Scaduto

Gara #92913

Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 36/2023 – Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DELL’ARMA DEI CARABINIERI STAZIONE MEDIA DI TIPO B"
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

29/01/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 2.084.717,69
Petrella Aurelio Antonio
CELLOLE

Categorie merceologiche

4521 - Lavori generali di costruzione di edifici

Lotti

1
BA2E483B78
J15G25000030004
Qualità prezzo
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 36/2023 – Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DELL’ARMA DEI CARABINIERI STAZIONE MEDIA DI TIPO B
€ 2.015.651,19
€ 200.000,00
€ 69.066,50

Commissione valutatrice

determina 65
17/03/2026
albopretorio-000038154-001-ode-area4-155780.pdf
SHA-256: 132f9c1948bd8e0188aad95a36f546e659feba7461a98deabea25c52818d925f
17/03/2026 11:24
249.12 kB
Cognome Nome Ruolo
Di Rienzo Nicola Presidente
Vetere Daniele Commissario
QUINTINO MORENO Commissario

Scadenze

20/02/2026 12:00
02/03/2026 23:59
18/03/2026 15:30

Allegati

modelli-per-la-partecipazione.zip
SHA-256: 55a3bcd9d4259828ad52b4dc9c70749f13353ec72d333ee224b9180f4a52bfe7
29/01/2026 12:28
4.58 MB
capitolato-informativo-signed.pdf
SHA-256: 2d8997a6768e3e5a2b02b8c1100785f6564aaf51215dd9293f970eafd6dd8e90
29/01/2026 12:35
1.21 MB
bando-di-gara-signed.pdf
SHA-256: b037e49eb1153a143a81e3320185ce353a6145bb6fcd78ba39acaffd56d2d450
29/01/2026 16:16
396.59 kB
disciplinare-di-gara-signed.pdf
SHA-256: 7ff29fd4e7739b4de463087916e1659b249d45c40b80053f8578657c10a0ec5e
29/01/2026 16:16
965.96 kB
progetto.zip
SHA-256: db1bf39a24d866d1ab74b13c2862cf65d8fcc9ecf32bcd46a9ef797d6e56be79
29/01/2026 17:16
62.96 MB
caserma-dei-carabinieri.zip
SHA-256: 0039f0bc6630a2b481e4fb081849cb3b95ab514fed4cf77116d0e46df2d512f1
11/02/2026 11:41
8.73 MB

Chiarimenti

02/02/2026 16:06
Quesito #1
buonasera, si domanda dove possa essere scaricato il progetto completo visto che si tratta di un PFTE redatto secondo il 36/2023 e non si trova nello zip allegato alcun allegato menzionante strutture, impianti ed altri contenuti minimi



17/02/2026 08:45
Risposta
buonasera,
nella sezione "ALLEGATI" della piattaforma è stata inserita una cartella denominata "CASERMA DEI CARABINIERI" a integrazione del progetto già presente nella sezione "ALLEGATI".




02/02/2026 19:23
Quesito #2
Buonasera, in merito ai requisiti professionali, cortesemente si chiede se solo la figura del BIM Specialist copra i requisiti di cui all’art. 1 comma 3 dell’Allegato I.8 del Codice, pagina 19 del disciplinare di gara.
In attesa di un gradito riscontro porgo distinti saluti


05/02/2026 15:29
Risposta
Buongiorno,
come descritto anche nel Capitolato Informativo, le competenze richieste in merito ai requisiti BIM, quelle del BIM Specialist non possono coprire anche quelle come BIM Coordinator o come BIM Manager e CDE Manager, essendo le competenze specifiche e diverse per ciascuna figura professionale.

Pertanto si prega di individuare le figure, che abbiano i requisiti richiesti.

Cordiali Saluti

03/02/2026 11:08
Quesito #3
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto si richiede se la categoria OS30 class. II può essere sostituita con la categoria OG11 class. II.
In attesa di riscontro

Cordiali Saluti


05/02/2026 15:30
Risposta
Buongiorno,

l’impresa qualificata nella categoria generale OG11 classe II° può eseguire lavori anche nella categoria specialistica OS30 classe II°, purché la qualificazione OG11 copra l’importo e i requisiti richiesti.

