Pubblicato
CASELLE IN PITTARI ALBANELLA
Gara #93903
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.Informazioni appalto
06/02/2026
Aperta
Lavori
€ 4.523.861,44
Di Lucia Carlo
Categorie merceologiche
4526264
-
Lavori di miglioramento ambientale
Lotti
1
BA4C1FD22B
C87H20003980002
Qualità prezzo
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.
€ 4.474.630,65
€ 694.863,56
€ 49.230,79
Scadenze
10/03/2026 12:00
20/03/2026 12:00
20/03/2026 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
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5.37 MB | |
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1.32 MB | |
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503.13 kB | |
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0.97 MB | |
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caselleinpittari-tavola-4bis-carta-degli-spessori-delle-coperture.pdf SHA-256: 619b8259cdca7edc2c51b882b1272c97b3954bc3f4eab9f2ab0c04409b45d951 10/02/2026 16:18 |
1.43 MB | |
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caselleinpittari-tavola-5bis-carta-delle-pendenze.pdf SHA-256: 91a10f48161fb348f58ec97e1e49b2d15522c2e4b9cfe08ce2f969c0293f018c 10/02/2026 16:18 |
5.40 MB | |
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2.61 MB | |
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32.29 kB | |
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1.36 MB | |
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249.83 kB |
Chiarimenti
06/02/2026 11:56
Quesito #1
Buongiorno,
si chiede conferma del fatto che sia possibile partecipare singolarmente se in possesso della sola categoria OS 21 CLASS. V e dichiarare di subappaltare completamente la categoria OG 3.
si chiede conferma del fatto che sia possibile partecipare singolarmente se in possesso della sola categoria OS 21 CLASS. V e dichiarare di subappaltare completamente la categoria OG 3.
10/02/2026 16:10
Risposta
La categoria OG3 class. II, essendo scorporabile, può essere subappaltabile al 100%, anche se non si è in possesso della stessa.
09/02/2026 12:51
Quesito #2
Buongiorno,
si chiede se sia possibile avere la relazione geologica.
grazie
si chiede se sia possibile avere la relazione geologica.
grazie
10/02/2026 16:12
Risposta
A breve verrà pubblicata.
09/02/2026 15:50
Quesito #3
LA SCRIVENTE IMPRESA PONE A CODESTA SPETT.LE S.A. I SEGUENTI QUESITI:
Quesito 1
Si chiede se è possibile avere il file del computo metrico estimativo in formato editabile .dcf
Quesito 2
In merito ai tratti stradali di cui si chiedono soluzioni integrative (sub criteri E1 e E2) si chiede uno stralcio planimetrico ove siano individuati gli stessi.
RESTA IN ATTESA DI UN CORTESE CELERE RISCONTRO A PORGE CORDIALI SALUTI - CO. E ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl
Quesito 1
Si chiede se è possibile avere il file del computo metrico estimativo in formato editabile .dcf
Quesito 2
In merito ai tratti stradali di cui si chiedono soluzioni integrative (sub criteri E1 e E2) si chiede uno stralcio planimetrico ove siano individuati gli stessi.
RESTA IN ATTESA DI UN CORTESE CELERE RISCONTRO A PORGE CORDIALI SALUTI - CO. E ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl
10/02/2026 16:35
Risposta
Quesito 1
Si pubblica il file del computo metrico estimativo in formato editabile .dcf
Quesito 2
Si pubblicheranno a breve le aerofotogrammetrie dei tratti stradali di cui si chiedono soluzioni integrative (sub criteri E1 e E2)
Si pubblica il file del computo metrico estimativo in formato editabile .dcf
Quesito 2
Si pubblicheranno a breve le aerofotogrammetrie dei tratti stradali di cui si chiedono soluzioni integrative (sub criteri E1 e E2)
10/02/2026 15:31
Quesito #4
Buonasera,
si sollecita riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata in data di ieri per poter meglio valutare la partecipazione alla procedura di che trattasi.
CORDIALI SALUTI - CO. E ST - COSTRUZIONI E STRADE - Srl
si sollecita riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata in data di ieri per poter meglio valutare la partecipazione alla procedura di che trattasi.
CORDIALI SALUTI - CO. E ST - COSTRUZIONI E STRADE - Srl
10/02/2026 16:36
Risposta
si sta procedendo
11/02/2026 12:49
Quesito #5
Buongiorno,
la presente per chiedere se la cat. OS21 è soggetta ad avvalimento. Grazie
Cordiali saluti
la presente per chiedere se la cat. OS21 è soggetta ad avvalimento. Grazie
Cordiali saluti
12/02/2026 14:23
Risposta
Si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, art. 104 e del Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2023, n. 2076.
11/02/2026 12:51
Quesito #6
Buonasera,la scrivente possiede Attestazione SOA per la Categoria OS21 in classifica IV e OG3 classifica II,intende partecipare alla procedura in raggruppamento con azienda avente Categoria OS21 III.Con l'aumento del 20,00% coprirebbe l'importo richiesto nel bando.Vorremmo sapere se è possibile partecipare con questa composizione.
Grazie
Cordiali Saluti
Grazie
Cordiali Saluti
12/02/2026 14:57
Risposta
Si può farlo
12/02/2026 17:09
Quesito #7
Con la presente, si chiedono maggiori delucidazioni in merito alla Garanzia Provvisoria (punto 10 del bando di gara), si chiedono le motivazioni per cui NON si possono applicare le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023, come prevede la Legge oppure risulta un refuso ?
13/02/2026 13:23
Risposta
Non si tratta di refuso, ai sensi dell’art. 53, comma 4-bis del Codice, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023. Si conferma inoltre, quanto richiamato nell'art. 10 del disciplinare di gara, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 90.477,23.
