Aggiudicazione definitiva

Gara #10384

Servizio di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi di bonifica e irrigazione per gli anni 2008-2019.
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Informazioni appalto

11/11/2022
Aperta
Servizi
€ 304.216,01
CONTINI GUIDO
CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

Categorie merceologiche

751 - Servizi di pubblica amministrazione
7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
9471049CDF
Qualità prezzo
Servizio di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi di bonifica e irrigazione per gli anni 2008-2019.
L’appalto ha per oggetto la riscossione ordinaria e coattiva del tributo di bonifica ed irrigazione degli anni a partire dall’anno 2008 e fino all’anno 2019. Non sono previste prestazioni secondarie.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il servizio viene remunerato mediante compartecipazione sull’ammontare delle riscossioni effettuate dal concessionario.
Il contratto ha un valore relativo ai tributi di bonifica e irrigazione per gli anni 2008-2019 pari ad € 4.345.948,48.
Pertanto, ai soli fini dell’acquisizione del CIG, l’importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tale opzione, è pari a complessivi € 4.345.948,48.
Per la riscossione è stato previsto un aggio pari al 7% sugli importi incassati pari ad € 304.216,01.

L’esame della documentazione amministrativa sarà avviato, in seduta aperta al pubblico, successivamente alla nomina della Commissione di gara, presso la sala consiliare della sede consortile in via Magna Graecia, 341 – Capaccio Scalo (SA). Il giorno preciso sarà comunicato a mezzo PEC inviata direttamente dalla Piattaforma Telematica ASMECOMM.
 
€ 304.216,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 190.135,01
71 16/02/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02842830651 Gamma Tributi s.r.l.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

22
19/01/2023
Cognome Nome Ruolo
LUIGI MASSARO PRESIDENTE
AMBROSINO ANTONIO COMMISSARIO
SECONETTI SECONE MAURIZIO COMMISSARIO

Commissione valutatrice

22
19/01/2023
Cognome Nome Ruolo
MASSARO LUIGI PRESIDENTE
AMBROSINO ANTONIO COMMISSARIO
SECONETTI SECONE MAURIZIO COMMISSARIO

Scadenze

15/12/2022 12:00
20/12/2022 13:00
21/12/2022 13:00

Allegati

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20/12/2023 11:55
832.99 kB

Chiarimenti

24/11/2022 09:26
Quesito #1
Quesito Originale:

Buongiorno,
in riferimento alla presente procedura:

1) Si chiede indicazione sulle modalità di svolgimento del servizio relativamente alle annualità d’imposta dal 2008 al 2016, in quanto le stesse, in caso di mancata interruzione dei termini decadenziali, ad oggi risulterebbero prescritte.

2) Per quel che riguarda le annualità dal 2017 al 2019 si chiede di specificare se sarà da espletare anche l’attività di riscossione ordinaria oltre che quella di riscossione coattiva.

3) Si chiede di conoscere gli importi ruolo e i relativi numeri di pratiche, suddivise per prodotto e annualità d’imposta, distintamente per le lavorazioni ordinarie e/o coattive.

4) All’art. 4, comma 2 del capitolato è riportato quanto segue “per le posizioni debitorie discaricate dall’ente viene comunque riconosciuto all’affidatario il solo rimborso delle spese sostenute, (…)”. Si chiede quindi conferma che le spese postali / di notifica saranno rimborsate dal Consorzio al Concessionario anche nel caso in cui la pratica non sia recuperata dal debitore e sia oggetto di discarico per inesigibilità.

cordiali saluti
 
 
24/11/2022 11:45
Risposta

RISPOSTA

Con riferimento al quesito sub n. 1
si rappresenta che il servizio riscossione è unico per tutto il periodo di affidamento senza alcuna distinzione per periodi specifici e/o annualità; ad ogni buon conto si rappresenta che l’Ente ha provveduto ad inviare raccomandate di costituzione in mora e sollecito pagamento, valevoli anche ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali, negli anni 2011, 2016 e 2020.
Con riferimento al quesito sub n. 2 per come chiaramente indicato negli atti di gara e precisamente nel “capitolato d’oneri” il servizio riguarda esclusivamente la riscossione coattiva per le annualità ivi indicate;
Con riferimento al quesito sub n. 3 il servizio è da intendersi “a corpo”;
Con riferimento al quesito sub n. 4 si ribadisce quanto già specificato nell’art. 4 comma 2 del “Capitolato d’oneri” ovvero che “Le spese postali e le spese di notifica, per gli avvisi, comunicazioni ed atti diretti ai soggetti debitori finalizzati alla riscossione coattiva, sono a carico del Concessionario, con facoltà per quest'ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, ai sensi e nei limiti di legge”. Ed infatti, con la percezione degli oneri di riscossione contrattuali il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese imposte e tasse con esclusione dell'IVA.


