Scaduto
ALBANELLA CAPRIGLIA IRPINA
Gara #94371
Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento della procedura di gara "Movimento franoso in località Niperto - Risanamento idrogeologico ed ambientale"Informazioni appalto
26/02/2026
Aperta
Lavori
€ 1.944.847,80
Di Lucia Carlo
Categorie merceologiche
451127
-
Lavori di architettura paesaggistica
Lotti
1
BA9B241040
B48H23000380006
Qualità prezzo
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento della procedura di gara
Affidamento della procedura di gara "Movimento franoso in località Niperto - Risanamento idrogeologico ed ambientale"
€ 1.944.847,80
€ 0,00
€ 49.233,65
Scadenze
06/04/2026 18:20
15/04/2026 12:00
30/04/2026 10:20
Avvisi pubblici
Allegati
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88.04 MB | |
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0.98 MB | |
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2.05 MB | |
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60.09 kB | |
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modello-aa-dichiarazione-segreti-tecnico-commerciali.doc SHA-256: 2741ed4601c45ae17bd23fee0573c6f245a5bd134aac5678aecb8eb150880bf1 13/03/2026 16:51 |
68.00 kB |
Chiarimenti
02/03/2026 09:23
Quesito #1
Buongiorno,
Siamo in possesso della Categoria Prevalente OG13 classe IV, non essendo in possesso delle Categorie Scorporabili OS1 e OS21 possiamo subappaltarle al 100% ad impresa qualificata?
Siamo in possesso della Categoria Prevalente OG13 classe IV, non essendo in possesso delle Categorie Scorporabili OS1 e OS21 possiamo subappaltarle al 100% ad impresa qualificata?
02/03/2026 17:53
Risposta
SI
02/03/2026 09:24
Quesito #2
Buongiorno,
Le Categorie Scorporabili OS1 e OS21 sono avallabili?
Le Categorie Scorporabili OS1 e OS21 sono avallabili?
03/03/2026 19:26
Risposta
NO
03/03/2026 15:10
Quesito #3
Buon Pomeriggio, le categorie OS1 e OS21 sono avallabili al 100%?
03/03/2026 19:26
Risposta
NO
04/03/2026 11:36
Quesito #4
Buongiorno,
Visto che nel disciplinare non è posta nessuna limitazione all'istituto dell'avvalimento e ne tantomeno viene menzionato l art. 104 comma 11 del codice in materia di avvalimento, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara il divieto di avvalimento per alcuni compiti essenziali, vale a dire per alcune categorie.
Si richiede di confermare che le categorie scorporabili OS1 e OS21 sono avallabili.
Tale richiesta viene rimodulata in quanto le risposte alle faq sono contraddittorie come da comunicazioni ricevute a mezzo PEC che si allegano alla presente.
Visto che nel disciplinare non è posta nessuna limitazione all'istituto dell'avvalimento e ne tantomeno viene menzionato l art. 104 comma 11 del codice in materia di avvalimento, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara il divieto di avvalimento per alcuni compiti essenziali, vale a dire per alcune categorie.
Si richiede di confermare che le categorie scorporabili OS1 e OS21 sono avallabili.
Tale richiesta viene rimodulata in quanto le risposte alle faq sono contraddittorie come da comunicazioni ricevute a mezzo PEC che si allegano alla presente.
04/03/2026 12:22
Risposta
Richiamato l'art. 104 del codice e considerato che il Disciplinare non pone vincoli le categorie scorporabili OS1 e OS21 sono avallabili.
07/03/2026 10:57
Quesito #5
Salve dove è possibile trovare "Analisi Prezzi per gli NP 01-02"
Grazie mille
Grazie mille
10/03/2026 16:56
Risposta
Basta Vedere tra gli allegati
09/03/2026 10:54
Quesito #6
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di qualificazione.
Dal disciplinare risulta che:
la categoria prevalente è OG13 – classifica III per un importo pari a € 1.082.117,33;tra le categorie scorporabili sono previste OS1 – classifica II per € 499.123,04 (subappaltabile) e OS21 – classifica II per € 412.841,08 (subappaltabile).
