Scaduto

Gara #7601

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTIVITA’ RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
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Informazioni appalto

27/05/2022
Aperta
Servizi
€ 600.000,00
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SAN GIORGIO A CREMANO

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

1
90524237C6
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTIVITA’ RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
€ 600.000,00
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Seggio di gara

1
27/01/2023
Cognome Nome Ruolo
PELUSO RAFFAELE PRESIDENTE
DI LEVA UGO COMPONENTE
VERDE VINCENZO COMPONENTE

Commissione valutatrice

1
27/01/2023
Cognome Nome Ruolo
PELUSO RAFFAELE PRESIDENTE
DI LEVA UGO COMPONENTE
VERDE VINCENZO COMPONENTE

Scadenze

01/07/2022 12:00
11/07/2022 12:00
18/07/2022 10:00

Allegati

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01/01/2024 15:46
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01/01/2024 15:46
436.72 kB

Chiarimenti

29/06/2022 09:08
Quesito #3
1. Ai sensi dell’art.7.2 del disciplinare di gara si precisa che:“Prima della stipulazione del contratto e comunque come condizione per lo svolgimento del servizio le imprese incaricate dovranno presentare le seguenti garanzie per l’esecuzione dello stesso:
a. titolarità di una polizza assicurativa per responsabilità professionale dell’impresa con massimale di almeno un milione di euro per sinistro;
b. titolarità di una polizza di responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di almeno due milioni di euro.
A norma dell’articolo 83 del D.Lgs 50/2016 le due polizze assicurative devono essere possedute all’atto della partecipazione alla procedura di gara.
La carenza delle polizze o dell’impegno, all’atto della partecipazione determinerà l’esclusione dalla procedura. La carenza di tali assicurazioni è causa immediata d’esclusione dalla presente procedura.
Si chiede di chiarire se il possesso delle suddette polizze deve esserci all’atto della presentazione dell’offerta o se sia sufficiente l’impegno a produrle in caso di aggiudicazione fermo restando quanto previsto, inoltre, dall’art.12 del CSA: “Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 1.000.000 (un milione )”precisando anche il massimale richiesto.
  1. Nel disciplinare di gara si fa riferimento a modelli di dichiarazione (allegato A2) e A2.1) non allegati alla documentazione di gara (pag. 20 1° capoverso); si possono produrre autodichiarazioni ai sensi di quanto richiesto?
  2. In merito al personale da impiegare (cft. disciplinare par.17.1 capitolo 1 lett. A e B dei criteri di valutazione del Progetto tecnico) :
    • Numero di lavoratori con la qualifica di ufficiale della riscossione che si intende assegnare alla gestione del servizio oggetto di gara - Punti 1 per ogni ufficiale della riscossione ulteriore rispetto a 1 (massimo 5 punti)
    • Numero di lavoratori con la qualifica di messo notificatore che si intende assegnare alla gestione del servizio oggetto di gara - Punti 1 per ogni ufficiale della riscossione (si riferisce alla qualifica di messo?) ulteriore rispetto a 1 (massimo 5 punti)
in caso di impiego part-time del personale, il punteggio verrà parametrizzato in maniera proporzionale?
  1. Art.17 disciplinare “Criterio di aggiudicazione” Cap.1 par. C: “Facilità di accesso alle informazioni da parte dell’utenza; chiarezza e completezza della modulistica, i cui prototipi (modelli) dovranno essere presentati in allegato alla proposta tecnica”; mi conferma che la modulistica allegata non rientra nel computo delle 40 pagine previste per il progetto?
  2. Dati economici relativi ai tributi ed entrate oggetto di affidamento
    • Carico coattivo pregresso e numero atti da portare in riscossione coattiva per entrate già definite
    • Liste di carico e num. posizioni oggetto di recupero coattivo emesse nell’ultimo triennio per le entrate oggetto di affidamento
  3. Concessionario/Affidatario uscente
  4. Ai sensi dell’art. 8 del CSA  - discarico per inesigibilità:
    • al co.1 è previsto che “Allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico il concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune tramite Posta elettronica Certificata, per ciascuna lista specifico elenco di comunicazione di quote ritenute definitivamente inesigibili, debitamente motivato”; Si chiede di chiarire, in considerazione di quanto previsto dallo stesso art.8 co.4 lett c), se la comunicazione deve riguardare tutte le posizioni NON PAGATE  allo scadere del 24° mese oppure solo quelle ritenute definitivamente inesigibili;
 Si ringrazia per l’attenzione
Distinti saluti
 
30/06/2022 10:53
Risposta
In riferimento alla richiesta si precisa quanto segue:
1. in merito al possesso delle Polizze assicurative per responsabilità professionale dell’impresa e quella per responsabilità civile terzi si ritiene che sia sufficiente, in sede di presentazione dei documenti di gara, l’atto di impegno da parte della Società a produrre tali polizze in caso di aggiudicazione;
2. la risposta è affermativa, per i modelli di dichiarazione non pubblicati è sufficiente produrre autodichiarazioni;
3. Si ritiene che il numero di lavoratori con la qualifica di Ufficiale di riscossione e Messo di notificatore da assegnare al Servizio in oggetto, seppur in maniera non esclusiva, debba comunque garantire ai fini dell’attribuzione del punteggio almeno una percentuale di part-time del 50%. Per percentuali inferiori non si procederà all’attribuzione di alcun punteggio;
4. la risposta è affermativa, la modulistica presentata non rientra nel computo delle 40 pagine del progetto; 
5. In riferimento al carico coattivo pregresso da portare in riscossione si stima in € 10 milioni la cifra approssimata per difetto. Le liste di carico avviate a riscossione coattiva prodotte nell’ultimo triennio sono stimate in circa € 3 milioni annui;
6. l’attuale Concessionario è l’Agenzia Entrate riscossione;
7. fermo restando la necessità di avere in qualsiasi istante della vigenza dell’affidamento un riscontro dello stato della riscossione di tutte le posizioni affidate, la comunicazione in oggetto dovrà riguardare esclusivamente le quote ritenute inesigibili.   
21/06/2022 10:20
Quesito #4
Buongiorno,
con la presente si chiede a quanto ammonta il capitale da recuperare.
Grazie
Cordiali saluti

 
30/06/2022 10:56
Risposta
Il carico attualmente giacente è stimato per difetto in circa € 10 milioni di €. 
Annualmente l’ammontare di entrate avviate a riscossione coattiva è pari a circa 3 milioni di €
31/05/2022 08:55
Quesito #5
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:
  • i dati relativi all’ammontare dei crediti residui per la riscossione coattiva, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni;
  • i dati relativi alla media dei crediti avviati a riscossione coattiva degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni;
  • di chiarire se gli oneri di riscossione spettano al Concessionario;
  • Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 7.2 lett. c) del disciplinare di gara "Non avere conseguito perdite nell’ultimo triennio" si rileva che a causa dell'emergenza COVID-19, a far data dal Decreto Cura Italia (DL n.18/2020) - e con successi decreti per tutto il 2020 e parzialmente per il 2021  - è stata sospesa l'attività dell'Agente della Riscossione. Si ritiene che tale previsione, favorendo gli operatori economici di maggiori dimensioni che meglio hanno assorbito le inevitabili perdite dovute alla crisi pandemica, generi un indebito squilibrio nel mercato e vìoli pertanto i principi in tema di concorrenza nella partecipazione alle gare. Tale principio è stato confermato e fatto proprio dall'Anac secondo cui "la richiesta del requisito del pareggio di bilancio parametrata all'anno 2020 non sia ragionevole né congrua e si sostanzi in una indebita, quanto inutile restrizione della concorrenza." (delibera 740 del 10 novembre 2021. Dello stesso tenore anche delibera 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S). Si chiede pertanto di voler modificare tale requisito parametrandolo alle annualità 2017/2018/2019.
  • Si chiede inoltre di mettere a disposizione degli Operatori Economici i seguenti modelli:
  1. Domanda di partecipazione
  2. Dichiarazione integrative
  3. Offerta economica.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
 
30/06/2022 11:45
Risposta
  • l’ammontare dei crediti attualmente giacenti da avviare a riscossione coattiva è stimato in circa € 10 milioni, tali crediti sono riferiti alle annualità 2016-2021 e riguardano per 80% la TARI, il 15% l’IMU e per il restante 5% altre entrate tributarie e patrimoniali; il numero di posizioni è di circa 15.000.
  • negli ultimi 3 anni la media dei crediti avviati a riscossione coattiva è pari a circa € 3 milioni per circa 4.500 posizioni annue. Le tipologie di entrata riguardano  per 80% la TARI, il 15% l’IMU e per il restante 5% altre entrate tributarie e patrimoniali;
  • al Concessionario spettano i comepnsi ed i rimborsi previsti dal Capitolato e dal Disciplinare. Per quanto non specificato in riferimento agli oneri di riscossione si applicherà la normativa vigente. 
  • Con riferimento alla richiesta si ritiene la stessa accoglibile, pertanto la Società, nel caso di perdite d’esercizio riportate per l’annualità 2020 causa situazione emergenziale Covid, può dimostrare la propria solidità economica in riferimento agli esercizi 2017/2019. Tale possibilità è riferita solo al requisito di cui all’art.7.2 lett.c) ;
  • in riferimento ai modelli non allegati alla documentazione di gara si ritiene possibile effettuare le istanze senza un format prestabilito che sia esaustivo e completo di tutte le dichiarazioni e le informazioni previste dal Bando e dai documenti di gara.
24/06/2022 11:15
Quesito #6
Spett.le Ente,
al fine di offrire un contributo in questa fase della procedura di gara, finalizzato ad evitare l’insorgere di eventuali contestazioni nella fase di ammissione alla gara da parte di tutti i potenziali concorrenti, così come nell’esecuzione del contratto, con la presente si chiede di voler chiarire/confermare quanto riportato nei seguenti quesiti: 
Quesito n. 1
All’art. 5 del C.S.A. (pag. 3) si riporta“..Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere inviata al debitore l’informativa prevista dall’articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2019.”.
Per la suddetta informativa, la norma prevede: “Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”
 
Si chiede di voler confermare che le spese di  notifica per il recapito dell’informativa sono a carico del debitore trattandosi di atti finalizzati alla realizzazione del credito ovvero dell’Ente in caso di sgravio.
 
Quesito n. 2
All'art. 8 del C.S.A.  comma 4 lettera b) si riporta “… Costituiscono invece causa di perdita del diritto al discarico: a) mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell’effettiva impossibilità all’attivazione allo svolgimento di tali procedure; b) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica; c) mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare al Settore competente;
 
Si chiede di voler chiarire/confermare, laddove i vizi/irregolarità nelle attività di notifica non siano imputabili direttamente al Concessionario. in quanto affidate a soggetti autorizzati al  recapito quali ad esempio le Poste Italiane, sia riconosciuto il diritto al discarico in favore del Concessionario.
 
Quesito n. 3
All'art. 2 del C.S.A.  comma 4 lettera b) si riporta “… Successivamente alla scadenza dell’affidamento, l’impresa aggiudicataria non potrà predisporre ulteriori atti ingiuntivi; dovrà invece procedere all'attività per la definizione dei provvedimenti emessi e notificati prima della scadenza del termine contrattuale, nonché alla definizione delle pratiche di contenzioso. L’eventuale protrazione dei tempi di esecuzione del servizio non può in nessun caso determinare un aumento del corrispettivo a carico del Comune, e dovrà essere definita a fronte di motivate e circostanziate giustificazioni.  

Si chiede di voler confermare che  gli incassi a seguito delle attività per la definizione dei provvedimenti emessi e notificati prima della scadenza del termine contrattuale, nonché alla definizione delle pratiche di contenzioso, costituiscano oggetto di applicazione dell’aggio e degli oneri accessori per il Concessionario.
 
Quesito n. 4
All'art. 7 del C.S.A.  comma 6  si riporta “…Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
 
Si chiede di voler chiarire/confermare, che sono escluse dalle spese a carico del concessionario per la cura di tutto il contenzioso  quelle derivanti dalla eventuale soccombenza in giudizio.
 
Quesito n. 5
All’art.3 comma 2 del CSA si riporta: “.. Il valore complessivo della concessione, quale compenso da erogarsi al concessionario, stimato in base al disposto dell’articolo 167 del D.lgs. 50/2016 è presunto in € 600.000,00 (seicentomila) oltre IVA, laddove dovuta.
 
Al fine di poter valutare compiutamene i costi di commessa, si chiede di conoscere i criteri e i dati in base ai quali è stata determinata la base d’asta, anche al fine di conoscere le quantità da lavorare. 
 
Quesito n. 6
All’art.12 del CSA, comma 2 si riporta: “Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 1.000.000 (un milione )”.
All’art. 7.2 del Disciplinare si riporta:
Prima della stipulazione del contratto e comunque come condizione per lo svolgimento del servizio le imprese incaricate dovranno presentare le seguenti garanzie per l’esecuzione dello stesso:
a. titolarità di una polizza assicurativa per responsabilità professionale dell’impresa con massimale di almeno un milione di euro per sinistro;
b. titolarità di una polizza di responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di almeno due milioni di euro.
A norma dell’articolo 83 del D.Lgs 50/2016 le due polizze assicurative devono essere possedute all’atto della partecipazione alla procedura di gara.
La carenza delle polizze o dell’impegno, all’atto della partecipazione determinerà l’esclusione dalla procedura. La carenza di tali assicurazioni è causa immediata d’esclusione dalla presente procedura.
 
A tal riguardo, in via preliminare si eccepisce che il valore delle polizze richieste eccede quello dell’appalto pari ad €.600.000,00 e pertanto nel rispetto delle linee guide ANAC,  e della consolidata giurisprudenza secondo cui i requisiti di idoneità professionale  e di capacità tecnica  devono essere attinenti e proporzionati all’appalto tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza  e rotazione  e par-condicio, si chiede di voler confermare che è sufficiente in caso di aggiudicazione che il concessionario contragga una polizza RC di importo pari ad Euro 600.000 (Seicentomila/00) anziché di €.1.000.000  (Un milione) come indicato all’art. 12 , ovvero di €.2.000.000 come indicato al punto b) del disciplinare di gara come condizione per lo svolgimento del servizio.
Di voler chiarire e confermare che Il concessionario è tenuto a contrarre e possedere la polizza responsabilità civile solo in caso di aggiudicazione e non all’atto della partecipazione, non potendo la stazione appaltante richiedere al concorrente – in forza dei richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità- il possesso di requisiti di partecipazione che comportino come  nella fattispecie oneri che non trovano una specifica e valida motivazione.
 
Di voler pertanto chiarire e confermare che il mancato possesso delle polizze indicate all’art. 7.2 del disciplinare di gara all’atto della partecipazione, non costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara anche perché diversamente da altre attività che non sono specificamente normate, per l’espletamento delle attività oggetto di gara è prevista l’iscrizione in apposito albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali  tenuto presso il Ministero delle Economia e delle Finanze,  secondo  criteri e misure minime di capitale sociale interamente versato.
 
Quesito n. 7
All’art. 17 del Disciplinare, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono indicati: 
Numero di lavoratori con la qualifica di ufficiale della riscossione che si intende assegnare alla gestione del servizio oggetto di gara;
Numero di lavoratori con la qualifica di messo notificatore che si intende assegnare alla gestione del servizio oggetto di gara;
 
Si chiede di chiarire/confermare, che l’impiego di tali lavoratori possa essere attuato dal concessionario nel rispetto della propria organizzazione imprenditoriale così come previsto dall’art. 2082 del c.c. secondo le specifiche necessità  produttive aziendali e pertanto anche in  modo non continuativo/esclusivo. Tanto anche in ragione che la figura del ufficiale della riscossione è stata riformata dall’art. 1 comma 793 della Legge n.160/2019 e che peraltro non è obbligatoria né vincolante per lo svolgimento della riscossione coattiva, che continua ad essere svolta adottando le misure che non sono di esclusiva competenza del medesimo quali (principalmente) il pignoramento mobiliare, rimasto residuale per ragioni di costo ed efficacia. Per il resto i concessionari agiscono con le azioni cautelari e il pignoramento diretto presso terzi.
 
Quesito n. 8
Nel disciplinare di gara paragrafo 14.1 si richiede domanda di partecipazione in bollo.
 
Si chiede di confermare che l’imposta di bollo può essere assolta mediante apposizione della relativa marca annullata sulla domanda stessa, che sarà poi scansionata e inviata digitalmente.

In attesa di cortese riscontro inviamo
Distinti saluti​​​​​​​
30/06/2022 12:21
Risposta
quesito 1 – In riferimento alla richiesta si conferma che le spese di  notifica per il recapito dell’informativa sono a carico del debitore, nei limiti degli importi effettivamente sostenuti per l’invio.

quesito 2 –  Nel caso di vizi/irregolarità nelle attività di notifica non imputabili direttamente al Concessionario si roconosce il diritto al discarico in favore del Concessionario.

quesito 3 – Si conferma che gli incassi a seguito delle attività per la definizione dei provvedimenti emessi e notificati prima della scadenza del termine contrattuale, nonché alla definizione delle pratiche di contenzioso, costituiscano oggetto di applicazione dell’aggio e degli oneri accessori per il Concessionario.

quesito 4 – Si conferma che sono escluse dalle spese a carico del concessionario per la cura di tutto il contenzioso  quelle derivanti dalla eventuale soccombenza in giudizio.

quesito 5 – la quantificazione del valore dell’appalto in € 600.000,00 è stata effettuata applicando l’aggio posto a base di gara (12”%) al montante complessivo posto a riscossione coattiva nel corso del quinquennio (30 milioni di €), ipotizzando una riscossione del 20% 

quesito 6 – Il possesso, all’atto della partecipazione della gara, delle polizze di responsabilità patrimoniale e civile indicate all’art. 7.2 del disciplinare di gara non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara se sostituite da una dichiarazione di impegno da parte della Società alla sottoscrizione delle stesse polizze in caso di aggiudicazione. 

quesito 7 – Il personale di cui all’art.17 avente la qualifica di Ufficiale di riscossione e di Messo notificatore può essere adibito anche in maniera non esclusiva al cantiere, fermo restando che per l’attribuzione del punteggio è previsto un impiego di ciascuna unità di personale inquadrata con una percentuale non inferiore al 50% del rapporto lavorativo;

 quesito 8 –  in riferimento alla richiesta si conferma che l’imposta di bollo può essere assolta mediante apposizione della relativa marca annullata sulla domanda stessa, da scansionare e inviare.

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