 
24/11/2022 11:44
Quesito #2
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro la seguente richiesta di chiarimenti:
1. In merito all’importo complessivo dell’appalto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara, ai fini di una corretta valutazione economica della procedura in oggetto, si chiede cortesemente di quantificare il numero delle partite che saranno affidate dal Consorzio per la riscossione;
2. All’art. 4 del Capitolato d’oneri è disposto che “In caso di mancata riscossione del credito…..Solo nell’ipotesi in cui la inesigibilità sopravvenuta non sia dovuta ad un errore del concessionario nel valutare la solvibilità del debitore, il Consorzio riconoscerà il rimborso spese che il Concessionario ha sostenuto per porre in essere le procedure esecutive, cautelative ed espropriative come individuate, nella specie, nelle modalità e nei limiti fissati dal D.M. 21/11/2000 all. A e B e, comunque, secondo le disposizioni vigenti. Il pagamento di quanto sopra verrà riconosciuto al Concessionario solo ed esclusivamente a seguito di procedura esecutiva infruttuosa, dichiarata ed accertata tale mediante la procedura del discarico per inesigibilità, così come previsto dall’art. 19 del D.lgs 112/1999.” Si chiede di precisare se, in caso di inesigibilità delle partite poste in riscossione, oltre alle spese relative alle procedure esecutive ex D.M. 21 novembre 2000, saranno rimborsate all’aggiudicatario le spese postali e di notifica per i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
3. All’art. 4 del Capitolato d’oneri è disposto che “Il Consorzio riceve dal Concessionario le liste di carico relative alle posizioni debitorie, siano esse riferite ad avvisi ed intimazioni di pagamento, ovvero ad ogni altro atto inerente i crediti vantati dall’Ente nell’ambito di cui alla presente concessione. Il Concessionario, una volta ricevuto il flusso dei crediti, prima dell’emissione dell’ordinanza di ingiunzione che sarà sottoscritta dal responsabile dell’Ente per le entrate di che trattasi, trasmette tramite raccomandata A.R. ad ogni debitore indicato negli elenchi di cui sopra, l’avviso di presa in carico e sollecito dipagamento delle somme dovute, con la somma maggiorazione delle spese postali sostenute per l’invio. La forma ed il contenuto dell’atto di sollecito saranno concordati preventivamente dal Concessionario con il Consorzio.”; si chiede di precisare sia se per la suddetta attività stragiudiziale all’aggiudicatario spetti l’aggio posto a base gara, sia se la ripetizione al contribuente delle spese di notifica dei solleciti potrà avvenire per il costo effettivamente sostenuto dal Concessionario, sia se in caso di comprovata inesigibilità delle partite il Consorzio provvederà al rimborso delle spese di notifica per i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; 4. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante;
5. Con riferimento all’art. 5 del Capitolato d’oneri, si chiede di precisare se l’incasso delle somme versate dai contribuenti potrà avvenire anche mediante l’utilizzo della piattaforma PagoPA;
6. All’art. 4 del Capitolato d’oneri è disposto che “L’affidatario, ferma restando la propria autonomia organizzativa , deve provvedere all’allestimento di uno sportello informativo nell’ambito della sede operativa dei Consorzi, secondo quanto previsto dall’art. 2 del disciplinare di gara e dall’offerta tecnica prodotta in sede di gara, onde consentire ai destinatari delle procedure esecutive di prendere contatto diretto con il personale dell’affidatario addetto ai rapporti con il pubblico per fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla propria posizione debitoria.” Si chiede di precisare se, non avendo rinvenuto all’art. 2 del Disciplinare di gara alcun rimando a quanto sopra riportato, l’allestimento di uno sportello informativo possa essere inteso come organizzazione di un servizio di call-center fruibile dall’utenza ovvero se sia necessario provvedere alla predisposizione di una sede operativa fisica; in quest’ultimo caso si chiede di precisare se il Consorzio abbia la possibilità di mettere a disposizione del Concessionario un locale per l’allestimento della suddetta sede, ed in caso affermativo se verrà richiesto al Concessionario il pagamento di fitti e/o altri oneri (ad Es. pagamento utenze, ecc.).

Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

 
24/11/2022 12:52
Risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito sub n. 1 il servizio è da intendersi “a corpo”;
Con riferimento al quesito sub n. 2 si precisa che per le attività propedeutiche all’avvio delle procedure coattive di cui all’art. 4 del “Capitolato d’oneri” il Consorzio riconoscerà all’aggiudicatario l’aggio posto a base di gara solo nel caso di effettiva riscossione del credito atteso che ai sensi del comma 2 del predetto articolo “Per lo svolgimento del servizio affidato, il Consorzio non riconoscerà al Concessionario nessun corrispettivo o rimborso spese”.
Con riferimento al quesito sub n. 3 Ai sensi del comma 1 del citato art. 4 è previsto che: “Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessiti giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al soggetto moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale previsto dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve eventuali modifiche di legge”.
Si ribadisce che “Per lo svolgimento del servizio affidato, il Consorzio non riconoscerà al Concessionario nessun corrispettivo o rimborso spese. Solo nell'ipotesi in cui la inesigibilità sopravvenuta non sia dovuta ad un errore del concessionario nel valutare la solvibilità del debitore, il Consorzio riconoscerà al Concessionario il rimborso spese che il Concessionario ha sostenuto per porre in essere le procedure esecutive, cautelative ed espropriative come individuate, nella specie, nelle modalità e nei limiti fissati dal D.M. 21/11/2000 all. A e B e, comunque, secondo le disposizioni vigenti”.

Con riferimento al quesito sub n. 4 si precisa che la procedura mobiliare dall’art. 2 del DPR 602/1973 sarà eseguita dal Concessionario qualora ritenuta la migliore procedura esperibile per la riscossione in termini di efficacia ed efficienza.
Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessiti giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al soggetto moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale previsto dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve eventuali modifiche di legge. Anche per le procedure esecutive mobiliari ed in ipotesi di esito infruttuoso, si ribadisce che “il Consorzio non riconoscerà al Concessionario nessun corrispettivo o rimborso spese. Solo nell'ipotesi in cui la inesigibilità sopravvenuta non sia dovuta ad un errore del concessionario nel valutare la solvibilità del debitore, il Consorzio riconoscerà al Concessionario il rimborso spese che il Concessionario ha sostenuto per porre in essere le procedure esecutive, cautelative ed espropriative come individuate, nella specie, nelle modalità e nei limiti fissati dal D.M. 21/11/2000 all. A e B e, comunque, secondo le disposizioni vigenti”.

Con riferimento al quesito sub n. 5 si precisa che le somme versate dai contribuenti potrà avvenire anche mediante l’utilizzo della piattaforma PagoPA. Non a caso l’utilizzo di canali diversi di pagamento (tra cui il PagoPA) costituisce elemento di valutazione dell’offerta tecnica.

Con riferimento al quesito sub n. 6
Si precisa che il riferimento corretto nel capitolato d’oneri è l’art. 6 e non 4 come indicato nella richiesta di chiarimenti; parimenti si precisa che le modalità di allestimento dello sportello informativo nell’ambito della sede operativa del consorzio è previsto dall’art. 9.2 del disciplinare e non dall’art. 2 come indicato nel medesimo art. 6 del capitolato d’oneri.
Fatta tale precisazione preliminare, si rappresenta che l’allestimento di uno sportello informativo presso l’Ente non può essere sostituito tout court dall’organizzazione di un servizio call-center per l’utenza, in quanto si è ritenuto opportuno consentire ai destinatari delle procedure esecutive di prendere contatto diretto con il personale dell'affidatario del servizio.
Per lo svolgimento del servizio l’Ente provvederà a mettere a disposizione del concessionario un locale presso la propria sede, senza oneri a carico dell’affidatario del servizio.  