L’operatore economico scrivente è in possesso delle seguenti qualificazioni SOA:
OG13 classifica IV-bis;OS21 classifica VII.
Si chiede di confermare se sia consentita la partecipazione alla procedura qualificandosi nella categoria prevalente OG13, eseguendo direttamente le lavorazioni ricadenti nella categoria OS21 e subappaltando integralmente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS1, coprendone l’importo mediante la qualificazione posseduta nella categoria prevalente.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Dal disciplinare risulta che:
la categoria prevalente è OG13 – classifica III per un importo pari a € 1.082.117,33;tra le categorie scorporabili sono previste OS1 – classifica II per € 499.123,04 (subappaltabile) e OS21 – classifica II per € 412.841,08 (subappaltabile).
L’operatore economico scrivente è in possesso delle seguenti qualificazioni SOA:
OG13 classifica IV-bis;OS21 classifica VII.
Si chiede di confermare se sia consentita la partecipazione alla procedura qualificandosi nella categoria prevalente OG13, eseguendo direttamente le lavorazioni ricadenti nella categoria OS21 e subappaltando integralmente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS1, coprendone l’importo mediante la qualificazione posseduta nella categoria prevalente.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
10/03/2026 17:01
Risposta
si richiede di riformulare il quesito schematicamente!!!!!
09/03/2026 13:10
Quesito #7
Salve c'è la possibilità di avere i file in dwg?
10/03/2026 17:01
Risposta
NO
10/03/2026 17:07
Quesito #8
Salve gentilmente in merito agli analisi prezzi possono essere ricaricati sulla piattaforma non siamo riusciti ad estrapolarli
10/03/2026 17:17
Risposta
sono stati allegati in piattaforma tra gli allegati pubblici
10/03/2026 17:18
Quesito #9
È possibile la partecipazione alla procedura subappaltando integralmente le lavorazioni della categoria scorporabile OS1, coprendone il relativo importo mediante la qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG13?
10/03/2026 17:57
Risposta
Il Disciplinare di Gara alla pagina 10 mostra chiaramente le categorie subappaltabili e le relative percentuali.
12/03/2026 12:33
Quesito #10
Si chiede di voler indicare dove è possibile reperire il Modello AA menzionato nel paragrafo della documentazione tecnica da produrre.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
13/03/2026 16:52
Risposta
Il Modello AA è disponibile tra gli allegati
18/03/2026 15:40
Quesito #11
con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) nel disciplinare di gara, si chiede di produrre una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell’appalto e
precisamente di importo pari ad € 39.896,96. Tale importo però non corrisponde al 2% dell' importo totale dell'appalto di€ 1.994.081,45 indicato nel disciplinare di gara. Il 2 % di tale importo corrisponde a € 39.881,63. Si chiede quale importo usare per il calcolo dell'importo da garantire.
2) si chiede inoltre a quale stazione appaltante intestare la polizza.
3) la scrivente impresa, usufruisce delle riduzioni del 50% e del 20% per possesso iso 14001. Si chiede se è possibile cumulare anche la riduzione del 10%.
Saluti
1) nel disciplinare di gara, si chiede di produrre una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell’appalto e
precisamente di importo pari ad € 39.896,96. Tale importo però non corrisponde al 2% dell' importo totale dell'appalto di€ 1.994.081,45 indicato nel disciplinare di gara. Il 2 % di tale importo corrisponde a € 39.881,63. Si chiede quale importo usare per il calcolo dell'importo da garantire.
2) si chiede inoltre a quale stazione appaltante intestare la polizza.
3) la scrivente impresa, usufruisce delle riduzioni del 50% e del 20% per possesso iso 14001. Si chiede se è possibile cumulare anche la riduzione del 10%.
