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Gara #66623

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO PER LA DURATA DI 48 MESI.
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Informazioni appalto

11/06/2025
Aperta
Servizi
€ 3.804.047,03
MAIELI MARIA
FONDAZIONE UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

1
B732ACDBB8
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO
€ 221.902,75
€ 3.170.039,19
€ 0,00

Scadenze

31/07/2025 12:00
25/08/2025 09:00
25/08/2025 12:00

Allegati

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09/06/2025 17:13
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11/07/2025 13:34
238.24 kB

Chiarimenti

13/06/2025 08:19
Quesito #1
Spett.le Ente,
Sulla c.d. Clausola Sociale - L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 50 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro. Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,

- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,

- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,

- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi

- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e

- L’attuale fornitore.

Cordiali saluti


19/06/2025 09:11
Risposta
La procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro è in favore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’Ateneo UMG ha confermato alla scrivente Stazione Appaltante che non è prevista la clausola sociale.

Ad ogni buon fine si precisa quanto segue:

- la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari a 257,5 giorni;

- nonostante la conoscenza dell'attuale fornitore non sia rilevante ai fini della corretta formulazione dell'offerta, ai fini della massima trasparenza, si comunica che il fornitore attuale è la Tempor S.p.A.

16/06/2025 16:22
Quesito #2
Spett.le Ente,

nel Capitolato vengono indicati costi annui

si segnala che:

le retribuzioni non includono l’ Indennità di vacanza contrattuale

mancano i ratei ferie ed ex festività, si chiede pertanto conferma che tali costi saranno fatturabili alla loro maturazione e godimento alla tariffa delle ore ordinarie.

la contribuzione + il TFR è sottostimata rispetto a quanto previsto dalla normativa di legge di settore (lavoro in somministrazione) 36,89% rispetto a 41,73% sostenuta

si chiede pertanto conferma che i costi che saranno poi rimborsati dalla Stazione appaltante, saranno quelli effettivamente sostenuti.

Si chiede conferma che le gg di festività nazionali civili e religiose ricadenti nel corso della fornitura saranno fatturate alla tariffa ore ordinarie così come le gg di permessi retribuiti.



Cordiali saluti


19/06/2025 09:12
Risposta
a) L’indennità di vacanza contrattuale non è stata quantificata ma verrà comunque riconosciuta in quanto elemento essenziale della retribuzione;

b) Si conferma che i ratei di ferie e di ex festività saranno fatturabili alla loro maturazione e/o godimento alla tariffa delle ore ordinarie;

c) Si conferma che il TFR è stato stimato nella determinazione del costo del lavoro, per il resto della contribuzione vedasi sotto la risposta al quesito n. 4 punto c);

d) Si conferma che le festività nazionali civili e religiose, insieme alle giornate di permessi retribuiti saranno fatturate alla tariffa delle ore ordinarie.

17/06/2025 08:06
Quesito #3
Spettabile Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4.4 Interruzioni del rapporto di lavoro e sostituzione del lavoratore somministrato punto 3 del capitolato di gara si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: le ulteriori ipotesi non potranno comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleveranno l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 10 – LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE del capitolato di gara si precisa che l'eventuale sospensione del servizio non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro) 3) Con riferimento allo schema di contratto, si chiede di confermare che lo stesso potrà essere oggetto di negoziazione con l'aggiudicatario al fine di garantire la coerenza dello stesso con la normativa di settore. 4)Con riferimento alle previsioni di cui all’ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI dello schema di accordo quadro, ove prevista la nomina a responsabile esterno del trattamento, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 oltreché dal codice di condotta privacy delle agenzie per il lavoro. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.

Cordiali saluti


19/06/2025 09:13
Risposta
1. Si conferma quanto indicato, a meno che il lavoratore non venga destinato ad altre missioni.

2. La sospensione del servizio è confacente alla normativa in essere in quanto non trattasi recesso ma di momentanea interruzione. Difatti il rapporto contrattuale rimane in vita e viene traslata la durata contrattuale per il medesimo periodo di sospensione;

3. Sebbene il contratto sia già conforme alla normativa di settore, si conferma che potrà essere oggetto di negoziazione fermo restando le eventuali novelle intervenute nel dialogo di sottoscrizione

4. L’obbligo di segretezza si applica esclusivamente alla procedura di gara e non ai dati di cui i lavoratori possano venire a conoscenza. La gestione di tali dati sarà responsabilità del Committente.