19/02/2026 10:45
Quesito #8
Buongiorno si richiede gentilmente di chiarire i seguenti aspetti:
premesso che la scrivente copre interamente la categoria OS 21, può partecipare in forma singola senza ricorrere all'avvalimento per la categoria og3 subappaltandola al 100%?
Al paragrafo 6.1 del disciplinare il gruppo di lavoro che espleta l'incarico di eseguire l'AS BUILT deve essere necessariamente composto da 4 professionisti distinti oppure un solo può ricoprire più ruoli?
premesso che la scrivente copre interamente la categoria OS 21, può partecipare in forma singola senza ricorrere all'avvalimento per la categoria og3 subappaltandola al 100%?
Al paragrafo 6.1 del disciplinare il gruppo di lavoro che espleta l'incarico di eseguire l'AS BUILT deve essere necessariamente composto da 4 professionisti distinti oppure un solo può ricoprire più ruoli?
19/02/2026 12:10
Risposta
La categoria di lavori OG3 classe II è considerata scorporabile e, come tale, può essere subappaltata al 100% anche in assenza di qualificazione specifica in essa, da parte dell'impresa partecipante.
Il disciplinare al punto 6.1 prevede che ci sia un gruppo di lavoro, quindi nello stesso devono essere presenti le singole figure professionali, aventi i requisiti professionali ivi indicati, ovvero un unico soggetto avente le quattro qualificazioni.
Il disciplinare al punto 6.1 prevede che ci sia un gruppo di lavoro, quindi nello stesso devono essere presenti le singole figure professionali, aventi i requisiti professionali ivi indicati, ovvero un unico soggetto avente le quattro qualificazioni.
21/02/2026 09:59
Quesito #9
Salve,
si richiede il seguente chiarimento:
Con riferimento a quanto riportato al punto 6.1 del disciplinare di gara, con la presente siamo a richiedere se i REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM), debbano essere posseduti dall'impresa partecipante, o se invece possa essere indicata una società di ingegneria esterna e non rientrante nel raggruppamento temporaneo.
Inoltre si chiede se il progetto a base gara è stato già progettato mediante metodologia BIM, e che questo venga messo a disposizione dell'impresa aggiudicatrice oltre al capitolato informativo BIM.
si richiede il seguente chiarimento:
Con riferimento a quanto riportato al punto 6.1 del disciplinare di gara, con la presente siamo a richiedere se i REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM), debbano essere posseduti dall'impresa partecipante, o se invece possa essere indicata una società di ingegneria esterna e non rientrante nel raggruppamento temporaneo.
Inoltre si chiede se il progetto a base gara è stato già progettato mediante metodologia BIM, e che questo venga messo a disposizione dell'impresa aggiudicatrice oltre al capitolato informativo BIM.
23/02/2026 13:26
Risposta
Buongiorno,
- l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ottimale esecuzione del modello informativo in BIM (AS Built) e nel rispetto del C.I. a base gara.
- Il progetto a base di gara non è stato eseguito con l'adozione di strumenti informativi per la modellazione.
- l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ottimale esecuzione del modello informativo in BIM (AS Built) e nel rispetto del C.I. a base gara.
- Il progetto a base di gara non è stato eseguito con l'adozione di strumenti informativi per la modellazione.
24/02/2026 12:30
Quesito #10
Con la presente si chiede se, con riferimento al requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, sia ammissibile, da parte del sottoscritto OE concorrente, partecipare in Costituendo Raggruppamento Temporaneo ovvero facendo ricorso al subappalto o facendo ricorso all’avvalimento, con una società di ingegneria (quindi non in possesso di SOA e iscritta alla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività diverse da quelle oggetto della presente procedura di gara) all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria.
25/02/2026 09:29
Risposta
Il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria.
25/02/2026 08:53
Quesito #11
SI CHIEDE RELAZIONE GEOLOGICA E COMPUTO METRICO EDITABILE
26/02/2026 11:19
Risposta
Buongiorno,
sono già stati allegati nell'apposita sezione in piattaforma "ALLEGATI" sia lo studio geologico sia il computo metrico editabile.
Cordiali Saluti
sono già stati allegati nell'apposita sezione in piattaforma "ALLEGATI" sia lo studio geologico sia il computo metrico editabile.
Cordiali Saluti
26/02/2026 08:29
Quesito #12
OGGETTO: COMUNE DI ALBANELLA PER IL COMUNE DI CASELLE IN PITTARI
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.
Buongiorno la scrivente chiede i seguenti chiarimenti:
Quesito n. 1
Con riferimento al punto 6.1 del Disciplinare di gara – “Requisiti del gruppo di lavoro che espleta l’incarico di eseguire l’AS-BUILT (BIM)”, e tenuto conto dei chiarimenti già forniti con le risposte ai Quesiti n. 9 e n. 10,
si chiede di chiarire
se, per ciascuna delle figure professionali richieste (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager), il possesso della relativa certificazione rilasciata da Ente terzo accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17021 costituisca requisito autonomamente sufficiente, in alternativa alla dimostrazione di pregressa esperienza documentabile in servizi analoghi.
Tale interpretazione risulta coerente con il sistema di qualificazione delle competenze BIM previsto dalle norme UNI 11337 e UNI EN ISO 19650, che attribuiscono alla certificazione di terza parte valore di attestazione delle competenze professionali.
Si chiede pertanto di confermare che non sia richiesto il possesso o la dimostrazione di servizi analoghi, laddove il professionista indicato sia in possesso della prescritta certificazione BIM.
