAPRIRE i termini per la presentazione delle offerte a seguito delle doverose rettifiche.
A tal uopo, per ragioni similari la stazione appaltante A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 ha revocato la procedura di gara indetta con delibera n.1240 del 21.11.2025.
Distinti saluti.
13/02/2026 10:32
Risposta
Spett.le O.E.
in risposta al chiarimento si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura di gara, a seguito di una rettifica del disciplinare di gara e conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
E' invitato pertanto a scaricare la documentazione di gara aggiornata e caricata tra gli allegati pubblici.
In merito ai chiarimenti si riscontra quanto segue:
1. come osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3394/2025, il d.m. 65/2020 riveste rispetto alla l. n. 61/2022 il carattere di specialità che ne assicura la resilienza ai fini regolativi della specifica fattispecie da esso presa in considerazione.
2. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
3. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
4. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
5. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
in risposta al chiarimento si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura di gara, a seguito di una rettifica del disciplinare di gara e conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
E' invitato pertanto a scaricare la documentazione di gara aggiornata e caricata tra gli allegati pubblici.
In merito ai chiarimenti si riscontra quanto segue:
1. come osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3394/2025, il d.m. 65/2020 riveste rispetto alla l. n. 61/2022 il carattere di specialità che ne assicura la resilienza ai fini regolativi della specifica fattispecie da esso presa in considerazione.
2. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
3. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
4. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
5. Si rimanda alle rettifiche del Disciplinare di gara
15/01/2026 14:34
Quesito #8
Dall’esame degli atti di gara non risulta inserito alcun criterio premiale obbligatorio connesso all’attribuzione del punteggio in favore delle imprese che adottano politiche di promozione della parità di genere o che siano in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, come prescritto dall’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.Tale omissione determina un vizio della lex specialis, in quanto integra una violazione diretta della normativa vigente e comporta l’incompletezza dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Si evidenzia, inoltre, che in circostanze del tutto analoghe – in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria (Decreto n. 289/2025) , il Provveditorato Regionale della Sardegna (Decreto n. 133/2025) e l’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 – le rispettive Stazioni Appaltanti hanno disposto l’annullamento in autotutela e/o la revoca delle procedure di gara per identica omissione relativa alla mancata previsione del punteggio premiale previsto dal citato art. 108, comma 7.
Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di variare la griglia di valutazione, al fine di evitare la prosecuzione dell’iter su una lex specialis affetta da un vizio non sanabile.
Distinti saluti.
Si evidenzia, inoltre, che in circostanze del tutto analoghe – in particolare presso il Provveditorato Regionale della Calabria (Decreto n. 289/2025) , il Provveditorato Regionale della Sardegna (Decreto n. 133/2025) e l’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello” con delibera n.1483 del 30.12.2025 – le rispettive Stazioni Appaltanti hanno disposto l’annullamento in autotutela e/o la revoca delle procedure di gara per identica omissione relativa alla mancata previsione del punteggio premiale previsto dal citato art. 108, comma 7.
Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di variare la griglia di valutazione, al fine di evitare la prosecuzione dell’iter su una lex specialis affetta da un vizio non sanabile.
Distinti saluti.
12/02/2026 10:52
Risposta
Spett.le O.E.
in risposta al chiarimento si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura di gara, a seguito di una rettifica del disciplinare di gara e conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
E' invitato pertanto a scaricare la documentazione di gara aggiornata e caricata tra gli allegati pubblici.
in risposta al chiarimento si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura di gara, a seguito di una rettifica del disciplinare di gara e conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
E' invitato pertanto a scaricare la documentazione di gara aggiornata e caricata tra gli allegati pubblici.
19/01/2026 09:45
Quesito #9
Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
ORARI/GIORNI/TIPOLOGIA DI SERVIZIO: Si prega di specificare, per ogni singola struttura ove viene richiesto il servizio, orari, giorni di apertura, frequenze e calendario apertura stagionale e tipologia di servizio (Linea self service/ Social Food/Servizio pranzo e cena) in quanto risultano alcune incongruenze tra la tabella riportata all’art . 2 del Capitolato (pagine 7e 8) e quanto previsto dall’art. 8 “Orari e calendari di erogazione del servizio” del medesimo Capitolato.
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.3: Si chiede conferma che, come previsto a pagina 32 del Disciplinare di Gara, per l’ottenimento dei 3 punti previsti dal criterio di valutazione sia sufficiente offrire nr. 10 prodotti Bio somministrati con frequenza pari al 100% (ogni qual volta presenti in menù). A titolo esemplificativo, si prega di confermare che l’offerta dei seguenti prodotti bio garantisca l’attribuzione dei tre punti previsti: 1. Lenticchie Bio; 2. Arance Bio; 3. Pane Bio; 4. Cavolo Bio; 5. Broccoli Bio; 6. Uova bio; 7. Pasta Bio; 8. Riso Bio; 9. Primo sale bio; 10. Olio bio.
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.4: Si rappresenta che i CAM attualmente vigenti non prevedono una % minima di prodotti DOP, IGP e STG da incrementare, come richiesto a pagina 32 del Disciplinare. In assonanza al precedente criterio di valutazione 2.3, si chiede conferma che per l’attribuzione dei 3 punti previsti dal criterio di valutazione sia sufficiente offrire nr. 10 prodotti da sistemi di produzione integrata, o DOP, o IGP o STG somministrati con frequenza pari al 100% (ogni qual volta presenti in menù).
DETTAGLIO CONSUMI UTENZE: Si chiede di pubblicare i consumi energetici di gas/elettricità/acqua rispettivamente in metri cubi/Chilowattora/metri cubi per ciascuna struttura riferiti ad un intero anno di servizio. La richiesta è finalizzata a stimare una costificazione precisa delle utenze.
CRITERIO DI VALUTAZIONE NR. 3 Al fine di consentire all’operatore economico di offrire la massima variabilità dei prodotti, in aderenza alla promozione dell’economia territoriale promossa dai vigenti CAM, si chiede di integrare la tabella a pag 32 del disciplinare con gli ulteriori prodotti afferenti alle categorie citate dalla tabella dei criteri di valutazione a pag. 30 del Disciplinare (es. Frutta, Legumi, Prodotti lattiero caseari, passate/conserve di pomodoro etc..).
In virtù di tutte le difficoltà palesate per la corretta e puntuale previsione economica finalizzata alla presentazione di un’offerta sostenibile nel tempo, siamo a richiedere una proroga della data di scadenza della presente procedura di gara.
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro si porgono cordiali saluti
ORARI/GIORNI/TIPOLOGIA DI SERVIZIO: Si prega di specificare, per ogni singola struttura ove viene richiesto il servizio, orari, giorni di apertura, frequenze e calendario apertura stagionale e tipologia di servizio (Linea self service/ Social Food/Servizio pranzo e cena) in quanto risultano alcune incongruenze tra la tabella riportata all’art . 2 del Capitolato (pagine 7e 8) e quanto previsto dall’art. 8 “Orari e calendari di erogazione del servizio” del medesimo Capitolato.
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.3: Si chiede conferma che, come previsto a pagina 32 del Disciplinare di Gara, per l’ottenimento dei 3 punti previsti dal criterio di valutazione sia sufficiente offrire nr. 10 prodotti Bio somministrati con frequenza pari al 100% (ogni qual volta presenti in menù). A titolo esemplificativo, si prega di confermare che l’offerta dei seguenti prodotti bio garantisca l’attribuzione dei tre punti previsti: 1. Lenticchie Bio; 2. Arance Bio; 3. Pane Bio; 4. Cavolo Bio; 5. Broccoli Bio; 6. Uova bio; 7. Pasta Bio; 8. Riso Bio; 9. Primo sale bio; 10. Olio bio.
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.4: Si rappresenta che i CAM attualmente vigenti non prevedono una % minima di prodotti DOP, IGP e STG da incrementare, come richiesto a pagina 32 del Disciplinare. In assonanza al precedente criterio di valutazione 2.3, si chiede conferma che per l’attribuzione dei 3 punti previsti dal criterio di valutazione sia sufficiente offrire nr. 10 prodotti da sistemi di produzione integrata, o DOP, o IGP o STG somministrati con frequenza pari al 100% (ogni qual volta presenti in menù).
DETTAGLIO CONSUMI UTENZE: Si chiede di pubblicare i consumi energetici di gas/elettricità/acqua rispettivamente in metri cubi/Chilowattora/metri cubi per ciascuna struttura riferiti ad un intero anno di servizio. La richiesta è finalizzata a stimare una costificazione precisa delle utenze.
CRITERIO DI VALUTAZIONE NR. 3 Al fine di consentire all’operatore economico di offrire la massima variabilità dei prodotti, in aderenza alla promozione dell’economia territoriale promossa dai vigenti CAM, si chiede di integrare la tabella a pag 32 del disciplinare con gli ulteriori prodotti afferenti alle categorie citate dalla tabella dei criteri di valutazione a pag. 30 del Disciplinare (es. Frutta, Legumi, Prodotti lattiero caseari, passate/conserve di pomodoro etc..).