Saluti
23/03/2026 16:31
Risposta
Quesito n. 1: trattasi di refuso, difatti l'importo della garanzia provvisoria corrispondente al 2% del valore complessivo dell’appalto è pari ad € 39.881,63;
Quesito n. 2: la polizza va emessa a favore della Stazione Appaltante Beneficiaria, Comune di Capriglia Irpina;
Quesito n. 3: Si applicano le riduzioni previste al punto 10 del Disciplinare di Gara;
Quesito n. 2: la polizza va emessa a favore della Stazione Appaltante Beneficiaria, Comune di Capriglia Irpina;
Quesito n. 3: Si applicano le riduzioni previste al punto 10 del Disciplinare di Gara;
21/03/2026 19:06
Quesito #12
Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto si formula la presente formale istanza di chiarimento.
Atteso che, come descritto nel disciplinare di gara, le migliorie tecniche non debbano costituire varianti sostanziali né comportare la riacquisizione di pareri di enti terzi, segnatamente al criterio Valutativo A si chiede di precisare in maniera inequivocabile se le migliorie possano lecitamente interessare sotto il profilo spaziale nonché cantieristico le aree limitrofe a quelle di intervento acquisite e/o di proprietà dell'Ente (AREA FeDe).
Si chiede, in sintesi, se interventi migliorativi insistenti sulle aree limitrofe, strettamente connesse al criterio A, non alteranti l'impostazione progettuale autorizzata, siano da considerarsi pienamente ammissibili e valutabili ai fini dell'Offerta Tecnica, ovvero se gli stessi debbano ritenersi a priori preclusi ai concorrenti.
Atteso che, come descritto nel disciplinare di gara, le migliorie tecniche non debbano costituire varianti sostanziali né comportare la riacquisizione di pareri di enti terzi, segnatamente al criterio Valutativo A si chiede di precisare in maniera inequivocabile se le migliorie possano lecitamente interessare sotto il profilo spaziale nonché cantieristico le aree limitrofe a quelle di intervento acquisite e/o di proprietà dell'Ente (AREA FeDe).
Si chiede, in sintesi, se interventi migliorativi insistenti sulle aree limitrofe, strettamente connesse al criterio A, non alteranti l'impostazione progettuale autorizzata, siano da considerarsi pienamente ammissibili e valutabili ai fini dell'Offerta Tecnica, ovvero se gli stessi debbano ritenersi a priori preclusi ai concorrenti.
23/03/2026 16:21
Risposta
Si precisa che con atto notarile registrato raccolta n. 9382 repertorio 12231, pubblicato all’albo del Comune di Capriglia Irpina (AV) al seguente link https://www.comune.caprigliairpina.av.it/halley//ht/eg558/DOCA703471.pdf in data 13/03/2026, il Comune di Capriglia Irpina ha acquistato le particelle relative all’ex area FEDE che hanno una evidente stretta connessione spaziale nonché cantieristica con le aree di intervento.
Pertanto le migliorie di cui al criterio A, purché non alterino l’impostazione progettuale autorizzata, possono essere considerate ammissibili e valutabili ai fini dell’offerta tecnica.
Si evidenzia che ai sensi della “SEZIONE 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del bando-disciplinare di gara il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Per opportuna conoscenza da parte dei potenziali interessati, a fini di massima diffusione e trasparenza, si comunica che il nuovo termine di scadenza è prorogato al 15/04/2026.
Pertanto le migliorie di cui al criterio A, purché non alterino l’impostazione progettuale autorizzata, possono essere considerate ammissibili e valutabili ai fini dell’offerta tecnica.
Si evidenzia che ai sensi della “SEZIONE 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del bando-disciplinare di gara il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Per opportuna conoscenza da parte dei potenziali interessati, a fini di massima diffusione e trasparenza, si comunica che il nuovo termine di scadenza è prorogato al 15/04/2026.
23/03/2026 16:33
Quesito #13
Si chiedono delucidazioni in merito alla risposta a nostro chiarimento (quesito #11).
23/03/2026 16:44
Risposta
Si prega di essere chiari!!