 
29/11/2022 11:21
Quesito #3
  1. L’offerta tecnica deve essere composta da num. 2 elaborati: Relazione tecnica, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, le soluzioni migliorative ed integrative alle opere proposte dal Concorrente secondo lo schema del par. 9.2 e “Quadro Sinottico riepilogativo delle migliorie offerte”; in cosa consiste questo elaborato?
  2. Inoltre, al secondo punto dell’elenco sottostante è previsto che “tutti gli elaborati dell’offerta tecnica a pena di esclusione devono essere firmati digitalmente (formato P7M)da tecnico abilitato e dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. L’inciso “tecnico abilitato” può considerarsi un refuso?
  3. A pag.20 del disciplinare di gara è previsto :” Ribasso sul prezzo - I concorrenti dovranno presentare una offerta costituita dal ribasso percentuale sul corrispettivo a base di appalto per l’esecuzione dei lavori. Il corrispettivo a base di appalto, soggetto a ribasso, è pari ad 3.356.350,04 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.” Il ribasso non dovrà essere espresso sull’aggio percentuale posto a base di gara pari al 7%?
Si ringrazia per l’attenzione.
Distinti Saluti
 
30/11/2022 09:33
Risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito sub n. 1 si precisa che:
Per “quadro sinottico riepilogativo delle migliorie offerte” si intende un elaborato tabellare che riporta notizie essenziali, disposte in maniera ordinata e sintetica, delle migliori offerte dal concorrente.

Con riferimento al quesito sub n. 2 si precisa che:
Gli elaborati relativi all’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante, l’inciso “tecnico abilitato” è da considerarsi un refuso.

Con riferimento al quesito sub n. 2 si precisa che:
Il contratto ha un valore relativo ai tributi di bonifica e irrigazione per gli anni 2008‐2019 pari ad € 4.345.948,48 e non € 3.356.350,04 come erroneamente riportato all’art. 10 del disciplinare di gara.
Pertanto:
  • IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 4.345.948,78;
  • AGGIO A BASE D’ASTA 7,00 %;
  • VALORE INDICATIVO € 304.216,01;

 
07/12/2022 15:36
Quesito #4
Quesito inerente ai requisiti di capacità tecnica e professionale:
Spett.le Stazione Appaltante,
Premesso
  • che al punto g) del Disciplinare di gara, tra i “requisiti di capacità tecnica e professionale” vengono dettagliatamente indicati “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi. Il concorrente deve avere eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 o avere in corso di svolgimento, il servizio di riscossione ordinaria e/o coattiva in almeno dieci Enti”;
  • che allo stesso punto g) del Disciplinare di gara viene inoltre specificatamente indicato l’ottenimento di un ulteriore requisito apparentemente in contrasto con il dettato sopra descritto, ossia aver “eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 o avere in corso di svolgimento il servizio di riscossione ordinaria e/o coattiva ………… in enti relativi ai tributi di bonifica ed irrigazione”;
  • considerato che l’ottenimento dell’ulteriore requisito appare stringente e restrittivo rispetto alla richiesta riferita alla affettiva capacità di competenza in materia di riscossione tanto da escludere il requisito riferito ai servizi analoghi di cui in parola;
  • osservato che le capacità tecniche richieste ai fini di assicurare efficiente servizio di riscossione coattiva del tributo di bonifica non si caratterizzano di requisiti di specificità ulteriori rispetto alle capacita tecniche generali di riscossione coattiva dei tributi;
  • e che pertanto il servizio richiesto possa essere abbondantemente svolto anche da coloro che, in possesso di tutti i requisiti tecnici, organizzativi e strutturali richiesti, non abbiano anche conseguito una specifica referenza in ordine alla riscossione del tributo di bonifica ed irrigazione;
si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara di affidamento per i servizi in questione, voglia intendersi bastevole l’ottenimento del requisito di aver eseguito negli ultimi tre anni, o di avere in corso di svolgimento, l’affidamento di riscossione tributi in servizi/forniture analoghi in almeno dieci Enti ritenendo ricompreso in esso anche l’ulteriore requisito relativo ai tributi di bonifica ed irrigazione.
In argomento, si vuole portare alla cortese attenzione dell’ente destinatario della presente richiesta, gli orientamenti giurisprudenziali in materia che consentono di dare corretta interpretazione al quesito posto. Infatti recente decisione del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV. N. 183/2018, espressamente chiarisce che “è indirizzo consolidato che l’interpretazione della lex specialis di gara debba essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara: in tale ottica, la giurisprudenza ha distinto la nozione di “servizi identici” da quella di “servizi analoghi” (o similari), allo scopo di garantire l’osservanza del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, pur nel rispetto della necessità di scelta di operatori qualificati da parte delle amministrazioni”.
Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.
 
