Scaduto
FONDAZIONE UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Gara #78969
APPALTO INTEGRATO MULTILOTTO CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del III Lotto Residenze, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica suddiviso in due lotti.Informazioni appalto
09/10/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 8.651.453,67
BIAMONTE DOMENICO
Categorie merceologiche
452144
-
Lavori di costruzione di edifici universitari
Lotti
1
B89446897A
C65E19000450002
Qualità prezzo
APPALTO INTEGRATO MULTILOTTO CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del III Lotto Residenze, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica suddiviso in due lotti.
LOTTO 1: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E REALIZZAZIONE DEL 'CORPO A' DELLE NUOVE RESIDENZE UNIVERSITARIE [III LOTTO] ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO S. VENUTA
€ 3.143.876,33
€ 1.087.840,44
€ 82.500,00
2
B894469A4D
C65E19000450002
Qualità prezzo
APPALTO INTEGRATO MULTILOTTO CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del III Lotto Residenze, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica suddiviso in due lotti.
LOTTO 2: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E REALIZZAZIONE DEL 'CORPO B' DELLE NUOVE RESIDENZE UNIVERSITARIE [III LOTTO] ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO S. VENUTA – CUP: C65E19000450002
€ 3.167.432,46
€ 1.087.304,44
€ 82.500,00
Seggio di gara
DETERMINA DIRETTORE GENERALE N.422
14/11/2025
|
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207.35 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| BIAMONTE | DOMENICO | PRESIDENTE |
| GIOFFRE' | GIUSEPPE | COMPONENTE |
| PERRONACE | GIUSEPPE | COMPONENTE |
Commissione valutatrice
DETERMINA DIRETTORE GENERALE N.448
20/11/2025
|
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214.87 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| CAPRISTO | ANTONIO | PRESIDENTE |
| ABATE | GIANFRANCO | COMPONENTE |
| MAURO | MICHELE | COMPONENTE |
Scadenze
05/11/2025 12:00
14/11/2025 13:00
17/11/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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431.06 kB | |
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13.64 MB | |
|
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593.84 kB | |
|
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69.89 MB | |
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prot.3701-07.10.2025-rapporto-di-verifica-pfte.pdf SHA-256: c115c8dab9d5f84bee4068c574e2b4bb8583f4b759190b2293c4ad7882f04a4d 09/10/2025 16:07 |
22.24 MB | |
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prot.3732-08.10.25-verbale-di-validazione-pfte.pdf SHA-256: 3745f3ce43d7b6ed66778ea1c089189ac1c69e699a5bde9114fa5c16201afe77 09/10/2025 16:07 |
1.87 MB | |
|
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669.07 kB | |
|
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1.34 GB | |
|
documentazione-tecnica-pfte-lotto-b.rar SHA-256: 9e61f20e3a1f95e63f20823c1e1f2d73750714159ebc5d4b0868dbf505ee56e7 10/10/2025 13:16 |
1.31 GB | |
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documentazione-tecnica-pfte-ulteriori-allegati.rar SHA-256: 092357a33c78c0e5f072aa6cd8bb41e20ed3c45f501fdb42978676bcef9539b1 10/10/2025 13:17 |
21.48 MB | |
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2025-10-06-sue-11789-attestato-di-conformita-umg-corpo-a.pdf SHA-256: abf14390a74a61b5b9e83c5e494280a454cbf52cd68e7847ab46eeeca45d7cb0 10/10/2025 16:33 |
355.63 kB | |
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2025-10-08-sue-11791-attestato-di-conformita-umg-corpo-b.pdf SHA-256: 36acb2260597dfca9b81b3e0d26c84aa3b1547e9ac09a6ccf07c0e566e5efd8f 10/10/2025 16:33 |
1.01 MB | |
|
determina-n.-381-allegati-compressed.pdf SHA-256: 2e0df3351a0ec35239a142f8358744592b8441f73a34900c3b29cb312bc8b0fe 10/10/2025 16:33 |
131.11 MB |
Chiarimenti
10/10/2025 09:10
Quesito #1
Con la presente segnaliamo che non risulta possibile scaricare il file contenente la documentazione progettuale progetto-3-lott-2.10.25.zip
16/10/2025 09:15
Risposta
Abbiamo provveduto a sostituire la cartella del PFTE in tre cartelle di dimensioni inferiori
10/10/2025 09:50
Quesito #2
Buongiorno,
la presente per segnalare che non è possibile scaricare gli elaborati progetto-3-lott-2.10.25.zip. (Impossibile accedere. Non si dispone dei permessi necessari)
Si attende cortese riscontro.