In virtù di tutte le difficoltà palesate per la corretta e puntuale previsione economica finalizzata alla presentazione di un’offerta sostenibile nel tempo, siamo a richiedere una proroga della data di scadenza della presente procedura di gara.
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro si porgono cordiali saluti
12/02/2026 10:30
Risposta
ORARI/GIORNI/TIPOLOGIA DI SERVIZIO: si rimanda all'art. 2 del C.S.A.
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.3: si rimanda al criterio del disciplinare rettificato "Disciplinare di gara_REV.01"
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.4: si rimanda al criterio del disciplinare rettificato "Disciplinare di gara_REV.01"
DETTAGLIO CONSUMI UTENZE: i costi delle strutture sono a carico dell'ERSU di Palermo. Gli unici costi a carico dell'O.E. è quello legato ai consumi della sede di R.U. Santi Romano. Per i consumi degli anni precedenti si rimanda all'art. 3 del disciplinare.
CRITERIO DI VALUTAZIONE NR. 3: si rimanda al criterio del disciplinare rettificato "Disciplinare di gara_REV.01"
Si coglie occasione per comunicare la nuova scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.3: si rimanda al criterio del disciplinare rettificato "Disciplinare di gara_REV.01"
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.4: si rimanda al criterio del disciplinare rettificato "Disciplinare di gara_REV.01"
DETTAGLIO CONSUMI UTENZE: i costi delle strutture sono a carico dell'ERSU di Palermo. Gli unici costi a carico dell'O.E. è quello legato ai consumi della sede di R.U. Santi Romano. Per i consumi degli anni precedenti si rimanda all'art. 3 del disciplinare.
CRITERIO DI VALUTAZIONE NR. 3: si rimanda al criterio del disciplinare rettificato "Disciplinare di gara_REV.01"
Si coglie occasione per comunicare la nuova scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59
21/01/2026 11:29
Quesito #10
Buongiorno,
premesso che
-nell'aprile del 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il D.M. 9 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025 ed entrato in vigore il 26 maggio 2025. Questo nuovo decreto ha ad oggetto l'aggiornamento dei "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili".
-il D.M. 9 aprile 2025 ha esplicitamente esteso il suo ambito di applicazione non solo ai distributori automatici (vending machines), ma anche alla "gestione punti di ristoro (servizio bar)". Di conseguenza, al momento dell'indizione della gara (dicembre 2025), la normativa vigente imponeva l'applicazione:
Del D.M. 9 aprile 2025 per la parte di Concessione Bar e per le attrezzature di erogazione acqua e bevande (distributori e dispenser).
-La mancata applicazione del D.M. 9 aprile 2025 per la componente "Bar e Distributori" genera criticità operative nei seguenti ambiti:
1. Criticità Tecniche sugli Erogatori d'Acqua e Microfiltrazione
Il Capitolato (Art. 7 e Art. 46) promuove il sistema "freebeverage" e cita genericamente la verifica di potabilità, ricalcando il D.M. 65/2020 (Ristorazione). Tuttavia, si omette completamente quanto prescritto dal D.M. 9 aprile 2025 (Punto 2.1.3) per i "Distributori di acqua di rete" in ambienti pubblici. Tale decreto impone requisiti di sicurezza sanitaria specifici, tra cui:
Installazione obbligatoria di sistemi di sanificazione (es. lampade UV o sistemi antibatterici sul punto di erogazione);
Adozione di protocolli di manutenzione validati dall'ISS;
Analisi batteriologiche semestrali obbligatorie. L'assenza di tali specifiche nel CSA espone l'Amministrazione al rischio di ricevere offerte con impianti di microfiltrazione di tipo "domestico", privi degli standard di sicurezza sanitaria obbligatori per i punti di ristoro pubblici.
2. Specifiche Ecodesign per Macchine da Caffè Professionali
Per la gestione del Bar (Art. 2 CSA), il disciplinare si limita a fissare i prezzi di vendita, ignorando i requisiti tecnici delle attrezzature. Il D.M. 9 aprile 2025 (Punto 3.2.2) prescrive invece rigidi criteri di Ecodesign per le macchine da caffè professionali, imponendo caratteristiche costruttive orientate al risparmio energetico (es. coibentazione caldaie, funzione stand-by automatico) e alla riparabilità. Non richiedere questi requisiti significa permettere l'installazione di macchine energivore obsolete, in aperto contrasto con gli obiettivi di sostenibilità dichiarati dall'Ente.
3. Prodotti Bar: Quote Biologiche e Riduzione Zuccheri
Il Capitolato non distingue i requisiti dei prodotti venduti al Bar da quelli della Mensa. Il nuovo D.M. 2025 introduce invece obblighi specifici per il servizio Bar (snack, bevande in lattina, caffetteria), imponendo:
Quote autonome di prodotti biologici ed equo-solidali (distinte da quelle della ristorazione);
Limiti al contenuto di zuccheri nelle bevande calde e fredde. L'attuale documentazione di gara permette la vendita di prodotti ad alto impatto ambientale e scarso profilo nutrizionale, violando i CAM specifici per i servizi di ristoro.
4. Gas Refrigeranti ed Efficienza Energetica
Limiti GWP: Il bando non vieta i gas HFC ad alto impatto (es. R134a), mentre il D.M. 2025 impone gas con GWP < 150 e, dal 2026, gas naturali (GWP < 3).
Etichettatura Energetica: La richiesta di "Classe A+" è inapplicabile ai sensi del Regolamento UE
2019/2018. È necessario accettare le nuove classi previste dalla normativa europea vigente.
per quanto sopra,
si richiede se alla luce di queste discrepanze, che potrebbero configurare un vizio nella definizione dell'oggetto dell'appalto per mancato recepimento di norme imperative (art. 57 D.Lgs. 36/2023), di :
Rettificare il Capitolato ed attribuire punteggi all’offerta tecnica all'applicabilità del D.M. 9 aprile 2025 per tutte le nuove attrezzature Bar/Vending che verranno messe a disposizione dal concorrente.
Specificare i requisiti tecnici mancanti (gas naturali, sistemi UV per l'acqua, ecodesign macchine caffè).
Accettare le nuove etichettature energetiche UE.
Distinti Saluti
premesso che
-nell'aprile del 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il D.M. 9 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025 ed entrato in vigore il 26 maggio 2025. Questo nuovo decreto ha ad oggetto l'aggiornamento dei "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili".
-il D.M. 9 aprile 2025 ha esplicitamente esteso il suo ambito di applicazione non solo ai distributori automatici (vending machines), ma anche alla "gestione punti di ristoro (servizio bar)". Di conseguenza, al momento dell'indizione della gara (dicembre 2025), la normativa vigente imponeva l'applicazione:
Del D.M. 9 aprile 2025 per la parte di Concessione Bar e per le attrezzature di erogazione acqua e bevande (distributori e dispenser).
-La mancata applicazione del D.M. 9 aprile 2025 per la componente "Bar e Distributori" genera criticità operative nei seguenti ambiti:
1. Criticità Tecniche sugli Erogatori d'Acqua e Microfiltrazione
Il Capitolato (Art. 7 e Art. 46) promuove il sistema "freebeverage" e cita genericamente la verifica di potabilità, ricalcando il D.M. 65/2020 (Ristorazione). Tuttavia, si omette completamente quanto prescritto dal D.M. 9 aprile 2025 (Punto 2.1.3) per i "Distributori di acqua di rete" in ambienti pubblici. Tale decreto impone requisiti di sicurezza sanitaria specifici, tra cui:
Installazione obbligatoria di sistemi di sanificazione (es. lampade UV o sistemi antibatterici sul punto di erogazione);
Adozione di protocolli di manutenzione validati dall'ISS;
Analisi batteriologiche semestrali obbligatorie. L'assenza di tali specifiche nel CSA espone l'Amministrazione al rischio di ricevere offerte con impianti di microfiltrazione di tipo "domestico", privi degli standard di sicurezza sanitaria obbligatori per i punti di ristoro pubblici.
2. Specifiche Ecodesign per Macchine da Caffè Professionali
Per la gestione del Bar (Art. 2 CSA), il disciplinare si limita a fissare i prezzi di vendita, ignorando i requisiti tecnici delle attrezzature. Il D.M. 9 aprile 2025 (Punto 3.2.2) prescrive invece rigidi criteri di Ecodesign per le macchine da caffè professionali, imponendo caratteristiche costruttive orientate al risparmio energetico (es. coibentazione caldaie, funzione stand-by automatico) e alla riparabilità. Non richiedere questi requisiti significa permettere l'installazione di macchine energivore obsolete, in aperto contrasto con gli obiettivi di sostenibilità dichiarati dall'Ente.