Cordiali Saluti

04/02/2026 09:15
Quesito #4
Buongiorno, essendo in possesso di Categoria OG1 alla 3^ Bis, possiamo partecipare in ATI con impresa in possesso di Categoria OG11 alla 2^ per coprire le Categorie OS28 e OS30?


05/02/2026 15:30
Risposta
Buongiorno,

l’impresa qualificata nella categoria generale OG11 classe II° può eseguire lavori anche nella categoria specialistica OS30 classe II°, purché la qualificazione OG11 copra l’importo e i requisiti richiesti.

Cordiali Saluti

04/02/2026 10:12
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,

dall’esame della documentazione progettuale posta a base di gara si rilevano difformità tra la Relazione Tecnica Descrittiva e il Computo Metrico Estimativo, in quanto alcune lavorazioni e dotazioni previste in Relazione non risultano esplicitamente riportate o quantificate nel Computo.

Tale circostanza non consente di individuare con certezza le opere effettivamente comprese nell’appalto.

Si chiede pertanto di chiarire quale elaborato debba considerarsi prevalente ai fini della definizione delle lavorazioni oggetto dell’appalto e, conseguentemente, se le opere previste in Relazione ma non computate debbano ritenersi incluse o escluse dall’importo a base di gara.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.



11/02/2026 12:17
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue:
dovendo garantire la perfetta funzionalità della nuova caserma dei Carabinieri, gli elementi eventualmente non richiamati nel Computo metrico, possono essere proposti dagli operatori economici come migliorie, così come previsto dal Disciplinare di gara alle pagine 38 e 39,
Cordiali saluti
04/02/2026 11:26
Quesito #6
Buongiorno,
si chiede di chiarire se, nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione, le figure professionali richieste possano essere ricoperte dal medesimo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara per ciascun ruolo.
Cordiali saluti


05/02/2026 15:31
Risposta
Buongiorno,

Si conferma che nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione, le figure professionali richieste possano essere ricoperte dal medesimo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara per ciascun ruolo.

Cordiali Saluti

04/02/2026 11:52
Quesito #7
Buongiorno,
si chiede di chiarire se, nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione, le figure professionali richieste possano essere ricoperte dal medesimo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara per ciascun ruolo.
Cordiali saluti


05/02/2026 15:31
Risposta
Buongiorno,

Si conferma che nell’ambito del gruppo di lavoro per la progettazione, le figure professionali richieste possano essere ricoperte dal medesimo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara per ciascun ruolo.

Cordiali Saluti

04/02/2026 12:21
Quesito #8
buongiorno
con la presente si richiede il seguente chiarimento
Con riferimento al Disciplinare di gara, ed in particolare: – alle pagine 15–16, ove sono disciplinati i requisiti di partecipazione dei progettisti ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 36/2023; – al paragrafo “Requisiti del gruppo di lavoro” di pagina 18, si chiede di confermare se l’obbligo di indicazione in sede di offerta riguardi esclusivamente le figure professionali espressamente elencate nel suddetto paragrafo (progettista architettonico, strutturale, impiantistico e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), e se l’adozione della metodologia BIM, pur obbligatoria, non comporti la necessaria indicazione nominativa in fase di gara di specifici ruoli quali BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist o CDE Manager. Si chiede altresì di confermare che eventuali prestazioni specialistiche (progettazione antincendio, relazione geologica), ove necessarie, possano essere affidate a professionisti abilitati in fase di esecuzione del contratto, senza obbligo di preventiva indicazione nominativa in sede di offerta.
in attesa di riscontro
cordiali saluti




10/02/2026 09:53
Risposta
Buongiorno,

se l’offerente può dimostrare tali requisiti con il proprio organico tecnico, non è obbligatorio indicare i nominativi dei progettisti.

Al contrario, trattandosi di procedura di gara ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si fa riferimento al comma 3 del medesimo articolo.

Si conferma altresì che eventuali prestazioni specialistiche (progettazione antincendio), possano essere affidate a professionisti abilitati in fase di esecuzione del contratto, senza obbligo di preventiva indicazione nominativa in sede di offerta; mentre risulta già in atti di gara la relazione geologica.

