Inviato esito

Gara #89491

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MAIORANA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CUP H62H24000280006
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Informazioni appalto

23/12/2025
Aperta
Lavori
€ 484.460,64
SANGIORGIO MICHELANGELO
TREMESTIERI ETNEO

Categorie merceologiche

45454 - Lavori di ristrutturazione

Lotti

Inviato esito
1
B9C9B0ADAE
H62H24000280006
Solo prezzo
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MAIORANA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CUP H62H24000280006
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MAIORANA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO
€ 466.014,13
€ 147.244,10
€ 18.446,32
€ 333.942,74
4- RG 60 Del 23/01/2026
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02986120844 BC COSTRUZIONI SRL
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 1162.52 - Media: 32.2922 - Scarto medio: 0.0077 - Decremento: 0.0007 - Soglia individuata: 32.2992
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
Di mattia Angela Manuela presidente
Sangiorgio Michelangelo componente
Motta Claudia componente

Scadenze

06/01/2026 12:00
08/01/2026 12:00
09/01/2026 09:00

Allegati

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Avviso Appalto Aggiudicato
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29/01/2026 08:26
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Chiarimenti

24/12/2025 11:43
Quesito #1
Buongiorno. Il bando prevede il sopralluogo obbligatorio ma non chiarisce se deve essere assistito o autonomo e, in caso di sopralluogo assistito, il portale di gara non consente la trasmissione dello stesso in quanto manca lo slot relativo. Si chiede come procedere.
Cordiali saluti e Buone Feste.


24/12/2025 12:00
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che il sopralluogo, pur essendo previsto come obbligatorio dal bando di gara, non è assistito.

Pertanto, gli operatori economici possono procedere autonomamente alla presa visione dei luoghi oggetto dell’intervento, senza necessità di prenotazione o di presenza di personale dell’Amministrazione.

L’avvenuto sopralluogo potrà essere dichiarato dall’operatore economico nel Modello 7, mediante apposita attestazione di aver preso visione dei luoghi interessati dall’intervento, così come previsto dalla documentazione di gara.

Si precisa, conseguentemente, che non è richiesta né prevista la trasmissione di verbali di sopralluogo tramite il portale di gara.

Cordiali saluti e Buone Feste.

24/12/2025 17:34
Quesito #2
Buonasera.
Al punto 16.1 del disciplinare viene detto che occorre produrre garanzia provvisoria di €. 9.689,21; tuttavia sul portale non esiste slot libero dove caricarla.
Come occorre procedere?



02/01/2026 13:42
Risposta
In riferimento a quanto indicato al punto 16.1 del Disciplinare, si conferma che la garanzia provvisoria dell’importo di € 9.689,21 deve essere prodotta.

Considerato che sul portale non risulta disponibile uno slot dedicato al caricamento della garanzia provvisoria, la stessa dovrà essere inserita unitamente alle eventualòi dichiarazioni previste, all’interno della documentazione caricata tramite il Modulo 2.


27/12/2025 16:46
Quesito #3
BUONGIORNO SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE CHE LA NOSTRA DITTA E IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 IV° E OG 9 I CHE COMPRE L INTERO IMPORTO CHIED E SE LA CATEGORIA OS30 - OS3 -OS6 OS28 SONO SUB APPALTABILE AL 100% AD IMPRESE QUALIFICATE SI RIMANE IN ATTESA DI RISPOSTA GRAZIE
CORDIALI SALUTI


27/12/2025 19:06
Risposta
Avvertenze in merito alle categorie

Gli operatori economici partecipanti dovranno, a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione SOA , regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata. In alternativa alla certificazione SOA, nelle sole categorie scorporabili, la qualificazione per i lavori, può avvenire secondo quanto previsto dall’art.28 dell’allegato II.12 del Codice;

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 30, comma 2 dell’Allegato II.12 del Codice, al quale si rinvia;

Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite integralmente dall’aggiudicatario;

La categoria scorporabile OS30 è a qualificazione obbligatoria, pertanto se non posseduta in proprio, il concorrente dovrà, a pena di esclusione costituire RTI con operatore economico in possesso di adeguata qualificazioni;

Ai sensi dell’art. 104, comma 11, del Codice, per la qualificazione nella categoria OS30/OG11 non è ammesso l’avvalimento.

L’esecuzione delle lavorazioni impiantistiche richiede l’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. n. 37/2008 che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

29/12/2025 13:17
Quesito #4
Si chiede la possibilità di applicare alla polizza le riduzioni previste in caso di possesso di Certificazioni di qualità


02/01/2026 13:42
Risposta
In riscontro al quesito pervenuto, si rappresenta quanto segue.