17/06/2025 11:13
Quesito #4
Oggetto: Richiesta di Chiarimenti sul Quadro Economico e relativo Calcolo del Margine di Agenzia


Con riferimento alla Gara Europea di che trattasi, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito al quadro economico e alla metodologia di calcolo del margine d'agenzia, si segnala a tal proposito:


Mancanza dell'Indennità di Vacanza Contrattuale: Dal prospetto economico fornito non risulta evidenziata l'indennità di vacanza contrattuale, un elemento di retribuzione e quindi di costo obbligatorio e previsto dalle normative nazionali e contrattuali vigenti.Mancanza di Accantonamenti per Ratei e TFR: Nel prospetto economico non sono esplicitamente indicati gli accantonamenti per i ratei di ferie e festività soppresse non godute, né per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Tali accantonamenti sono necessari per la copertura economica dovuta in caso di godimento/fruizione degli stessi o per la liquidazione degli importi relativi a fine missione.


Oneri Contributivi Obbligatori: Si evidenzia che le agenzie di somministrazione sono soggette a specifici oneri contributivi obbligatori, che incidono sui costi del lavoro:


INPS: Pari al 28,68% della retribuzione imponibile previdenziale.
NASPI - Pari al 1,4% della retribuzione imponibile previdenziale.INAIL: Secondo i valori di rischio medi ponderati specifici per l'attività svolta.Forma.Temp: 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.Ebitemp: 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo determinato, e 0,30% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo indeterminato.Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS): Un'aliquota complessiva dello 0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ripartita tra datore di lavoro (0,45%) e lavoratore (0,15%). Questo contributo è dovuto al netto della contribuzione obbligatoria versata a Forma.Temp.


Gli importi relativi a tali oneri, così come presentati nel quadro economico della gara, non essendo dettagliatamente specificati, potrebbero non essere in linea con quanto effettivamente previsto per le Agenzie di somministrazione.





Alla luce di quanto sopra esposto e dalle stime preventive effettuate da parte della scrivente si ritiene che i costi calcolati dall'Ente e utilizzati per la costruzione del quadro economico e per la definizione del conseguente margine d'agenzia (pari al 7%) appaiano significativamente sottostimati. Chiediamo pertanto all'Ente appaltante di voler rivedere il quadro economico della gara per renderlo coerente con i reali costi del lavoro, oppure di consentire ai concorrenti di applicare il margine (markup) offerto ai reali costi del lavoro sostenuti dall'Agenzia, in conformità con la vigente normativa in materia.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o incontro si rendesse necessario.

Cordiali saluti

19/06/2025 09:21
Risposta
a) Vedi risposta quesito 2 punto a):

b) Vedi risposte quesito 2 punti b) e d);

c) Si precisa che l’art. 33 co. 2 d.lgs. 81/2015 obbliga l’utilizzatore al rimborso al somministratore degli oneri retributivi e previdenziali, ma non fa riferimento ai contributi formativi (Formatemp ed Ebitemp), comunque imposti alle agenzie di lavoro, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 276/2003. Questi ultimi oneri paiono anche assolvere una funzione peculiare (quella formativa appunto), diversa rispetto a quella assolta dagli oneri retributivi o previdenziali richiamati dall’art. 33, co. 2 del d.lgs. 81/2015. In ogni caso, la norma richiede solamente di rimborsare gli oneri sostenuti dall’utilizzatore con riferimento a quelli retributivi e previdenziali.

18/06/2025 12:16
Quesito #5
Spett.le Ente,

tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che potranno essere fatturate al loro verificarsi:


le ore relative alle assenzele ore relative alle festività non lavorateil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore


La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.