09/12/2022 12:09
Risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito si precisa che:

ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in argomento, il requisito di capacità tecnica e professionale “di aver eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 o avere in corso di svolgimento, il servizio di riscossione ordinaria e/o coattiva in almeno dieci Enti di cui almeno uno relativo ai tributi di bonifica ed irrigazione” non può essere inteso come obbligo di identità assoluta dei requisiti tecnici richiesti, atteso che pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto verrà eseguito in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni.
 
07/12/2022 16:46
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante, con la presente si chiede la rettifica dell'importo del contributo ANAC richiesto di € 140,00 poichè tale ammontare è da pagare solo in caso di importi a base di gara uguali o maggiori a € 1.000.000 e inferiori a € 5.000.000 mentre, nel caso della presente procedura di gara, essendo l'importo a base d'asta pari a € 304.216,01 il contributo ANAC corretto da pagare deve essere di € 35,00. Si ringrazia anticipatamente.
09/12/2022 13:00
Risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito si precisa che:
il valore dell’appalto è pari ad € 4.345.948,48 calcolato sull’importo complessivo dei crediti oggetto di riscossione, l’aggio a base d’asta è pari al 7% del valore complessivo dell’appalto di talché il valore indicativo dell’aggio è pari ad € 304.216,01. Conseguentemente, per come stabilito all’art. 3 del Disciplinare di gara, ai soli fini dell’acquisizione del CIG, l’importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tale opzione è pari a complessivi € 4.345.948,48. Si conferma, pertanto, la correttezza del contributo ANAC per € 140,00.
 
14/12/2022 09:12
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante, facendo riferimento al modello “DICHIARAZIONI VARIE - MODELLO D”  nel quale è presente un richiamo all’effettuazione di sopralluogo mentre nulla viene richiesto nel disciplinare e nel capitolato di gara, si chiede di confermare che il riferimento al sopralluogo nell’ambito della dichiarazione su richiamata costituisce un refuso e che, pertanto, il modello  “DICHIARAZIONI VARIE - MODELLO D”  può essere reso eliminando il paragrafo in cui si fa riferimento al sopralluogo. Si ringrazia anticipatamente.
15/12/2022 08:38
Risposta


RISPOSTA
Con riferimento al quesito si precisa che:
il punto 1) del “Modello D – DICHIARAZIONI VARIE”, che fa riferimento al sopralluogo, nonché il punto 9) dello stesso modello sono da considerarsi refusi e, per tale motivo, è possibile depennarli o eliminarli definitivamente dalla dichiarazione.  




 
14/12/2022 23:18
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante, il modello di offerta economica – modello F – non riporta ’indicazione dei costi della manodopera ex art 95, comma 10, D.Lgs.n.50/16 ma solo dei costi della sicurezza aziendali: è possibile integrare tale documento con l’indicazione dei costi della manodopera? Si fa presente che anche il modello di offerta economica che genera la piattaforma richiede l’indicazione di tali costi. Si ringrazia anticipatamente.
15/12/2022 09:01
Risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito si precisa che:

Si, è possibile integrare l'indicazione dei costi della manodopera – ex art 95, comma 10, D.Lgs.n.50/16 - nel “modello F - offerta economica”.

 
14/12/2022 23:21
Quesito #8
Salve, è possibile conoscere il numero di decimali che verrà preso in considerazione in sede di formulazione di offerta economica? Grazie anticipatamente.
15/12/2022 14:01
Risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito si precisa che:

l’indicazione della percentuale di ribasso offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere con un massimo di DUE cifre decimali. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante

 

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