Cordiali Saluti





04/02/2026 12:58
Quesito #9
Spett.le Ente, ai fini della progettazione esecutiva è individuata solo la categoria EDILIZIA, mancano le categorie relative agli interventi strutturali e impiantistici. Si chiede se quest'ultime sono escluse e/o incluse nella suddetta categoria e pertanto rientrano nell'importo complessivo previsto per la progettazione esecutiva.Distinti Saluti.

10/02/2026 12:25
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue.
Ai fini della progettazione esecutiva, la categoria Edilizia indicata nella documentazione di gara deve intendersi comprensiva di tutte le prestazioni progettuali necessarie alla completa e funzionale realizzazione dell’intervento, ivi incluse le attività di progettazione strutturale e impiantistica, salvo diversa ed esplicita indicazione negli atti di gara.
Pertanto, le prestazioni relative agli interventi strutturali e impiantistici si intendono incluse nella suddetta categoria Edilizia e rientrano nell’importo complessivo previsto per la progettazione esecutiva.
Resta fermo che l’operatore economico dovrà garantire il possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dalla normativa vigente per l’espletamento di tutte le prestazioni richieste, come specificato negli atti di gara.
Distinti saluti
04/02/2026 16:47
Quesito #10
Buonasera, gentilmente, essendo la scrivente in possesso di categoria SOA OG1 CL VII, se è possibile partecipare alla procedura subappaltando il 100% (subappalto qualificante) delle categorie scorporabili OS28 CL I e OS30 CL II.
Sicuri di un celere riscontro al quesito posto, si porgono cordiali saluti.




05/02/2026 15:37
Risposta
Buongiorno,
si conferma la possibilità di subappalto delle categorie scorporabili come indicato nel disciplinare di gara all'articolo 3 al paragrafo "QUALIFICAZIONE DEI LAVORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI".

Cordiali Saluti

05/02/2026 12:54
Quesito #11
Buongiorno, per la categoria OG1 possediamo la classifica V , possiamo partecipare da soli non avendo la categoria OS28 e OS30? Ovviamente dichiareremo il subappalto qualificante al 100% .
Certi di un riscontro si inviano distinti saluti


10/02/2026 13:08
Risposta
Si conferma.

Cordiali Saluti

05/02/2026 13:11
Quesito #12
Spett.le Amministrazione,

con riferimento alla gara in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento in merito al possesso dei requisiti di progettazione richiesti.

In particolare, il sottoscritto operatore economico risulta in possesso dei seguenti requisiti:


Categoria E.20 per un importo di servizi di progettazione svolti pari a € 2.593.700,00;Categoria E.06 per un importo di servizi di progettazione svolti pari a € 217.925,17.


Si chiede pertanto di confermare se, alla luce di quanto sopra, tali requisiti siano ritenuti sufficienti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono
cordiali saluti.


10/02/2026 13:07
Risposta
Buongiorno,
come descritto all'articolo 3 del disciplinare:
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Cordiali Saluti

05/02/2026 16:47
Quesito #13
Spetta.le Stazione Appaltante, con la presente si chiede di aggiornare il clacolo della parcella professionale comprendendo la prestazione QbIII.2: PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI (art. 36, comma1 lettera c) D.P.R. 207/2010) utilizzando i parametri del D.M. 17/06/2016 e le relative integrazioni. Cordialmente