3. Prodotti Bar: Quote Biologiche e Riduzione Zuccheri
Il Capitolato non distingue i requisiti dei prodotti venduti al Bar da quelli della Mensa. Il nuovo D.M. 2025 introduce invece obblighi specifici per il servizio Bar (snack, bevande in lattina, caffetteria), imponendo:
Quote autonome di prodotti biologici ed equo-solidali (distinte da quelle della ristorazione);
Limiti al contenuto di zuccheri nelle bevande calde e fredde. L'attuale documentazione di gara permette la vendita di prodotti ad alto impatto ambientale e scarso profilo nutrizionale, violando i CAM specifici per i servizi di ristoro.
4. Gas Refrigeranti ed Efficienza Energetica
Limiti GWP: Il bando non vieta i gas HFC ad alto impatto (es. R134a), mentre il D.M. 2025 impone gas con GWP < 150 e, dal 2026, gas naturali (GWP < 3).
Etichettatura Energetica: La richiesta di "Classe A+" è inapplicabile ai sensi del Regolamento UE
2019/2018. È necessario accettare le nuove classi previste dalla normativa europea vigente.
per quanto sopra,
si richiede se alla luce di queste discrepanze, che potrebbero configurare un vizio nella definizione dell'oggetto dell'appalto per mancato recepimento di norme imperative (art. 57 D.Lgs. 36/2023), di :
Rettificare il Capitolato ed attribuire punteggi all’offerta tecnica all'applicabilità del D.M. 9 aprile 2025 per tutte le nuove attrezzature Bar/Vending che verranno messe a disposizione dal concorrente.
Specificare i requisiti tecnici mancanti (gas naturali, sistemi UV per l'acqua, ecodesign macchine caffè).
Accettare le nuove etichettature energetiche UE.
Distinti Saluti
13/02/2026 10:32
Risposta
Spett.le O.E.
in risposta al chiarimento si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura di gara, a seguito di una rettifica del disciplinare di gara e conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
E' invitato pertanto a scaricare la documentazione di gara aggiornata caricata tra gli allegati pubblici.
In merito al chiarimento, si fa presente che per la concessione sarà onere del con cessionario rispettare la normativa nell'istallazione e utilizzo delle strumentazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
in risposta al chiarimento si coglie occasione per comunicarLe che in data odierna si è provveduto a riattivare la procedura di gara, a seguito di una rettifica del disciplinare di gara e conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte prevista per il giorno 13.03.2026 ore 23:59.
E' invitato pertanto a scaricare la documentazione di gara aggiornata caricata tra gli allegati pubblici.
In merito al chiarimento, si fa presente che per la concessione sarà onere del con cessionario rispettare la normativa nell'istallazione e utilizzo delle strumentazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
21/01/2026 11:33
Quesito #11
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, si rileva preliminarmente che la stessa presenta natura di procedura mista appalto/concessione, ai sensi dell’articolo 14, comma 21, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
In tale contesto, la disciplina delle concessioni presuppone il reale trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz), del Codice, nonché la verificabilità dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 177 e 181 del medesimo decreto legislativo.
Dal Disciplinare di gara risulta che la Stazione Appaltante ha espressamente dato atto della non disponibilità di un Piano Economico-Finanziario (PEF), limitandosi a fornire alcune indicazioni di carattere estimativo relative a costi e ricavi, al fine di consentire agli operatori economici una valutazione di massima della fattibilità economica dell’affidamento.
Tale impostazione, pur comprensibile nelle finalità, pone tuttavia alcuni profili di possibile criticità, in quanto l’assenza di un PEF di riferimento rende complessa una valutazione ex ante:
dell’equilibrio economico-finanziario della concessione;dell’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
In mancanza di un quadro economico-finanziario comune, infatti, gli operatori economici sono chiamati a formulare le proprie offerte sulla base di presupposti autonomamente ricostruiti, con il rischio di determinare approcci eterogenei e non pienamente comparabili, con possibili riflessi anche sulla successiva fase di verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023.
Si evidenzia altresì che l’articolo 41 del Codice richiama l’esigenza di una istruttoria economica adeguata, fondata su dati attendibili e verificabili, a presidio dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento sanciti dagli articoli 1 e 2 del medesimo decreto.
Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente di chiarire:
se e con quali modalità la Stazione Appaltante abbia proceduto alla valutazione dell’equilibrio economico-finanziario della componente concessoria dell’affidamento;in che modo sia stato verificato il concreto trasferimento del rischio operativo al concessionario;se sia prevista la possibilità di integrare la documentazione di gara con un Piano Economico-Finanziario di riferimento, ovvero con ulteriori elementi economico-finanziari idonei a garantire omogeneità e comparabilità delle offerte.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, si rileva preliminarmente che la stessa presenta natura di procedura mista appalto/concessione, ai sensi dell’articolo 14, comma 21, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
In tale contesto, la disciplina delle concessioni presuppone il reale trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz), del Codice, nonché la verificabilità dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 177 e 181 del medesimo decreto legislativo.
Dal Disciplinare di gara risulta che la Stazione Appaltante ha espressamente dato atto della non disponibilità di un Piano Economico-Finanziario (PEF), limitandosi a fornire alcune indicazioni di carattere estimativo relative a costi e ricavi, al fine di consentire agli operatori economici una valutazione di massima della fattibilità economica dell’affidamento.
Tale impostazione, pur comprensibile nelle finalità, pone tuttavia alcuni profili di possibile criticità, in quanto l’assenza di un PEF di riferimento rende complessa una valutazione ex ante:
dell’equilibrio economico-finanziario della concessione;dell’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
In mancanza di un quadro economico-finanziario comune, infatti, gli operatori economici sono chiamati a formulare le proprie offerte sulla base di presupposti autonomamente ricostruiti, con il rischio di determinare approcci eterogenei e non pienamente comparabili, con possibili riflessi anche sulla successiva fase di verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023.
Si evidenzia altresì che l’articolo 41 del Codice richiama l’esigenza di una istruttoria economica adeguata, fondata su dati attendibili e verificabili, a presidio dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento sanciti dagli articoli 1 e 2 del medesimo decreto.
Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente di chiarire:
se e con quali modalità la Stazione Appaltante abbia proceduto alla valutazione dell’equilibrio economico-finanziario della componente concessoria dell’affidamento;in che modo sia stato verificato il concreto trasferimento del rischio operativo al concessionario;se sia prevista la possibilità di integrare la documentazione di gara con un Piano Economico-Finanziario di riferimento, ovvero con ulteriori elementi economico-finanziari idonei a garantire omogeneità e comparabilità delle offerte.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti
12/02/2026 10:39
Risposta
Spett.le O.E.
in primis si coglie occasione per comunicarle che in data odierna di è provveduto a riprendere la procedura di gara, con la rettifica del bando e disciplinare di gara e conseguente riapertura dei termini di scadenza previsti per il 13.03.2026 ore 23:59.
Inoltre si è provveduto a caricare nella sezione allegati la cartella FATTURATO BAR 2024-2025 da cui si evincono tutti i ricavi dell'O.E. direttamente scaricati dal sito dell'agenzia delle entrate, per consentire all'O.E. di effettuare una stima. Si precisa che i costi legati alle utenze di cui all'art.3 del disciplinare di gara, fanno solo riferimento alla sede R.U. Santi Romano in quanto per le altre residenze sono tutte a carico dell'ERSU di Palermo.
Il contatore nella sede R.U. Santi Romano è unico (lato mesa e lato bar).
in primis si coglie occasione per comunicarle che in data odierna di è provveduto a riprendere la procedura di gara, con la rettifica del bando e disciplinare di gara e conseguente riapertura dei termini di scadenza previsti per il 13.03.2026 ore 23:59.
Inoltre si è provveduto a caricare nella sezione allegati la cartella FATTURATO BAR 2024-2025 da cui si evincono tutti i ricavi dell'O.E. direttamente scaricati dal sito dell'agenzia delle entrate, per consentire all'O.E. di effettuare una stima. Si precisa che i costi legati alle utenze di cui all'art.3 del disciplinare di gara, fanno solo riferimento alla sede R.U. Santi Romano in quanto per le altre residenze sono tutte a carico dell'ERSU di Palermo.
Il contatore nella sede R.U. Santi Romano è unico (lato mesa e lato bar).
18/02/2026 11:06
Quesito #12
Si tramette in allegato richiesta di proroga dei termini per i chiarimenti.
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
19/02/2026 15:24
Risposta
Si rettifica la risposta al chiarimento in quanto per mero errore di trascrizione è stata riportata erroneamente data e ora di proroga.