Grazie


19/06/2025 09:22
Risposta
Vedasi risposte al quesito 2 punti b) e d)

19/06/2025 16:00
Quesito #6
Spettabile Ente,
Con riferimento al chiarimento fornito al quesito n. 4 del 18/06/2025 in materia di contributi Ebitemp e Formatemp si precisa che contrariamento da quanto ritenuto da codesto Ente, gli importi da riconoscersi a titolo di Ebitemp e Formatemp sono tutte pacificamente riconducibili a oneri di natura “retributiva e previdenziale” , entrambi rientrano nella previsione di cui all'art. 12 d. lgs. 276/2003 che espressamente prevede che "Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato".

Sul punto si evidenzia che anche la Funzione Pubblica con circolare n. 9/2007 ha precisato che nella determinazione del costo del lavoro le PPAA devono tenere in considerazione "voci previste direttamente dalla normativa che disciplina il contratto di somministrazione e che rappresentano degli oneri di costo aggiuntivi rispetto ai lavoratori diretti (articolo 12, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 276 del 2003)" Si chiede pertanto all'Ente appaltante di voler rivedere il riscontro fornito.

Cordiali saluti


25/06/2025 12:24
Risposta
Si conferma quanto già indicato nel riscontro fornito al quesito n.4. Si precisa inoltre che con riferimento alla Circolare della Funzione Pubblica n. 9/2007, che rinvia all’art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, la scrivente Stazione Appaltante chiarisce che il riferimento a “misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito” deve essere inteso come relativo esclusivamente a misure di natura previdenziale facoltativa, la cui attivazione è rimessa alla discrezionalità del lavoratore. In ogni caso, l’art. 33 co. 2 d.lgs. 81/2015 prevede solamente di rimborsare gli oneri sostenuti dall’utilizzatore con riferimento a quelli retributivi e previdenziali.

24/06/2025 17:10
Quesito #7
Buongiorno
A) al punto 10. GARANZIA PROVVISORIA del Disciplinare viene indicato un prezzo base pari a € 4.025.949,77 sui cui calcolare il 2% della Polizza Provvisoria.
Ma la doc di gara (bando e Disciplinare) riportano la cifra di € 3.391.941,94 (Riepilogo - Disciplinare pg. 8; Riepilogo - Capitolato pg. 7; Bando di gara: II.2.1 Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 3.391.941,94 iva esclusa)
o la cifra di € 3.804.047,03 Valore massimo stimato dell'appalto)

Cordiali saluti


25/06/2025 12:24
Risposta
Si conferma quanto indicato nell’art. 10 del Disciplinare di gara. Il valore complessivo della procedura, pari ad € 4.025.949,77, comprende l’importo posto a base di gara nonché il V d’obbligo.

26/06/2025 15:22
Quesito #8
Richiesta di chiarimenti


03/07/2025 17:48
Risposta
Alla luce delle numerose richieste di chiarimento in ordine al costo del personale con particolare riguardo a quelli relativi alla previdenza integrativa (Ebitemp, Formatemp, Naspi, FSBS, etc) ed a seguito di interlocuzioni con la Committenza, si ritiene che gli stessi possano essere riconosciuti.
Sono pertanto da ritenersi meglio specificate le precedenti risposte ai quesiti per la medesima tematica.

26/06/2025 15:28
Quesito #9
Egregi signori,
per meglio elaborare l’offerta che desideriamo sottoporVi, sono a significare quanto segue:
- con riferimento alla stima di costo del Personale di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico, il costo annuo, così come costruito e come da Voi già precisato in precedenti chiarimenti, non è in linea con il costo che l’Agenzia si trova effettivamente a sostenere. Se da una parte dichiarate che l’indennità di vacanza contrattuale ed il TFR verranno corrisposti in base alle effettive incidenze pro tempore e da legge, viceversa non riconoscerete i contributi di settore Ebitemp e Forma.Temp (compreso il Fondo di solidarietà bilaterale in vigore quest’ultimo dal 1° marzo us). Ne consegue che il quadro economico così come definito ed il margine di Agenzia (pari ad un massimo del 7%) risultano significativamente sottostimati come è evidenziato nelle tabelle di seguito.