17/02/2026 08:50
Risposta
Spettabile operatore economico,

con riferimento alla nota in epigrafe, relativa alla richiesta di integrazione del corrispettivo professionale mediante l’inserimento della prestazione QbIII.2 (Particolari costruttivi e decorativi), si comunica che la scrivente Stazione Appaltante non ritiene di poter accogliere la proposta di aggiornamento per le motivazioni di seguito esposte:
Assorbimento della prestazione: La prestazione relativa ai particolari costruttivi deve ritenersi già ricompresa nelle attività di progettazione esecutiva (Parametro QbIII.1), in quanto necessaria a rendere il progetto cantierabile e non suscettibile di varianti in corso d'opera.
06/02/2026 11:30
Quesito #14
buongiorno
si richiede il seguente chiarimento
Con riferimento al Disciplinare di gara, ed in particolare: – alle pagine 15–16, ove sono disciplinati i requisiti di partecipazione dei progettisti ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 36/2023; – al paragrafo “Requisiti del gruppo di lavoro” di pagina 18, si chiede di confermare se l’obbligo di indicazione in sede di offerta riguardi esclusivamente le figure professionali espressamente elencate nel suddetto paragrafo (progettista architettonico, strutturale, impiantistico e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione). In caso contrario indicare quali altri requisiti sono obbligatori per i progettisti.
in attesa di riscontro
cordiali saluti

17/02/2026 08:54
Risposta
SI...Le figure professionali espressamente elencate nel Disciplinare (progettista architettonico, strutturale, impiantistico e coordinatore della sicurezza) sono i componenti essenziali del gruppo di lavoro necessari per garantire la copertura di tutte le prestazioni specialistiche previste dall'appalto
06/02/2026 12:54
Quesito #15
Buongiorno, la scrivente Impresa è in possesso delle seguenti categorie SOA:

OG1 – Classifica III-bisOG11 – Classifica II

Con la presente chiediamo gentilmente conferma circa la possibilità di partecipare alla procedura di gara in oggetto, considerato che il bando richiede il possesso delle seguenti categorie e classifiche:

OG1 – Classifica IVOS28 – Classifica IOS30 – Classifica II

Rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro

17/02/2026 09:03
Risposta
buongiorno, relativamente alla categoria OG1, la classifica III-bis, anche applicando il beneficio dell'incremento del quinto (che porta la capacità a € 1.800.000), risulta insufficiente a coprire la classifica IV.
Per la categoria OG11, che comprende integralmente le categorie OS28 e OS30 secondo il principio di assorbimento, l'impresa qualificata in OG11 può eseguire le lavorazioni relative a OS3, OS28 e OS30
09/02/2026 10:50
Quesito #16
la scrivente RCR Recupero Consolidamento Restauro S.r.l. è interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto e intende concorrere coprendo direttamente la categoria prevalente OG1.

La società è in possesso di attestazione SOA OG1 – Classifica III-bis, che consente la partecipazione a lavori fino all’importo di € 1.500.000,00.

Dal disciplinare di gara risulta tuttavia che l’importo della categoria OG1 ammonta complessivamente a € 1.542.468,63, corrispondente alla classifica IV.

Con la presente si chiede gentilmente di confermare se, ai fini della partecipazione, sia possibile applicare l’incremento del 20% dell’importo di qualificazione, previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 207/2010, e pertanto ritenere la scrivente impresa qualificata per la copertura della categoria OG1 richiesta.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro e ringraziamo anticipatamente per l’attenzione


17/02/2026 09:05
Risposta
Spett.le RCR Recupero Consolidamento Restauro S.r.l.,

in riferimento alla Vostra richiesta, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata in una determinata categoria SOA può partecipare a gare il cui importo rientri fino al 20% in più rispetto alla propria classifica.

Pertanto, con attestazione SOA OG1 – Classifica III-bis pari a € 1.500.000,00, la Vostra impresa è idonea a partecipare alla procedura di gara per l’importo richiesto di € 1.542.468,63.

09/02/2026 12:29
Quesito #17
Buongiorno,
con riferimento al Disciplinare di gara, a pagina 20 sono indicati i requisiti di capacità tecnica e professionale, con particolare riferimento all’elenco dei servizi di ingegneria e architettura svolti. Tuttavia, per la comprova del requisito, viene richiamato il modello unico o la dichiarazione iva, che sembra fare riferimento a elementi riconducibili al fatturato. Si chiede pertanto di chiarire se tale riferimento costituisca un mero refuso, oppure se, anche per i progettisti incaricati dall’impresa partecipante, sia richiesta la verifica del fatturato ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale.