Spett.le O.E. come richiesto e nel rispetto del principio del favor partecipationis la S.A. ha ritenuto opportuno estendere la richiesta di chiarimenti fino al giorno 25.02.2026 ore 18:00 come indicato in AVVISI PUBBLICI
Spett.le O.E. come richiesto e nel rispetto del principio del favor partecipationis la S.A. ha ritenuto opportuno estendere la richiesta di chiarimenti fino al giorno 25.02.2026 ore 18:00 come indicato in AVVISI PUBBLICI
18/02/2026 18:53
Quesito #13
"Con riferimento a quanto previsto all'Art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 30), laddove si stabilisce che 'La preparazione dei cestini per la consegna in modalità «social food» avverrà in questa sede [Santi Romano]', si sottopone al Rup la seguente osservazione:
Com'è noto alla Stazione appaltante, presso la mensa della R.U. Santi Romano non sussistono attualmente aree idonee né le necessarie autorizzazioni sanitarie per il confezionamento monouso di pietanze calde. Inoltre, mancherebbero spazi adeguati per lo stazionamento dei carrelli attivi, indispensabili per garantire il mantenimento del legame termico durante il trasporto verso le sedi esterne, come richiesto dalle norme igienico-sanitarie vigenti.
Considerato che il servizio del pranzo 'Social Food' risulta attualmente preparato presso il centro cottura dell'operatore economico proprio per sopperire a tali limiti strutturali e normativi della sede universitaria, si chiede di confermare che:
la preparazione e il confezionamento dei pasti caldi 'Social Food' debba avvenire presso il centro cottura esterno autorizzato, garantendo così i massimi standard di sicurezza alimentare e la continuità di un modello operativo già consolidato."
Com'è noto alla Stazione appaltante, presso la mensa della R.U. Santi Romano non sussistono attualmente aree idonee né le necessarie autorizzazioni sanitarie per il confezionamento monouso di pietanze calde. Inoltre, mancherebbero spazi adeguati per lo stazionamento dei carrelli attivi, indispensabili per garantire il mantenimento del legame termico durante il trasporto verso le sedi esterne, come richiesto dalle norme igienico-sanitarie vigenti.
Considerato che il servizio del pranzo 'Social Food' risulta attualmente preparato presso il centro cottura dell'operatore economico proprio per sopperire a tali limiti strutturali e normativi della sede universitaria, si chiede di confermare che:
la preparazione e il confezionamento dei pasti caldi 'Social Food' debba avvenire presso il centro cottura esterno autorizzato, garantendo così i massimi standard di sicurezza alimentare e la continuità di un modello operativo già consolidato."
04/03/2026 11:36
Risposta
Spett.le O.E.
L'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che la preparazione dei cestini per la consegna in modalità “social food” avverrà nella R.U. Santi Romano. Inoltre, in merito agli spazi, il Criterio 1 di valutazione dell'offerta tecnica del Disciplinare di gara prevede la Riorganizzazione degli spazi dedicati alla preparazione e consumazione dei pasti.
L'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che la preparazione dei cestini per la consegna in modalità “social food” avverrà nella R.U. Santi Romano. Inoltre, in merito agli spazi, il Criterio 1 di valutazione dell'offerta tecnica del Disciplinare di gara prevede la Riorganizzazione degli spazi dedicati alla preparazione e consumazione dei pasti.
18/02/2026 18:55
Quesito #14
La scrivente società, a seguito di un approfondimento tecnico sulla lex specialis di gara, intende sottoporre all’attenzione di codesta Spettabile Amministrazione alcune rilevanti discrasie normative individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), affinché possano essere valutate e sanate a tutela del buon esito della procedura.
Il Disciplinare di Gara cita esplicitamente, come unico riferimento normativo per i requisiti ambientali, il D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020. Questo decreto disciplina correttamente il "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", introducendo obblighi riguardanti la percentuale di prodotti biologici, la riduzione degli sprechi alimentari e l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili. Tuttavia, nell'aprile del 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il D.M. 9 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025 ed entrato in vigore il 26 maggio 2025. Questo nuovo decreto ha ad oggetto l'aggiornamento dei "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili".
Il D.M. 9 aprile 2025 ha esplicitamente esteso il suo ambito di applicazione non solo ai distributori automatici (vending machines), ma anche alla "gestione punti di ristoro (servizio bar)". Di conseguenza, al momento dell'indizione della gara (dicembre 2025), la normativa cogente imponeva l'applicazione congiunta:
Del D.M. 65/2020 per la parte di Ristorazione Collettiva (Mensa).
Del D.M. 9 aprile 2025 per la parte di Concessione Bar e per le attrezzature di erogazione acqua e bevande (distributori e dispenser).
L'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce in modo inequivocabile che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione di gara "almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi" (sentenza del Consiglio di Stato sez III 8/10/2025 N. 7898).
In tale contesto l'attuale omissione del D.M. 9 aprile 2025 genera criticità operative e progettuali insuperabili nei seguenti ambiti:
1. Criticità Tecniche sugli Erogatori d'Acqua e Microfiltrazione Il Capitolato (Art. 7 e Art. 46) promuove il sistema "freebeverage" e cita genericamente la verifica di potabilità, ricalcando il D.M. 65/2020 (Ristorazione). Tuttavia, omette quanto prescritto dal D.M. 9 aprile 2025 (Punto 2.1.3) per i "Distributori di acqua di rete" in ambienti pubblici, che impone requisiti di sicurezza sanitaria specifici:
Installazione obbligatoria di sistemi di sanificazione (es. lampade UV o sistemi antibatterici sul punto di erogazione);
Adozione di protocolli di manutenzione validati dall'ISS;
Analisi batteriologiche semestrali obbligatorie. L'assenza di tali specifiche nel CSA espone l'Amministrazione al rischio di ricevere offerte con impianti di microfiltrazione privi degli standard di sicurezza sanitaria obbligatori per i punti di ristoro pubblici.
2. Specifiche Ecodesign per Macchine da Caffè Professionali Per la gestione del Bar (Art. 2 CSA), il disciplinare fissa i prezzi di vendita ignorando i requisiti tecnici delle attrezzature. Il D.M. 9 aprile 2025 (Punto 3.2.2) prescrive rigidi criteri di Ecodesign per le macchine da caffè professionali (es. coibentazione caldaie, funzione stand-by automatico, riparabilità), volti a impedire l'installazione di macchine energivore e obsolete.
3. Prodotti Bar: Quote Biologiche e Riduzione Zuccheri Il Capitolato non distingue i requisiti dei prodotti venduti al Bar da quelli della Mensa. Il nuovo D.M. 2025 introduce obblighi specifici e autonomi per il servizio Bar (snack, bevande, caffetteria), imponendo quote distinte di prodotti biologici ed equo-solidali, oltre a limiti rigorosi al contenuto di zuccheri nelle bevande, il disciplinare fissa i prezzi di vendita senza un’opportuna valutazione dei requisiti alimentari previsti dal nuovo decreto ministeriale per le bevande calde e fredde e per i generi alimentari (snack, bevande in lattina, caffetteria, etc…).
4. Gas Refrigeranti ed Efficienza Energetica Risulta altresì necessario adeguare i limiti GWP (il D.M. 2025 impone gas con GWP < 150 e, dal 2026, gas naturali con GWP < 3) e le classi di etichettatura energetica ai sensi del Regolamento UE 2019/2018.
5. Profili di rischio per la Procedura: Eterointegrazione e Par Condicio Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i CAM costituiscono norme imperative che si inseriscono automaticamente nella lex specialis di gara per eterointegrazione. Tale meccanismo, tuttavia, genera in questo contesto due gravi pregiudizi:
A carico dell'Amministrazione e della Par Condicio: L'assenza di specifiche chiare viola il principio della par condicio competitorum. Gli operatori potrebbero presentare offerte basate su standard differenti (chi sul D.M. 65/2020, chi sul D.M. 2025), rendendo di fatto impossibile per la Commissione Giudicatrice valutare le proposte su basi omogenee e trasparenti.
A carico dell'Aggiudicatario: L'operatore si troverebbe in fase di esecuzione a dover adeguare a proprie spese tutte le attrezzature e le forniture alle norme imperative del D.M. 2025, subendo uno squilibrio economico-finanziario non preventivabile in sede di gara.
La presente istanza è formulata con spirito di massima collaborazione, al precipuo fine di supportare il RUP nella validazione di un progetto pienamente conforme al D.Lgs. 36/2023, tutelando l'Amministrazione dal rischio di contenziosi, da potenziali interventi sanzionatori e da eventuali profili di danno erariale derivanti dall'affidamento di un servizio basato su parametri ambientali e sanitari non aggiornati.
RICHIESTA
Alla luce di quanto sopra esposto, si invita formalmente codesta Spettabile Stazione Appaltante a valutare i necessari provvedimenti in autotutela, chiedendo di:
Rettificare e integrare il Capitolato/Disciplinare, esplicitando l'applicabilità del D.M. 9 aprile 2025 per tutte le attrezzature afferenti alla concessione Bar e al Vending (erogatori), nonché per i relativi prodotti alimentari.
Precisare i requisiti tecnici cogenti (gas naturali, sistemi UV/antibatterici per l'acqua, ecodesign macchine caffè, nuove etichettature energetiche UE).
