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Gara #9303
Affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per la RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA WATERFRONTInformazioni appalto
05/09/2022
Aperta
Servizi tecnici
€ 121.845,22
Pugliese Rocco Pugliese
Categorie merceologiche
71
-
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
Inviato esito
1
9371705F9B
F57H22001090006
Qualità prezzo
Affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per la RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA WATERFRONT
Affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per la RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA WATERFRONT
€ 121.845,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 109.639,98
138 13/02/2023
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
36961859P | HENRICH MONRAS JORDI |
Commissione valutatrice
961
25/11/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
De Nigris | Attilio | Presidente |
Manfredi | Roberto | Commissario |
Pellegrino | Giuseppe | Commissario e segretario |
Scadenze
29/09/2022 12:00
06/10/2022 12:00
06/10/2022 12:15
Avvisi
Allegati
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0.96 MB | |
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229.36 kB | |
64601 - Avviso di appalto aggiudicato.1676291353.pdf
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44.70 kB |
Chiarimenti
19/09/2022 11:08
Quesito #1
Buongiorno, si chiede di chiarire se la dicitura riportata a pag. 16 del disciplinare di gara che si riporta qui di seguito:
“Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare la persona fisica, con qualifica di Ingegnere idraulico e geologo, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.”
trattasi di un refuso o meno, in quanto la figura del geologo non viene richiesta come obbligatoria ed è in discordanza di quanto indicato all’interno del gruppo di lavoro (vedi tab. punto 2.6.2.2).
Cordiali saluti
“Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare la persona fisica, con qualifica di Ingegnere idraulico e geologo, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.”
trattasi di un refuso o meno, in quanto la figura del geologo non viene richiesta come obbligatoria ed è in discordanza di quanto indicato all’interno del gruppo di lavoro (vedi tab. punto 2.6.2.2).
Cordiali saluti
19/09/2022 20:43
Risposta
TRATTASI DI REFUSO
21/09/2022 14:26
Quesito #2
Buongiorno, in riferimento alla dichiarazioni nistrative obbligatorie, articolo 3.1.1, è presente un modello da compilare o bisogna impostarle sottoforma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione?
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
21/09/2022 17:04
Risposta
sottoforma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione
22/09/2022 17:46
Quesito #3
Al punto 2.8 Polizza professionale del Disciplinare di gara si richiede, oltre alla polizza professionale di cui all’art. 24 comma 4 del Codice dei Contratti “,… una dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati per un massimale garantito pari a € 500.000,00 … … la polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo …”.
La dichiarazione di cui al punto 2.8 era contemplata dall’art. 30 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, legge abrogata definitivamente dall’art. 256 del DL n. 163 del 2006, successivamente abrogata dal DL n. 50 del 2016 oggi in vigore ed aggiornato al 2022.
Ancora il DM n. 31 del 2018 (relativo agli schemi di contratto delle garanzie fideiussorie) ha anche abrogato il precedente DM n. 123 del 2004 che disciplinava gli schemi dei contratto relativi a polizze e garanzie.
Oggi, oltre alla garanzia definitiva valida fino alla verifica del progetto, il Codice, all’art. 24 comma 4, prescrive esclusivamente una Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, oggi comunque obbligatoria per tutti i professionisti.
Possiamo considerare quanto ulteriormente richiesto oltre la Polizza professionale, al punto 2.8 del disciplinare, un refuso?
La dichiarazione di cui al punto 2.8 era contemplata dall’art. 30 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, legge abrogata definitivamente dall’art. 256 del DL n. 163 del 2006, successivamente abrogata dal DL n. 50 del 2016 oggi in vigore ed aggiornato al 2022.
Ancora il DM n. 31 del 2018 (relativo agli schemi di contratto delle garanzie fideiussorie) ha anche abrogato il precedente DM n. 123 del 2004 che disciplinava gli schemi dei contratto relativi a polizze e garanzie.
Oggi, oltre alla garanzia definitiva valida fino alla verifica del progetto, il Codice, all’art. 24 comma 4, prescrive esclusivamente una Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, oggi comunque obbligatoria per tutti i professionisti.
Possiamo considerare quanto ulteriormente richiesto oltre la Polizza professionale, al punto 2.8 del disciplinare, un refuso?
28/09/2022 19:05
Risposta
Si. Si può considerare un refuso
28/09/2022 16:53
Quesito #4
Le modalità di calcolo utilizzate per la definizione del corrispettivo non sembrano essere complete. In particolare risultano omesse le seguenti prestazioni relative al livello progettuale definitivo: QbII 01, QbII 03, QbII 05 e QbII 23. Infine non si comprende perché le spese sono state determinate con una percentuale pari a zero. E’ possibile avere un chiarimento o motivare quanto determinato?
29/09/2022 15:37
Risposta
La procedura di gara riguarda la Progettazione definitiva/esecutiva senza separazione dei livelli di progettazione, difatti l’art. 23 del D.Lgsa 50/2016 comma 4 recita “...La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione…” per tanto la Stazione Appaltante ha reputato giusto unire i due livelli di progettazione definitivo ed esecutivo in un unico livello definitivo/esecutivo in modo che non venga tralasciata la qualità della progettazione nel suo complesso. In particolare nel calcolo della parcella, eseguito ai sensi del DM 17/06/2016, le voci mancanti nel definitivo vengono compensate con quelle presenti nel esecutivo e viceversa.
Per quanto riguarda l’indicazione della percentuale pari a zero delle spese è motivata da una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda l’indicazione della percentuale pari a zero delle spese è motivata da una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.