Inoltre, nel modello di dichiarazione da compilare dai progettisti è richiesto l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria con l’indicazione dell’importo globale dei lavori.
Si chiede pertanto di confermare se: sia sufficiente indicare il solo importo globale dei lavori relativi ai servizi svolti, oppure debbano essere elencati puntualmente i singoli servizi effettuati, con indicazione della committenza, della data, della tipologia di prestazione e degli importi.

Infine si chiede di confermare se i progettisti incaricati dall'impresa devono compilare il DGUE.
Cordiali saluti

17/02/2026 09:13
Risposta
Si conferma che il richiamo a documentazione fiscale (Modello Unico/IVA) per la comprova dei requisiti di capacità tecnica dei progettisti è da considerarsi un mero refuso materiale del Disciplinare, poichè effettivamente sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, la capacità tecnica e professionale per i servizi di ingegneria si dimostra attraverso l'elenco dei servizi eseguiti.
10/02/2026 10:28
Quesito #18
buongiorno
L'RTP dei progettisti indicati dalla scrivente non ha nel proprio organico le seguenti figure:BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist o CDE Manager, mentre è in possesso deirequisiti di partecipazione dei progettisti ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 36/2023
Posso partecipare?


17/02/2026 08:46
Risposta
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il possesso delle seguenti figure: BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist o CDE Manager, è requisito obbligatorio, in quanto la gara è svolta in BIM, pertanto se le figure professionali su citate non sono presenti nel proprio organico, è necessario provvedere a implementarle.



10/02/2026 11:30
Quesito #19
La scrivente, tenuto conto che la presente procedura di gara è indetta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 36/2023 – Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo approfondito gli elaborati contenuti nel PFTE posto a base di gara, ha riscontrato delle criticità in relazione alla mancata computazione nel computo metrico estimativo, di alcune categorie di costo/lavorazione, che di seguito si riportano:

massettipavimentirivestimentiarredo bagni (wc, lavabo, bidet, docce, eventuale allestimento per bagno disabili zona utenti)porte interneinfissi esternitinteggiature

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a codesto Spett.le Ente di fornire chiarimenti su come interpretare tali mancanze, o meglio: le lavorazioni di cui trattasi non sono da considerare nel computo del presente lotto lavori, o la Stazione Appaltante ha disponibilità di risorse suppletive che impegnerà in fase di affidamento per consentire la consegna dell'opera chiavi in mano?

Inoltre, si chiede se sono disponibili ulteriori elaborati di dettaglio costituenti il PFTE, per meglio comprendere la natura delle opere computate.

Sicuri di un Vostro riscontro si porgono distinti saluti

17/02/2026 09:21
Risposta
Buongiorno... Si precisa che la presente procedura, indetta ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023, ha per oggetto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).

In tale contesto, le lavorazioni segnalate, sebbene non puntualmente dettagliate in questa fase, devono intendersi necessarie per la consegna dell'opera funzionale e "chiavi in mano". Pertanto, le criticità e le mancanze riscontrate negli elaborati del PFTE possono e devono essere superate dall'operatore economico in sede di Offerta Tecnica. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del Codice) premia proprio la capacità del concorrente di integrare, ottimizzare e completare il progetto posto a base di gara attraverso proposte migliorative.
11/02/2026 10:34
Quesito #20
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento relativamente alla figura professionale dell’Archeologo, prevista tra i componenti del gruppo di progettazione.

In particolare, si chiede di specificare:

se le attività specialistiche di competenza dell’archeologo (ivi comprese eventuali indagini preliminari, assistenza alla progettazione e redazione della documentazione richiesta dagli enti competenti) possano essere oggetto di subappalto;qualora ciò sia consentito, se il nominativo del professionista debba essere obbligatoriamente indicato in sede di gara oppure possa essere designato in fase di aggiudicazione, prima dell’avvio delle prestazioni.
17/02/2026 09:50
Risposta
Trattandosi di un appalto integrato in cui la progettazione esecutiva è parte del contratto, il nominativo del professionista archeologo deve essere obbligatoriamente indicato in sede di gara all'interno del gruppo di lavoro.
Le attività specialistiche di natura intellettuale (progettazione, redazione della valutazione di impatto archeologico e assistenza alla progettazione) non sono subappaltabili, in quanto afferenti ai servizi di architettura e ingegneria
Non è ammessa la designazione post-aggiudicazione, poiché i suoi requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 1, comma 3, Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023) devono essere verificati in fase di ammissione
11/02/2026 10:34
Quesito #21
Il disciplinare di gara prevede, tra le figure obbligatorie del gruppo di progettazione, la presenza del Geologo.

