Annullato

Gara #1558

PROCEDURA APERTA – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
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Informazioni appalto

30/03/2021
Aperta
Servizi
€ 23.700.000,00
Iaconi Valeria
GIULIANOVA

Categorie merceologiche

9051 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti
9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
9068 - Servizi di pulizia di spiagge

Lotti

Annullato
1
86557441EA
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dell’Ente secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, sono i seguenti:
a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
1. raccolta domiciliare della frazione urbana residua, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, e degli scarti verdi prodotti da utenze domestiche;
2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
3. raccolta in modo differenziato di oli vegetali esausti e di indumenti usati da utenze domestiche;
4. raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE prodotti da utenze domestiche;
5. gestione del Centro di Raccolta, comprensivo del presidio, dello svuotamento dei contenitori e quant’altro necessario, secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati;
6. raccolta dei rifiuti in ambito portuale e spazzamento dell’area portuale;
7. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso oneri/ricavi di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel presente capitolato;
b) servizi di igiene urbana, quali spazzamento e lavaggio strade, pulizia delle aree mercatali e manifestazioni, pulizia delle spiagge ed altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati e ogni onere di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel presente capitolato;
c) realizzazione e gestione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
d) campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, ad eccezione dei rifiuti di cui al precedente punto a.6), i quali debbono essere smaltititi a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell’Ente.
€ 23.700.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

28/04/2021 14:00
10/05/2021 14:00
24/05/2021 09:00

Allegati

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16/12/2023 16:36
350.44 kB

Chiarimenti

08/04/2021 16:35
Quesito #1
si chiede di precisare quanto indicato all’art. 34 – requisiti di partecipazione – punto 3) capacita economica finanziaria – se è sufficiente una sola dichiarzione bancaria, in quanto la scrivente opera con un solo istituto bancario
13/04/2021 09:53
Risposta
Si precisa che per la partecipazione alla procedura di gara è necessario produrre idonea dichiarazione di  almeno due istituti bancari, come stabilito nei documenti di gara e, più precisamente:
- nei requisiti di partecipazione art. 34, p.to 3.2 del Capitolato Speciale d’appalto,
- al capitolo 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Bando.
Nel CSA è specificato che, a pena di esclusione, gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziario descritti all’art. 34, p.to 3) Capacità economica e finanziaria, tra cui sono comprese le idonee dichiarazioni di  almeno due istituti bancari.
15/04/2021 12:37
Quesito #2
In riferimento al requisito FATTURATO GLOBALE MEDIO ANNUO PUNTO 5 – ART. 6.2 del Disciplinare di gara si chiede di chiarire se il triennio finanziario di ferimento è 2017-2018-2019 
 
16/04/2021 10:06
Risposta
Si precisa che il fatturato globale medio annuo deve essere  riferito al triennio  2018 – 2019 – 2020.
Ciò in analogia con quanto indicato nei “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” richiesti al successivo punto 6.3 del Bando.

A tal proposito si precisa altresì che i “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” che gli O.E. devono possedere sono riferiti al triennio 2018-2019-2020 e non già al triennio 2017-2018-2019, come ERRONEAMENTE indicato all’art. 34, p.to 4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 32).

In sintesi:

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi: annualità 2018 – 2019 – 2020

Elenco dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta: annualità 2018 – 2019 – 2020
 
15/04/2021 17:38
Quesito #3
In riferimento al punto 9 dell’art. 13.3.1.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE si chiede se il SOPRALLUOGO è obbligatorio e quali sono le modalità per effetuare la richiesta. 
16/04/2021 10:13
Risposta
Il sopralluogo, regolamentato dall’art. 79, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, permette ai concorrenti partecipanti ad una procedura di selezione di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l’appalto, così da poter formulare un’offerta più precisa e puntuale, nonché garantire l’Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti.

Nell’appalto in oggetto, non è richiesto il sopralluogo con rilascio di attestazione della Stazione Appaltante e pertanto non sono state previste modalità per effettuare tale richiesta.

