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Gara #91946

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CONVENTO SANTA MARIA DELL'ARCO”
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Informazioni appalto

20/01/2026
Aperta
Lavori
€ 3.455.007,12
GIULIANI TOMMASO MARIA
ROCCADASPIDE

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

1
BA07A2A4A9
H49D23000140001
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CONVENTO SANTA MARIA DELL'ARCO PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE”
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CONVENTO SANTA MARIA DELL'ARCO PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE”
€ 3.270.402,49
€ 776.344,50
€ 184.604,63

Scadenze

26/02/2026 12:00
26/02/2026 12:00
02/03/2026 12:00
04/03/2026 16:00

Allegati

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20/01/2026 18:29
2.16 MB
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20/01/2026 18:29
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20/01/2026 18:30
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20/01/2026 18:30
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20/01/2026 18:30
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20/01/2026 18:30
120.50 kB
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20/01/2026 18:31
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20/01/2026 18:33
39.17 MB

Chiarimenti

28/01/2026 12:21
Quesito #1
Buongiorno,
in merito alla SOA richiesta, si chiede se:
Un impresa con SOA OG2 I e OG11 III puo' partecipare alla procedura con avvalimento dell'OG2 IV BIS e OS24 I
Distinti Saluti


03/02/2026 14:00
Risposta
Come indicato all’art. 132 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e ribadito al Punto 7 del Disciplinare di Gara: “Ai sensi dell’art. 132, comma 2 del Codice ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104”

28/01/2026 15:34
Quesito #2
La scrivente possiede le sguenti categorie e classifiche OG2 class IV E OG11 class. II, mentre è carente della categoria OS24.
E' POSSIBILE PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA SUBAPPALTANDO PER INTERO IMPORTO LA CATEGORIA OS24?

03/02/2026 14:06
Risposta
Si purchè l'operatore economico copra con la qualificazione posseduta nella categoria prevalente anche l'importo della categoria scorporabile indicata
03/02/2026 11:16
Quesito #4
Buongiorno, di seguito si riportano i due quesiti:

QUESITO N.1
si chiede di chiarire se per i seguenti requisiti trattasi di refuso:

1) requisito relativo al fatturato globale di cui all’art. 6.3 lettera a) del disciplinare.

2) Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione oggetto dell’appalto di cui all’art. 6.3 lettera b) del disciplinare.

QUESITO N.2

Premesso che la sentenza della Corte di Giustizia C-642/20 del 28 aprile 2022 a sancito che non si può esigere in base alla vigente normativa che l’impresa capogruppo possieda i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, né con riferimento all’intero appalto, nè con riferimento alla singola categoria di cui esso si compone, né tanto meno che esegua le prestazioni in misura maggioritaria. (Delibera Anac n. 524 del 2 novembre 2022).

Si chiede conferma che sia conforme alla lex specialis di gara la partecipazione di un R.T.I. costituendo di tipo misto con la seguente composizione e quote di partecipazione:

Mandataria in possesso di attestazione Soa per la categoria OG2 classifica II (seconda)

Mandante in possesso di attestazione Soa per la categoria OG2 classifica IV (quarta) e categoria OG11 classifica III terza.

Categoria prevalente OG2:

Mandataria, 18,50 % per un importo pari ad €. 515.031,60 .

Mandante 81,50 % per un importo pari ad €. 2.268.922,98



Categoria scorporabile OG11:

Mandataria 0,00 % per un importo pari ad €. 0,00.

Mandante 100,00 % per un importo pari ad €. 495.611,15



Categoria scorporabile OS24:

Mandataria 0,00 % per un importo pari ad €. 0,00.

Mandante 0,00 % per un importo pari ad €. 0,00.

Dichiarazione di subappalto qualificatorio necessario ad impresa adeguatamente qualificata in conformità all’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023. (l’R.T.I. suddetto, nel suo complesso, con la categoria prevalente OG2 copre l’importo complessivo dell’appalto anche in considerazione dell’incremento di un quinto della categoria OG2 della mandante in ottemperanza all’art. 2 comma 2 dell’allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023).

Si resta in attesa di ricevere le risposte ai due quesiti posti.

Distinti Saluti



06/02/2026 17:04
Risposta
QUESITO n. 1

Con riferimento al requisito del fatturato globale (art. 6.3 lett. a) e al requisito dei servizi analoghi (art. 6.3 lett. b) del disciplinare, si precisa che trattasi di refuso.
Per gli appalti di lavori, il possesso dell’attestazione SOA, come previsto al punto 6.2 del disciplinare e dall’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, costituisce requisito sufficiente e assorbente ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Pertanto non è richiesta la dimostrazione del fatturato globale né dei servizi analoghi.

QUESITO n. 2
Ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei sono ammessi alla gara qualora gli operatori economici partecipanti posseggano complessivamente i requisiti, fermo restando che ciascun esecutore deve essere qualificato per le prestazioni che si è impegnato a realizzare.
Non è pertanto richiesto che la mandataria possieda i requisiti o esegua le prestazioni in misura maggioritaria.
Alla luce di tale disposizione, nonché della giurisprudenza unionale e delle indicazioni ANAC, la configurazione di R.T.I. costituendo di tipo misto prospettata risulta ammissibile, a condizione che:
ciascun operatore sia in possesso della qualificazione SOA adeguata alle categorie e agli importi assunti;
il raggruppamento copra integralmente l’importo complessivo dei lavori (anche mediante incremento del quinto nei limiti normativi);
sia dichiarato il subappalto qualificatorio necessario per le categorie non possedute.
Restano ferme tutte le ulteriori prescrizioni della lex specialis.
04/02/2026 16:05
Quesito #7
Buongiorno,
la scrivente è in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG2 classifica IV e OG11 classifica I.
Si chiede conferma della possibilità di partecipare alla procedura in forma singola, considerato che l’Allegato II.12, art. 2, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.
Gli importi previsti per le categorie OG2 e OS24 risultando quindi soddisfatti dal possesso dell'OG2 classifica IV.
Si chiede infine se è possibile ricorrere all'avvalimento per la categoria OG11.

06/02/2026 17:05
Risposta
Ai sensi dell’Allegato II.12, art. 2, comma 2, del , la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Pertanto, l’operatore economico in possesso di attestazione SOA:
OG2 classifica IV - OG11 classifica I
può partecipare in forma singola, qualora l’importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG2 risulti integralmente coperto dalla classifica posseduta, tenuto conto dell’incremento del quinto.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all’avvalimento per la categoria OG11, si precisa che non è consentito l’avvalimento.
Infatti, ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Codice, per i contratti concernenti beni culturali, in considerazione della specificità del settore, non si applica l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104.
Ne consegue che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti direttamente dall’operatore, restando eventualmente ammessi esclusivamente gli strumenti previsti dalla normativa quali il raggruppamento temporaneo o il subappalto qualificatorio, nei limiti consentiti dalla lex specialis.
Restano ferme tutte le ulteriori prescrizioni del disciplinare di gara e la verifica dei requisiti in sede di gara.
05/02/2026 09:43
Quesito #8
Buongiorno,

con la presente, si CHIEDE di specificare la tipologia di CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

In attesa di una risposta, si porgono Distinti Saluti

06/02/2026 17:06
Risposta
come specificato al punto 3 del disciplinare di gara, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, co. 2, e dell’allegato I.01 al Codice dei Contratti, il contratto collettivo applicato è quello del Settore delle imprese edili e affini (codice CNEL F012).