Si chiede di confermare:

se la prestazione professionale relativa alla redazione della relazione geologica e delle attività specialistiche connesse possa essere oggetto di subappalto, ai sensi della normativa vigente in materia di appalto integrato e servizi di ingegneria e architettura;in caso affermativo, se il nominativo del professionista geologo debba essere indicato già in sede di presentazione dell’offerta, oppure possa essere individuato successivamente, in fase di eventuale aggiudicazione, prima dell’avvio delle attività progettuali.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

17/02/2026 09:55
Risposta
Le attività specialistiche di natura intellettuale non sono subappaltabili, in quanto afferenti ai servizi di architettura e ingegneria, pertanto anche la figura del geologo, trattandosi di un appalto integrato in cui la progettazione esecutiva è parte del contratto, il nominativo del professionista geologo deve essere obbligatoriamente indicato in sede di gara all'interno del gruppo di lavoro. Non è ammessa la designazione post-aggiudicazione, poiché i suoi requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 1, comma 3, Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023) devono essere verificati in fase di ammissione.
11/02/2026 11:22
Quesito #22
la scrivente RCR Recupero Consolidamento Restauro S.r.l. è interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto e intende concorrere coprendo direttamente la categoria prevalente OG1.

La società è in possesso di attestazione SOA OG1 – Classifica III-bis, che consente la partecipazione a lavori fino all’importo di € 1.500.000,00.

Dal disciplinare di gara risulta tuttavia che l’importo della categoria OG1 ammonta complessivamente a € 1.542.468,63, corrispondente alla classifica IV.

Con la presente si chiede gentilmente di confermare se, ai fini della partecipazione, sia possibile applicare l’incremento del 20% dell’importo di qualificazione, previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 207/2010, e pertanto ritenere la scrivente impresa qualificata per la copertura della categoria OG1 richiesta.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro e ringraziamo anticipatamente per l’attenzione


17/02/2026 09:57
Risposta
Spett.le RCR Recupero Consolidamento Restauro S.r.l.,

in riferimento alla Vostra richiesta, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata in una determinata categoria SOA può partecipare a gare il cui importo rientri fino al 20% in più rispetto alla propria classifica.

Pertanto, con attestazione SOA OG1 – Classifica III-bis pari a € 1.500.000,00, la Vostra impresa è idonea a partecipare alla procedura di gara per l’importo richiesto di € 1.542.468,63.
11/02/2026 18:57
Quesito #23
Oggetto: Richiesta chiarimenti su determinazione del compenso per la progettazione esecutiva – appalto integrato caserma Carabinieri Cellole

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Dal quadro economico di gara risulta che l’importo riconosciuto per le spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e integrazione BIM è pari a € 44.717,69.

Tale importo appare:
inferiore al compenso determinato secondo il D.M. 17/06/2016, pari a € 55.606,45.

Viene calcolato considerando un numero limitato di prestazioni progettuali, senza includere in modo esplicito:

progettazione strutturale esecutiva;

progettazione impiantistica meccanica, elettrica e speciale;

ulteriori elaborati specialistici necessari per un progetto esecutivo completo.

Si evidenzia inoltre che:
l’appalto prevede la realizzazione di opere appartenenti anche alle categorie OS28 e OS30 e quindi richiede progettazione specialistica integrata;

il cronoprogramma contempla esplicitamente la realizzazione degli impianti tecnologici.

Tanto premesso, si chiede di chiarire:
se nel calcolo del compenso per la progettazione esecutiva siano state effettivamente considerate tutte le prestazioni professionali obbligatorie ai sensi del D.M. 17/06/2016 e dell’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023;

come sia giustificata la differenza tra il compenso risultante dal calcolo parametrico e quello posto a base di gara;

se la Stazione Appaltante ritenga il compenso posto a base di gara conforme al principio di equo compenso di cui all’art. 8 del D.Lgs. 36/2023;

in caso negativo, se sia prevista la rettifica dell’importo delle spese tecniche.