Quesito n. 2
Con riferimento a quanto pubblicato con la risposta al quesito n. 10 in data 25/02/2026, con la quale veniva specificato che «Il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci / Amministratori / direttori tecnici / dipendenti / Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria»
Si chiede di chiarire
Se i Requisiti del gruppo di lavoro che espleta l’incarico di eseguire l’AS-BUILT (BIM) possano essere soddisfatto anche da un RTP di professionisti che a parità di requisiti copra tute le figure professionali richieste (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager) invece che da una Società di Ingegneria come indicato nel chiarimento 10.
In attesa di risposta si porgono cordiali saluti
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.
Buongiorno la scrivente chiede i seguenti chiarimenti:
Quesito n. 1
Con riferimento al punto 6.1 del Disciplinare di gara – “Requisiti del gruppo di lavoro che espleta l’incarico di eseguire l’AS-BUILT (BIM)”, e tenuto conto dei chiarimenti già forniti con le risposte ai Quesiti n. 9 e n. 10,
si chiede di chiarire
se, per ciascuna delle figure professionali richieste (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager), il possesso della relativa certificazione rilasciata da Ente terzo accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17021 costituisca requisito autonomamente sufficiente, in alternativa alla dimostrazione di pregressa esperienza documentabile in servizi analoghi.
Tale interpretazione risulta coerente con il sistema di qualificazione delle competenze BIM previsto dalle norme UNI 11337 e UNI EN ISO 19650, che attribuiscono alla certificazione di terza parte valore di attestazione delle competenze professionali.
Si chiede pertanto di confermare che non sia richiesto il possesso o la dimostrazione di servizi analoghi, laddove il professionista indicato sia in possesso della prescritta certificazione BIM.
Quesito n. 2
Con riferimento a quanto pubblicato con la risposta al quesito n. 10 in data 25/02/2026, con la quale veniva specificato che «Il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci / Amministratori / direttori tecnici / dipendenti / Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria»
Si chiede di chiarire
Se i Requisiti del gruppo di lavoro che espleta l’incarico di eseguire l’AS-BUILT (BIM) possano essere soddisfatto anche da un RTP di professionisti che a parità di requisiti copra tute le figure professionali richieste (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager) invece che da una Società di Ingegneria come indicato nel chiarimento 10.
In attesa di risposta si porgono cordiali saluti
26/02/2026 11:20
Risposta
Quesito n. 1
Si conferma.
Quesito n. 2
Si conferma.
Il fine è quello di garantire alla Stazione Appaltante il servizio BIM, pertanto l'importante è la dimostrazione che vi siano tutte le figure professionali richieste (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager), individuate per la partecipazione alla presente procedura e dedicate all'espletamento delle attività BIM richieste nella fase di esecuzione dell'appalto.
Si porgono cordiali saluti
Si conferma.
Quesito n. 2
Si conferma.
Il fine è quello di garantire alla Stazione Appaltante il servizio BIM, pertanto l'importante è la dimostrazione che vi siano tutte le figure professionali richieste (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager), individuate per la partecipazione alla presente procedura e dedicate all'espletamento delle attività BIM richieste nella fase di esecuzione dell'appalto.
Si porgono cordiali saluti
27/02/2026 15:15
Quesito #13
Con la presente, si chiede se il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM), deve essere soddisfatto esclusivamente partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con l'Operatore Economico, oppure lo studio di ingegneria o RTP di progettisti (in possesso di tutti i requisiti indicati) può anche essere INDICATO senza costituire RTI con l'Operatore Economico?
Distinti saluti
Distinti saluti
01/03/2026 17:54
Risposta
Si prega di prendere visione del chiarimento n. 9.
02/03/2026 15:04
Quesito #14
Con la presente si chiedono chiarimenti concernenti:
A) la base giuridica e al regime di operatività delle garanzie (provvisoria e definitiva) previsto dalla documentazione di gara.
B) Ia durata dei lavori.
PUNTO A)
Dall’analisi del dettato normativo e del Disciplinare, si rileva quanto segue:
1. Inquadramento Normativo (Art. 53, D.Lgs. 36/2023)
L’art. 53 del Codice definisce un regime semplificato per gli appalti sottosoglia, stabilendo segnatamente che:
Comma 2: L'eventuale garanzia provvisoria non può eccedere l'aliquota dell'1% dell'importo a base di gara.
Comma 4: La garanzia definitiva è fissata nella misura del 5% dell'importo contrattuale, con facoltà per la Stazione Appaltante di esonero motivato.
Comma 4-bis: In tali specifiche fattispecie, è espressamente esclusa l'applicabilità delle riduzioni previste dagli artt. 106, comma 8, e 117, comma 2.
2. Criticità rilevate nel Disciplinare
Si osserva che il Disciplinare di gara, ai punti 10 (Garanzia Provvisoria) e 24 (Garanzia Definitiva), parrebbe operare un'applicazione parziale e atomistica dell'art. 53. Nello specifico, l'Amministrazione richiama l'esclusione delle riduzioni (ex comma 4-bis) pur applicando schemi procedurali che sembrano discostarsi dal perimetro applicativo del medesimo articolo.
Tale impostazione appare logicamente contraddittoria e giuridicamente disallineata per le seguenti ragioni:
Sulla Garanzia Provvisoria: Qualora la procedura, pur essendo sottosoglia, venga indetta nelle forme della procedura aperta (non rientrando dunque nelle casistiche semplificate di cui all'art. 53, comma 1), si ritiene corretto applicare il regime ordinario di cui all'art. 106. Ciò comporterebbe la fissazione dell'aliquota al 2%, con il conseguente riconoscimento di tutte le riduzioni di legge previste dal comma 8.
