Inviato esito

Gara #4519

LAVORI DI RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ALLA VIA BEBIANA CUP: J48E18000190006 CIG: 8902004617 – Gara lavori
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Informazioni appalto

20/09/2021
Aperta
Lavori
€ 1.760.871,48
CORBO GIUSEPPE
CAMPOLATTARO

Categorie merceologiche

452142 - Lavori di costruzione di edifici scolastici

Lotti

Inviato esito
1
8902004617
J48E18000190006
Qualità prezzo
LAVORI DI RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ALLA VIA BEBIANA CUP: J48E18000190006 CIG: 8902004617 – Gara lavori
LAVORI DI RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ALLA VIA BEBIANA CUP: J48E18000190006 CIG: 8902004617 – Gara lavori
€ 1.722.777,32
€ 508.190,66
€ 38.094,16
€ 1.734.168,43
54 14/03/2022
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01071550626 BARONE COSTRUZIONI SRL
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

266
29/10/2021
Cognome Nome Ruolo
Parlapiano Bruno Presidente
Ventura Adamo Componente
Vetrone Edmondo Componente

Commissione valutatrice

266
29/10/2021
Cognome Nome Ruolo
Parlapiano Bruno Presidente
Ventura Adamo Componente
Vetrone Edmondo Componente

Scadenze

18/10/2021 10:00
22/10/2021 12:00
29/10/2021 17:00

Allegati

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2.08 MB
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16/12/2023 22:20
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43555 - Avviso di appalto aggiudicato.1647421930.pdf
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16/12/2023 22:20
44.68 kB

Chiarimenti

17/09/2021 17:26
Quesito #1
La categoria OG11 II  può sostituire le categorie scorporabile OS28 ?
20/09/2021 10:04
Risposta
La categoria OG11 II non può sostituire la categoria scorporabile OS28.
20/09/2021 12:09
Quesito #2
 Si chiede conferma che la categoria OG9, avendo un’incidenza percentuale sul totale dell’appalto del 4,6%, sia subappaltabile al 100%, potendola caricare sulla categoria prevalente OG1.

Grazie
21/09/2021 08:36
Risposta
Con riferimento al Suo quesito si specifica che:
- La categoria OG9, la quale rappresenta una esigua porzione del totale dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. n°105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere subappaltata al 100%. Detto articolo al comma 5 recita “…..Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture…..”
- La categoria OG9 non può essere caricata sulla categoria prevalente OG1.
20/09/2021 16:37
Quesito #3
Buongiorno,
con la presente si chiede se codesta impresa in possesso della SOA OG1 classe III-BIS e OG11 classe I possa partecipare in maniera singola dichiarando il subappalto al 100% per la categoria OG9 in quanto tale non supera i 150.000 euro ed è solo 4,6 % dell’appalto così come dichiarato dal d. lgs. 50/2016 e se sia possibile sostituire la categoria OS28 con la categoria OG11 da noi posseduta.
Grazie.
21/09/2021 08:38
Risposta
Con riferimento al Suo quesito si specifica che:
- La categoria OG9, la quale rappresenta una esigua porzione del totale dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. n°105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere subappaltata al 100%. Detto articolo al comma 5 recita “…..Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture…..”
- La categoria OS28 non può essere sostituita dalla categoria OG11.
21/09/2021 12:46
Quesito #4
Buongiorno, la scrivente impresa vorrebbe sapere se il pagamento di € 600,00 a favore dell’ANAC si tratta di un mero errore. In attesa di vostra risposta vi porgiamo cordiali saluti. 
22/09/2021 10:31
Risposta
In risposta al Suo quesito, si specifica che l’importo di € 600 è riferito alle stazioni appaltanti, come da tabella di cui alla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174 
21/09/2021 11:36
Quesito #5
Vi è la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante per la categoria OS28 ? 
 
