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Rettifica art.8 disciplinare di gara - Garanzia provvisoria precisazione

Il sottoscritto Geom. Antonio Del Prete, in qualità di responsabile unico del progetto, comunica che è stato riscontrato un errore materiale, dovuto ad un refuso, riportato all’art. 8 del disciplinare di gara ovvero: “Per la presente procedura di gara si applica l’art. 53 comma 1 secondo cui “nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106”.

Tenuto conto che la procedura in corso è una “Procedura Aperta” (art. 71 d.lgs. 36/2023) e non una procedura di cui all’art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023 si precisa, a rettifica dell’art. 8, che l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 32.604,96 così come previsto dall’art. 106 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa altresì che:

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del d.lgs. 36/2023,

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per tutto quanto non specificato si rimanda all’art. 106 del D.lgs. 36/203




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