Sulla Garanzia Definitiva: La determinazione della garanzia definitiva al 5% rappresenta una misura forfettaria e specifica prevista dall'art. 53, comma 4. Risulta pertanto impropria un'applicazione analogica dell'art. 117 che ne mutuasse il rigore (assenza di riduzioni) senza però adottare la ratio semplificativa sottesa alla norma speciale per il sottosoglia.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, si invita codesta Stazione Appaltante a chiarire se intenda:
Uniformarsi integralmente al regime semplificato dell'art. 53, confermando l'aliquota del 5% per la definitiva e dell'2% per la provvisoria (con riduzioni);
Ovvero, ricondurre la disciplina delle garanzie al regime ordinario degli artt. 106 e 117, consentendo l'applicazione delle riduzioni di legge previste per gli operatori economici certificati o qualificati.
PUNTO B)
Al punto 3.1 del Disciplinare vengono riportati 224 giorni naturali consecutivi. L’elaborato “050 CSL2301 PE CA 06 – Cronoprogramma dei Lavori” riporta 224 giorni lavorativi necessari mentre prevede 365 giorni naturali e consecutivi. Si ipotizza che il disciplinare contenga un mero refuso. Si chiede conferma che il termine di esecuzione indicato al punto 3.1 del Disciplinare sia da intendersi come 365 giorni naturali e consecutivi, rettificando il dato di 224 giorni che risulterebbe, incongruo rispetto alle previsioni progettuali e alla sostenibilità tecnica del cronoprogramma stesso.
A) la base giuridica e al regime di operatività delle garanzie (provvisoria e definitiva) previsto dalla documentazione di gara.
B) Ia durata dei lavori.
PUNTO A)
Dall’analisi del dettato normativo e del Disciplinare, si rileva quanto segue:
1. Inquadramento Normativo (Art. 53, D.Lgs. 36/2023)
L’art. 53 del Codice definisce un regime semplificato per gli appalti sottosoglia, stabilendo segnatamente che:
Comma 2: L'eventuale garanzia provvisoria non può eccedere l'aliquota dell'1% dell'importo a base di gara.
Comma 4: La garanzia definitiva è fissata nella misura del 5% dell'importo contrattuale, con facoltà per la Stazione Appaltante di esonero motivato.
Comma 4-bis: In tali specifiche fattispecie, è espressamente esclusa l'applicabilità delle riduzioni previste dagli artt. 106, comma 8, e 117, comma 2.
2. Criticità rilevate nel Disciplinare
Si osserva che il Disciplinare di gara, ai punti 10 (Garanzia Provvisoria) e 24 (Garanzia Definitiva), parrebbe operare un'applicazione parziale e atomistica dell'art. 53. Nello specifico, l'Amministrazione richiama l'esclusione delle riduzioni (ex comma 4-bis) pur applicando schemi procedurali che sembrano discostarsi dal perimetro applicativo del medesimo articolo.
Tale impostazione appare logicamente contraddittoria e giuridicamente disallineata per le seguenti ragioni:
Sulla Garanzia Provvisoria: Qualora la procedura, pur essendo sottosoglia, venga indetta nelle forme della procedura aperta (non rientrando dunque nelle casistiche semplificate di cui all'art. 53, comma 1), si ritiene corretto applicare il regime ordinario di cui all'art. 106. Ciò comporterebbe la fissazione dell'aliquota al 2%, con il conseguente riconoscimento di tutte le riduzioni di legge previste dal comma 8.
Sulla Garanzia Definitiva: La determinazione della garanzia definitiva al 5% rappresenta una misura forfettaria e specifica prevista dall'art. 53, comma 4. Risulta pertanto impropria un'applicazione analogica dell'art. 117 che ne mutuasse il rigore (assenza di riduzioni) senza però adottare la ratio semplificativa sottesa alla norma speciale per il sottosoglia.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, si invita codesta Stazione Appaltante a chiarire se intenda:
Uniformarsi integralmente al regime semplificato dell'art. 53, confermando l'aliquota del 5% per la definitiva e dell'2% per la provvisoria (con riduzioni);
Ovvero, ricondurre la disciplina delle garanzie al regime ordinario degli artt. 106 e 117, consentendo l'applicazione delle riduzioni di legge previste per gli operatori economici certificati o qualificati.
PUNTO B)
Al punto 3.1 del Disciplinare vengono riportati 224 giorni naturali consecutivi. L’elaborato “050 CSL2301 PE CA 06 – Cronoprogramma dei Lavori” riporta 224 giorni lavorativi necessari mentre prevede 365 giorni naturali e consecutivi. Si ipotizza che il disciplinare contenga un mero refuso. Si chiede conferma che il termine di esecuzione indicato al punto 3.1 del Disciplinare sia da intendersi come 365 giorni naturali e consecutivi, rettificando il dato di 224 giorni che risulterebbe, incongruo rispetto alle previsioni progettuali e alla sostenibilità tecnica del cronoprogramma stesso.
02/03/2026 16:28
Risposta
Gentile OO.EE.
In merito al suo quesito:
PUNTO A): trattandosi di refuso nella trascrizione nell'allegato denominato "CHIARIMENTO N. 14", presente nella sezione "ALLEGATI" in piattaforma, si chiarisce l'operatività delle garanzie (provvisoria e definitiva) che rettifica entrambi i capitoli 10 (GARANZIA PROVVISORIA) e 24 (AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO).
PUNTO B), trattandosi di refuso :
i giorni naturali e consecutivi da considerare sono 365.
Saluti
In merito al suo quesito:
PUNTO A): trattandosi di refuso nella trascrizione nell'allegato denominato "CHIARIMENTO N. 14", presente nella sezione "ALLEGATI" in piattaforma, si chiarisce l'operatività delle garanzie (provvisoria e definitiva) che rettifica entrambi i capitoli 10 (GARANZIA PROVVISORIA) e 24 (AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO).
PUNTO B), trattandosi di refuso :
i giorni naturali e consecutivi da considerare sono 365.