22/09/2021 11:30
Risposta
In merito alla Sua richiesta si fa presente che è possibile ricorrere al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti di cui all’art. n105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
22/09/2021 17:48
Quesito #6
Nel prendere atto che la stazione appaltante in data 17/09/2021 in risposta al Quesito n. 1 ha asserito che “la categoria OG11 II non può sostituire la Categoria Scorporabile OS28” si precisa che l'art. 79, comma 16, del  D.P.R. 207/2010, dispone che l'impresa qualificata nella categoria  OG11  può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e  OS30, per  la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.
Tutto ciò premesso, al fine di favorire il principio del favor partecipationis nella disciplina degli appalti pubblici si chiede alla Stazione Appaltante di rettificare la propria risposta alla suddetta FAQ o di chiarire ai concorrenti in base a quale norma non ritiene possibile tale eventualità.

 
27/09/2021 09:03
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, ed in rettifica al chiarimento n°1, si specifica che secondo quanto sancito dall’art. n°79 comma n°16 D.P.R. n°207/2010 recita “Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 % - categoria OS 28: 70 % - categoria OS 30: 70 % L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e' definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cosi' individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: - categoria OS 3: 10 % - categoria OS 28: 25 % - categoria OS 30: 25 %”
22/09/2021 17:51
Quesito #7
Nel prendere atto che la stazione appaltante in data 17/09/2021 in risposta al Quesito n. 1 ha asserito che “la categoria OG11 II non può sostituire la Categoria Scorporabile OS28” si precisa che l'art. 79, comma 16, del  D.P.R. 207/2010, dispone che l'impresa qualificata nella categoria  OG11  può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e  OS30, per  la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.
Tutto ciò premesso, al fine di favorire il principio del favor partecipationis nella disciplina degli appalti pubblici si chiede alla Stazione Appaltante di rettificare la propria risposta alla suddetta FAQ o di chiarire ai concorrenti in base a quale norma non ritiene possibile tale eventualità.