Cionondimeno, ritenendo comunque determinante il sopralluogo, la dichiarazione di presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è stata inserita fra le dichiarazioni da rendere anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
23/04/2021 09:24
Quesito #4
Essendo richiesto un fatturato globale annuo per il triennio 2018/2019/2020 ed avendo le imprese la possibilità per legge di depositare i bilanci entro luglio dell’anno sucessivo, si chiede se per la dimostrazione del requisito per l’anno 2020, non essendo ancora stato depositato il blancio, sia possibile indicare un dato provvisorio oppure il dato di fatturato da dichiarazione Iva anche se trattasi di società di capitali (srl)
 
27/04/2021 15:41
Risposta
In relazione al quesito si precisa che l’ultimo periodo del punto 6.2  del Bando - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA riporta:
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice dei contratti pubblici,  l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Il dato di fatturato rilevabile dalla dichiarazione Iva è ritenuto idoneo.          
 
16/04/2021 14:40
Quesito #5
In ordine alla fatturazione del canone di appalto, si chieda conferma dell’interpretazione secondo cui l’importo di fatturazione sarà determinato “ a corpo “ con rateo mensile sul canone annuo dedotto dello sconto di gara , e non “ a misura “  in ordine quindi alle quantità di rifiuto avviate a smaltimento.
28/04/2021 14:08
Risposta
Si conferma che l’importo di fatturazione sarà determinato “ a corpo “ con rateo mensile sul canone annuo dedotto dello sconto di gara.
 
16/04/2021 19:28
Quesito #6
Per quanto riguarda i requisiti di natura tecnico-professionale ossia l’aver sostenuto nel triennio precedente per almeno 24 mesi consecutivi un comune con una popolazione di almeno 20.000 abitanti serviti con il sistema domiciliare si chiede se è possibile il comulo di due comuni la cui somma di abitanti è pari o superiore a 20.000 abitanti.



 
03/05/2021 09:48
Risposta
Il requisito è soddisfatto esclusivamente quando il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta è svolto in un Comune avente una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 (ventimila) abitanti residenti. Quindi non può soddisfare tale requisito il servizio svolto presso due comuni la cui somma di abitanti è pari o superiore a 20.000 abitanti, anche se tale affidamento è disciplinato da un unico contratto.
 
28/04/2021 12:17
Quesito #7
Nel caso di ricorso al subappalto, poiché il comma 6 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 risulta sospeso ai sensi di legge fino al 31/12/2021, si chiede di confermare che in sede di presentazione dell’offerta è sufficiente indicare l’elenco delle prestazioni da subappaltare con la relativa quota, nei limiti di legge (minore del 40%), e che pertanto non è necessario indicare le generalità dei subappaltatori.


 
03/05/2021 09:54
Risposta
Si conferma che la  quota  dell’eventuale subappalto non può superare  il 40% dell'importo complessivo del contratto a termini del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016  come modificato dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021), e che non è necessario indicare la generalità dei subappaltatori.
27/04/2021 10:28
Quesito #8
In riferimento alla modalità di presentazione dell’offerta, si chiede di specificare la dimensione massima in Megabyte dei documenti richiesti e nello specifico:
  • Dimensione massima (in Mb) di ogni singolo file;
  • Dimensione totale massima (in Mb) di ogni singola busta.
03/05/2021 18:29
Risposta

La piattaforma non pone limiti sulla dimensione dei files.

