Scaduto
SIRIGNANO
Gara #2865
Procedura aperta per lâaffidamento dei lavori di âRealizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico â â CUP: E53H19000480001Â â CIG: 8677474E10Informazioni appalto
18/06/2021
Aperta
Lavori
€ 665.751,08
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
1
8677474E10
E53H19000480001
Qualità prezzo
Procedura aperta per lâaffidamento dei lavori di âRealizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico â â CUP: E53H19000480001Â â CIG: 8677474E10
Procedura aperta per lâaffidamento dei lavori di âRealizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico â â CUP: E53H19000480001Â â CIG: 8677474E10
€ 647.134,68
€ 224.814,95
€ 18.616,40
Scadenze
01/07/2021 12:00
09/07/2021 12:00
09/07/2021 12:01
Allegati
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37.72 MB | |
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1.49 MB | |
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388.95 kB |
Chiarimenti
28/06/2021 14:42
Quesito #1
Oggetto: Procedura Aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa - âRealizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico â - RICHIESTA CHIARIMENTI
Il Disciplinare di Gara al punto 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLâOFFERTA TECNICA richiede per il sub-criterio A2, la definizione di âProposte integrative e/o migliorative finalizzate al miglioramento funzionale delle opere a base di gara attraverso ulteriori opere complementari per una maggiore integrazione dellâintervento nel contesto territorialeâ.
Atteso che gli elaborati progettuali, descrittivi, grafici ed economici, sono riferiti ad un progetto esecutivo, e pertanto univocamente definito relativamente agli interventi a farsi, si chiede di chiarire cosa si intenda per âulteriori opere complementariâ.
Sembra opportuno sottolineare che la richiesta di cui al sub-elemento A2, del peso di ben 20 punti (pari a oltre il 20% degli 85 punti totali dellâofferta tecnica), non trovando riscontro alcuno negli elaborati progettuali, si configurerebbe quale richiesta di opere aggiuntive in contrasto con lâart. 95 c. 14-bis del Codice dei Contratti ( âIn caso di appalti aggiudicati con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per lâofferta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base dâastaâ ).
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Il Disciplinare di Gara al punto 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLâOFFERTA TECNICA richiede per il sub-criterio A2, la definizione di âProposte integrative e/o migliorative finalizzate al miglioramento funzionale delle opere a base di gara attraverso ulteriori opere complementari per una maggiore integrazione dellâintervento nel contesto territorialeâ.
Atteso che gli elaborati progettuali, descrittivi, grafici ed economici, sono riferiti ad un progetto esecutivo, e pertanto univocamente definito relativamente agli interventi a farsi, si chiede di chiarire cosa si intenda per âulteriori opere complementariâ.
Sembra opportuno sottolineare che la richiesta di cui al sub-elemento A2, del peso di ben 20 punti (pari a oltre il 20% degli 85 punti totali dellâofferta tecnica), non trovando riscontro alcuno negli elaborati progettuali, si configurerebbe quale richiesta di opere aggiuntive in contrasto con lâart. 95 c. 14-bis del Codice dei Contratti ( âIn caso di appalti aggiudicati con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per lâofferta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base dâastaâ ).
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30/06/2021 09:03
Risposta
Con riferimento al quesito posto ed in relazione alla definizione di opera aggiuntiva di cui alla normativa citata nel quesito dell' operatore economico si rappresenta quanto segue.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che  "per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo lâidentità strutturale e/o funzionale dellâopera oggetto dellâappalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dellâopera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui allâart. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis." (Tar Molise, Campobasso, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340).
Pertanto elementi progettuali che non modificano sostanzialmente lâoggetto dellâappalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell'intervento, risultano compatibili con il divieto di cui allâart. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016 (introdotto dal primo correttivo al Codice dei contratti d.lgs. 56/2017) in quanto âla ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dellâart. 59 del âCodiceâ), lâaggiudicazione possa essere disposta â come per il passato è spesso avvenuto â premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dellâattribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo allâordinario sviluppo dellâopera per come essa è definita dallâAmministrazione nella lex specialis di garaâ (T.A.R. Venezia, Sez. I, 26/08/2019 n. 938).
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La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che  "per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo lâidentità strutturale e/o funzionale dellâopera oggetto dellâappalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dellâopera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui allâart. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis." (Tar Molise, Campobasso, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340).