Distinti saluti.

17/02/2026 10:06
Risposta
buongiorno...In merito al quesito formulato, si comunica che la scrivente Stazione Appaltante non ritiene di dover procedere ad alcuna rettifica degli importi posti a base di gara per le prestazioni professionali, poichè contrariamente a quanto asserito dal richiedente, le prestazioni relative alle strutture e agli impianti non sono state omesse, ma devono ritenersi intrinsecamente ricomprese nelle attività di progettazione esecutiva generale. Il progettista, in sede di appalto integrato, assume l'onere di coordinare e integrare tutte le specialistiche necessarie, la cui remunerazione trova sintesi nell'importo complessivo stanziato e pienamente conforme al principio dell'equo compenso (art. 8 D.Lgs. 36/2023).
12/02/2026 09:08
Quesito #24
Gentile SA, in merito al criterio 1D.Arredi e attrezzature, codesto OE chiede, nello specifico, la tipologia di arredi da proporre come miglioria per i seguenti locali:

1.uffici

2.ufficio comandante

3.archivi

4.magazzini

5.custodia temporanea di soggetti

6.camere di sicurezza

7.sala apparati

8.armeria

9.custodia temporanea di oggetti sottoposti a sequestro

10.box

11.camerate

Cordialità

17/02/2026 10:14
Risposta
Si premette che, trattandosi di un appalto integrato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è onere dell'operatore economico proporre soluzioni che elevino lo standard qualitativo e funzionale rispetto alle previsioni minime del PFTE.
Ciò premesso la Stazione Appaltante valuterà la capacità del concorrente di colmare eventuali lacune descrittive del PFTE, premiando le soluzioni che garantiscono:
Rispondenza ai Regolamenti dell'Arma Certificazioni dei materiali (resistenza al fuoco, durabilità, sostenibilità ambientale).Ottimizzazione degli spazi per garantire la prontezza operativa.
Si ribadisce che la proposta di arredi deve essere intesa come integrazione funzionale volta a fornire un presidio "chiavi in mano" e pienamente operativo sin dalla consegna
16/02/2026 17:34
Quesito #25
La scrivente Impresa chiede se un professionista può ricoprire più di una delle figure minime richieste:
* professionista che espleta l’incarico di progettazione
* professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
* professionista BIM Manager
* professionista BIM Coordinator
* professionista BIM Specialist
* professionista CDE manager
purché soddisfi i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Cordiali Saluti

17/02/2026 10:19
Risposta
buongiorno...Si conferma che, in linea di principio, un singolo professionista può ricoprire più ruoli tra quelli elencati, a condizione che possieda singolarmente tutti i requisiti di abilitazione professionale, iscrizione agli albi e l'esperienza tecnica specifica (servizi di punta/analoghi) richiesti dal Disciplinare per ciascuna funzione.
17/02/2026 09:53
Quesito #26
Spett.le,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, lo scrivente partecipa alla gara in qualità di progettista incaricato dal concorrente, nell’ambito di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con altra società di ingegneria.

Si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla possibilità che il professionista incaricato della redazione della relazione geologica e il professionista incaricato della redazione della relazione archeologica possano partecipare alla presente procedura quali consulenti occasionali ad hoc di un componente del RTP, senza assumere il ruolo di componenti del raggruppamento stesso.

Si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti

17/02/2026 10:22
Risposta
Buongiorno... Si precisa che la mera "consulenza esterna" priva di una responsabilità diretta e formalizzata nel DGUE non garantisce alla Stazione Appaltante la stabilità dei requisiti richiesti. Tuttavia, la questione può essere gestita come segue:
Integrazione nel Gruppo di Lavoro: I professionisti in questione possono non essere "partner" del RTP (ovvero non assumere quote di esecuzione), ma devono essere espressamente indicati come progettisti incaricati/indicati. In tal caso, devono presentare il proprio DGUE e le dichiarazioni di rito