Inviato esito

Gara #14306

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE DELL’ENTE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), PER LA DURATA DI ANNI 5 PIÙ EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI - CIG: 98045445A9
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Informazioni appalto

19/05/2023
Aperta
Servizi
€ 617.786,88
Perna Giampiero
BOSCOREALE

Categorie merceologiche

799 - Servizi commerciali vari ed altri servizi

Lotti

Inviato esito
1
98045445A9
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE DELL’ENTE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), PER LA DURATA DI ANNI 5 PIÙ EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI - CIG: 98045445A9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE DELL’ENTE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), PER LA DURATA DI ANNI 5 PIÙ EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI - CIG: 98045445A9
€ 617.546,88
€ 0,00
€ 240,00
€ 557.812,47
237 01/12/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
05946940631 GE.SE.T. ITALIA S.p.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

102
27/07/2023
Cognome Nome Ruolo
nocerino agostino presidente
caltabiano leonarda antonella commissario
malfeo romina commissario
francesco carrese operatore economico

Scadenze

14/06/2023 12:00
20/06/2023 12:00
30/06/2023 15:00

Allegati

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21/12/2023 00:46
44.81 kB

Chiarimenti

06/06/2023 11:17
Quesito #1
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione amministrativa ed economica si richiedono i seguenti dati e chiarimenti:
  • Con riferimento al requisito di cui all’art. 7.1 lett. a) del disciplinare di gara, nel quale si richiede “Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, con attivazione dell’oggetto sociale per le attività oggetto di gara e con l’indicazione di almeno un nominativo di un Direttore Tecnico alla data di pubblicazione del Bando di gara a pena di esclusione (si specifica che la figura del Direttore Tecnico viene espressamente richiesta in relazione alle attività di gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare quale interfaccia operativa con il Comune)”, si fa presente che obbligo di indicazione del nominativo del direttore tecnico a corredo della certificazione camerale sussiste unicamente per quelle imprese obbligate da specifiche norme alla presenza di detto organo tecnico - organizzativo nell'ambito della struttura aziendale, come per esempio le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici alla luce del disposto dell'art. 26, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico di soggetti esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 comma 2, l. 11 febbraio 1994 n. 109, mentre non esistono norme individuanti tale obbligo nei confronti dei soggetti esecutori di contratti di servizi (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 4 novembre 2009 n. 10833). Si chiede pertanto di espungere l’obbligo di indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, al fine di prevenire una grave lesione del diritto di partecipazione alla presente gara da parte degli operatori economici del settore.
 
  • Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 7.2 lettera d) del disciplinare di gara " non aver subito perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi (2019 – 2021 -2022), ad eccezione del 2020 per emergenza pandemica da Covid 19" si evidenzia che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha inteso estendere anche per l’anno 2021 l’esclusione  del requisito del pareggio di bilancio. Come puntualmente fatto rilevare dalla Stazione appaltante, a causa dell'emergenza COVID-19, a far data dal Decreto Cura Italia (DL n.18/2020) - e con successi decreti per tutto il 2020 e per gran parte del 2021 - è stata sospesa l'attività dell'Agente della Riscossione. Si ritiene che tale previsione, favorendo gli operatori economici di maggiori dimensioni che meglio hanno assorbito le inevitabili perdite dovute alla crisi pandemica, generi un indebito squilibrio nel mercato e vìoli pertanto i principi in tema di concorrenza nella partecipazione alle gare. Tale principio è stato confermato e fatto proprio dall'Anac secondo cui "la richiesta del requisito del pareggio di bilancio parametrata all'anno 2020  non sia ragionevole né congrua e si sostanzi in una indebita, quanto inutile restrizione della concorrenza." (delibera 740 del 10 novembre 2021). Dello stesso tenore anche delibera 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S – parere di precontenzioso numero 209 del 01 dicembre 2021 emanato proprio per una gara avente oggetto analogo) che estende lo stesso principio ai bilanci dell’anno 2021. Si chiede pertanto di voler modificare tale requisito escludendo anche l’annualità 2021.
 
  • Si chiedono gli importi relativi all’ammontare dei crediti stimati (tutte le entrate oggetto di gara)  da avviare alla riscossione coattiva e da affidare all’affidatario, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.
 