Ad esempio, dettagliando i costi di un’area degli operatori (ex B1), ed ipotizzando il 5‰ come tasso INAIL, avremmo il seguente costo del lavoro e, conseguentemente, i seguenti margine e prezzo:
Lordo orario : € 11,18
rateo 13^ : € 0,93
ind ateneo : € 0,83
totale ratei e retr. : € 12,94
contributi INPS : € 3,71
aspi : € 0,18
inail : € 0,07
tfr : € 0,89
fondo formazione : 4,45%
ente bil.: 0,2%
Totale costo orario: € 17,79
mark up max : 7,00%
Margine max : € 1,25
tariffa max : € 19,04

Considerando invece i reali costi del lavoro che tutte le Agenzie dovranno sostenere, conformemente alla vigente normativa, il costo del lavoro sarà pari a € 18,40 anziché a € 17,79. Dal momento che il prezzo di vendita -per quanto da Voi chiarito- non potrà essere definito a partire dai nostri costi reali, bensì dagli stessi senza l’incidenza dei contributi di settore, rimanendo fisso il prezzo di vendita sopra indicato (€ 19,04), il margine delle ApL sarà pari, al massimo, al 3,44%, come di seguito dettagliato :
Lordo orario : € 11,18
rateo 13^ : € 0,93
ind ateneo : € 0,83
totale ratei e retr. : € 12,94
contributi INPS : € 3,71
aspi : € 0,18
inail : € 0,07
tfr : € 0,89
fondo formazione 4,45% : € 0,58
ente bil.0,2% : € 0,03
Totale costo orario : € 18,40
mark up reale : 3,44%
margine : € 0,63
tariffa max : € 19,04

Chiediamo a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler prevedere la possibilità di un mark up superiore al 7% considerando il costo del lavoro senza i contributi di settore, oppure permettere agli OE di applicare il margine di Agenzia applicandolo ai loro dettagliati reali costi del lavoro.
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti



03/07/2025 17:48
Risposta
Alla luce delle numerose richieste di chiarimento in ordine al costo del personale con particolare riguardo a quelli relativi alla previdenza integrativa (Ebitemp, Formatemp, Naspi, FSBS, etc) ed a seguito di interlocuzioni con la Committenza, si ritiene che gli stessi possano essere riconosciuti.
Sono pertanto da ritenersi meglio specificate le precedenti risposte ai quesiti per la medesima tematica.

30/06/2025 17:09
Quesito #10
Vedi Allegati

Disnti Saluti

Tempor SpA


03/07/2025 17:49
Risposta
Vedasi risposte al quesito 8.

01/07/2025 08:50
Quesito #11
Spettabile Ente,

facendo seguito ai chiarimenti già forniti in relazione alla gara in oggetto, e in un'ottica di massima trasparenza e chiarezza nella formulazione della nostra offerta economica,
desideriamo sottoporre un ulteriore quesito riguardante la gestione e la fatturazione dei costi derivanti dalle assenze dei lavoratori somministrati.

Come noto, l'Articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, e la nota n. 24/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabiliscono l'obbligo per l'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Tale principio è altresì in linea con quanto previsto dall'Art. 12, comma 1 del Capitolato Tecnico, che stabilisce che la Committente si obbliga a corrispondere all'Agenzia "il costo di quanto spettante ai lavoratori in somministrazione".



Chiediamo cortesemente conferma che tutti i costi relativi alle assenze dei lavoratori potranno comunque essere riconosciuti e fatturati alla Stazione Appaltante alla medesima tariffa dell'ora ordinaria. Tali voci, essendo parte integrante della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, e dovendo essere rendicontate regolarmente in fattura ai fini dell'assoggettamento IRAP, necessitano di una chiara previsione di rimborso per garantire la corretta gestione economica del servizio.

Cordiali saluti



03/07/2025 17:50
Risposta
Si conferma.

01/07/2025 16:20
Quesito #12
Spett.le Ente,
Si segnala che la quantificazione del valore complessivo dell’appalto con l’aggiunta dell’importo del V d’obbligo, sembra essere stata calcolato solo sul costo lavoro, senza tenere in considerazione la fee max 7%;

Art. 2 c.4 – Art. 10 CAPITOLATO

Si chiede conferma che in caso di conclusione anticipata/sospensione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

Art.4.1 c.4 – Art.5 CAPITOLATO

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).