Pertanto elementi progettuali che non modificano sostanzialmente lâoggetto dellâappalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell'intervento, risultano compatibili con il divieto di cui allâart. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016 (introdotto dal primo correttivo al Codice dei contratti d.lgs. 56/2017) in quanto âla ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dellâart. 59 del âCodiceâ), lâaggiudicazione possa essere disposta â come per il passato è spesso avvenuto â premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dellâattribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo allâordinario sviluppo dellâopera per come essa è definita dallâAmministrazione nella lex specialis di garaâ (T.A.R. Venezia, Sez. I, 26/08/2019 n. 938).
Â
28/06/2021 16:59
Quesito #2
Buongiorno, la scrivente vorrebbe sapere se lâimporto di ⬠375,00 da pagare allâANAC fosse giusto oppure trattasi di un mero errore.
Grazie in anticipo per la risposta, Cordiali Saluti!
Grazie in anticipo per la risposta, Cordiali Saluti!
30/06/2021 09:04
Risposta
Si riscontra alla richiesta di chiarimento da parte di codesta impresa facendo presente che per mero errore materiale è stata indicata la cifra di ⬠375,00 in luogo della cifra di euro ⬠70,00.
Pertanto lâimporto da corrispondere allâANAC è pari ad euro ⬠70,00.
Â
Pertanto lâimporto da corrispondere allâANAC è pari ad euro ⬠70,00.
Â
29/06/2021 09:46
Quesito #3
Buongiorno,Â
si chiede alla S.A., se è possibile fornirci un computo suddiviso per stralcio di intervento poichè ci risulta difficile individuare gli interventi descritti nel computo.
Cordiali saluti
si chiede alla S.A., se è possibile fornirci un computo suddiviso per stralcio di intervento poichè ci risulta difficile individuare gli interventi descritti nel computo.
Cordiali saluti
30/06/2021 09:05
Risposta
Si riscontra alla richiesta da parte di codesta impresa facendo presente che i documenti posti a base di gara sono quelli forniti dal progettista ed approvati dallâEnte e che non vi è ulteriore documentazione.
Â
Â
29/06/2021 11:53
Quesito #4
Buongiorno, dove possiamo trovare lâallegato âEâ ovvero lâAtto unilaterale dâobbligo? Grazie in anticipo per la risposta, Cordiali Saluti!
30/06/2021 09:06
Risposta
Si riscontra alla richiesta di chiarimento da parte di codesta impresa facendo presente che, come già segnalato con avviso del 21/06/2021, pubblicato sulla piattaforma Asmecomm e allâalbo pretorio del comune di Sirignano, che per mero errore materiale è stato indicato tra gli allegati al Disciplinare di Gara lâAtto Unilaterale dâObbligo (ALLEGATO âEâ) del quale non si deve tenere conto nella produzione degli atti di gara.
Â
Â
30/06/2021 12:18
Quesito #5
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA CON O.E.P.V. PER âRealizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologicoâ CUP: E53H19000480001CIG: 8677474E10 Richiesta chiarimento
 Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
Â
 Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Per il sopralluogo è necessaria la partecipazione del tecnico comunale o è sufficiente che lâimpresa di rechi sui luoghi autonomamente?
- Lâimporto della Garanzia Provvisoria deve essere calcolato sullâimporto a base di gara indicato al punto 4.2 del disciplinare di gara (⬠665.751,08) oppure sul quantitativo totale dellâappalto indicato al punto II.2.1) del bando di gara (⬠999.526,32)?
Â
01/07/2021 09:03
Risposta
Si riscontra alla richiesta di chiarimento da parte di codesta impresa facendo presente che:
- Come indicato al punto 11 del Disciplinare di gara, il sopralluogo è da effettuarsi in forma autonoma; inoltre, come stabilito al punto 15.6 del Disciplinare di gara, lâavvenuto sopralluogo è da dichiarare unicamente utilizzando il modello allegato All.F Dichiarazione di sopralluogo autonomo;
- Lâimporto della Garanzia Provvisoria è da calcolarsi sullâimporto a base di gara, ai sensi dellâart.93 del D.lgs 50/2016.
01/07/2021 11:02
Quesito #6
Visti la complessità dei criteri dellâofferta tecnica e il poco tempo avuto dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando, si chiede una proroga di 10 giorni per consentire una più accurata elaborazione dellâofferta tecnica.
Restando in attesa di Vs. riscontro porgiamo Cordiali Saluti
Â
Restando in attesa di Vs. riscontro porgiamo Cordiali Saluti
Â
02/07/2021 09:39
Risposta
Si riscontra alla richiesta di codesta impresa facendo presente che i tempi sono esclusivamente quelli previsti dalla lex specialis di gara.
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