Disporre, in via prudenziale e ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, una congrua proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Le integrazioni normative richieste incidono infatti in maniera sostanziale sulla progettazione tecnica e sulla formulazione dell'offerta economica (ricerca fornitori conformi ai nuovi CAM, ricalcolo ammortamenti attrezzature, ecc.), rendendo oggettivamente necessario un tempo supplementare affinché tutti i concorrenti possano elaborare offerte ponderate, sostenibili e conformi alla legge.
Certi di un Vostro positivo e tempestivo riscontro volto a garantire la massima regolarità e partecipazione alla procedura, si porgono
Distinti Saluti.
Il Disciplinare di Gara cita esplicitamente, come unico riferimento normativo per i requisiti ambientali, il D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020. Questo decreto disciplina correttamente il "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", introducendo obblighi riguardanti la percentuale di prodotti biologici, la riduzione degli sprechi alimentari e l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili. Tuttavia, nell'aprile del 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il D.M. 9 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025 ed entrato in vigore il 26 maggio 2025. Questo nuovo decreto ha ad oggetto l'aggiornamento dei "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili".
Il D.M. 9 aprile 2025 ha esplicitamente esteso il suo ambito di applicazione non solo ai distributori automatici (vending machines), ma anche alla "gestione punti di ristoro (servizio bar)". Di conseguenza, al momento dell'indizione della gara (dicembre 2025), la normativa cogente imponeva l'applicazione congiunta:
Del D.M. 65/2020 per la parte di Ristorazione Collettiva (Mensa).
Del D.M. 9 aprile 2025 per la parte di Concessione Bar e per le attrezzature di erogazione acqua e bevande (distributori e dispenser).
L'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce in modo inequivocabile che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione di gara "almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi" (sentenza del Consiglio di Stato sez III 8/10/2025 N. 7898).
In tale contesto l'attuale omissione del D.M. 9 aprile 2025 genera criticità operative e progettuali insuperabili nei seguenti ambiti:
1. Criticità Tecniche sugli Erogatori d'Acqua e Microfiltrazione Il Capitolato (Art. 7 e Art. 46) promuove il sistema "freebeverage" e cita genericamente la verifica di potabilità, ricalcando il D.M. 65/2020 (Ristorazione). Tuttavia, omette quanto prescritto dal D.M. 9 aprile 2025 (Punto 2.1.3) per i "Distributori di acqua di rete" in ambienti pubblici, che impone requisiti di sicurezza sanitaria specifici:
Installazione obbligatoria di sistemi di sanificazione (es. lampade UV o sistemi antibatterici sul punto di erogazione);
Adozione di protocolli di manutenzione validati dall'ISS;
Analisi batteriologiche semestrali obbligatorie. L'assenza di tali specifiche nel CSA espone l'Amministrazione al rischio di ricevere offerte con impianti di microfiltrazione privi degli standard di sicurezza sanitaria obbligatori per i punti di ristoro pubblici.
2. Specifiche Ecodesign per Macchine da Caffè Professionali Per la gestione del Bar (Art. 2 CSA), il disciplinare fissa i prezzi di vendita ignorando i requisiti tecnici delle attrezzature. Il D.M. 9 aprile 2025 (Punto 3.2.2) prescrive rigidi criteri di Ecodesign per le macchine da caffè professionali (es. coibentazione caldaie, funzione stand-by automatico, riparabilità), volti a impedire l'installazione di macchine energivore e obsolete.
3. Prodotti Bar: Quote Biologiche e Riduzione Zuccheri Il Capitolato non distingue i requisiti dei prodotti venduti al Bar da quelli della Mensa. Il nuovo D.M. 2025 introduce obblighi specifici e autonomi per il servizio Bar (snack, bevande, caffetteria), imponendo quote distinte di prodotti biologici ed equo-solidali, oltre a limiti rigorosi al contenuto di zuccheri nelle bevande, il disciplinare fissa i prezzi di vendita senza un’opportuna valutazione dei requisiti alimentari previsti dal nuovo decreto ministeriale per le bevande calde e fredde e per i generi alimentari (snack, bevande in lattina, caffetteria, etc…).
4. Gas Refrigeranti ed Efficienza Energetica Risulta altresì necessario adeguare i limiti GWP (il D.M. 2025 impone gas con GWP < 150 e, dal 2026, gas naturali con GWP < 3) e le classi di etichettatura energetica ai sensi del Regolamento UE 2019/2018.
5. Profili di rischio per la Procedura: Eterointegrazione e Par Condicio Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i CAM costituiscono norme imperative che si inseriscono automaticamente nella lex specialis di gara per eterointegrazione. Tale meccanismo, tuttavia, genera in questo contesto due gravi pregiudizi:
A carico dell'Amministrazione e della Par Condicio: L'assenza di specifiche chiare viola il principio della par condicio competitorum. Gli operatori potrebbero presentare offerte basate su standard differenti (chi sul D.M. 65/2020, chi sul D.M. 2025), rendendo di fatto impossibile per la Commissione Giudicatrice valutare le proposte su basi omogenee e trasparenti.
A carico dell'Aggiudicatario: L'operatore si troverebbe in fase di esecuzione a dover adeguare a proprie spese tutte le attrezzature e le forniture alle norme imperative del D.M. 2025, subendo uno squilibrio economico-finanziario non preventivabile in sede di gara.
La presente istanza è formulata con spirito di massima collaborazione, al precipuo fine di supportare il RUP nella validazione di un progetto pienamente conforme al D.Lgs. 36/2023, tutelando l'Amministrazione dal rischio di contenziosi, da potenziali interventi sanzionatori e da eventuali profili di danno erariale derivanti dall'affidamento di un servizio basato su parametri ambientali e sanitari non aggiornati.
RICHIESTA
Alla luce di quanto sopra esposto, si invita formalmente codesta Spettabile Stazione Appaltante a valutare i necessari provvedimenti in autotutela, chiedendo di:
Rettificare e integrare il Capitolato/Disciplinare, esplicitando l'applicabilità del D.M. 9 aprile 2025 per tutte le attrezzature afferenti alla concessione Bar e al Vending (erogatori), nonché per i relativi prodotti alimentari.
Precisare i requisiti tecnici cogenti (gas naturali, sistemi UV/antibatterici per l'acqua, ecodesign macchine caffè, nuove etichettature energetiche UE).
Disporre, in via prudenziale e ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, una congrua proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Le integrazioni normative richieste incidono infatti in maniera sostanziale sulla progettazione tecnica e sulla formulazione dell'offerta economica (ricerca fornitori conformi ai nuovi CAM, ricalcolo ammortamenti attrezzature, ecc.), rendendo oggettivamente necessario un tempo supplementare affinché tutti i concorrenti possano elaborare offerte ponderate, sostenibili e conformi alla legge.
Certi di un Vostro positivo e tempestivo riscontro volto a garantire la massima regolarità e partecipazione alla procedura, si porgono
Distinti Saluti.
04/03/2026 11:39
Risposta
Spett.le O.E.
Si rammenta che per l’affidamento in concessione del servizio bar non è richiesta agli O.E. la presentazione di un’offerta tecnica in sede di partecipazione; non sussiste dunque, evidentemente, il paventato rischio che vi siano offerte basate su standard differenti, né che sia compromessa la valutazione della Commissione giudicatrice.
Inoltre, come già precedentemente evidenziato in riscontro al chiarimento n.10, si ribadisce nuovamente che sarà onere del concessionario rispettare la normativa vigente nell'installazione e utilizzo delle strumentazioni necessarie allo svolgimento del servizio bar, inclusa quella prevista dai CAM applicabili al settore.
Si rammenta che per l’affidamento in concessione del servizio bar non è richiesta agli O.E. la presentazione di un’offerta tecnica in sede di partecipazione; non sussiste dunque, evidentemente, il paventato rischio che vi siano offerte basate su standard differenti, né che sia compromessa la valutazione della Commissione giudicatrice.
Inoltre, come già precedentemente evidenziato in riscontro al chiarimento n.10, si ribadisce nuovamente che sarà onere del concessionario rispettare la normativa vigente nell'installazione e utilizzo delle strumentazioni necessarie allo svolgimento del servizio bar, inclusa quella prevista dai CAM applicabili al settore.
18/02/2026 19:03
Quesito #15
Appurato che l'art.9 del nuovo disciplinare non è stato oggetto di rettifica a seguito del quesito n.4 e successiva vostra risposta del 19/01/2026 delle 14:01, si chiede di confermare quanto da voi dichiarato, ovvero che "Il centro di cottura alternativo dovrà essere situato ad una distanza di percorrenza massima di 60 minuti, garantendo il mantenimento degli standard igienico-sanitari prevista dal sistema HACCP".
Distinti saluti
Distinti saluti
04/03/2026 11:39
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
19/02/2026 10:45
Quesito #16
Oggetto: Richiesta chiarimenti su Sub-criterio 2.3, 2.4, 3.1 – Definizione di "rappresentatività" delle derrate.