  • Si chiede conferma che relativamente alla gestione del Cup l’attività riguarda solo la fase ordinaria e non accertativa/coattiva.
 
  • Si chiede se l’aggio posto a base d’asta nella misura del 20%, debba intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri siano di competenza del Concessionario.
 
  • Relativamente all’oggetto dell’appalto e segnatamente all’articolo 2 del capitolato si chiede di chiarire meglio il punto b) che recita: “gestione ordinaria del Canone Unico Patrimoniale per un valore complessivo di € 200.000 IVA esclusa, per la durata della concessione, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, al quale si applicherebbe (in caso di successivo affidamento) l’aggio a base di gara del 5% (applicato sulle somme effettivamente riscosse a fronte del pagamento presunto spontaneo di circa € 150.000 annui)” ed in particolare si chiede di chiarire cosa s’intende per “in caso di successivo affidamento”. Oltre al corrispettivo fisso sopra citato verrà riconosciuto un aggio sugli incassi spontanei nella misura del 5% da ribassare in sede di procedura?

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti
 
06/06/2023 15:35
Risposta
In relazione al quesito di cui al primo punto avente: “….omissis... Si chiede pertanto di espungere l’obbligo di indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, al fine di prevenire una grave lesione del diritto di partecipazione alla presente gara da parte degli operatori economici del settore” si rileva che, come espressamente indicato dal bando e disciplinare di gara, tale previsione deriva dalla circostanza che “... la figura del Direttore Tecnico viene espressamente richiesta in relazione alle attività di gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare quale interfaccia operativa con il Comune”, in relazione alla gestione degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, finalizzati all’accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale. Peraltro, è la medesima sentenza citata nel quesito, ad evidenziare che laddove individuato nel bando di gara, il requisito in parola può rientrare nelle scelte di discrezionalità amministrativa volte a fissare i requisiti di ammissione e partecipazione sotto il profilo delle capacità tecniche, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto si conferma l’obbligatorietà di tale requisito.

In relazione al quesito di cui al secondo punto avente: “….omissis…. Dello stesso tenore anche delibera 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S – parere di precontenzioso numero 209 del 01 dicembre 2021 emanato proprio per una gara avente oggetto analogo) che estende lo stesso principio ai bilanci dell’anno 2021. Si chiede pertanto di voler modificare tale requisito escludendo anche l’annualità 2021”, si chiarisce che, preso atto della Massima dell’ANAC n. 209 del 01 dicembre 2021, non verrà negativamente considerata l’eventuale presenza di perdite di esercizio nell’anno 2021, restando fermo tutto quanto ulteriormente sancito dal punto 7.2 del Bando e Disciplinare di gara.

In relazione al quesito di cui al terzo punto avente: “Si chiedono gli importi relativi all’ammontare dei crediti stimati (tutte le entrate oggetto di gara)  da avviare alla riscossione coattiva e da affidare all’affidatario, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni” si chiarisce che gli importi dei crediti stimati da avviare a riscossione coattiva, sono quantificati in complessivi € 3.800.000 annui tra TARI, IMU ed altre entrate tributarie e patrimoniali.

In relazione al quesito di cui al quarto punto avente: “ Si chiede conferma che relativamente alla gestione del Cup l’attività riguarda solo la fase ordinaria e non accertativa/coattiva.” Si chiarisce che l’importo previsto di € 200.000 oltre IVA è riferito solo alla gestione delle fase ordinaria del CUP (es. avvisi bonari, avvisi di accertamento...) e che per l’attività coattiva di tale CUP, altresì oggetto di affidamento, verrà applicato l’aggio come da bando di gara.

In relazione al quesito di cui al quinto punto avente: “Si chiede se l’aggio posto a base d’asta nella misura del 20%, debba intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri siano di competenza del Concessionario.” SI CHIARISCE CHE DEVE INTENDERSI AGGIUNTIVO.

In relazione al quesito di cui al sesto punto avente: “...omissis...Oltre al corrispettivo fisso sopra citato verrà riconosciuto un aggio sugli incassi spontanei nella misura del 5% da ribassare in sede di procedura?” si chiarisce che tale aggio è sempre riconosciuto in caso di incassi spontanei. Inoltre  la dicitura “in caso di successivo affidamento” vuol significare in caso di aggiudicazione della gara. 
 
