Aggiudicazione definitiva

Gara #7306

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENEREGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITY” MEDIANTE FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) - PROJECT FINANCING SU PROPOSTA DI UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS 50/2016.
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Informazioni appalto

09/05/2022
Aperta
Servizi
€ 4.020.000,00
ING. DE MAIO MICHELE
SOLOFRA

Categorie merceologiche

502321 - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
92107127FD
D64H21000010005
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENEREGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITY” MEDIANTE FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) - PROJECT FINANCING SU PROPOSTA DI UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS 50/2016.
Gara indetta ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 (finanza di progetto), mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del servizio di illuminazione pubblica del comune di Solofra, con annessi lavori di efficienza energetica con adeguamento normativo, che rivestano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, costituito dal suddetto servizio e dalla fornitura di energia elettrica, come meglio specificato nel progetto di fattibilità, ai sensi del comma 1, art. 183 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti) posto a base di gara.
E' posta a base di gara la proposta presentata dalla società “SOFEIN S.p.A.” già GI ONE S.p.A., come approvata e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione della Giunta Comunale prot. 41 del 17.03.2022;
In particolare, è prevista:
- la gestione economico funzionale da parte del concessionario del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Solofra (AV), la gestione e la manutenzione degli impianti stessi e la fornitura di energia elettrica secondo quanto previsto nella proposta del promotore e quanto offerto in sede di gara, per un periodo massimo di complessivi quindici anni;
- la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori accessori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di proprietà dell'Amministrazione, nonché la direzione e la contabilizzazione dei lavori, l'esecuzione dei lavori accessori, tenuto conto della proposta presentata dal promotore ed, in particolare, dello "studio di fattibilità" e degli altri atti di cui all'art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre alle eventuali migliorie presentate in sede di gara.
Il promotore ha il diritto di prelazione secondo quanto previsto dall'art. 183 commi 9 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .
€ 4.020.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
11940290015 GI ONE S.p.A.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

116
20/06/2022
Cognome Nome Ruolo
Monaco Francesco Commissario - Presidente - Membro esterno
Fasulo Antonio Commissario - Membro esterno
Esposito Michele Commissario - Segretario - Membro interno

Scadenze

03/06/2022 12:00
13/06/2022 12:00
24/06/2022 16:00

Allegati

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Chiarimenti

27/05/2022 10:07
Quesito #1
Buongiorno, siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:
QUESITO N. 1:
con riferimento al paragrafo 6.1.1 “Criteri di valutazione” del disciplinare, non essendo riportati nella relativa tabella i sotto-criteri B4, B5 e B6 si chiede di chiarire se trattasi di refuso. Quanto precede anche in considerazione del fatto che a pagina 30 del disciplinare è indicato “B3-5) Elenco delle certificazioni possedute con allegazioni delle stesse”.
QUESITO N. 2:
con riferimento al paragrafo 6.1.1 “Criteri di valutazione” del disciplinare e, in particolare, ai sott-criteri B5 (certificazione ISO 50001), B7 (certificazione OHSAS 18001), B8 (reating di legalità), si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI, al fine dell’ottenimento dei punteggi previsti, sia sufficiente che le certificazioni in questione siano possedute dall’impresa capogruppo-mandataria.
QUESITO N. 3:
con riferimento al paragrafo 2.4.1 del disciplinare, si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI, sia sufficiente che il requisito relativo all’accreditamento presso il GSE (Gestore Servizi Energetici) al fine di acquisire i tioli di efficienza energetica (TEE)” sia posseduto dall’impresa capogruppo-mandataria che svolgerà la relativa attività.
QUESITO N. 4:
con riferimento al paragrafo 2.4.2 – requisiti di capacità economico/finanziaria – punto a) [Fatturato minimo annuo] del disciplinare si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI, non sia necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al RTI, quote di esecuzione delle prestazioni e quote percentuali di possesso del requisito in questione.
QUESITO N. 5:
con riferimento al paragrafo 2.4.2 – requisiti di capacità economico/finanziaria – punto a) [Fatturato minimo annuo] del disciplinare si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI, non siano richieste quote minime di possesso dello stesso in capo all’impresa mandante.
QUESITO N. 6:
con riferimento al paragrafo 2.4.2 – requisiti di capacità economico/finanziaria – punto a) [Fatturato minimo annuo] del disciplinare, si chiede conferma che, come “periodo di riferimento” per il calcolo del requisito, siano da considerarsi gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando.
QUESITO N. 7:
con riferimento al paragrafo 2.4.2 – requisiti di capacità tecniche e professionali – punto a) [Attestazioni SOA], si chiede conferma che le categorie indicate nel disciplinare (OG10 – OG1 – OS19) non sono obbligatorie in quanto risulteranno desunte dal piano degli investimenti redatto dal concorrente e che, pertanto, se quest’ultimo non dovesse prevedere opere riguardanti la categoria OS19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI - TRASMISSIONE DATI, non dovrà in alcun modo possedere la categoria indicata.
QUESITO N. 8:
con riferimento al paragrafo 2.4.2 – requisiti di capacità tecniche e professionali – punto d) [possesso di personale adeguatamente formato per effettuare l’installazione degli apparecchi di illuminazione a regola d’arte ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4.2.2.1 del decreto del Ministero dell’ambiente del 27/09/2017], si chiede conferma che lo stesso sia richiesto quale requisito di esecuzione e che, pertanto, in fase di partecipazione, sia sufficiente da parte del concorrente una dichiarazione di impegno ad impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso della formazione di cui sopra.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti
01/06/2022 13:32
Risposta