Con riferimento a quanto previsto a pag. 32 del Disciplinare di Gara in merito al Sub-criterio 2.3 ("Utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica e da acquacoltura biologica") e 2.4 (prodotti provenienti da lotta integrata e dop, igp e stg) e 3.1 (prodotti bio, a filiera corta e km 0), dove si specifica che il punteggio sarà attribuito in proporzione alla "rappresentatività" dei prodotti offerti , valutando la loro "rilevanza all'interno del paniere alimentare" e attribuendo un peso maggiore alle "derrate di base e ad elevato consumo", si formulano i seguenti quesiti:
Se per "rilevanza all'interno del paniere" e "rappresentatività" la Stazione Appaltante intenda un criterio di tipo quantitativo/logistico (basato sui volumi di consumo e sulla frequenza di comparsa nel menù);Oppure se la valutazione della rappresentatività sia legata a un criterio di tipo economico (incidenza del valore della derrata biologica sul costo totale del paniere alimentare).
A titolo di esempio: Si considerino i due seguenti scenari di offerta migliorativa (eccedente i CAM):
Scenario A (Volume/Frequenza): L’Operatore offre il 100% di Frutta Biologica (derrata di base ad alto consumo e alta frequenza nel menù);
Scenario B (Valore Economico): L’Operatore offre il 100% di Carne Biologica (derrata di base che, pur avendo una frequenza inferiore nel menù rispetto alla frutta, esprime un valore economico unitario e complessivo molto più elevato).
Pertanto si chiede nello specifico:
La "rappresentatività" viene calcolata sulla base dei volumi totali (es. kg di prodotto bio su kg totali del paniere) e della frequenza di comparsa nel menù?
Oppure viene calcolata sulla base dell'incidenza economica (es. valore in euro delle derrate bio rispetto al costo totale delle derrate)?
In assenza di un Piano Economico Finanziario (PEF) dettagliato per le derrate, come verrà pesata la "rilevanza" di un prodotto costoso ma a bassa frequenza rispetto a un prodotto economico ma ad alta frequenza?
Con riferimento a quanto previsto a pag. 32 del Disciplinare di Gara in merito al Sub-criterio 2.3 ("Utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica e da acquacoltura biologica") e 2.4 (prodotti provenienti da lotta integrata e dop, igp e stg) e 3.1 (prodotti bio, a filiera corta e km 0), dove si specifica che il punteggio sarà attribuito in proporzione alla "rappresentatività" dei prodotti offerti , valutando la loro "rilevanza all'interno del paniere alimentare" e attribuendo un peso maggiore alle "derrate di base e ad elevato consumo", si formulano i seguenti quesiti:
Se per "rilevanza all'interno del paniere" e "rappresentatività" la Stazione Appaltante intenda un criterio di tipo quantitativo/logistico (basato sui volumi di consumo e sulla frequenza di comparsa nel menù);Oppure se la valutazione della rappresentatività sia legata a un criterio di tipo economico (incidenza del valore della derrata biologica sul costo totale del paniere alimentare).
A titolo di esempio: Si considerino i due seguenti scenari di offerta migliorativa (eccedente i CAM):
Scenario A (Volume/Frequenza): L’Operatore offre il 100% di Frutta Biologica (derrata di base ad alto consumo e alta frequenza nel menù);
Scenario B (Valore Economico): L’Operatore offre il 100% di Carne Biologica (derrata di base che, pur avendo una frequenza inferiore nel menù rispetto alla frutta, esprime un valore economico unitario e complessivo molto più elevato).
Pertanto si chiede nello specifico:
La "rappresentatività" viene calcolata sulla base dei volumi totali (es. kg di prodotto bio su kg totali del paniere) e della frequenza di comparsa nel menù?
Oppure viene calcolata sulla base dell'incidenza economica (es. valore in euro delle derrate bio rispetto al costo totale delle derrate)?
In assenza di un Piano Economico Finanziario (PEF) dettagliato per le derrate, come verrà pesata la "rilevanza" di un prodotto costoso ma a bassa frequenza rispetto a un prodotto economico ma ad alta frequenza?
04/03/2026 11:40
Risposta
Spett.le O.E.
i sub-criteri 2.3, 2.4 e 3.1 sono di tipo discrezionale e non meramente economico.
Sarà compito della Commissione giudicatrice esperta in materia, valutare l'offerta tecnica presentata dagli O.E. nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare di gara.
i sub-criteri 2.3, 2.4 e 3.1 sono di tipo discrezionale e non meramente economico.
Sarà compito della Commissione giudicatrice esperta in materia, valutare l'offerta tecnica presentata dagli O.E. nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare di gara.
19/02/2026 10:47
Quesito #17
Oggetto: Richiesta chiarimenti su Sub-criterio 3.1 – Contraddizione tra criteri di classificazione, requisiti cumulativi e modalità di valutazione della rappresentatività.
In riferimento a quanto indicato a pag. 30 e successivamente a pag. 33 del Disciplinare di Gara relativamente al Sub-criterio 3.1, si rileva una discordanza testuale che incide direttamente sulla strategia di offerta e sul calcolo dei punteggi:
Requisiti del prodotto: Il primo capoverso prevede che il concorrente specifichi la classificazione tra "Km zero, filiera corta o entrambi". Tuttavia, la griglia dei punteggi di pag. 30 e il terzo capoverso afferma che il punteggio sarà attribuito ai "prodotti biologici da KM 0 e filiera corta", suggerendo un obbligo di compresenza dei tre requisiti (Bio + Km 0 + Filiera Corta), in linea peraltro con i CAM di cui al D.M. 65/2020 sub C, lettera b, punto 1a.
Valutazione della Rappresentatività: Il disciplinare specifica che sarà valutata la "rilevanza dei prodotti all'interno del paniere" e la loro "frequenza di impiego", attribuendo un "peso maggiore all'offerta di derrate di base" rispetto a prodotti accessori.
Orbene, se si considerano ad esempio i seguenti scenari di offerta:
Scenario A: Pasta biologica a "Km 0" (regionale) ma non a "Filiera Corta".
Scenario B: Frutta biologica a "Filiera Corta" ma non a "Km 0".
Scenario C: Olio biologico che soddisfa sia il "Km 0" che la "Filiera Corta".
Si chiede alla Stazione Appaltante:
Se i prodotti descritti negli Scenari A e B siano considerati validi per l'attribuzione del punteggio (max 6 punti), o se il punteggio sia riservato esclusivamente allo Scenario C.
In relazione al criterio di "rappresentatività", come verrà pesata la "rilevanza" nel caso in cui un concorrente offra una derrata di base (es. pane) che soddisfa solo uno dei due requisiti (solo Km 0) rispetto a una derrata accessoria (es. prezzemolo presente tutti i giorni) che soddisfa entrambi i requisiti (Km 0 + Filiera Corta).
Se, ai fini del punteggio, la "rilevanza delle derrate di base" prevalga sulla compresenza dei requisiti di filiera, o se la mancanza di uno dei due parametri (Km 0 o Filiera Corta) annulli totalmente la valutazione di rappresentatività e il relativo peso per quel singolo prodotto.
In riferimento a quanto indicato a pag. 30 e successivamente a pag. 33 del Disciplinare di Gara relativamente al Sub-criterio 3.1, si rileva una discordanza testuale che incide direttamente sulla strategia di offerta e sul calcolo dei punteggi:
Requisiti del prodotto: Il primo capoverso prevede che il concorrente specifichi la classificazione tra "Km zero, filiera corta o entrambi". Tuttavia, la griglia dei punteggi di pag. 30 e il terzo capoverso afferma che il punteggio sarà attribuito ai "prodotti biologici da KM 0 e filiera corta", suggerendo un obbligo di compresenza dei tre requisiti (Bio + Km 0 + Filiera Corta), in linea peraltro con i CAM di cui al D.M. 65/2020 sub C, lettera b, punto 1a.
Valutazione della Rappresentatività: Il disciplinare specifica che sarà valutata la "rilevanza dei prodotti all'interno del paniere" e la loro "frequenza di impiego", attribuendo un "peso maggiore all'offerta di derrate di base" rispetto a prodotti accessori.
Orbene, se si considerano ad esempio i seguenti scenari di offerta:
Scenario A: Pasta biologica a "Km 0" (regionale) ma non a "Filiera Corta".
Scenario B: Frutta biologica a "Filiera Corta" ma non a "Km 0".
Scenario C: Olio biologico che soddisfa sia il "Km 0" che la "Filiera Corta".
Si chiede alla Stazione Appaltante:
Se i prodotti descritti negli Scenari A e B siano considerati validi per l'attribuzione del punteggio (max 6 punti), o se il punteggio sia riservato esclusivamente allo Scenario C.
In relazione al criterio di "rappresentatività", come verrà pesata la "rilevanza" nel caso in cui un concorrente offra una derrata di base (es. pane) che soddisfa solo uno dei due requisiti (solo Km 0) rispetto a una derrata accessoria (es. prezzemolo presente tutti i giorni) che soddisfa entrambi i requisiti (Km 0 + Filiera Corta).