27/04/2021 12:24
Quesito #9

Quesito 1
Relativamente al requisito di cui al punto 6, paragrafo 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale della pag. 6 del disciplinare di gara, ovvero:
" Elenco dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta. In particolare tale servizio dovrà essere stato svolto nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020), per un periodo non inferiore a 24 mesi consecutivi, in un Comune avente una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 (ventimila) abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare."
  1. Si chiede conferma che il requisito è soddisfatto anche nell’ ipotesi di affidamento del servizio ivi descritto da parte del competente Ente di Governo dell’ATO (art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 e art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011), quando tale affidamento è disciplinato da un unico contratto e riguarda unitariamente una popolazione non inferiore a quanto richiesto nel disciplinare, anche se distribuita su più Comuni.
Il requisito di esperienza di cui si tratta è ugualmente garantito tanto in caso gestione del servizio in un solo Comune con popolazione non inferiore agli abitanti richiesti, quanto in caso di gestione del servizio affidato formalmente sul territorio di più Comuni ma con un unico atto di affidamento e con un unico contratto da parte dell’Ente di governo dell’ATO, sempre che la popolazione servita sia almeno pari ai predetti abitanti. Infatti, in entrambe le fattispecie l’organizzazione e lo svolgimento del servizio devono prendere a riferimento l’intero territorio e, quindi, tali organizzazione e svolgimento non differiscono nelle due ipotesi.
In sostanza, anche nel caso dell’affidamento da parte dell’Ente di Governo dell’ATO il gestore è chiamato a organizzare ed espletare il servizio in maniera unitaria, così come farebbe in caso di affidamento da parte di un singolo Comune con popolazione non inferiore agli abitanti richiesti.
L’interpretazione di cui sopra appare la sola rispondente all’art. 83, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 il quale esige che i requisiti di capacità richiesti dalla Stazione Appaltante siano “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
La norma è applicabile oltre che alle gare d’appalto altresì a quelle finalizzate all’aggiudicazione di concessioni e/o alla costituzione di partenariati pubblici e privati (così rispettivamente gli artt. art. 164, comma 2 e 179, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016) ed inoltre conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il potere discrezionale delle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, dal momento che tale potere incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e del rispetto del principio della libera concorrenza” (TAR Lazio, Roma, II, 10 maggio 2016, n. 5470).
In definitiva, è evidente che una lettura della disposizione di gara diversa da quella di cui qui si chiede conferma determinerebbe una manifesta e del tutto ingiustificata restrizione della concorrenza.
 
  1. Si chiede inoltre, nel caso in cui si alleghi alla documentazione di gara la certificazione originale rilasciata e firmata dall’Ente in formato p7m, se è necessario apporre sulla stessa anche la firma digitale del legale rappresentante del concorrente.
           Nell’ipotesi alternativa in cui si alleghi la certificazione in copia conforme, si chiede se la stessa può essere resa ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.

Quesito 2
In merito alla dimostrazione del fatturato globale medio annuo, premesso che il bilancio dell’anno 2020 sarà approvato nei termini di legge entro 180 giorni dal 31/12/2020 per effetto del Decreto Mille proroghe,
si chiede se il requisito risulta comprovato nei seguenti casi alternativi:
  • presentazione degli ultimi 3 bilanci già approvati, ovvero relativi al triennio 2017-2018-2019;
  • presentazione degli ultimi 2 bilanci già approvati relativi al biennio 2018-2019 e presentazione del quadro VE50 del Modello Iva 2021 per il periodo d’imposta 2020;
  • Qualora il fatturato globale medio annuo richiesto sia soddisfatto con le sole n.2 annualità 2018 - 2019, si chiede di confermare che il requisito risulti comprovato con la presentazione dei soli due bilanci relativi al suddetto biennio.


 
03/05/2021 18:39
Risposta
RISPOSTA 1
1.1 Il requisito è soddisfatto esclusivamente quando il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta è svolto in un Comune avente una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 (ventimila) abitanti residenti. Quindi non può soddisfare tale requisito il servizio svolto presso due comuni la cui somma di abitanti è pari o superiore a 20.000 abitanti.

1.2 si conferma che nel caso in cui si alleghi alla documentazione di gara la certificazione originale rilasciata e firmata dall’Ente in formato p7m, non è necessario apporre sulla stessa anche la firma digitale del legale rappresentante del concorrente.
Nell’ipotesi alternativa in cui si alleghi la certificazione in copia conforme, si conferma che la stessa può essere resa ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000

RISPOSTA 2
Il requisito risulta comprovato nei seguente caso:  presentazione degli ultimi 2 bilanci già approvati relativi al biennio 2018-2019 e presentazione del quadro VE50 del Modello Iva 2021 per il periodo d’imposta 2020.

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