Saluti
03/03/2026 15:33
Quesito #15
spett.li,
buon pomeriggio,
con la presente siamo a chiedervi di chiarire il beneficiario della polizza.
restiamo a disposizione,
cordiali saluti
buon pomeriggio,
con la presente siamo a chiedervi di chiarire il beneficiario della polizza.
restiamo a disposizione,
cordiali saluti
03/03/2026 18:12
Risposta
il beneficiario della polizza è la Stazione Appaltante Comune di Caselle in Pittari .
03/03/2026 18:29
Quesito #16
Premesso che la scrivente copre interamente la categoria OS 21, subappaltando al 100 % la categoria OG3, e che per soddisfare Il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, l'OE concorrente parteciperà in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria, in sede di compilazione dell'istanza di partecipazione come dovrà calcolare la percentuale del servizio che sarà eseguito della società di progettazione?
04/03/2026 13:25
Risposta
Buongiorno,
ai sensi dell' ALLEGATO I.13, art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è previsto il 10% per l'attività che sarà espletata in BIM.
ai sensi dell' ALLEGATO I.13, art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è previsto il 10% per l'attività che sarà espletata in BIM.
04/03/2026 12:14
Quesito #17
SI CHIEDE CONFERMA DEL FATTO CHE IL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETERA' L'INCARICO DELL'AS-BUILT (BIM) (GRUPPO ESTERNO ALL'IMPRESA) POSSA ESSERE SEMPLICEMENTE INDICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
04/03/2026 13:25
Risposta
Buongiorno,
questa Stazione Appaltante ritiene di aver esaustivamente risposto al presente quesito, con il precedente n. 10.
Distinti Saluti
questa Stazione Appaltante ritiene di aver esaustivamente risposto al presente quesito, con il precedente n. 10.
Distinti Saluti
04/03/2026 12:41
Quesito #18
Buongiorno,
preso atto:
del chiarimento n.10 in cui si precisa che l'incarico di lavoro da affidare a tecnici incaricati ovvero l'AS-BUILT BIM eccc...è soddisfatto da parte dell'Operatore Economico concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all'interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 ( certificazione BIM manager Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/ Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria;
che la gara riguarda l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 e dell'art.182 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 185 del D.Lgs. 36/2023;
che la procedura non viene espletata mediante appalto integrato;
vogliamo sapere se i tecnici che redigono l'offerta migliorativa al progetto a base di gara devono solo firmare l'offerta migliorativa e basta senza riunirsi con i tecnici che elaboreranno tutti gli atti da elaborare in BIM.
Cordiali saluti
preso atto:
del chiarimento n.10 in cui si precisa che l'incarico di lavoro da affidare a tecnici incaricati ovvero l'AS-BUILT BIM eccc...è soddisfatto da parte dell'Operatore Economico concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all'interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 ( certificazione BIM manager Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/ Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria;
che la gara riguarda l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 e dell'art.182 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 185 del D.Lgs. 36/2023;
che la procedura non viene espletata mediante appalto integrato;
vogliamo sapere se i tecnici che redigono l'offerta migliorativa al progetto a base di gara devono solo firmare l'offerta migliorativa e basta senza riunirsi con i tecnici che elaboreranno tutti gli atti da elaborare in BIM.
Cordiali saluti
04/03/2026 13:25
Risposta
Buongiorno,
Trattasi di refuso, tutta l'offerta tecnica, compresa l'Offerta di Gestione Informativa, sarà a firma dall'O.E. partecipante, non da tecnico abilitato.
Cordiali saluti
Trattasi di refuso, tutta l'offerta tecnica, compresa l'Offerta di Gestione Informativa, sarà a firma dall'O.E. partecipante, non da tecnico abilitato.
Cordiali saluti
04/03/2026 12:48
Quesito #19
Buongiorno,
in riferimento al quesito n. 18 si chiarisce meglio l'ultima frase da noi scritta:
Vogliamo sapere se i tecnici che redigono l'offerta migliorativa al progetto a base di gara devono solo firmare l'offerta migliorativa congiuntamente all'O.E. che partecipa come appaltatore e basta, senza partecipare nel Costituendo Raggruppamento Temporaneo che dovrà essere fatto solo dall'impresa concorrente con i tecnici incaricatI per il BIM.
Cordiali saluti
in riferimento al quesito n. 18 si chiarisce meglio l'ultima frase da noi scritta:
Vogliamo sapere se i tecnici che redigono l'offerta migliorativa al progetto a base di gara devono solo firmare l'offerta migliorativa congiuntamente all'O.E. che partecipa come appaltatore e basta, senza partecipare nel Costituendo Raggruppamento Temporaneo che dovrà essere fatto solo dall'impresa concorrente con i tecnici incaricatI per il BIM.
Cordiali saluti
04/03/2026 13:25
Risposta
Buongiorno,
Trattasi di refuso, tutta l'offerta tecnica, compresa l'Offerta di Gestione Informativa, sarà a firma dall'O.E. partecipante, non da tecnico abilitato.
Cordiali saluti
Trattasi di refuso, tutta l'offerta tecnica, compresa l'Offerta di Gestione Informativa, sarà a firma dall'O.E. partecipante, non da tecnico abilitato.
Cordiali saluti
04/03/2026 15:56
Quesito #20
Buonasera, in caso di partecipazione di impresa singola per l'intera quota OS 21, subappaltando completamente l'OG3, è previsto partecipare con contratto di avvalimento tecnico stipulato con società di progettazione esterna?
Se richiesto RTI, per l'attività di progettazione va indicato il 10% dell'ammontare dell'intero appalto? L'importo quindi andrà calcolato in proporzione sulle rispettive quote quindi per OS 21 il 10% di 90.10% e su OG 3 il 10% di 9.90%?