RISPOSTA N.1
Trattasi di refuso. I sotto-criteri B5, B7 e B8 debbono essere letti, rispettivamente, come B4, B5 e B6.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 2
Si ritiene che le certificazioni in argomento siano possedute almeno dall’impresa capogruppo-mandataria.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 3
Si ritiene che il requisito in questione sia posseduto almeno dall’impresa capogruppo-mandataria.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 4
I requisiti di partecipazione per la costituenda RTI non devono necessariamente essere uguali alle quote di esecuzione delle prestazioni. È ovvio però che le lavorazioni previste nel progetto da redigere non possono che essere eseguite da imprese dotate dei requisiti necessari per la loro esecuzione. Si ricorda infine che, il disciplinare di gara, al rigo 14 della pagina 11 recita: “I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.lgs 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di legge, con la precisazione che i requisiti di cui ai punti precedenti del presente articolo devono essere posseduti cumulativamente dalla capogruppo e dalla mandataria”.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 5
Le RTI normalmente si costituiscono al fine di poter ottenere i requisiti di partecipazione alla gara. Qualora la RTI è costituita per altri motivi, non si ha necessità che la mandataria possieda i requisiti.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 6
La previsione del disciplinare di gara deve essere interpretata in riferimento a quanto previsto dagli artt. 83 e 86 D.Lgs. 50/2016 nonché dall’allegato XVII del codice in merito alla distinzione tra requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale, rilevante nella specie con riferimento alla richiamata previsione del disciplinare di gara.
L’art. 83 d. lgs. n. 50/16 e l’allegato XVII del codice, distinguono i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b d. lgs. n. 50/16) e quelli di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c d. lgs. n. 50/16).
Ai fini della prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria la stazione appaltante può richiedere che gli operatori economici dimostrino un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto, fermo restando che tale fatturato non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate e che, comunque, in ogni caso in cui è richiesto un fatturato minimo annuo, ne siano indicate le ragioni nei documenti di gara (art. 83 commi 4 e 5 d. lgs. n. 50/16).
Invece, per comprovare la capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti “possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano sia le risorse umane e tecniche, sia l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 83 comma 6 d. lgs. n. 50/16).
L’Allegato XVII parte II, richiamato dall’art. 86 comma 5 d. lgs. n. 50/16, consente alle stazioni appaltanti di pretendere, a tal fine, “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.
Le disposizioni ora esaminate distinguono, pertanto, come anche evidenziato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 26/11/2020, n.7436; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, n. 08327/2018), nettamente la disciplina dei requisiti di capacità economica e finanziaria rispetto a quelli di capacità tecnica e professionale.
Per i primi l’art. 83 d. lgs. n. 50/16 prevede come parametro di riferimento il “fatturato minimo annuo” che non può essere di importo superiore al doppio del valore stimato dell’appalto e per la cui richiesta è previsto uno specifico onere motivazionale in capo alla stazione appaltante.
Anche per la prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale il codice consente di utilizzare il fatturato, ma tale parametro deve essere rapportato non già al singolo (e magari ultimo) anno, come per la capacità economica e finanziaria, ma all’ultimo triennio con possibilità di estendere l’arco temporale di riferimento, ove necessario; ciò, in quanto, attraverso il requisito di capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’affidataria ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto che può essere desunta solo dallo svolgimento di servizi analoghi per un periodo di tempo più lungo di quello cui è riferito il fatturato relativo alla capacità economica e finanziaria.
Giacche il comma a) del punto 2.4.2. del disciplinare di gara è riferito ad accertare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b d. lgs. n. 50/16) il fatturato è inteso minimo annuo e non già nel triennio.
Pertanto, vale quanto riportato al paragrafo 2.4.2, lettera a) e per “… periodo di riferimento dello stesso …” si intende l’ultimo esercizio finanziario, il cui bilancio sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando; o, in alternativa, quanto ulteriormente riportato al paragrafo 2.4.2.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 7
Le categorie indicate nel Disciplinare, ovvero OG10, OG1 e OS19, risultano quelle determinate nel progetto redatto dal promotore finanziario ed approvato dall’Amministrazione e posto a base di gara. Se lo stesso viene modificato dalla ditta concorrente escludendo lavorazioni relative alla categoria OS19 prevista nel prefato progetto è evidente che non è più necessaria tale classificazione.
___________________________________________________________

RISPOSTA N. 8
Si ritiene che la risposta è contenuta nel quesito numero 6 in quanto, l’Amministrazione può richiedere il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali per l’esecuzione delle opere che intende appaltare. Pertanto, i requisiti devono necessariamente essere posseduti all’atto dell’indizione del bando di gara. Inoltre, avendo richiesto il fatturato minimo annuo, occorre che l’impresa abbia eseguito e stia eseguendo contratti similari.
 
01/06/2022 09:15
Quesito #2
Buongiorno,
la presente per chiedere il seguente chiarimento:
Atteso che nel documento “bozza di convenzione” posto a base di gara il subappalto è correttamente disciplinato dall’art. 174 D.lgs 50/2016 mentre nel disciplinare di gara si fa riferimento al contenuto dell’art. 105 che è specificatamente applicabile agli appalti di lavori e non al Partenariato Pubblico Privato, si chiede conferma che la disciplina corretta da considerare sia quella di cui all’174 D.lgs 50/2016
In attesa di riscontro, distinti saluti
01/06/2022 13:32
Risposta

Si conferma che la disciplina corretta da applicare è il l’art. 174 (subappalto) del D.lgs. 50/2016, nel disciplinare per mero refuso si fa riferimento all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
 

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