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TREMESTIERI ETNEO
Gara #89491
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MAIORANA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CUP H62H24000280006Informazioni appalto
23/12/2025
Aperta
Lavori
€ 484.460,64
SANGIORGIO MICHELANGELO
Categorie merceologiche
45454
-
Lavori di ristrutturazione
Lotti
1
B9C9B0ADAE
H62H24000280006
Solo prezzo
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MAIORANA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CUP H62H24000280006
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MAIORANA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO
€ 466.014,13
€ 147.244,10
€ 18.446,32
Scadenze
06/01/2026 12:00
08/01/2026 12:00
09/01/2026 09:00
Allegati
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668.57 kB |
Chiarimenti
24/12/2025 11:43
Quesito #1
Buongiorno. Il bando prevede il sopralluogo obbligatorio ma non chiarisce se deve essere assistito o autonomo e, in caso di sopralluogo assistito, il portale di gara non consente la trasmissione dello stesso in quanto manca lo slot relativo. Si chiede come procedere.
Cordiali saluti e Buone Feste.
Cordiali saluti e Buone Feste.
24/12/2025 12:00
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che il sopralluogo, pur essendo previsto come obbligatorio dal bando di gara, non è assistito.
Pertanto, gli operatori economici possono procedere autonomamente alla presa visione dei luoghi oggetto dell’intervento, senza necessità di prenotazione o di presenza di personale dell’Amministrazione.
L’avvenuto sopralluogo potrà essere dichiarato dall’operatore economico nel Modello 7, mediante apposita attestazione di aver preso visione dei luoghi interessati dall’intervento, così come previsto dalla documentazione di gara.
Si precisa, conseguentemente, che non è richiesta né prevista la trasmissione di verbali di sopralluogo tramite il portale di gara.
Cordiali saluti e Buone Feste.
Pertanto, gli operatori economici possono procedere autonomamente alla presa visione dei luoghi oggetto dell’intervento, senza necessità di prenotazione o di presenza di personale dell’Amministrazione.
L’avvenuto sopralluogo potrà essere dichiarato dall’operatore economico nel Modello 7, mediante apposita attestazione di aver preso visione dei luoghi interessati dall’intervento, così come previsto dalla documentazione di gara.
Si precisa, conseguentemente, che non è richiesta né prevista la trasmissione di verbali di sopralluogo tramite il portale di gara.
Cordiali saluti e Buone Feste.
27/12/2025 16:46
Quesito #3
BUONGIORNO SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE CHE LA NOSTRA DITTA E IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 IV° E OG 9 I CHE COMPRE L INTERO IMPORTO CHIED E SE LA CATEGORIA OS30 - OS3 -OS6 OS28 SONO SUB APPALTABILE AL 100% AD IMPRESE QUALIFICATE SI RIMANE IN ATTESA DI RISPOSTA GRAZIE
CORDIALI SALUTI
CORDIALI SALUTI
27/12/2025 19:06
Risposta
Avvertenze in merito alle categorie
Gli operatori economici partecipanti dovranno, a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione SOA , regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata. In alternativa alla certificazione SOA, nelle sole categorie scorporabili, la qualificazione per i lavori, può avvenire secondo quanto previsto dall’art.28 dell’allegato II.12 del Codice;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 30, comma 2 dell’Allegato II.12 del Codice, al quale si rinvia;
Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite integralmente dall’aggiudicatario;
La categoria scorporabile OS30 è a qualificazione obbligatoria, pertanto se non posseduta in proprio, il concorrente dovrà, a pena di esclusione costituire RTI con operatore economico in possesso di adeguata qualificazioni;
Ai sensi dell’art. 104, comma 11, del Codice, per la qualificazione nella categoria OS30/OG11 non è ammesso l’avvalimento.
L’esecuzione delle lavorazioni impiantistiche richiede l’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. n. 37/2008 che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.
Gli operatori economici partecipanti dovranno, a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione SOA , regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata. In alternativa alla certificazione SOA, nelle sole categorie scorporabili, la qualificazione per i lavori, può avvenire secondo quanto previsto dall’art.28 dell’allegato II.12 del Codice;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 30, comma 2 dell’Allegato II.12 del Codice, al quale si rinvia;
Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite integralmente dall’aggiudicatario;
La categoria scorporabile OS30 è a qualificazione obbligatoria, pertanto se non posseduta in proprio, il concorrente dovrà, a pena di esclusione costituire RTI con operatore economico in possesso di adeguata qualificazioni;
Ai sensi dell’art. 104, comma 11, del Codice, per la qualificazione nella categoria OS30/OG11 non è ammesso l’avvalimento.
L’esecuzione delle lavorazioni impiantistiche richiede l’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. n. 37/2008 che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.