 
27/09/2021 09:06
Risposta
Vedasi risposta quesito n°7
24/09/2021 12:35
Quesito #8
Buongiorno, 
si richiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto con il solo possesso della categoria OG1, e se è possibile subappaltare al 100% sia la categoria OG9 che OS28
Cordiali Saluti
27/09/2021 09:11
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che esclusivamente con la categoria OG1 non è possibile partecipare alla gara.
Per quanto riguarda le categorie OG9 e OS28 si faccia riferimento ai chiarimenti precedenti e a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
25/09/2021 11:59
Quesito #9
BUONGIORNO
SICCOME NEL DISCIPLINARE SONO INDICATE LE CATEGORIE OG1 – OG9 E OS28,  MENTRE NEL COMPUTO METRICO VIENE RIPORTATA ANCHE LA CATEGORIA OG 11, SI CHIEDE DI SPECIFICARE QUALI CATEGORIE E RELATIVE CLASSIFICHE CORRISPONDONO AI LAVORI DA ESEGUIRE.
DISTINTI SALUTI
28/09/2021 10:19
Risposta
Quanto indicato in disciplinare.
28/09/2021 17:02
Quesito #10
VORREMMO CONFERMA CHE IL SOPRALLUOGO DEBBA ESSERE EFFETTUATO IN FORMA AUTONOMA, SENZA RILASCIO QUINDI  DI ATTESTAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.
CORDIALI SALUTI
29/09/2021 10:58
Risposta
Si veda quanto al Punto 11 e Punto 15.7 del Disciplinare di gara.
27/09/2021 10:28
Quesito #11
Buongiorno,
si richiede se è possibile partecipare alla gara in avvalimento nella categoria OG9 E OS28
Cordiali Saluti
29/09/2021 11:00
Risposta
Vedasi quanto al Punto 8 del Disciplinare di gara.
22/09/2021 11:48
Quesito #12
Vorremmo sapere se, considerato che per la categoria OS28 si può ricorrere al subappalto qualificante, se la scrivente debba coprire con la categoria prevalente l’ importo complessivo dei lavori (se la risposta fosse negativa Vi chiediamo gentilmente di iindicare la normativa che lo vieta).
 Per le opere di cui all’ art 89, comma 11, lettera a) primo periodo Legge 108 del 2021 fino al 31 ottobre, anche per queste categorie superspecialistiche il subappalto non puo’ superare l quota del 50%. Qindi quello che nelle risposte è 30% deve essere considerato il 50% immagino.
Inoltre Vorremmo maggiori chierimenti relativi alla risposta da Voi formulata per la Cat. OG9 che incide del 4,6% e puo’ essere subappaltata al 100%, il riferimento all’ art 105 del Codice è 50% di subappalto? E se viene data in subappalto perchè non si puo’ coprire il suo importo con tiferimento alla Categoria Prevalente? Come va coperto quindi l’ importo della Categoria OG9?
Ringraziamo anticipatamente per la genile collaborazione.
Saluti
30/09/2021 09:26
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto si precisa che:
- Primo periodo: l’impresa deve coprire con la categoria prevalente l’importo complessivo dei lavori;
- Secondo periodo: con riferimento alla citata norma viene considerato il 50%;
- Terzo periodo: nel caso in cui la Categotia OG9 venisse data in subappalto, l’importo va coperto con la categoria prevalente;
27/09/2021 12:42
Quesito #13
Dalla risposta fornita al quesito 6, appare quindi chiaro che si possa partecipare con qualifica in OG11 al posto della categoria OS28, altresì siamo a chiedere con riferimento a quanto risposto al quesito n. 2, se la categoria OG9 puo’ essere coperta dalla OG1 dichiarandone il subappalto al 100%.
Rimaniamo in attesa di un sollecito riscontro.
Distinti saluti.
30/09/2021 09:27
Risposta
Nel caso in cui la Categotia OG9 venisse data in subappalto, l’importo va coperto con la categoria prevalente;
06/10/2021 11:33
Quesito #14
Con riferimento alla disponibilità richiesta da parte della ditta esecutrice, di smontare tutti gli arredi per poi rimontare quelli utilizzabili (Offerta Tecnica), vorremmo sapere se il Comune ha a disposizioni delle aree o dei magazzini presso i quali appoggiare questi materiali.
Distinti saluti
11/10/2021 11:41
Risposta
Salve. In merito al suo quesito, si fa presente che gli arredi troveranno posto presso altra struttura e che eventuali altro materiale recuperabile verrà trasportato presso depositi comunali o in aree temporenee di stoccaggio ovvero in disponibilità della ditta fino a collocazione.
05/10/2021 16:52
Quesito #15
Buongiorno, da una verifica del bando e del disciplinare allegato alla gara si evidenzia che la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 22/10/2021 ore 12.00. 
Invece dalla Piattaforma si  evidenzia che la suddetta data è anticipata al giorno 18/10/2021 ore 12.00 e coincide con la stessa data fine richiesta chiarimenti.
Si resta in attesa 
Saluti
11/10/2021 11:44
Risposta
Buongiorno. In merito alla sua richiesta, si comunica che per mero errore era stata definita come scadenza presentazione offerte la data del 18-10-2021 e che la stessa è stata corretta come da disciplinare in 22-10-2021.
11/10/2021 12:50
Quesito #16
Con riferimento all’ elemento B – B1 dell’ offerta Tecnica, vorremmo capire meglio cosa si intende per “interazione con la Stazione Appaltante per gli adempimenti amministrativi connessi all’ iter procedurale, anche in riferimento alle esigenze legate alla tipologia e ai tempi di finanziamento dell’ Opera”;
più precisamente non capiamo cosa si intende per “TEMPI DI FINANZIAMENTO DELL’ OPERA”, nel Bando di gara è indicato che la copertura finanziaria per realizzazione del progetto è garantita dal Decreto del Ministro dell’ Istruzione n. 192 del 23 giugno 2021, quindi le somme dovrebbero già essere a disposizione.
Vi  ringraziamo anticipatamente.
Distinti Saluti
12/10/2021 09:32
Risposta
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che quanto indicato è inteso come disponibilità finanziaria dell’Ente legato alle modalità di erogazione del contributo.
15/10/2021 18:21
Quesito #17
Si chiede se al fine di coprire la categoria OG9 di importo inferiore a 150.000€ si può fare riferimento alla delibera Anac allegata alla presente, coprendo la stessa con la categoria OS28 vista l’analogia dei lavori. 
18/10/2021 10:44
Risposta
Con riferimento alla richiesta si fornisce risposta affermativa.

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