La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;

Art.15 CAPITOLATO

Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Art.16 CAPITOLATO – Art.11 SCHEMA ACCORDO QUADRO

In caso di applicazione delle penali, si chiede conferma che l’importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;

Art.18 – Art.19 CAPITOLATO – Art.19 -Art.23 SCHEMA ACCORDO QUADRO

Si chiede in caso risoluzione/recesso dal rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

Art.21 CAPITOLATO -Art.16 SCHEMA ACCORDO QUADRO

Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);

Art. 4 SCHEMA ACCORDO QUADRO

Con riferimento alla responsabilità dell’affidatario si precisa che lo stesso non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Il lavoratore somministrato, infatti, per tutta la durata della missione svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa specifica di settore;

Art. 23 SCHEMA ACCORDO QUADRO

Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

Cordiali saluti


03/07/2025 17:52
Risposta
Di seguito le risposte per singolo punto:
Si segnala che la quantificazione del valore complessivo dell’appalto con l’aggiunta dell’importo del V d’obbligo, sembra essere stata calcolato solo sul costo lavoro, senza tenere in considerazione la fee max 7%;
1.
Si conferma che nel caso in cui venga attivato il V d’obbligo verrà riconosciuta anche la fee.
Si rammenta, inoltre, quanto disposto nell’art 2 comma 10) del Capitolato tecnico, che trattasi di attivazione unità di personale stimate e non garantite che saranno determinate sulla base delle reali esigenze del Committente.
Art. 2 c.4 – Art. 10 CAPITOLATO
Si chiede conferma che in caso di conclusione anticipata/sospensione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
2. Vedasi risposta al quesito 3 punto 1.
Art.4.1 c.4 – Art.5 CAPITOLATO
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).
La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
3. Si conferma che sarà a carico dell’aggiudicatario quanto previsto dalla normativa.
Art.15 CAPITOLATO
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;
4. Si conferma che le penali applicabili sono quelle legate al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni.
Art.16 CAPITOLATO – Art.11 SCHEMA ACCORDO QUADRO
In caso di applicazione delle penali, si chiede conferma che l’importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;
5. Si conferma che in caso di applicazione delle penali l’importo sarà decurtato dalla parte di fattura relativa al margine d’agenzia.
Art.18 – Art.19 CAPITOLATO – Art.19 -Art.23 SCHEMA ACCORDO QUADRO
Si chiede in caso risoluzione/recesso dal rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
6. Vedasi risposta al quesito 3 punto 1.
Art.21 CAPITOLATO -Art.16 SCHEMA ACCORDO QUADRO
Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Art. 4 SCHEMA ACCORDO QUADRO
Con riferimento alla responsabilità dell’affidatario si precisa che lo stesso non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Il lavoratore somministrato, infatti, per tutta la durata della missione svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa specifica di settore;
7. Si precisa che gli eventuali oneri risarcitori differenti da quelli previsti dal legislatore, ed ulteriori responsabilità dell’affidatario, potranno essere discussi in sede di contrattazione in relazione alla condotta dei lavoratori in missione.
Art. 23 SCHEMA ACCORDO QUADRO
Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.
8. Vedasi risposta al quesito 3 punto 4.

01/07/2025 16:35
Quesito #13
Buongiorno,

si richiede se è possibile allegare alla Relazione Tecnica documentazione (Cv - schede - brochure ...) che non concorre al conteggio delle 20 facciate (10 pagine).

Distinti saluti



03/07/2025 17:52
Risposta
No, non saranno presi in considerazione ulteriori allegati. Si prega di attenersi alle prescrizioni previste dall’Art. 16 del Disciplinare di gara.