Se, ai fini del punteggio, la "rilevanza delle derrate di base" prevalga sulla compresenza dei requisiti di filiera, o se la mancanza di uno dei due parametri (Km 0 o Filiera Corta) annulli totalmente la valutazione di rappresentatività e il relativo peso per quel singolo prodotto.
04/03/2026 11:41
Risposta
Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici in cui coesistono sia il KM0 che la filiera corta ed alla relativa rappresentatività per un massimo di 6 punti
19/02/2026 11:06
Quesito #18
Siamo a richiedere il seguente chiarimento:
CRITERIO VALUTAZIONE 2.3
Si chiede conferma che per l’attribuzione dei 3 punti relativi all’’offerta di prodotti biologici provenienti da Agricoltura Biologica si debbano offrire esclusivamente prodotti agricoli ovvero FRUTTA E ORTAGGI escludendo ad esempio i prodotti trasformati quali a titolo esemplificativo Polpa, Pelati e Passata di Pomodoro, Olio EVO etc.legumi, etc
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro si porgono cordiali saluti
CRITERIO VALUTAZIONE 2.3
Si chiede conferma che per l’attribuzione dei 3 punti relativi all’’offerta di prodotti biologici provenienti da Agricoltura Biologica si debbano offrire esclusivamente prodotti agricoli ovvero FRUTTA E ORTAGGI escludendo ad esempio i prodotti trasformati quali a titolo esemplificativo Polpa, Pelati e Passata di Pomodoro, Olio EVO etc.legumi, etc
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro si porgono cordiali saluti
04/03/2026 11:41
Risposta
Spett.le O.E.
il Criterio di Valutazione 2.3 non deve intendersi limitato esclusivamente a frutta e ortaggi freschi.
La Commissione giudicatrice valuterà l'offerta di tutti i prodotti, inclusi quelli trasformati, purché muniti di certificazione che ne attesti la provenienza da agricoltura biologica, in coerenza con le finalità di sostenibilità ambientale perseguite dalla lex specialis.
il Criterio di Valutazione 2.3 non deve intendersi limitato esclusivamente a frutta e ortaggi freschi.
La Commissione giudicatrice valuterà l'offerta di tutti i prodotti, inclusi quelli trasformati, purché muniti di certificazione che ne attesti la provenienza da agricoltura biologica, in coerenza con le finalità di sostenibilità ambientale perseguite dalla lex specialis.
19/02/2026 11:36
Quesito #19
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
QUESITO 1 in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente la concessione di una proroga del termine fissato alle ore 12:00 del giorno 19 per la presentazione delle richieste di chiarimento. Tale richiesta si rende necessaria in quanto il sopralluogo obbligatorio è stato effettuato il giorno 18 e, considerata la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra il sopralluogo stesso e la scadenza fissata dei chiarimenti, non risulta possibile analizzare con la dovuta attenzione le criticità e le problematiche emerse nel corso della visita. Al fine di garantire una partecipazione consapevole e la corretta formulazione di eventuali richieste di chiarimento, si chiede pertanto una congrua proroga del termine sopra indicato.
QUESITO 2 nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica il Sub-criterio 2.4 “Utilizzo di prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata e prodotti DOP, IGP ed STG” viene richiesto di indicare i prodotti migliorativi rispetto a quelli richiesti dai CAM: si chiede di confermare se tale incremento debba intendersi riferito esclusivamente alle categorie merceologiche per le quali i vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) prevedono già una quota specifica di prodotti di qualità (ovvero frutta, ortaggi, legumi, cereali, carni bovine, salumi e formaggi).
In particolare, si chiede di confermare se siano escluse dal perimetro di valutazione di tale punteggio migliorativo le categorie merceologiche per le quali i CAM definiscono già una quota minima di prodotto da agricoltura biologica (come, a titolo esemplificativo, l’olio extravergine di oliva), e per le quali non è previsto un vincolo di inserimento aggiuntivo o sostitutivo di quote certificate DOP/IGP/STG o da Lotta Integrata.
QUESITO 3 nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica il Sub-criterio 3.1 “Progetto di offerta di prodotti a filiera corta e di prodotti a chilometro zero” la documentazione di gara fornisce una definizione geografica puntuale unicamente per la categoria “Chilometro Zero” (identificata con l’intero territorio regionale). Si chiede conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la quota di “Filiera Corta”, siano considerati ammissibili e valutabili i prodotti provenienti da una catena di approvvigionamento a intermediazione ridotta, indipendentemente dalla distanza geografica di produzione.
Nello specifico, si chiede conferma che per "Filiera Corta" si intenda la fornitura che avvenga:
Direttamente dal produttore agricolo/trasformatore;
Oppure attraverso un unico passaggio commerciale (es. tramite consorzio di produttori o piattaforma logistica), in conformità con la definizione normativa di cui all'Art. 2, comma 1, lett. b) della Legge n. 30/2022.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
QUESITO 1 in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente la concessione di una proroga del termine fissato alle ore 12:00 del giorno 19 per la presentazione delle richieste di chiarimento. Tale richiesta si rende necessaria in quanto il sopralluogo obbligatorio è stato effettuato il giorno 18 e, considerata la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra il sopralluogo stesso e la scadenza fissata dei chiarimenti, non risulta possibile analizzare con la dovuta attenzione le criticità e le problematiche emerse nel corso della visita. Al fine di garantire una partecipazione consapevole e la corretta formulazione di eventuali richieste di chiarimento, si chiede pertanto una congrua proroga del termine sopra indicato.
QUESITO 2 nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica il Sub-criterio 2.4 “Utilizzo di prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata e prodotti DOP, IGP ed STG” viene richiesto di indicare i prodotti migliorativi rispetto a quelli richiesti dai CAM: si chiede di confermare se tale incremento debba intendersi riferito esclusivamente alle categorie merceologiche per le quali i vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) prevedono già una quota specifica di prodotti di qualità (ovvero frutta, ortaggi, legumi, cereali, carni bovine, salumi e formaggi).
In particolare, si chiede di confermare se siano escluse dal perimetro di valutazione di tale punteggio migliorativo le categorie merceologiche per le quali i CAM definiscono già una quota minima di prodotto da agricoltura biologica (come, a titolo esemplificativo, l’olio extravergine di oliva), e per le quali non è previsto un vincolo di inserimento aggiuntivo o sostitutivo di quote certificate DOP/IGP/STG o da Lotta Integrata.
QUESITO 3 nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica il Sub-criterio 3.1 “Progetto di offerta di prodotti a filiera corta e di prodotti a chilometro zero” la documentazione di gara fornisce una definizione geografica puntuale unicamente per la categoria “Chilometro Zero” (identificata con l’intero territorio regionale). Si chiede conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la quota di “Filiera Corta”, siano considerati ammissibili e valutabili i prodotti provenienti da una catena di approvvigionamento a intermediazione ridotta, indipendentemente dalla distanza geografica di produzione.
Nello specifico, si chiede conferma che per "Filiera Corta" si intenda la fornitura che avvenga:
Direttamente dal produttore agricolo/trasformatore;
Oppure attraverso un unico passaggio commerciale (es. tramite consorzio di produttori o piattaforma logistica), in conformità con la definizione normativa di cui all'Art. 2, comma 1, lett. b) della Legge n. 30/2022.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
04/03/2026 11:38
Risposta
QUESITO 1: La proroga è stata concessa con Avviso Pubblico del 19.02.2026 stabilendo la nuova scadenza al 25.02.2026 ore 18:00.
QUESITO 2: Il Sub-criterio 2.4 non è da intendersi limitato alle sole categorie merceologiche per le quali i CAM prevedono già una quota minima di prodotto da offrire.
La Commissione valuterà l'offerta di prodotti da produzione integrata, DOP, IGP o STG in base a quanto proposto dal concorrente, senza escludere a priori determinate categorie di prodotti.
Tuttavia, come indicato nel disciplinare di gara al sub-criterio 2.4, per tutti i prodotti per cui i CAM prevedano obbligatoriamente l’offerta di una quota minima con determinate caratteristiche (certificazioni, qualifiche, ecc.), concorrerà all’attribuzione del punteggio premiale di cui al Sub-criterio 2.4 solo la parte eccedente tale quota minima obbligatoria.
Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti DOP, IGP e STG offerti ed alla relativa rappresentatività.
Ai fini della rappresentatività, sarà valutata la rilevanza dei prodotti all’interno del paniere alimentare individuato dal presente criterio premiale, nonché la loro frequenza di impiego nei menù. In tale prospettiva, verrà attribuito un peso maggiore all’offerta di derrate di base e ad elevato consumo, rispetto a prodotti di utilizzo sporadico o meramente accessorio.
QUESITO 3: Come indicato a pagina 33 del Disciplinare di gara, al N.B. deL sub-criterio 3.1:
"Definizioni: Per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l’impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 come nel seguito definito.