Se richiesto RTI, per l'attività di progettazione va indicato il 10% dell'ammontare dell'intero appalto? L'importo quindi andrà calcolato in proporzione sulle rispettive quote quindi per OS 21 il 10% di 90.10% e su OG 3 il 10% di 9.90%?
05/03/2026 13:22
Risposta
Si è possibile.
Non è richiesto obbligatoriamente RT, va bene qualsiasi altra forma di partecipazione, purchè sia prevista dal Codice e dal Disciplinare di gara.
Non è compito di questa S.A. determinare le quote per l'espletamento delle attività, esse dipendono caso per caso dal rapporto contrattuale che si stipula tra le parti. Pertanto si chiarisce che in tale ambito questa S.A. rimanda alla discrezione degli OO.EE. il rapporto economico tra le parti.
Non è richiesto obbligatoriamente RT, va bene qualsiasi altra forma di partecipazione, purchè sia prevista dal Codice e dal Disciplinare di gara.
Non è compito di questa S.A. determinare le quote per l'espletamento delle attività, esse dipendono caso per caso dal rapporto contrattuale che si stipula tra le parti. Pertanto si chiarisce che in tale ambito questa S.A. rimanda alla discrezione degli OO.EE. il rapporto economico tra le parti.
04/03/2026 18:08
Quesito #21
Buonasera,
si chiede chiarimento alla forma di partecipazione del gruppo lavoro che espleterà l'incarico dell'AS BUILT (BIM).
Al quesito 13 è stato risposto di visionare il quesito 9 ( - l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ottimale esecuzione del modello informativo in BIM (AS Built) e nel rispetto del C.I. a base gara.), quindi inteso che il gruppo di lavoro può anche essere INDICATO.
al quesito 17 (simile al quesito 13) è stato risposto di visionare il quesito n. 10 ( è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria.)
Si chiede di esplicitare se è sufficiente che l' Operatore Economico può INDICARE il gruppo di lavoro dell'AS BUILT (BIM), oppure bisogna costituire un RTI tra il gruppo di lavoro BIM e L'Operatore Economico?
Distinti saluti
si chiede chiarimento alla forma di partecipazione del gruppo lavoro che espleterà l'incarico dell'AS BUILT (BIM).
Al quesito 13 è stato risposto di visionare il quesito 9 ( - l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ottimale esecuzione del modello informativo in BIM (AS Built) e nel rispetto del C.I. a base gara.), quindi inteso che il gruppo di lavoro può anche essere INDICATO.
al quesito 17 (simile al quesito 13) è stato risposto di visionare il quesito n. 10 ( è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria.)
Si chiede di esplicitare se è sufficiente che l' Operatore Economico può INDICARE il gruppo di lavoro dell'AS BUILT (BIM), oppure bisogna costituire un RTI tra il gruppo di lavoro BIM e L'Operatore Economico?
Distinti saluti
05/03/2026 13:22
Risposta
Buonasera,
si chiarisce che nel chiarimento al quesito n. 9: "l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione [......]"
si sottolinea che c'è scritto che le risorse saranno certamente indicate e che resta a discrezione dell'O.E. la valutazione della forma di partecipazione più idonea tra quelle previste nel Codice dei contratti e nel disciplinare. Questa Stazione Appaltante non è tenuta a suggerire le forme di partecipazione, anzi si è esposta fin troppo a elencarne alcune, alla risposta al quesito n. 10: "Il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria."
In conclusione si chiarisce che i requisiti da possedere al punto 6.1 sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente procedura, poichè l'attività BIM non è accessoria, ma complementare all'esecuzione dei lavori, ovvero ne è parte integrante, pertanto si esorta gli OO.EE. a valutare questa condizione.
Si chiarisce inoltre che non è obbligatoria la partecipazione in RT, e che esistono altre forme di partecipazione valide e consentite dal disciplinare di gara e dal Codice.
L'OE non solo deve indicare le risorse BIM, ma deve esplicitare i rapporti contrattuali che intercorrono tra l'impresa che fa i lavori e i professionisti, le ditte, le Società che espleteranno l'attività BIM, al fine di garantire a questa S.A. che le attività saranno svolte come richiesto nel disciplinare e nel C.I.
si chiarisce che nel chiarimento al quesito n. 9: "l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione [......]"
si sottolinea che c'è scritto che le risorse saranno certamente indicate e che resta a discrezione dell'O.E. la valutazione della forma di partecipazione più idonea tra quelle previste nel Codice dei contratti e nel disciplinare. Questa Stazione Appaltante non è tenuta a suggerire le forme di partecipazione, anzi si è esposta fin troppo a elencarne alcune, alla risposta al quesito n. 10: "Il requisito di cui al punto “6.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT (BIM)”, è soddisfatto, da parte dell'OE concorrente, partecipando in Costituendo Raggruppamento Temporaneo con una società di ingegneria all’interno della quale i tecnici in possesso dei requisiti di cui al suddetto criterio 6.1 (certificazione BIM manager, Coordinator, Specialist e CDE Manager) risultino in organico quali Soci/Amministratori/direttori tecnici/dipendenti/Consulenti su base annua della suddetta società di ingegneria."
In conclusione si chiarisce che i requisiti da possedere al punto 6.1 sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente procedura, poichè l'attività BIM non è accessoria, ma complementare all'esecuzione dei lavori, ovvero ne è parte integrante, pertanto si esorta gli OO.EE. a valutare questa condizione.
Si chiarisce inoltre che non è obbligatoria la partecipazione in RT, e che esistono altre forme di partecipazione valide e consentite dal disciplinare di gara e dal Codice.
