Completo
Ama Rifiuto E' Risorsa S.C.R.L.
Gara #108177
Servizi di “medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008” e “RSPP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008” – Periodo 15/07/2026-31/12/2031Informazioni appalto
22/06/2026
Negoziata
Servizi
€ 103.661,00
D'AMICO DOMENICO
Categorie merceologiche
713172 - Servizi sanitari e di sicurezza
Lotti
Inviato esito
1
BC1C374227
Solo prezzo
Servizi di “medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008” e “RSPP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008” – Periodo 15/07/2026-31/12/2031
servizi di Medico Competente e RSPP, per il periodo 15/07/2026-31/12/2031
€ 103.661,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
30/06/2026 09:00
03/07/2026 09:00
03/07/2026 10:00
Allegati
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26.16 kB | |
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Verbale ammissione SHA-256: 447cd122a8c4e2103427b1b963a8e9940bb701d5bea7fb6ee6a055cee84b9312 06/07/2026 16:27 |
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Chiarimenti
24/06/2026 13:13
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede cortesemente di voler fornire alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle attività formative poste a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, nell’elenco delle attività richieste al RSPP, l’Avviso prevede che lo stesso debba: informare i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008; redigere, aggiornare e revisionare il Piano Formativo in collaborazione con il datore di lavoro ai sensi dell’art. 37; realizzare l’attività di formazione per dipendenti, collaboratori, RLS, dirigenti, preposti, addetti primo soccorso e addetti antincendio.
Considerato che alcune attività formative richiedono requisiti specifici del soggetto formatore e/o del docente, e che l’RSPP non può automaticamente erogare ogni tipologia di corso solo in ragione dell’incarico ricoperto, si chiede di chiarire quanto segue:
1. se l’espressione “realizzare l’attività di formazione” debba essere intesa come:
a) obbligo del RSPP di pianificare, coordinare e supervisionare la formazione aziendale;
oppure
b) obbligo dell’aggiudicatario di erogare direttamente tutti i corsi indicati;
oppure
c) obbligo dell’aggiudicatario di garantire il servizio formativo anche mediante il ricorso a docenti, professionisti, enti o soggetti formatori qualificati.
2.Si chiede di chiarire chi debba essere individuato come soggetto formatore responsabile dei corsi ai fini del rilascio degli attestati: la Stazione Appaltante/datore di lavoro, l’operatore economico aggiudicatario, il RSPP indicato in offerta oppure un eventuale ente/soggetto formatore esterno. La richiesta è rilevante perché l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 attribuisce al soggetto formatore la gestione del fascicolo del corso e il rilascio degli attestati.
3.Si chiede di precisare se l’aggiudicatario dovrà rilasciare direttamente gli attestati di formazione o se dovrà limitarsi a consegnare registri, programmi, verifiche e documentazione utile affinché gli attestati siano rilasciati dal soggetto formatore individuato dalla Stazione Appaltante.
4. Considerato che il bando include anche corsi per addetti al primo soccorso e addetti antincendio, si chiede se sia ammesso il ricorso a soggetti terzi qualificati per l’erogazione di specifiche attività formative. In particolare, si chiede di chiarire se tale ricorso debba essere qualificato come:
a) subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
b) collaborazione professionale/docenza specialistica a supporto dell’aggiudicatario;
c) prestazione accessoria non soggetta ad autorizzazione come subappalto, purché resti ferma la responsabilità organizzativa dell’aggiudicatario.
Sul punto si chiede, inoltre, di precisare se l’eventuale ricorso a terzi debba essere dichiarato già in sede di manifestazione di interesse/offerta oppure solo in fase esecutiva, e quali requisiti/documenti debbano essere prodotti. L’art. 119 del Codice dei contratti pubblici disciplina infatti il subappalto e la distinzione tra attività eseguite direttamente dall’affidatario e attività affidate a terzi.
