Richiesta chiarimento
DOMANDA: salve, in merito alle indicazioni per il possesso dei requisiti per i raggruppamenti temporanei di cui al punto 6.4 del disciplinare di gara è riportato testualmente "N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.". Si fa presente che il riferimento normativo è quello del D.Lgs 50/2016 (vecchio codice). Infatti nel D.Lgs 36/2023, norma di riferimento di questo appalto, non sembra esservi più la differenziazione tra raggruppamento orizzontale e verticale. Si chiede pertanto chiarimenti in merito. Si chiede quindi se la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Qualora la risposta sia affermativa si chiede se deve possederli per ciascuna categoria o come deve essere valutata. saluti
RISPOSTA: Salve, in merito alla richiesta di chiarimento si conferma che l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 ha soppresso la distinzione tra ATI verticali e orizzontali, e prevede un’unica tipologia di ATI, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le impresse, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell’appalto, pertanto la parte del disciplinare di gara che rimanda al vecchio codice degli appalti (D.Lgs. 50/20216) per i requisiti per i raggruppamenti temporanei è da ritenersi un refuso di testo. Saluti - Il Responsabile