L’applicazione di riduzioni all’importo delle garanzie/polizze è espressamente prevista dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, l’art. 106, comma 8, stabilisce che l’importo della garanzia può essere ridotto nei casi ivi previsti, tra i quali rientra il possesso, da parte dell’operatore economico, di certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La norma consente, pertanto, l’applicazione della riduzione dell’importo della garanzia/polizza, nei limiti e alle condizioni stabilite dal citato articolo, previa verifica del possesso delle certificazioni richieste e della loro validità.

Alla luce di quanto sopra, si conferma la possibilità di applicare alla polizza in oggetto le riduzioni previste dalla normativa vigente, subordinatamente alla produzione della relativa documentazione comprovante il possesso delle certificazioni di qualità.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

29/12/2025 18:14
Quesito #5
Buonasera, si chiede di confermare, o meno, che le categorie scorporabili sono subappaltabili al massimo fino al 30% dell'importo della singola categoria, così come indicato nel disciplinare di gara, e non subappaltabili al 100%. Cordiali saluti.


29/12/2025 19:54
Risposta
Buonasera,

in riscontro al quesito pervenuto, si conferma che, così come espressamente indicato nel Disciplinare di gara, le categorie scorporabili sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo della singola categoria e non sono pertanto subappaltabili al 100%.

Tale previsione è conforme a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale, pur avendo eliminato limiti generalizzati al subappalto, attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di prevedere specifiche limitazioni, adeguatamente motivate nella determinazione a contrarre e riportate nella documentazione di gara, in relazione alla natura delle lavorazioni, alle esigenze di controllo e alla tutela dell’interesse pubblico.

Resta pertanto ferma l’applicazione delle disposizioni del Disciplinare di gara, che costituiscono lex specialis della procedura.

Cordiali saluti.

29/12/2025 18:22
Quesito #6
Buonasera, in relazione alla Categoria prevalente, si segnala difformità tra quando indicato nel disciplinare di gara che riporta all'art. 3: "Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite integralmente dall’aggiudicatario" e quanto, invece, riportato nel CSA all'art. 4 comma 2: "Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le lavorazioni appalto, tutte appartenenti alla sola suindicata categoria prevalente OG1 possono essere subappaltate nella misura massima del 50%.....". Si chiede di chiarire se è possibile subappaltare o meno la categorie prevalente OG1. Cordiali saluti.


29/12/2025 20:02
Risposta
Buonasera,

in riscontro al quesito pervenuto, si chiarisce quanto segue.

Con la determinazione a contrarre, l’Amministrazione ha espressamente previsto di stabilire, quale modifica e integrazione di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, le seguenti condizioni esecutive:

l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio il 100% della categoria prevalente OG1;l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio il 70% delle categorie scorporabili;è pertanto ammesso il subappalto esclusivamente delle opere o lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nel limite massimo del 30% dell’importo delle singole categorie scorporabili;non è ammesso il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1.

Alla luce di quanto sopra, e considerato che la determinazione a contrarre ha approvato il Bando e il Disciplinare di gara, cui i concorrenti sono tenuti ad attenersi, si conferma che la categoria prevalente OG1 non è subappaltabile, mentre il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti sopra indicati per le categorie scorporabili.

Cordiali saluti.

29/12/2025 18:33
Quesito #7
Buonasera, riguardo la categoria scorporabile OS6 si chiede se trovi applicazione il "principio di assorbenza" (Consiglio di Stato e interpretazioni dell'ANAC) per il quale la cat. OS6 possa essere assorbita dalla cat. OG1. Cordiali saluti.


02/01/2026 13:43
Risposta
Buonasera,

in riferimento al quesito concernente l’eventuale applicazione del c.d. “principio di assorbenza” tra la categoria OG1 e la categoria scorporabile OS6, si rappresenta quanto segue.

Il principio invocato non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la categoria OS6 rientra tra le categorie a qualificazione obbligatoria. Per tali categorie, la normativa vigente richiede il possesso di una specifica qualificazione, non potendo la stessa ritenersi assorbita da una categoria generale, ancorché prevalente, quale la OG1.

In particolare, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e dell’Allegato II.12, le lavorazioni appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria devono essere eseguite esclusivamente da operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA ovvero, nei casi ammessi, dei requisiti di cui all’art. 28 del medesimo Allegato, se trattasi di categoria scorporabile.