12/06/2023 11:49
Quesito #2
Al fine di una corretta analisi economica, (costi/ricavi), si chiede di sapere, se è intenzione di codesta Amministrazione avvalersi della facoltà di deliberare la definizione agevolata delle entrate, così come prevista dalle recenti disposizioni del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023.
In caso affermativo, se le conseguenti attività aggiuntive occorrenti  per l’attuazione della definizione agevolata delle entrate non contemplate nel capitolato d’oneri e i minori incassi derivanti dall’eventuale cancellazione totale o parziale dei debiti pregressi, potranno essere oggetto di specifica revisione/rinegoziazione delle condizioni economiche, anche al fine di non esporre l’operatore economico oltre la normale alea contrattuale.
In attesa di cortese riscontro si inviano
DISTINTI SALUTI
 
12/06/2023 12:09
Risposta
NON E’ INTENZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE DI AVVALERSI DELLA FACOLTA’ DI DELIBERARE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN QUANTO DAL 2016, QUESTO ENTE E’ IN PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243 DEL D.LGS 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 
13/06/2023 12:01
Quesito #3
Si trasmette la nota allegata.
In attesa di celere riscontro, si saluta cordialmente.
13/06/2023 14:18
Risposta
 In relazione alla nota avente ad oggetto: Contestazione requisiti, si CHIARISCE che, come espressamente indicato dal bando e disciplinare di gara, tale previsione deriva dalla circostanza che “... la figura del Direttore Tecnico viene espressamente richiesta in relazione alle attività di gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare quale interfaccia operativa con il Comune”, in relazione alla gestione degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, finalizzati all’accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale. Peraltro, è la medesima sentenza citata nella nota di contestazione, ad evidenziare che laddove individuato nel bando di gara, il requisito in parola può rientrare nelle scelte di discrezionalità amministrativa volte a fissare i requisiti di ammissione e partecipazione sotto il profilo delle capacità tecniche, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 26/05/2010 n. 3364, a rafforzamento di quanto succitato, recita: “E’ legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un’impresa che, nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un servizio….omissis…, abbia omesso di indicare il nominativo del proprio direttire tecnico, ciò in quanro, ai sensi dell’art. 26 del DPR 34/2000, è fatto obbligo anche alle imprese partecipanti ad un appalto di servizi….omissis…. di munirsi di un direttore tecnico ai fini defli adempimenti di carattere tecnico ed organizzativo necessari…omissis..”.Pertanto si conferma l’obbligatorietà di tale requisito.

Altresì in merito alla contestazione del requisito di cui all’ art.7.1 lett. c) che recita “Non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di
Gara, risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempienze definitivamente accertate che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni e/o penali.” SI CHIARISCE che tale requisito di esclusione è già sancito all’art. 80 comma 5 lett. c-ter dlgs 50/2016, e che pertanto il bando è in linea di conformità con la norma cogente, che non demanda, in alcun modo, la successiva valutazione all’esame della commissione di gara (cfr (lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019). Pertanto si conferma l’obbligatorietà di tale requisito.
 
14/06/2023 11:47
Quesito #4
Spett.le Ente 
in relazione a quanto previsto all’art. 14 del Capitolato  – Responsabilità affidatario
si chiede di voler chiarire e/o di confermare, al pari di quanto previsto dalla cauzione definitiva, che la richiesta di stipula di una polizza RCTO è da intendersi dovuta solo in caso di eventuale aggiudicazione del servizio di che trattasi, e che pertanto si tratta di un refuso la previsione del posesso di tale polizza in vigore alla data di presentazione dell’offerta, anche in considerazione del fatto che la stessa dovrà riportare come previsto dalla lettera b art. 14 del capitolato che la stessa dovrà annoverare i dipendenti e coloro che presteranno il servizio, che allo stato non sarebb possibile individuare.
In attesa di cortese riscontro 
si inviano
Distinti saluti
14/06/2023 12:36
Risposta
SI CHIARISCE CHE la stipula di una polizza RCTO ex art. 14 del Capitolato d’Appalto, è da intendersi dovuta solo in caso di eventuale aggiudicazione del servizio di che trattasi.
 

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