24/03/2026 19:00
Quesito #14
Con la presente si chiede per le imprese che avevano già caricato tutta la documentazione compresa la polizza con la vecchia data di scadenza, può essere confermata o deve modificare la polizza?
In attesa di un Vostro riscontro, Distinti saluti.
In attesa di un Vostro riscontro, Distinti saluti.
25/03/2026 10:14
Risposta
Gli Operatori Economici che hanno caricato tutta la documentazione compresa la polizza con vecchia data può essere confermata.
26/03/2026 09:36
Quesito #15
Spettabile Stazione Appaltante in merito alla risposta fornita al quesito #12, analizzato l’atto notarile di acquisto, registrato raccolta n. 9382 repertorio 12231 dove “il Comune di Capriglia Irpina ha acquistato le particelle relative all’ex area FEDE che hanno una evidente stretta connessione spaziale nonché cantieristica con le aree di intervento”, a pagina n° 4 dell’atto, vi è citato un Rapporto Arpac del 23/11/2018 nel quale si richiama il D.lgs 125/2006. Si richiedono chiarimenti in merito, non essendo presente nella legislatura ambientale vigente, nessun decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.125.
02/04/2026 10:11
Risposta
Trattasi di una nota di riscontro dell’ARPAC ad una richiesta del Sindaco avente ad oggetto “verifica della presenza di fibre di amianto aerodisperse nella quale si evince che: “durante il predetto sopralluogo non è stata constatata nel sito la presenza materiale con sospetta presenza di amianto.
In seguito ad espressa richiesta del Sindaco in data 9/10/2018, tecnici del dipartimento Arpac di Avellino, hanno effettuato , nelle aree esterne all’opificio in parola ,campionamento mirato alla verifica dell’eventuale presenza di fibre aerodisperse cha ha evidenziato valori inferiori a 20 ff/l che non indicano situazioni di inquinamento di fibre aerodisperse come si evince dal rapporto di prova n.20180022289 emesso dal laboratorio Regionale amianto e inquinamento atmosferico dell’Arpac di Salerno.
Per quanto concerne il riferimento normativo è un refuso, il decreto legislativo è il 152/2006.
In seguito ad espressa richiesta del Sindaco in data 9/10/2018, tecnici del dipartimento Arpac di Avellino, hanno effettuato , nelle aree esterne all’opificio in parola ,campionamento mirato alla verifica dell’eventuale presenza di fibre aerodisperse cha ha evidenziato valori inferiori a 20 ff/l che non indicano situazioni di inquinamento di fibre aerodisperse come si evince dal rapporto di prova n.20180022289 emesso dal laboratorio Regionale amianto e inquinamento atmosferico dell’Arpac di Salerno.
Per quanto concerne il riferimento normativo è un refuso, il decreto legislativo è il 152/2006.
31/03/2026 13:52
Quesito #16
Salve in merito all’ atto notarile registrato raccolta n. 9382 repertorio 12231, per l'acquisto delle particelle relative all’ex area FEDE, è possibile avere una planimetria con individuazione dell'area oppure avere indicazioni catastali (part.lle, foglio) in quanto il link non è accessibile.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
02/04/2026 10:12
Risposta
Le particelle oggetto di acquisto sono le seguenti:
foglio 3 particelle 41,42,44,461,493,32,33,34,462, 45 sub.1 , 465,31,30,15,14,29,532,28,27,531,24,23,22,16,17,385,386,18,387,19,20,21,431,25,388,389,26,35,36,37,38,39,40,390,84,88,87,89,86,91,90,85,80,81.
Al seguente link
https://www.comune.caprigliairpina.av.it/halley//ht/eg558/TMPA773596.pdf
è scaricabile l’atto notarile.
foglio 3 particelle 41,42,44,461,493,32,33,34,462, 45 sub.1 , 465,31,30,15,14,29,532,28,27,531,24,23,22,16,17,385,386,18,387,19,20,21,431,25,388,389,26,35,36,37,38,39,40,390,84,88,87,89,86,91,90,85,80,81.