La giurisprudenza amministrativa e le interpretazioni dell’ANAC hanno chiarito che il principio di assorbenza opera esclusivamente con riferimento a categorie non a qualificazione obbligatoria e non può essere esteso alle categorie specialistiche per le quali il legislatore ha previsto un autonomo e inderogabile sistema di qualificazione, a tutela della specifica competenza tecnica richiesta per l’esecuzione delle relative lavorazioni.

Pertanto, la categoria OS6 non può essere assorbita dalla categoria OG1 e deve essere oggetto di autonoma qualificazione, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

30/12/2025 10:24
Quesito #8
Buongiorno, in riferimento alle categorie scorporabili catt. OG9, OS3, OS6 e OS28 si chiede se per la dimostrazione del requisito di qualificazione, trovi applicazione quanto disposto dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro", per importi di lavori analoghi eseguiti direttamente nell'ultimo quinquennio. Cordiali saluti.


30/12/2025 16:21
Risposta
Buongiorno,

in riferimento al quesito concernente la dimostrazione dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili OG9, OS3, OS6 e OS28, si rappresenta quanto segue.

Il bando–disciplinare di gara, a pag. 3, prevede espressamente che:

“Gli operatori economici partecipanti dovranno, a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata. In alternativa alla certificazione SOA, nelle sole categorie scorporabili, la qualificazione per i lavori può avvenire secondo quanto previsto dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice.”

Pertanto, per le sole categorie scorporabili indicate, è ammessa la dimostrazione del requisito di qualificazione anche mediante l’applicazione dell’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento a lavori analoghi eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio, nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Cordiali saluti.

30/12/2025 11:10
Quesito #9
Buongiorno, la mia impresa è in possesso della categoria OG1 classifica III Bis e ha eseguito tanti lavori nelle categorie scorporabili da Voi richieste.
Per le categoria scorporabili OG9, OS3, OS6 e OS28 posso partecipare con i lavori eseguiti anche analoghi, come previsto dall'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice.
Per la categoria OS30 posso partecipare con i lavori eseguiti nella categoria OG11?
Inoltre per quanto riguarda la categoria prevalente OG1 si può subappaltare così come previsto dal Nuovo Codice dei Contratti ? e vorrei specificata la quota di subappalto.


02/01/2026 13:43
Risposta
Buongiorno,

in riferimento al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Qualificazione categorie scorporabili OG9, OS3, OS6, OS30e OS28
Si conferma che, come espressamente indicato nel bando–disciplinare di gara a pag. 3:

“Gli operatori economici partecipanti dovranno, a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata. In alternativa alla certificazione SOA, nelle sole categorie scorporabili, la qualificazione per i lavori può avvenire secondo quanto previsto dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice.”

Pertanto, per le categorie scorporabili OG9, OS3, OS6, OS30 e OS28, è ammessa la qualificazione mediante lavori analoghi eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici.

Categoria OS30
è ammessa la qualificazione mediante lavori eseguiti in altra categoria, ancorché affine, quale la OG11 se in possesso di attestazione SOA in Categoria OG11

Subappalto categoria prevalente OG1
Con riferimento al subappalto della categoria prevalente OG1, si rappresenta che la determina a contrarre ha espressamente stabilito che l’operatore economico aggiudicatario debba eseguire integralmente i lavori della categoria prevalente.

Ne consegue che non è ammesso il subappalto, neppure parziale, delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le categorie scorporabili.

30/12/2025 12:12
Quesito #10
Buongiorno, si chiede se la cat. scorporabile OS30 è subappaltabile al 100% coprendo l'intero importo con la cat. OG1 prevalnte. Grazie


02/01/2026 13:43
Risposta
Buongiorno,

in riferimento al quesito concernente la possibilità di subappaltare integralmente (100%) la categoria scorporabile OS30, coprendo l’intero importo mediante la categoria prevalente OG1, si rappresenta quanto segue.

La richiesta non può trovare accoglimento. La categoria scorporabile OS30 non è subappaltabile al 100%, ma esclusivamente nel limite massimo del 30% dell’importo della medesima categoria, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, della determinazione a contrarre della stazione appaltante e dalla lex specialis di gara. Pertanto, non è consentito coprire integralmente l’importo della OS30 mediante la sola qualificazione nella categoria prevalente OG1.

Si richiama, inoltre, quanto espressamente previsto dal bando–disciplinare di gara a pag. 3 in materia di qualificazione delle categorie scorporabili:

“Gli operatori economici partecipanti dovranno, a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata. In alternativa alla certificazione SOA, nelle sole categorie scorporabili, la qualificazione per i lavori può avvenire secondo quanto previsto dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice.”

Resta pertanto fermo che la categoria OS30 deve essere adeguatamente qualificata e che l’eventuale subappalto è ammesso nei soli limiti sopra indicati.

Cordiali saluti.

30/12/2025 12:57
Quesito #11
Salve in piattaforma non è presente uno slot relativo ad una eventuale documentazione aggiuntiva, si chiede pertanto se è possibile inserire documentazione aggiuntiva, compresa la garanzia provvisoria (per cui non vi è uno slot dedicato) ma prevista dal punto 16 del bando, tutto in una zip insieme alla domanda di partecipazione e caricare nell'apposito slot della domanda
si chiede inoltre se è possibile assolvere l'imposta di bollo con apposizione di marca da bollo debitamente annullata su allegato contenente i dati della procedura in oggetto
Cordiali saluti


02/01/2026 14:17
Risposta
Salve,

in riferimento al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Caricamento documentazione aggiuntiva e garanzia provvisoria
Si rappresenta che la garanzia provvisoria può essere inserita all’interno dello slot relativo al Modulo 2, anche unitamente ad ulteriore documentazione eventualmente necessaria. A tal fine, è consentito il caricamento di un file compresso (.zip) contenente la documentazione, purché chiaramente identificabile e coerente con quanto richiesto dal bando di gara.

Assolvimento dell’imposta di bollo
Con riferimento all’imposta di bollo, è ammessa l’adozione della procedura alternativa, mediante apposizione di marca da bollo debitamente annullata su apposito allegato contenente i dati identificativi della procedura di gara.

Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alle comunicazioni di competenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

02/01/2026 09:58
Quesito #12
Buongiorno,
in riferimento alla garanzia provvisoria risulta esserci discordanza tra ciò che riporta il bando e ciò che riporta il capitolato speciale d'appalto; Vi chiediamo pertanto se la garanzia provvisoria è richiesta.
In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti


02/01/2026 14:22
Risposta
Buonasera,

in riscontro al quesito pervenuto, si chiarisce quanto segue.

Con la determinazione a contrarre, l’Amministrazione ha espressamente previsto di stabilire, quale modifica e integrazione di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, le condizioni esecutive riportate nel bando/disciplinare pertanto necessita ai sensi del punto 16.1- Garanzia a corredo dell’offerta E richiestà là gàrànzià provvisorià ài sensi dell’àrt.106 del Codice pàri àl 2% del vàlore complessivo dellà procedurà quindi pàri à € 9.689,21.

02/01/2026 13:10
Quesito #13
Buongiorno possedendo tutte le categorie del bando ad esclusione della categoria OS6 . la suddetta categoria OS6 puo essere interamente subappaltabile ?


02/01/2026 14:34
Risposta
Buonasera,

in riscontro al quesito pervenuto, si conferma che, così come espressamente indicato nel Disciplinare di gara, le categorie scorporabili sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo della singola categoria e non sono pertanto subappaltabili al 100%.

Tale previsione è conforme a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale, pur avendo eliminato limiti generalizzati al subappalto, attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di prevedere specifiche limitazioni, adeguatamente motivate nella determinazione a contrarre e riportate nella documentazione di gara, in relazione alla natura delle lavorazioni, alle esigenze di controllo e alla tutela dell’interesse pubblico.

Resta pertanto ferma l’applicazione delle disposizioni della determinazione a contrarre riportate nel Disciplinare di gara, che costituiscono lex specialis della procedura.

Cordiali saluti.

05/01/2026 10:49
Quesito #15
Buongiorno,
in caso di partecipazione in r.t.i dove va inserita la documentazione dell'altra ditta? parlo di DGUE ED ISTANZE VARIE?



05/01/2026 14:39
Risposta
Buongiorno,

in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), la documentazione relativa all’altra ditta (in particolare DGUE e istanze/dichiarazioni) deve essere inserita secondo quanto espressamente previsto dal punto 20 – “Deposito della documentazione di gara” del Disciplinare di gara.

Tale punto disciplina in modo puntuale le modalità operative di caricamento e presentazione della documentazione, stabilendo come e dove debbano essere depositati i documenti di ciascun operatore economico facente parte del R.T.I., sia mandataria che mandanti, nel rispetto delle regole della piattaforma e della lex specialis.

Pertanto, si rinvia integralmente al punto 20 del Disciplinare di gara, che costituisce il riferimento vincolante per l’inserimento del DGUE e delle istanze varie di tutte le imprese raggruppate.