01/07/2025 17:46
Quesito #14
Gent.ma Dott.ssa Maria Maieli,
in riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che OLTRE ALLE ORE DI ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI che potranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie, ANCHE LE EVENTUALI ORE DI ASSENZA PER MALATTIE, INFORTUNI e MATERNITA’ la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, potranno essere saldate al costo ossia senza l’applicazione del margine di agenzia offerto;


2. Si chiede di poter conoscere il margine percentuale applicato dalla società Tempor;


3. Si chiede di specificare se i cv del team, possono essere allegati in aggiunta alle 10 facciate previste per l’elaborato tecnico;


4. In merito alla polizza provvisoria, si chiede conferma che ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice degli appalti, l’importo potrà essere ulteriormente ridotto del 20% per il possesso di una delle certificazioni / marchi, indicati nell’allegato II.13;


5. Si chiede conferma che le risorse presteranno servizio su 5 giorni a settimana (lunedì – venerdì),


6. In riferimento alle risposte fornite ai chiarimenti n. 4 e 6, si ritiene opportuno e doveroso effettuare un’ulteriore precisazione.


In primis si fa presente che in un rapporto di somministrazione di lavoro si applica, per la gestione del rapporto contrattuale con il lavoratore, il CCNL delle agenzie per il lavoro e solo al fine di garantire la parità del trattamento economico, vengono considerati gli istituti retribuitivi previsti dal Ccnl applicato dall’azienda utilizzatrice.
Tuttavia ai sensi degli artt. 9 – Bilateralità e 10 – Enti Bilaterali previsti dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro, Forma.temp ed Ebitemp sono contributi che obbligatoriamente devono essere erogati nei confronti dei lavoratori somministrati, pertanto non possono essere considerati di natura previdenziale facoltativa nonché a discrezione del lavoratore che ne richiede l’attivazione.
Inoltre, si comunica che i suddetti contributi rientrando tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, non potranno essere coperti dal margine di agenzia in offerto in quanto il costo del lavoro è soggetto ad irap a differenza del margine di agenzia che è soggetto ad iva.
Alla luce di quanti su esposto, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle Apl.

Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro
Cordialmente salutiamo


03/07/2025 17:53
Risposta
1. Si conferma precisando che verrà rimborsata solo la quota relativa all’azienda;
2. Si rimanda alla sezione Amministrazione Trasparente dell’Ateneo UMG;
3. Vedasi risposta al quesito 12;
4. Si conferma, così come già previsto nell’Art. 10 del Disciplinare di gara.
5. Si conferma che le risorse presteranno servizio su 5 giorni a settimana.
6 Vedasi risposte al quesito 8.

02/07/2025 11:26
Quesito #15
Spett.le Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede di indicare l'importo, anche presunto, delle spese contrattuali che saranno poste in carico all'Agenzia aggiudicataria;
2. In merito alla polizza assicurativa richiesta in caso di aggiudicazione, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Conseguentemente si chiede di procedere con una rettifica degli atti di gara.
3. Si chiede gentilmente di condividere la ricostruzione che ha portato al calcolo dell’importo del costo del lavoro;
4. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
5. Si chiede di indicare il fabbisogno di ore complessive, anche presunte, relative all’appalto/fornitura di personale


03/07/2025 18:00
Risposta
1. Il contratto sarà stipulato sottoforma di scrittura privata e saranno a carico dell’aggiudicatario le spese relativamente ai bolli in base al numero di pagine ed allegati dello stesso contratto anche in base di quanto sarà il valore contrattuale.
2. Vedasi quesito 11 punto 7.
3. Vedi Allegato 1
4. Vedasi quesito 11 punto 3.
5. Si rimanda a quanto previsto nell’Art. 3 del Disciplinare di gara e nell’Art. 2 del Capitolate Speciale d’Appalto.

allegato-1.pdf
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03/07/2025 18:00
50.35 kB
02/07/2025 11:38
Quesito #16
Gent.ma Dott.ssa Maria Maieli,
con la presente si chiede se in merito al CCNL COMPARTO UNIVERSITA' art 95, oltre ai giorni ferie e delle giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23.12.1977, n. 937., sono previste delle ore di ROL.
In caso di risposta affermativa, si chiede di specificarne il numero di ore o il numero di giorni che il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio.
Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro
Cordialmente salutiamo



03/07/2025 18:01
Risposta
Non sono previste ore ROL da CCNL Comparto Università.