Al seguente link
https://www.comune.caprigliairpina.av.it/halley//ht/eg558/TMPA773596.pdf
è scaricabile l’atto notarile.
02/04/2026 17:40
Quesito #17
Buon pomeriggio, in riferimento alla risposta al quesito n.15, si chiede se attualmente l’area dei lavori e quella di stretta connessione spaziale ad oggi tutte di proprietà comunale in forza dell’atto notarile registrato raccolta n. 9382, sono ancora sottoposte alla prescrizione Arpac, secondo quanto stabilito dall’ art. 242 del D.lgs 152/2006. Negli elaborati progettuali publicati in questa piattaforma, non si evince alcuna caratterizzazione ambientale atta alla definizione dei valori di CSC ed eventuali CSR , ma solo di un fascicolo denominato “TAV C -Campagna di Indagini Es_compressed” condotta nel 2019, riportante l’esecuzione di n° 5 sondaggi geognostici di puro e solo carattere geotecnico. Si chiede pertanto, se come riportato a pag. n°4 dell’atto notarile di acquisto datato 12.03.2026, il sito secondo l’articolo n°242 del D.lgs 152/2006, trattandosi anche di un opificio industriale dismesso, risulta potenzialmente contaminato.
13/04/2026 08:56
Risposta
Premesso che il progetto riguarda aree diverse da quelle di stretta connessione spaziale oggetto delle prescrizioni di cui alla nota Arpac menzionata nella risposta al quesito n.15;
SI PRECISA QUANTO SEGUE:
Le aree di cui alla nota Arpac , unitamente ad altre, sono diventate di proprietà del Comune soltanto a seguito dell’atto repertorio n.12231 raccolta n.9382 del 12/3/2026 rogato dal notaio Criscuoli
Su queste aree sono stati effettuati sopralluoghi da parte:
dell’Arpac in data 14/4/2015 e 9/10/2018 con campionamento di fibre aerodisperse da cui sono emersi valori “che non indicano situazioni d’inquinamento in atto”
dei Vigili del Fuoco in data 21/3/2019 per la verifica della presenza di sostanze Radiottive;
dagli accertamenti eseguiti non sono state rilevate misurazioni significative, salvo minime variazioni dovute alla diversa tipologia del fondo e dei materiali campionati che, comunque, escludono la presenza di rifiuti radioattivi
con il sopralluogo del 14/4/2015 è stata effettuata la classificazione dei rifiuti rinvenimenti come da nota del 6/5/2015 da parte dell’Arpac dipartimento di Avellino.
E’ appena il caso di sottolineare che le attività di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 presuppongono la rimozione dei rifiuti anche alla luce del recente DM 25/11/2025 sui CAM edilizia.
SI PRECISA QUANTO SEGUE:
Le aree di cui alla nota Arpac , unitamente ad altre, sono diventate di proprietà del Comune soltanto a seguito dell’atto repertorio n.12231 raccolta n.9382 del 12/3/2026 rogato dal notaio Criscuoli
Su queste aree sono stati effettuati sopralluoghi da parte:
dell’Arpac in data 14/4/2015 e 9/10/2018 con campionamento di fibre aerodisperse da cui sono emersi valori “che non indicano situazioni d’inquinamento in atto”
dei Vigili del Fuoco in data 21/3/2019 per la verifica della presenza di sostanze Radiottive;
dagli accertamenti eseguiti non sono state rilevate misurazioni significative, salvo minime variazioni dovute alla diversa tipologia del fondo e dei materiali campionati che, comunque, escludono la presenza di rifiuti radioattivi
con il sopralluogo del 14/4/2015 è stata effettuata la classificazione dei rifiuti rinvenimenti come da nota del 6/5/2015 da parte dell’Arpac dipartimento di Avellino.
E’ appena il caso di sottolineare che le attività di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 presuppongono la rimozione dei rifiuti anche alla luce del recente DM 25/11/2025 sui CAM edilizia.