L'OE non solo deve indicare le risorse BIM, ma deve esplicitare i rapporti contrattuali che intercorrono tra l'impresa che fa i lavori e i professionisti, le ditte, le Società che espleteranno l'attività BIM, al fine di garantire a questa S.A. che le attività saranno svolte come richiesto nel disciplinare e nel C.I.
04/03/2026 18:17
Quesito #22
buonasera, con la presente si chiede di chiarire il seguente quesito: Il DISCIPLINARE DI GARA prescrive sia per la RELAZIONE TECNICA sia per l’OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA “…un totale di facciate non superiore a 30 (compresa mascherina ed eventuale sommario), in formato A4.”
- Ci sono dei vincoli sull’altezza del testo e sull’interlinea?
- Sono ammessi eventuali ulteriori elaborati, di tipo grafico (Tavole Grafiche in formato A2 e/o A3) in aggiunta alle 30 facciate della Relazione Tecnica?
- Ci sono dei vincoli sull’altezza del testo e sull’interlinea?
- Sono ammessi eventuali ulteriori elaborati, di tipo grafico (Tavole Grafiche in formato A2 e/o A3) in aggiunta alle 30 facciate della Relazione Tecnica?
05/03/2026 13:22
Risposta
- Non ci sono dei vincoli sull’altezza del testo e sull’interlinea.
- Non saranno considerati ulteriori elaborati in aggiunta alle 30 facciate della Relazione Tecnica.
- Non saranno considerati ulteriori elaborati in aggiunta alle 30 facciate della Relazione Tecnica.
05/03/2026 09:46
Quesito #23
Spett.le Stazione Appaltante,
- VISTO il Disciplinare di GARA art. 7 - AVVALIMENTO: “…Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta”.
- VISTO il Disciplinare di GARA art.6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.
- VISTA la risposta al Quesito n.9: “…l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ottimale esecuzione del modello informativo in BIM (AS Built) e nel rispetto del C.I. a base gara”.
- VISTA la risposta al Quesito n.8: “La categoria di lavori OG3 classe II è considerata scorporabile e, come tale, può essere subappaltata al 100% anche in assenza di qualificazione specifica in essa, da parte dell'impresa partecipante….”.
- VISTA la risposta al Quesito n.16: “…ai sensi dell' ALLEGATO I.13, art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è previsto il 10% per l'attività che sarà espletata in BIM”
- VISTO l’ ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione - Art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici
- VISTO il Disciplinare di GARA art.16 OFFERTA TECNICA ed i contenuti dell’offerta: “1) Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso; 2) Offerta di Gestione Informativa; 3) Solo in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
PREMESSO CHE:
- L’impresa, in quanto copre interamente la categoria OS 21, parteciperà in forma singola senza ricorrere all'avvalimento per la categoria OG3 subappaltandola al 100%.
- L’impresa, al fine di soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 del Disciplinare di gara (REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT - BIM)si avvarrà di una Società di ingegneria (che redigerà inoltre l’Offerta di Gestione Informativa da Inserire nell’Offerta Tecnica)
- L’impresa, al fine di redigere la Relazione Tecnica da inserire nell’Offerta Tecnica (ed inoltre nel corso dei lavori) si avvarrà di un ingegnere libero professionista
SI CHIEDE:
- Se la Relazione Tecnica e l’Offerta di Gestione Informativa, redatte rispettivamente dall’ingegnere libero professionista e dalla Società di Ingegneria, devono essere firmate dalla sola Impresa (OS21)
- Se l’impresa (OS21) può ricorrere all’avvalimento premiale sia per il libero professionista che per la società di ingegneria ed inserire i relativi contratti nella Busta dell’Offerta Tecnica così come previsto dal Disciplinare.
- Nel caso in cui l’impresa (OS21) NON possa ricorrere all’avvalimento premiale, ma debba costituirsi necessariamente in RTI con la Società di Ingegneria, si chiede se per il libero professionista si possa invece ricorrere comunque all’avvalimento premiale
- Con particolare riferimento alla risposta al Quesito n.16 si fa notare che l’ambito di applicazione del citato ALLEGATO I.13 è quello degli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura (ALLEGATO I.13 Art.1); per questi ultimi, ai sensi dell’art.2 comma 5, “…In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari…”
L’ambito è chiaramente quello delle gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura “… per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.)…”. In questi casi “…dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento…”
Per l’Appalto in oggetto, che riguarda l’Affidamento di Lavori, nel Quadro Economico non è presente alcuna somma per la Progettazione (né tantomeno per la progettazione BIM): il rapporto economico tra l’impresa e la Società di Ingegneria così come quello tra l’Impresa ed il Libero Professionista, da precisarsi nei rispettivi contratti di avvalimento (oppure nell’atto di raggruppamento) è affidato pertanto alla libera contrattazione tra le parti?
- VISTO il Disciplinare di GARA art. 7 - AVVALIMENTO: “…Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta”.
- VISTO il Disciplinare di GARA art.6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.
- VISTA la risposta al Quesito n.9: “…l'OE partecipante indicherà le risorse coinvolte, valutandone la migliore forma di partecipazione, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ottimale esecuzione del modello informativo in BIM (AS Built) e nel rispetto del C.I. a base gara”.
- VISTA la risposta al Quesito n.8: “La categoria di lavori OG3 classe II è considerata scorporabile e, come tale, può essere subappaltata al 100% anche in assenza di qualificazione specifica in essa, da parte dell'impresa partecipante….”.
- VISTA la risposta al Quesito n.16: “…ai sensi dell' ALLEGATO I.13, art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è previsto il 10% per l'attività che sarà espletata in BIM”
- VISTO l’ ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione - Art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici
- VISTO il Disciplinare di GARA art.16 OFFERTA TECNICA ed i contenuti dell’offerta: “1) Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato avente i requisiti richiesti dal caso; 2) Offerta di Gestione Informativa; 3) Solo in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
PREMESSO CHE:
- L’impresa, in quanto copre interamente la categoria OS 21, parteciperà in forma singola senza ricorrere all'avvalimento per la categoria OG3 subappaltandola al 100%.