5. Si chiede di confermare che, per i corsi di primo soccorso e antincendio, l’aggiudicatario potrà avvalersi di docenti/professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica. In particolare, il D.M. 388/2003 prevede requisiti specifici per la formazione degli addetti al primo soccorso, mentre il D.M. 2 settembre 2021 disciplina i requisiti dei docenti per la formazione antincendio.
6. Si chiede di precisare se l’importo stimato per il servizio RSPP, pari a € 44.000,00 oltre IVA e/o oneri per il periodo 15/07/2026-31/12/2031, debba intendersi comprensivo anche di tutti i costi relativi all’organizzazione ed erogazione dei corsi, compresi docenti esterni, materiale didattico, verifiche finali, registri, attestati e gestione documentale. L’Avviso indica infatti il servizio RSPP come voce autonoma da € 44.000,00 per l’intero periodo contrattuale.
7. Al fine di formulare un’offerta consapevole e correttamente parametrata, si chiede di indicare, anche in via presuntiva:
numero di lavoratori da formare;
numero di preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio e addetti primo soccorso;
numero di corsi iniziali e aggiornamenti previsti;
modalità di erogazione richiesta, in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning ove consentito;
eventuale disponibilità di aule, attrezzature e presidi per le prove pratiche.
8. Si chiede infine di chiarire la durata effettiva dell’incarico RSPP, poiché nell’Avviso è indicato, in un passaggio, il termine del 31/12/2026, mentre in altri punti l’affidamento viene previsto per il periodo 15/07/2026-31/12/2031.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
si chiede cortesemente di voler fornire alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle attività formative poste a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, nell’elenco delle attività richieste al RSPP, l’Avviso prevede che lo stesso debba: informare i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008; redigere, aggiornare e revisionare il Piano Formativo in collaborazione con il datore di lavoro ai sensi dell’art. 37; realizzare l’attività di formazione per dipendenti, collaboratori, RLS, dirigenti, preposti, addetti primo soccorso e addetti antincendio.
Considerato che alcune attività formative richiedono requisiti specifici del soggetto formatore e/o del docente, e che l’RSPP non può automaticamente erogare ogni tipologia di corso solo in ragione dell’incarico ricoperto, si chiede di chiarire quanto segue:
1. se l’espressione “realizzare l’attività di formazione” debba essere intesa come:
a) obbligo del RSPP di pianificare, coordinare e supervisionare la formazione aziendale;
oppure
b) obbligo dell’aggiudicatario di erogare direttamente tutti i corsi indicati;
oppure
c) obbligo dell’aggiudicatario di garantire il servizio formativo anche mediante il ricorso a docenti, professionisti, enti o soggetti formatori qualificati.
2.Si chiede di chiarire chi debba essere individuato come soggetto formatore responsabile dei corsi ai fini del rilascio degli attestati: la Stazione Appaltante/datore di lavoro, l’operatore economico aggiudicatario, il RSPP indicato in offerta oppure un eventuale ente/soggetto formatore esterno. La richiesta è rilevante perché l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 attribuisce al soggetto formatore la gestione del fascicolo del corso e il rilascio degli attestati.
3.Si chiede di precisare se l’aggiudicatario dovrà rilasciare direttamente gli attestati di formazione o se dovrà limitarsi a consegnare registri, programmi, verifiche e documentazione utile affinché gli attestati siano rilasciati dal soggetto formatore individuato dalla Stazione Appaltante.
4. Considerato che il bando include anche corsi per addetti al primo soccorso e addetti antincendio, si chiede se sia ammesso il ricorso a soggetti terzi qualificati per l’erogazione di specifiche attività formative. In particolare, si chiede di chiarire se tale ricorso debba essere qualificato come:
a) subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
b) collaborazione professionale/docenza specialistica a supporto dell’aggiudicatario;
c) prestazione accessoria non soggetta ad autorizzazione come subappalto, purché resti ferma la responsabilità organizzativa dell’aggiudicatario.