Nel caso dei prodotti locali trasformati, il “produttore” è l’azienda di trasformazione, che utilizza materie prime o i principali ingredienti del prodotto trasformato, locali (ovvero prodotti da Km 0) come ad esempio: Farina, pasta, pane, biscotti: realizzate con grano “Km 0”; Prosciutto (o simili): realizzati con carni suina a km 0; Olio: da ulivi a Km 0.
Per “chilometro zero” per le isole maggiori come in questo caso la Sicilia si considera proveniente da KM0 le derrate provenienti dall’intero territorio regionale."
QUESITO 2: Il Sub-criterio 2.4 non è da intendersi limitato alle sole categorie merceologiche per le quali i CAM prevedono già una quota minima di prodotto da offrire.
La Commissione valuterà l'offerta di prodotti da produzione integrata, DOP, IGP o STG in base a quanto proposto dal concorrente, senza escludere a priori determinate categorie di prodotti.
Tuttavia, come indicato nel disciplinare di gara al sub-criterio 2.4, per tutti i prodotti per cui i CAM prevedano obbligatoriamente l’offerta di una quota minima con determinate caratteristiche (certificazioni, qualifiche, ecc.), concorrerà all’attribuzione del punteggio premiale di cui al Sub-criterio 2.4 solo la parte eccedente tale quota minima obbligatoria.
Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti DOP, IGP e STG offerti ed alla relativa rappresentatività.
Ai fini della rappresentatività, sarà valutata la rilevanza dei prodotti all’interno del paniere alimentare individuato dal presente criterio premiale, nonché la loro frequenza di impiego nei menù. In tale prospettiva, verrà attribuito un peso maggiore all’offerta di derrate di base e ad elevato consumo, rispetto a prodotti di utilizzo sporadico o meramente accessorio.
QUESITO 3: Come indicato a pagina 33 del Disciplinare di gara, al N.B. deL sub-criterio 3.1:
"Definizioni: Per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l’impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 come nel seguito definito.
Nel caso dei prodotti locali trasformati, il “produttore” è l’azienda di trasformazione, che utilizza materie prime o i principali ingredienti del prodotto trasformato, locali (ovvero prodotti da Km 0) come ad esempio: Farina, pasta, pane, biscotti: realizzate con grano “Km 0”; Prosciutto (o simili): realizzati con carni suina a km 0; Olio: da ulivi a Km 0.
Per “chilometro zero” per le isole maggiori come in questo caso la Sicilia si considera proveniente da KM0 le derrate provenienti dall’intero territorio regionale."
19/02/2026 11:51
Quesito #20
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento al Sub-criterio 3.1 "Chilometro zero e filiera corta" (pag. 30 e pag. 33 del Disciplinare di Gara), si rileva un potenziale disallineamento terminologico che necessita di un Vostro autorevole chiarimento per consentire la corretta e paritetica formulazione dell'Offerta Tecnica da parte dei concorrenti.
Nella tabella di pag. 30 (nonché al paragrafo esplicativo di pag. 33), il disciplinare stabilisce correttamente – in ottemperanza alla logica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – che le quantità offerte a Km0/filiera corta debbano coprire "l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta... o della tipologia di derrata". Tuttavia, a pag. 33 si specifica che "Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti".
Essendo nota la netta distinzione tecnica e normativa tra la macro-categoria "Specie/Tipologia" (es. pomodoro fresco, grano duro, mela, suino) e la singola referenza merceologica "Prodotto" (es. pomodorino datterino, pasta corta, mela fuji, arista), si chiede di confermare quanto segue:
Ai fini dell'attribuzione proporzionale del punteggio premiante di cui al Sub-criterio 3.1, la dicitura "maggior numero di prodotti" è da intendersi come "maggior numero di Specie/Tipologie di derrate" (di cui l'O.E. garantisce la copertura dell'intero fabbisogno stagionale)?
Esempio pratico: Se la valutazione si basasse sul mero conteggio delle singole referenze commerciali (i "prodotti").
Ad esempio, un Operatore A che offre a Km 0 tre formati di pasta ("penne", "sedani" e "fusilli" = 3 prodotti derivanti da un'unica specie/tipologia: pasta di semola)
otterrebbe un punteggio matematicamente pari o superiore a
un Operatore B che compie uno sforzo ambientale ed economico ben maggiore, offrendo a Km 0 l'intero fabbisogno di tutte le "Mele" (1 specie), tutti i "Pomodori freschi" (1 specie) e tutta la "Carne suina" (1 specie).
Si chiede pertanto conferma che il conteggio proporzionale avverrà sul numero di Specie/Tipologie interamente coperte, e non sulla frammentazione in sotto-prodotti commerciali.
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.
con riferimento al Sub-criterio 3.1 "Chilometro zero e filiera corta" (pag. 30 e pag. 33 del Disciplinare di Gara), si rileva un potenziale disallineamento terminologico che necessita di un Vostro autorevole chiarimento per consentire la corretta e paritetica formulazione dell'Offerta Tecnica da parte dei concorrenti.
Nella tabella di pag. 30 (nonché al paragrafo esplicativo di pag. 33), il disciplinare stabilisce correttamente – in ottemperanza alla logica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – che le quantità offerte a Km0/filiera corta debbano coprire "l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta... o della tipologia di derrata". Tuttavia, a pag. 33 si specifica che "Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti".
Essendo nota la netta distinzione tecnica e normativa tra la macro-categoria "Specie/Tipologia" (es. pomodoro fresco, grano duro, mela, suino) e la singola referenza merceologica "Prodotto" (es. pomodorino datterino, pasta corta, mela fuji, arista), si chiede di confermare quanto segue:
Ai fini dell'attribuzione proporzionale del punteggio premiante di cui al Sub-criterio 3.1, la dicitura "maggior numero di prodotti" è da intendersi come "maggior numero di Specie/Tipologie di derrate" (di cui l'O.E. garantisce la copertura dell'intero fabbisogno stagionale)?
Esempio pratico: Se la valutazione si basasse sul mero conteggio delle singole referenze commerciali (i "prodotti").
Ad esempio, un Operatore A che offre a Km 0 tre formati di pasta ("penne", "sedani" e "fusilli" = 3 prodotti derivanti da un'unica specie/tipologia: pasta di semola)
otterrebbe un punteggio matematicamente pari o superiore a
un Operatore B che compie uno sforzo ambientale ed economico ben maggiore, offrendo a Km 0 l'intero fabbisogno di tutte le "Mele" (1 specie), tutti i "Pomodori freschi" (1 specie) e tutta la "Carne suina" (1 specie).
Si chiede pertanto conferma che il conteggio proporzionale avverrà sul numero di Specie/Tipologie interamente coperte, e non sulla frammentazione in sotto-prodotti commerciali.
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.
04/03/2026 11:42
Risposta
Come indicato alla pagina 33 del disciplinare di gara: sarà attribuito in proporzione al maggior numero di PRODOTTI biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività per un massimo di 6 punti.
Ai fini della rappresentatività, sarà valutata la rilevanza dei PRODOTTI all’interno del paniere alimentare individuato dal presente criterio premiale, nonché la loro frequenza di impiego nei menù. In tale prospettiva, verrà attribuito un peso maggiore all’offerta di derrate di base e ad elevato consumo, rispetto a prodotti di utilizzo sporadico o meramente accessorio. L’attribuzione del punteggio sarà di tipo discrezionale.
Ai fini della rappresentatività, sarà valutata la rilevanza dei PRODOTTI all’interno del paniere alimentare individuato dal presente criterio premiale, nonché la loro frequenza di impiego nei menù. In tale prospettiva, verrà attribuito un peso maggiore all’offerta di derrate di base e ad elevato consumo, rispetto a prodotti di utilizzo sporadico o meramente accessorio. L’attribuzione del punteggio sarà di tipo discrezionale.
25/02/2026 09:34
Quesito #21
Spett.le Ersu Palermo,
si chiede di confermare che la scadenza della gara è al 25 marzo 2026, come da comunicazione ricevuta da Roga Italia srl, in data 20.02.26 ore 07.05 che si allega .
distinti salut
si chiede di confermare che la scadenza della gara è al 25 marzo 2026, come da comunicazione ricevuta da Roga Italia srl, in data 20.02.26 ore 07.05 che si allega .
distinti salut
04/03/2026 11:42
Risposta
Spett.le O.E.
come indicato nel disciplinare di gara la procedura è svolta tramite piattaforma certificata interoperabile ASMECOMM pertanto è invitato a prendere visione di tutte le comunicazioni e delle informazioni ed avvisi inerenti la procedura di gara esclusivamente dalla PAD.
come indicato nel disciplinare di gara la procedura è svolta tramite piattaforma certificata interoperabile ASMECOMM pertanto è invitato a prendere visione di tutte le comunicazioni e delle informazioni ed avvisi inerenti la procedura di gara esclusivamente dalla PAD.