- L’impresa, al fine di soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 del Disciplinare di gara (REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESPLETA L’INCARICO DI ESEGUIRE L’AS-BUILT - BIM)si avvarrà di una Società di ingegneria (che redigerà inoltre l’Offerta di Gestione Informativa da Inserire nell’Offerta Tecnica)
- L’impresa, al fine di redigere la Relazione Tecnica da inserire nell’Offerta Tecnica (ed inoltre nel corso dei lavori) si avvarrà di un ingegnere libero professionista
SI CHIEDE:
- Se la Relazione Tecnica e l’Offerta di Gestione Informativa, redatte rispettivamente dall’ingegnere libero professionista e dalla Società di Ingegneria, devono essere firmate dalla sola Impresa (OS21)
- Se l’impresa (OS21) può ricorrere all’avvalimento premiale sia per il libero professionista che per la società di ingegneria ed inserire i relativi contratti nella Busta dell’Offerta Tecnica così come previsto dal Disciplinare.
- Nel caso in cui l’impresa (OS21) NON possa ricorrere all’avvalimento premiale, ma debba costituirsi necessariamente in RTI con la Società di Ingegneria, si chiede se per il libero professionista si possa invece ricorrere comunque all’avvalimento premiale
- Con particolare riferimento alla risposta al Quesito n.16 si fa notare che l’ambito di applicazione del citato ALLEGATO I.13 è quello degli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura (ALLEGATO I.13 Art.1); per questi ultimi, ai sensi dell’art.2 comma 5, “…In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari…”
L’ambito è chiaramente quello delle gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura “… per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.)…”. In questi casi “…dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento…”
Per l’Appalto in oggetto, che riguarda l’Affidamento di Lavori, nel Quadro Economico non è presente alcuna somma per la Progettazione (né tantomeno per la progettazione BIM): il rapporto economico tra l’impresa e la Società di Ingegneria così come quello tra l’Impresa ed il Libero Professionista, da precisarsi nei rispettivi contratti di avvalimento (oppure nell’atto di raggruppamento) è affidato pertanto alla libera contrattazione tra le parti?
05/03/2026 13:22
Risposta
Spett. O.E.
- la Relazione Tecnica e l’Offerta di Gestione Informativa devono essere firmate dalla sola Impresa partecipante.
- Si conferma che l'impresa può ricorrere all’avvalimento premiale sia per il libero professionista che per la società di ingegneria ed inserire i relativi contratti nella Busta dell’Offerta Tecnica così come previsto dal Disciplinare.
- Non è obbligatorio che debba costituirsi necessariamente in RTI con la Società di Ingegneria.
Si conferma che l'O.E. ha ragione sul fatto che: l’ambito di applicazione del citato ALLEGATO I.13 è quello degli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura (ALLEGATO I.13 Art.1); per questi ultimi, ai sensi dell’art.2 comma 5, “…In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari…
Infatti è improprio parlare di progettazione, e ancora più improprio è dover ricorrere ai professionisti (progettisti) per elaborare l'As built, che dovrebbe essere attività di competenza dell'impresa.
Pertanto si chiarisce che in tale ambito questa S.A. rimanda alla discrezione degli OO.EE. il rapporto economico tra le parti.
- la Relazione Tecnica e l’Offerta di Gestione Informativa devono essere firmate dalla sola Impresa partecipante.
- Si conferma che l'impresa può ricorrere all’avvalimento premiale sia per il libero professionista che per la società di ingegneria ed inserire i relativi contratti nella Busta dell’Offerta Tecnica così come previsto dal Disciplinare.
- Non è obbligatorio che debba costituirsi necessariamente in RTI con la Società di Ingegneria.
Si conferma che l'O.E. ha ragione sul fatto che: l’ambito di applicazione del citato ALLEGATO I.13 è quello degli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura (ALLEGATO I.13 Art.1); per questi ultimi, ai sensi dell’art.2 comma 5, “…In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari…
Infatti è improprio parlare di progettazione, e ancora più improprio è dover ricorrere ai professionisti (progettisti) per elaborare l'As built, che dovrebbe essere attività di competenza dell'impresa.
Pertanto si chiarisce che in tale ambito questa S.A. rimanda alla discrezione degli OO.EE. il rapporto economico tra le parti.
05/03/2026 13:21
Quesito #24
Premesso che con il chiarimento n.
In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.1
In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.1
06/03/2026 09:38
Risposta
QUESITO ANNULLATO DALL'O.E. NEL CHIARIMENTO SUCCESSIVO.
05/03/2026 13:32
Quesito #25
SI ANNULLA LA RICHIESTA DI CHIARIMENTO PRECEDENTE.
Premesso che con il chiarimento n. 16 e' stato riportato che, ai sensi dell' ALLEGATO I.13, art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è previsto il 10% per l'attività che sarà espletata in BIM.
Si chiede si specificare a quanto corrisponde il suddetto 10% in quanto dal quadro economico non e' possibile ricavare gli onorari che sono stati corrisposti per il suddetto progetto.
Premesso che con il chiarimento n. 16 e' stato riportato che, ai sensi dell' ALLEGATO I.13, art. 2 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è previsto il 10% per l'attività che sarà espletata in BIM.
Si chiede si specificare a quanto corrisponde il suddetto 10% in quanto dal quadro economico non e' possibile ricavare gli onorari che sono stati corrisposti per il suddetto progetto.
06/03/2026 09:39
Risposta
SI RIMANDA AL CHIARIMENTO DEL QUESITO N. 23.