Sul punto si chiede, inoltre, di precisare se l’eventuale ricorso a terzi debba essere dichiarato già in sede di manifestazione di interesse/offerta oppure solo in fase esecutiva, e quali requisiti/documenti debbano essere prodotti. L’art. 119 del Codice dei contratti pubblici disciplina infatti il subappalto e la distinzione tra attività eseguite direttamente dall’affidatario e attività affidate a terzi.
5. Si chiede di confermare che, per i corsi di primo soccorso e antincendio, l’aggiudicatario potrà avvalersi di docenti/professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica. In particolare, il D.M. 388/2003 prevede requisiti specifici per la formazione degli addetti al primo soccorso, mentre il D.M. 2 settembre 2021 disciplina i requisiti dei docenti per la formazione antincendio.
6. Si chiede di precisare se l’importo stimato per il servizio RSPP, pari a € 44.000,00 oltre IVA e/o oneri per il periodo 15/07/2026-31/12/2031, debba intendersi comprensivo anche di tutti i costi relativi all’organizzazione ed erogazione dei corsi, compresi docenti esterni, materiale didattico, verifiche finali, registri, attestati e gestione documentale. L’Avviso indica infatti il servizio RSPP come voce autonoma da € 44.000,00 per l’intero periodo contrattuale.
7. Al fine di formulare un’offerta consapevole e correttamente parametrata, si chiede di indicare, anche in via presuntiva:
numero di lavoratori da formare;
numero di preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio e addetti primo soccorso;
numero di corsi iniziali e aggiornamenti previsti;
modalità di erogazione richiesta, in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning ove consentito;
eventuale disponibilità di aule, attrezzature e presidi per le prove pratiche.
8. Si chiede infine di chiarire la durata effettiva dell’incarico RSPP, poiché nell’Avviso è indicato, in un passaggio, il termine del 31/12/2026, mentre in altri punti l’affidamento viene previsto per il periodo 15/07/2026-31/12/2031.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
25/06/2026 10:08
Risposta
In merito a l quesito proposto si chiarisce quanto segue:
1 l'obbligo del RSPP di pianificare, coordinare e supervisionare la formazione aziendale,
2 per i corsi e la formazione su richiesta dell'RSPP la Stazione Appaltante individua l'Ente Formazione.
3. l’importo stimato per il servizio RSPP, pari a € 44.000,00 oltre IVA e/o oneri è inteso per tutta la durata dell'appalto 15/07/2026-31/12/2031;
4. l'organico aziendale è di n. 78 personale operativo e n. 7 personale amministrativo
5. Si precisa nella fase attuale non deve essere indicata alcuna offerta economica.
Cordialmente
IL RUP
Dott. Geol. Domenico d'AMICO
1 l'obbligo del RSPP di pianificare, coordinare e supervisionare la formazione aziendale,
2 per i corsi e la formazione su richiesta dell'RSPP la Stazione Appaltante individua l'Ente Formazione.
3. l’importo stimato per il servizio RSPP, pari a € 44.000,00 oltre IVA e/o oneri è inteso per tutta la durata dell'appalto 15/07/2026-31/12/2031;
4. l'organico aziendale è di n. 78 personale operativo e n. 7 personale amministrativo
5. Si precisa nella fase attuale non deve essere indicata alcuna offerta economica.
Cordialmente
IL RUP
Dott. Geol. Domenico d'AMICO
25/06/2026 16:17
Quesito #3
In merito al requisito tecnico professionale, la presente per chiedere se esso può essere soddisfatto con due diversi contratti, uno per Medico Competente e uno per RSPP, eseguiti presso aziende con almeno 85 dipendenti, oppure se è necessario un unico contratto contenente entrambi i servizi?
Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti.
Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti.
26/06/2026 16:55
Risposta
Si conferma che il requisito tecnico professionale può essere soddisfatto con due diversi contratti, uno per Medico Competente e uno per RSPP, eseguiti presso aziende diverse con almeno 85 dipendenti.
IL RUP
Dott Geol Domenicop D'AMICO
IL RUP
Dott Geol Domenicop D'AMICO