Aggiudicazione definitiva
BISACCIA
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Gara #93945
BISACCIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) DEL COMUNE DI BISACCIA, TRIENNIO 2026-2028.Informazioni appalto
09/02/2026
Aperta
Servizi
€ 2.146.728,39
D'AMELIO PINO
Categorie merceologiche
853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
BA4FFF016E
Qualità prezzo
BISACCIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) DEL COMUNE DI BISACCIA, TRIENNIO 2026-2028.
BISACCIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) DEL COMUNE DI BISACCIA, TRIENNIO 2026-2028.
€ 1.790.667,88
€ 1.078.288,31
€ 0,00
€ 2.146.728,39
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 91003470647 | Irpinia 2000 ETS |
Commissione valutatrice
|
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202.61 kB | |
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4.27 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| RILLO | ANGELO | Presidente |
| D'AMELIO | PINO | Commisario |
| TERLIZZI | GAETANO | Commissario Verb |
Scadenze
24/02/2026 12:00
02/03/2026 12:00
19/03/2026 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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654.08 kB | |
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41.21 kB | |
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71.00 kB | |
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230.00 kB | |
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Comunicazione di ammissione SHA-256: f1b154fb778bf8c2a8e79d6a0a58df0ccaea6d97b392336212a48ec51f29babc 19/03/2026 16:06 |
11.09 kB | |
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Verbale ammissione SHA-256: b56808f13c659f71bf3fff1223d6a1fb33df65ffab6866bb2c93816b2b755469 19/03/2026 16:13 |
19.74 kB | |
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Verbale di aggiudicazione SHA-256: b67bc9fac524ca9ddce154fb78fad51a77bf230b1b6becf21e7aae17171bedab 14/04/2026 18:27 |
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34.70 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 1494b3f962784a71365112ffeb6eb8d1dc89bd46eb94eedf6873d2532472fb6f 19/06/2026 10:08 |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 1845b7c2077ac42522e0c5c6b7bd890122e1294111177a8db3ec15376988802e 19/06/2026 10:10 |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: ec3d399d6358f9fde12e16d6560975cc0827156fa06bc79fc04ed3084741612c 19/06/2026 10:10 |
16.97 kB |
Chiarimenti
19/02/2026 09:12
Quesito #1
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di voler fornire chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi di partecipazione previsti dal disciplinare di gara, di cui al punto 7.1 “Requisiti di idoneità professionale”
In particolare, si evidenzia che il Codice dei contratti pubblici – Allegato I.1, art. 1, lett. l) – definisce “operatore economico” in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi persona o ente che offra sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, indipendentemente dalla forma giuridica e anche in assenza di scopo di lucro.
Tale definizione è chiaramente orientata a garantire la più ampia partecipazione possibile alle procedure di affidamento, includendo una pluralità di soggetti (Enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, ecc.) che, pur non avendo natura imprenditoriale in senso stretto, possono legittimamente operare sul mercato.
Tale impostazione assume rilievo ancor maggiore nel settore oggetto della presente procedura, ossia quello dell’accoglienza nell’ambito del sistema SAI, nel quale l’attività è, per sua natura e per espresse prescrizioni della normativa di riferimento, priva di scopo di lucro e nel quale gli enti del Terzo settore rappresentano, per previsione normativa e per prassi consolidata, i soggetti tipicamente deputati alla gestione dei relativi servizi.
In questo contesto, la mancata considerazione espressa di tali enti tra i potenziali partecipanti, unitamente alla previsione dell’iscrizione alla Camera di Commercio quale requisito generalizzato di idoneità professionale, appare suscettibile di determinare una restrizione non pienamente coerente con la ratio del Codice dei contratti pubblici e con le caratteristiche proprie del settore di riferimento, nonché con il principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
Il disciplinare di gara, infatti, nel richiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio quale requisito di partecipazione, sembra restringere la platea dei potenziali concorrenti ai soli soggetti tenuti a tale iscrizione, escludendo di fatto enti che, pur rientrando nella nozione codicistica di operatore economico, non sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:
1. se la partecipazione sia effettivamente limitata ai soli soggetti iscritti alla Camera di Commercio;
2. se possano partecipare anche enti non iscritti al Registro delle Imprese, purché rientranti nella definizione di operatore economico di cui al Codice dei contratti pubblici e in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti;
3. se, in alternativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, siano ammesse altre forme di iscrizione o registrazione coerenti con la natura giuridica del soggetto partecipante.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
In particolare, si evidenzia che il Codice dei contratti pubblici – Allegato I.1, art. 1, lett. l) – definisce “operatore economico” in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi persona o ente che offra sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, indipendentemente dalla forma giuridica e anche in assenza di scopo di lucro.
Tale definizione è chiaramente orientata a garantire la più ampia partecipazione possibile alle procedure di affidamento, includendo una pluralità di soggetti (Enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, ecc.) che, pur non avendo natura imprenditoriale in senso stretto, possono legittimamente operare sul mercato.
Tale impostazione assume rilievo ancor maggiore nel settore oggetto della presente procedura, ossia quello dell’accoglienza nell’ambito del sistema SAI, nel quale l’attività è, per sua natura e per espresse prescrizioni della normativa di riferimento, priva di scopo di lucro e nel quale gli enti del Terzo settore rappresentano, per previsione normativa e per prassi consolidata, i soggetti tipicamente deputati alla gestione dei relativi servizi.
In questo contesto, la mancata considerazione espressa di tali enti tra i potenziali partecipanti, unitamente alla previsione dell’iscrizione alla Camera di Commercio quale requisito generalizzato di idoneità professionale, appare suscettibile di determinare una restrizione non pienamente coerente con la ratio del Codice dei contratti pubblici e con le caratteristiche proprie del settore di riferimento, nonché con il principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
Il disciplinare di gara, infatti, nel richiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio quale requisito di partecipazione, sembra restringere la platea dei potenziali concorrenti ai soli soggetti tenuti a tale iscrizione, escludendo di fatto enti che, pur rientrando nella nozione codicistica di operatore economico, non sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:
1. se la partecipazione sia effettivamente limitata ai soli soggetti iscritti alla Camera di Commercio;
2. se possano partecipare anche enti non iscritti al Registro delle Imprese, purché rientranti nella definizione di operatore economico di cui al Codice dei contratti pubblici e in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti;
3. se, in alternativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, siano ammesse altre forme di iscrizione o registrazione coerenti con la natura giuridica del soggetto partecipante.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
20/02/2026 10:10
Risposta
Per il principio del favor partecipationis si conferma che la partecipazione alla procedura è aperta a tutti gli O.E. anche quelli non iscritti al Registro delle Imprese, purché rientranti nella definizione di operatore economico di cui al Codice dei contratti pubblici e in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti