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Gara #462

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI “ROCCO MAZZARONE” DEL COMUNE DI MATERA.CIG: 8580795809
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Informazioni appalto

18/01/2021
Aperta
Servizi
€ 920.000,00
ROTONDARO CATERINA
MATERA

Categorie merceologiche

85 - Servizi sanitari e di assistenza sociale

Lotti

Inviato esito
1
8580795809
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI “ROCCO MAZZARONE” DEL COMUNE DI MATERA.CIG: 8580795809
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI “ROCCO MAZZARONE” DEL COMUNE DI MATERA.
€ 920.000,00
€ 441.259,68
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01518020761 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
Visualizza partecipanti

Scadenze

15/02/2021 12:00
25/02/2021 12:00
17/03/2021 12:00

Allegati

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Chiarimenti

25/01/2021 12:31
Quesito #1
Buongiorno, con la presente si chiede se il servizio ADH puo essere considerato analogo all’oggetto della gara ?
Inoltre, si chiede se il fatturato specifico fa riferimento soltanto al servizio di gestione Centro diurno oppure fa riferimento a tutti i servizi svolti a favore dei disabili?

 
04/02/2021 20:04
Risposta
Dalle specifiche previsioni del Disciplinare di gara relative ai requisiti richiesti ai soggetti partecipanti (arrt. 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3) si ricava che possono essere considerati nell’importo del fatturato specifico minimo annuo di cui all’art. 7.2 lettera b) tutti e solo i servizi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari in favore dei disabili, che si svolgono in strutture a ciclo semiresidenziale e residenziale, tra cui non rientrano senz’altro i servizi domiciliari per disabili.
26/01/2021 09:03
Quesito #2
In riferimento alla procedura di gara relativamente il punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA per il fatturato specifico minimo annuo siamo a chiedere in quanto come la voce “specifico” pertanto Centri Diurni come riportato nella documentazione di gara se possono essere prese in considerazione anche le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
 
04/02/2021 20:21
Risposta
Per quanto il dato letterale del quesito non sia preciso, ove si intendesse richiedere se ai fini del fatturato specifico minimo annuo (“non inferiore ad € 230.000,00 IVA inclusa”) di cui all’art. 7.2 lettera b) del Disciplinare di gara, possa essere preso in considerazione il fatturato riveniente dalla gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, la risposta è affermativa laddove tali residenze siano destinate all’accoglienza di persone disabili, è negativa se si tratti di residenze per anziani.
02/02/2021 15:18
Quesito #3
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede conferma che alla presente procedura di gara possano partecipare tutti gli operatori economici previsti dall’Art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e pertanto possano presentare offerta anche le Società di capitali. 

2) Si chiede conferma che, oltre alla gestione di un Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo (C.D.S.-T.R.) per disabili, la gestione globale di Presidi (RSA, “ex RAF”, RA, CDR e Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica) che accolgono soggetti non autosufficienti, anziani e non, affetti da deficit cognitivi, disabilità psichiche, motorie e sensoriali, anche privi di riferimenti familiari e in situazioni di emarginazione e svantaggio sociale, offrendo assistenza sanitaria, riabilitativa, tutelare e alberghiera in base ai bisogni assistenziali e ai livelli di funzionalità, modulate in base ai parametri stabiliti dalle normative regionali, possano soddisfare la richiesta di fatturato specifico minimo annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore ad € 230.000,00 (duecentotrentamila/00) IVA inclusa e pertanto soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria previsto all’ Art. 7.2) lett. b) del Disciplinare di gara.

3) Si chiede conferma che i requisiti d’idoneità professionale, di capacità economica - finanziaria e tecnica – professionale debbano essere comprovati solo dal Soggetto Aggiudicatario e che in fase di presentazione delle offerte sia sufficiente un’autodichiarazione del possesso dei medesimi all’interno del DGUE da parte dell’Operatore Economico partecipante alla Gara. In caso contrario si chiede di indicare le modalità di comprova dei medesimi.  

4) Si chiede conferma che, al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto all’Art.7.3) lett. c) del Disciplinare di gara, sia sufficiente che l’ Operatore economico predisponga una dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante in cui quest’ultimo dichiara di possedere la dotazione organica prevista per il servizio socio-educativo per disabili e per l servizio socio-assistenziale per le autonomie dei disabili, così come previsto dall’ art. 15 del Capitolato Speciale.

 
12/02/2021 14:37
Risposta
1) Si chiede conferma che alla presente procedura di gara possano partecipare tutti gli operatori economici previsti dall’Art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e pertanto possano presentare offerta anche le Società di capitali. 

RISPOSTA
1) Per quanto rileva ai fini della risposta al quesito posto, si richiama l’art. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA – REQUISITI SOGGETTIVI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara, che, dopo aver previsto al primo capoverso che «Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti soggettivi e degli altri requisiti tutti prescritti dal presente e dai successivi articoli.», al terzo capoverso aggiunge:
«Alla presente procedura (...), finalizzata alla selezione della proposta progettuale da attuare, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, operanti negli specifici settori socio-educativo e socio-assistenziale:
1) Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 (…);
2) Cooperative sociali di tipo A) di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e Consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge (…).
(…).
3) Altri enti del terzo settore di cui al D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.».
E’ dunque chiaro il richiamo e rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia di imprese sociali, di cooperative sociali e di enti del terzo settore come pure citate nella surrichiamata previsione del Disciplinare di gara.
Atteso che le società (nelle forme previste dal libro V, Titolo V, del codice civile, e, quindi, anche in forma di società di capitali, a cui si riferisce il quesito posto), rientrano nella definizione di operatore economico di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del Codice e nel novero degli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del Codice, alla domanda se anche siffatti operatori economici possano partecipare e presentare offerta nella presente procedura di gara, si può rispondere affermativamente in quanto inclusi tra le “imprese sociali”.
Lo contempla specificamente il D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 che, all’art. 1 prevede: «1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.».
Poiché la qualifica di impresa sociale, sulla base della definizione recata dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 112/2017, è una qualifica normativa che tutti i tipi di enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, possono acquisire se in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalle disposizioni del decreto legislativo, e poiché a caratterizzare l’impresa sociale non è la forma giuridica che essa assume (che, quindi, può anche essere quella della società di capitali) ma lo svolgimento in via stabile e principale (ovvero in modo che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal D.M. 24 gennaio 2008) di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, non vi sono preclusioni alla partecipazione alla presente procedura di gara da parte di società, anche di capitali, che soddisfino i requisiti del D. Lgs. n. 112/2017.

2) Si chiede conferma che, oltre alla gestione di un Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo (C.D.S.-T.R.) per disabili, la gestione globale di Presidi (RSA, “ex RAF”, RA, CDR e Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica) che accolgono soggetti non autosufficienti, anziani e non, affetti da deficit cognitivi, disabilità psichiche, motorie e sensoriali, anche privi di riferimenti familiari e in situazioni di emarginazione e svantaggio sociale, offrendo assistenza sanitaria, riabilitativa, tutelare e alberghiera in base ai bisogni assistenziali e ai livelli di funzionalità, modulate in base ai parametri stabiliti dalle normative regionali, possano soddisfare la richiesta di fatturato specifico minimo annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore ad € 230.000,00 (duecentotrentamila/00) IVA inclusa e pertanto soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria previsto all’ Art. 7.2) lett. b) del Disciplinare di gara.

RISPOSTA
2) La risposta al quesito è affermativa, confermandosi quanto risposto ad altra precedente richiesta di chiarimenti, ossia che possono considerarsi nell’importo del fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara, servizi di tipo socio-educativo, socio-assistenziale, socio-sanitario in favore di soggetti con disabilità (e, quindi, non anche servizi in favore solo di soggetti anziani), che si svolgono in strutture a ciclo semiresidenziale e residenziale.

3) Si chiede conferma che i requisiti d’idoneità professionale, di capacità economica - finanziaria e tecnica – professionale debbano essere comprovati solo dal Soggetto Aggiudicatario e che in fase di presentazione delle offerte sia sufficiente un’autodichiarazione del possesso dei medesimi all’interno del DGUE da parte dell’Operatore Economico partecipante alla Gara. In caso contrario si chiede di indicare le modalità di comprova dei medesimi.

RISPOSTA  
3) La documentazione a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è riportata nell’ambito delle previsioni di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, laddove si legge anche che “l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
Pertanto, ove sussistano motivi (da dover esplicitare espressamente), per i quali l’operatore economico non possa allegare la documentazione richiesta, potrà ritenersi sufficiente un’autodichiarazione del possesso dei requisiti come suggerito dal proponente il quesito, resa nelle forme di legge.
Per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, in mancanza di richieste di documentazione specifica a comprova, potrà ritenersi sufficiente un’autodichiarazione come sopra.
Dalla prima parte del quesito, riguardante la comprova dei requisiti “solo dal Soggetto Aggiudicatario”, non risultando chiara e precisa la domanda posta dal proponente, non si è in grado di formulare una risposta conferente. Quanto alle questioni, che sembrerebbero evocate, della “presentazione offerta e documenti di gara”, del “possesso dei requisiti degli operatori economici, singoli o associati, partecipanti alla gara” e della “documentazione a comprova del possesso di tali requisiti”, non può che rinviarsi alle specifiche previsioni degli atti di gara che le riguardano.

4) Si chiede conferma che, al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto all’Art.7.3) lett. c) del Disciplinare di gara, sia sufficiente che l’ Operatore economico predisponga una dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante in cui quest’ultimo dichiara di possedere la dotazione organica prevista per il servizio socio-educativo per disabili e per l servizio socio-assistenziale per le autonomie dei disabili, così come previsto dall’ art. 15 del Capitolato Speciale.

RISPOSTA
4) La risposta è affermativa, atteso che, in mancanza di richieste di documentazione specifica a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, potrà ritenersi sufficiente un’autodichiarazione nei termini suggeriti dal proponente il quesito.
 
10/02/2021 11:35
Quesito #4
  1. Con riferimento all’art. 18.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione dell’offerta tecnica -proposta progettuale”:
    • si richiede  la modalità di valutazione e altri punteggi della proposta progettuale relativa alla sezione INTERVENTI AGGIUNTIVI DEL SERVIZIO EXTRA, anche in merito alla tariffazione proposta per l’utenza pomeridiana;
    • Si richiede se i 18 sotto criteri che compongono la griglia di valutazione dovranno essere ripercorsi per ciascuna delle due sezioni e sottosezioni che compongono l’Offerta Tecnica. In sostanza, i 18 sotto criteri dovranno essere ripetuti per 2 o più volte? E nel caso affermativo come saranno attribuiti i punti?
    • Si richiede, in  riferimento al criterio di valutazione “Figure professionali aggiuntive, formazione”, come si contestualizzano i primi due sotto criteri, ossia: “Proposta progettuale relativa alla manutenzione e sostituzione in corso di gestione degli allestimenti interni dei locali riferita alle attrezzature e agli arredi ecc.” e “Proposta progettuale relativa alla manutenzione e sostituzione in corso di gestione delle attrezzature e ad ogni altro adeguamento del centro per conservarne la funzionalità ecc.”?
16/02/2021 12:43
Risposta
Con riferimento all’art. 18.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione dell’offerta tecnica – proposta progettuale”:
1) e 2) Implicando chiarimenti sulla medesima questione, si fornisce una stessa risposta ad entrambi i quesiti 1 e 2 qui posti.
Dalla formulazione dell’art. 16 punto 2) del Disciplinare di gara non si rileva la richiesta di predisporre anche l’elaborato “RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA del PROGETTO TECNICO-GESTIONALE” in sezioni distinte, così come, invece, richiesto per l’elaborato di cui al precedente punto 1), in quanto, ai fini dell’attribuzione del punteggio per ciascuno dei 18 sottocriteri in cui sono articolati i 5 criteri di valutazione considerati, il PROGETTO TECNICO-GESTIONALE del SERVIZIO costituisce un unicum organico da valutare e sta alla tecnica redazionale ed alla modalità descrittiva dell’offerente far emergere, per ciascuno specifico aspetto oggetto del singolo criterio-sottocriterio di valutazione, quanto risulta dal proprio progetto e nella parte riferita al servizio ordinario e nella parte riferita al servizio extra, relativamente ad entrambi i servizi da svolgere (servizio socio-educativo per disabili e servizio socio-assistenziale per le autonomie dei disabili).
Nulla vieta, tuttavia, che anche nell’elaborazione della RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA del PROGETTO, l’offerente riproponga la stessa tecnica redazionale seguita nella predisposizione del progetto, curando di “raccontarne” il contenuto seguendo la medesima distinzione in sezioni ed evidenziandone gli specifici profili considerati dai 18 subcriteri di valutazione in base ai quali attribuire i punteggi secondo la tabella di cui all’art. 18.1 del Disciplinare.     
3) Relativamente al 5° criterio di valutazione “Figure professionali aggiuntive, formazione”, si è incorsi in alcuni refusi che necessitano di opportuni chiarimenti e/o correttivi.
In primis, per quanto non risulti il corretto riferimento anche all’oggetto dei primi due sotto-criteri nella rubrica del criterio di valutazione, che si riferisce solo agli ultimi due sotto-criteri relativi alle figure professionali aggiuntive ed alla formazione, i primi due sotto-criteri vanno qui ribaditi e confermati.
Il primo dei due sottocriteri deve intendersi riferito più complessivamente agli ambienti e spazi del Centro, avuto riguardo alle relative destinazioni ed agli eventuali adeguamenti impiantistici e tecnologici occorrenti per finalizzare tali destinazioni, non essendo perciò conferente, in tale primo sottocriterio, il riferimento agliallestimenti interni dei locali riferita alle attrezzature e agli arredi”. Tale primo sottocriterio e la relativa “proposta progettuale” oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio ivi previsto (max 4 punti), hanno quale loro logico riferimento il progetto tecnico di organizzazione, destinazione ed utilizzo degli spazi del Centro, a firma di proprio Tecnico abilitato, in conformità e nel rispetto di tutti i requisiti strutturali e degli altri previsti dal “Manuale per le autorizzazioni dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative”, che sarà richiesto all’aggiudicatario, preliminarmente all’avvio della gestione, per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento dei due servizi da svolgere (rif. punto 3, prima parte, dell’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto).
Pertanto, più correttamente, tale primo sottocriterio deve intendersi così meglio formulato:
Proposta progettuale relativa alla organizzazione, destinazione ed utilizzo degli spazi del Centro, ivi compresi gli eventuali adeguamenti impiantistici e tecnologici necessari per assicurarne e conservarne la funzionalità e conformità a legge anche nel corso dell’attività, che non deve comportare oneri aggiuntivi e/o supplementari per l’Amministrazione comunale.
Il secondo dei due sottocriteri deve intendersi riferito alle sole dotazioni (attrezzature/arredi), in relazione alla descrizione delle dotazioni attuali del Centro di cui alla seconda parte del punto 3 dell’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.
Resta, pertanto, così correttamente formulato:
Proposta progettuale relativa alla manutenzione e sostituzione in corso di gestione delle attrezzature e ad ogni altro adeguamento del centro per conservarne la funzionalità e conformità a legge, che non deve comportare oneri aggiuntivi e/o supplementari per l’Amministrazione comunale.
Per entrambi i sottocriteri qui riportati, per “proposta progettuale” non deve intendersi elaborato progettuale a firma di Tecnico abilitato, come sarà richiesto soltanto all’aggiudicatario, restando sufficiente la descrizione delle ipotesi di organizzazione/destinazione/utilizzo degli spazi del Centro  e di manutenzione/sostituzione delle dotazioni attuali del Centro formulate dall’offerente, attraverso la medesima tipologia di cartelle di cui consterà il resto della RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA del PROGETTO TECNICO-GESTIONALE.
Riguardo al terzo dei quattro sottocriteriEventuale proposta di figure professionali aggiuntive, messe a disposizione da parte del concorrente, con funzioni di consulenza o supporto in materia psicologica-educativa-riabilitativa o in altre materie inerenti l’organizzazione gestionale, in collegamento e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale”, l’espressione “in collegamento” va eliminata in quanto inconferente.
Per meglio chiarire a quali figure professionali aggiuntive potrà riferirsi tale “proposta” per l’ottenimento dei punteggi previsti (fino a max 4 punti), si fa presente che le stesse potranno essere tutte quelle figure e profili professionali, pur previsti dal Manuale regionale per le autorizzazioni dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative di riferimento, non vincolati al numero degli utenti dei due servizi da svolgere, e il cui intervento sarebbe da attivare solo laddove necessitato dai bisogni degli utenti in quanto eventualmente previsti nei relativi PAI (ad es. logopedista, fisioterapista, interprete lis, assistente alla comunicazione, altro).
Riguardo al quarto ed ultimo dei quattro sottocriteriEventuale proposta con calendario triennale di programmi formativi coerenti con le linee teoriche di riferimento e con gli obiettivi programmatici da effettuarsi oltre al monte ore di formazione organizzata dall’Amministrazione comunale nel limite massimo di 15 ore annuali per ogni educatore”, il riferimento alla “formazione organizzata dall’Amministrazione comunale” va eliminato in quanto inconferente.
Pertanto, più correttamente, tale quarto sottocriterio deve intendersi così meglio formulato:
Eventuale proposta con calendario triennale di programmi formativi coerenti con le linee teoriche di riferimento e con gli obiettivi programmatici, da effettuarsi oltre al monte ore di formazione organizzata per almeno 15 ore annuali per ogni educatore.
 
10/02/2021 11:36
Quesito #5
  1. In riferimento all’art. 9. del capitolato speciale d’appalto, canone concessorio mensile si chiede di esplicitare se nell’offerta economica l’importo aggiuntivo sommato all’importo posto a base di gara, può superare il canone concessorio mensile pari a €1290,00?
16/02/2021 12:44
Risposta
1) Si.
 
10/02/2021 11:37
Quesito #6
 
  1. Tema covid19 e oneri della sicurezza:
  • Negli oneri della sicurezza da esplicitare nell’offerta economica dovranno essere ricompresi oltre a quelli ordinari da DVR anche quelli relativi al rischio biologico covid19?;
  • Le chiusure straordinarie a seguito di ordinanze sindacali riferite alle scuole (cfr. Art. 14 del Capitolato speciale d’appalto), se prolungate e reiterate per cause di forza maggiore (es. emergenza sanitaria) vengono considerati ugualmente fatturabili per intero?
16/02/2021 12:48
Risposta
Tema covid19 e oneri della sicurezza:
1) La domanda attiene a dati e valutazioni di pertinenza esclusiva dell’offerente. Pertanto, può solo ripetersi quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara, ossia che nell’offerta economica, relativamente alla voce “COSTI SICUREZZA” il concorrente indicherà l’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendale.
2) Le chiusure straordinarie a seguito di ordinanze sindacali riferite alle scuole di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, sono generalmente motivate da cause eccezionali di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario (tipico l’esempio delle precipitazioni nevose), e che, come tali, non comportano riduzioni nell’importo del rateo mensile del corrispettivo annuo d’appalto di € 230.000,00 IVA compresa, se ed in quanto dovuta, previsto dall’art. 8 del CSA.
Nel quesito, tuttavia, dopo essersi riferiti al richiamato art. 14 del Capitolato, si fa l’ipotesi di chiusure prolungate e reiterate, riportando tra parentesi l’esempio dell’emergenza sanitaria, che da un lato, non è più ipotesi eccezionale, in quanto già in atto al momento dell’avvio della presente procedura di gara, e dall’altro, esorbita dai poteri di ordinanza sindacale.
Al riguardo, sembrerebbe più conferente, quindi, rispondere che, laddove in vigenza di rapporto, si verifichino casi di sospensioni del servizio imposte da Autorità e livelli di governo diversi da quello comunale per circostanze straordinarie, quali anche le misure prescritte dall’emergenza sanitaria, potranno valere le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice degli Appalti.
 
12/02/2021 12:27
Quesito #7
  1. Con riferimenti al punto 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria lettera b) fatturato specifico del disciplinare di gara, con la presente si richiede se lo stesso è soddisfatto dal rinveniente da servizi residenziali e semiresidenziali per disabili psichiatrici?
  2. Nei servizi pomeridiani aggiuntivi, l’impegno economico mensile delle tariffe è incassato dall’Amministrazione Comunale?
  3. Laddove incassato dall’Amministrazione Comunale e ridotto per le fasce isee, il raggiungimento alla contribuzione totale mensile viene corrisposto dall’Amministrazione Comunale?
  4. Nel caso di attività aggiuntiva pomeridiana e determinata la quota mensile, laddove tutti gli utenti dovessero avere isee al disotto della quota minima ( €10.000,00) e quindi l’accesso gratuito, la retta sarà corrisposta dall’Amministrazione Comunale?
  5. In riferimento all’art 19 del capitolato speciale d’appalto “attività del centro: prestazioni del servizio ordinario e interventi aggiuntivi del servizio extra al punto o) servizio trasporto, viene chiarito che il servizio sarà assicurato a cura e con oneri a carico del gestore. Il relativo mezzo o mezzi di trasporto è a carico del Comune o gestore? 
  6. Nel regolamento per l’organizzazione e la gestione del Centro diurno comunale socio-educativo e socio-assistenziale per le autonomie dei disabili, all’art.11, si identifica la composizione e il ruolo dell’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) disciplinato dalla sottoscrizione di apposito protocollo di intesa siglato tra il Comune e l’Azienda sanitaria locale. Essendo determinate la presenza dell’UVM per la valutazione di ogni singola ammissione o dimissione, si chiese se tal protocollo è già sottoscritto e operativo. Nel caso non ancora sottoscritto e operativo, si chiede di esplicitare la tempistica necessaria in tal senso. 
  7. Le ammissioni degli utenti al Centro, inclusi coloro che sono frequentanti, devono comunque avere una nuova valutazione e validazione da parte dell’UVM?
 
 
16/02/2021 12:49
Risposta
1) Si.
2) No. Le tariffe per l’accesso agli interventi del cd. servizio extra, a totale carico delle famiglie che ne fanno richiesta, sono corrisposte direttamente al gestore del Centro e il mancato pagamento dell’importo dovuto a titolo di contribuzione determina la sospensione dalla frequenza del progetto/laboratorio dell’utente interessato, fino ad avvenuta sanatoria della morosità (rif. artt. 5 e 8 Capitolato Speciale d’Appalto).
3) Confermato che l’introito della contribuzione delle famiglie per la partecipazione alle attività/progetti del cd. servizio extra spetta all’aggiudicatario, si richiama l’attenzione dei partecipanti alla procedura sulla circostanza che il dettaglio dei costi, le tariffe proposte distintamente per fasce ISEE e percentuali di contribuzione come riportate nel Regolamento e nel Capitolato Speciale, nonché le condizioni minime di attivazione di ogni singolo progetto riportato nell’offerta tecnico-gestionale (ad es. numero minimo di partecipanti, importo minimo di copertura costo progetto, qualsiasi altra condizione ritenuta necessaria per dare corso all’attivazione del progetto), vanno puntualmente indicate dallo stesso soggetto offerente.
Pertanto, indicato il costo del progetto, l’offerente è altresì onerato di esplicitare il numero minimo di partecipanti, l’introito minimo da tariffe previsto per l’attivazione del progetto/laboratorio, senza poter considerare alcun onere a carico dell’A.C..
4) Si ripete la risposta di cui al superiore punto 3).
5) Il mezzo di proprietà comunale messo a suo tempo a disposizione dell’attuale gestore del Centro per il servizio di trasporto degli utenti, non è più in funzione, cosicché oggi il servizio è svolto con un mezzo assicurato con oneri a carico dell’affidatario. L’A.C. ha ricevuto qualche tempo fa alcune proposte di sponsorizzazioni per la disponibilità, in comodato gratuito, di mezzi da poter utilizzare per il trasporto degli utenti del Centro, che, tuttavia, non risultavano formalizzate alla data di avvio della presente procedura. Pertanto, al momento e fino a quando non si rendano disponibili mezzi da parte del Comune, gli oneri per la disponibilità del mezzo devono ritenersi a carico dell’aggiudicatario.
6) La designazione dei componenti dell’U.V.M. tra il personale professionale dell’equipe psicosociale del Servizio Sociale comunale e dell’Azienda Sanitaria di Matera attiene alle competenze delle Amministrazioni di appartenenza prima ed a prescindere dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui è menzione nell’art. 11 del Regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e la gestione del Centro diurno comunale socio-educativo e socio-assistenziale per le autonomie dei disabili. Ugualmente, scaduto il precedente protocollo d’intesa, sono in corso le interlocuzioni tra Comune e ASM per la sottoscrizione del nuovo protocollo.
7) Riguardo le ammissioni degli utenti al Centro, e riguardo gli utenti attuali, garantiti nella continuità delle prestazioni del servizio dalla norma transitoria di cui all’art. 18 del Regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e la gestione del Centro, si rinvia agli artt. 7 e 11 del medesimo Regolamento, da cui si ricavano le condizioni in presenza delle quali rinnovare le valutazioni di competenza dell’U.V.M. anche per gli ospiti odierni, in presenza di un quadro della patologia modificato o di un PAI da rivedere, ovvero per definire il servizio (socio-educativo o socio-assistenziale per le autonomie dei disabili) da far loro frequentare al momento dell’avvio della nuova gestione.
 

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