Distinti saluti
la presente per segnalare che non è possibile scaricare gli elaborati progetto-3-lott-2.10.25.zip. (Impossibile accedere. Non si dispone dei permessi necessari)
Si attende cortese riscontro.
Distinti saluti
16/10/2025 09:15
Risposta
Abbiamo provveduto a sostituire la cartella del PFTE in tre cartelle di dimensioni inferiori
10/10/2025 11:26
Quesito #3
si comunica che non si riesce a scaricare il file progetto-3-lott-2.10.25.zip
La piattaforma va in errore, come da schermata allegata
La piattaforma va in errore, come da schermata allegata
16/10/2025 09:15
Risposta
Abbiamo provveduto a sostituire la cartella del PFTE in tre cartelle di dimensioni inferiori
10/10/2025 11:39
Quesito #4
La presente per comunicare che non riusciamo a scaricare la cartella zip con gli elaborati progettuali, in quanto non disponiamo dei permessi necessari.
Chiediamo, pertanto, di rendere disponibile il progetto relativo alla presente procedura.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
Chiediamo, pertanto, di rendere disponibile il progetto relativo alla presente procedura.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
16/10/2025 09:15
Risposta
Abbiamo provveduto a sostituire la cartella del PFTE in tre cartelle di dimensioni inferiori
13/10/2025 11:49
Quesito #5
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica dei progettisti (pag. 29 del disciplinare) si chiede se è obbligatorio un solo servizio comprendente tutte le categorie richieste e di importo totale par almeno ad una volta l'importo stimato dei lavori oppure se sia possibile qualificarsi con servizi svolti per singole categorie e di importi pari a quelli relativi alle stesse categorie, esempio:
LOTTO 1: uno o più servizi in cat. E.06 di importo minimo totale di € 1.856.694,60, uno o più servizi in cat. S.03 di importo minimo totale di €. 1.074.213,66, uno o più servizi in cat. IA.03 di importo minimo totale di €. 708.938,01, ecc.
LOTTO 1: uno o più servizi in cat. E.06 di importo minimo totale di € 1.856.694,60, uno o più servizi in cat. S.03 di importo minimo totale di €. 1.074.213,66, uno o più servizi in cat. IA.03 di importo minimo totale di €. 708.938,01, ecc.
13/10/2025 13:44
Risposta
Ai fini della dimostrazione del requisito relativo all’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, è possibile utilizzare più servizi di ingegneria il cui valore complessivo sia almeno pari agli importi indicati nelle tabelle al punto 3.1 del disciplinare di gara in relazione a ciascuno dei lotti a cui si intende partecipare. Non è richiesto lo svolgimento di “servizi di punta”.
14/10/2025 12:43
Quesito #6
In riferimento al requisito progettista richiesto al punto e) di pag. 28 del Disciplinare di gara, si chiedono chiarimenti su quale attestazione produrre per i Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale. Si chiede ancora se è consentito produrre la certificazione come Esperto di Gestione Energetica (EGE) oppure la certificazione CAM.
16/10/2025 10:15
Risposta
In relazione del requisito del progettista di cui alla lettera e) di pag. 28 del disciplinare di gara si specifica che è sufficiente, ai fini della dimostrazione del requisito, l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
16/10/2025 18:20
Quesito #7
In riferimento alla gara in oggetto, e nello specifico al Lotto B, la scrivente impresa è in possesso delle seguenti categorie e classifiche SOA: OG1 classifica IV-bis, OG11 classifica II, OG3 classifica II.
Si chiede cortesemente di confermare se sia ammessa la partecipazione in forma singola, con l’intenzione di ricorrere al subappalto qualificante per una parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OG11, in quanto la classifica posseduta per tale categoria non copre l’intero importo richiesto per il lotto.
Si resta in attesa di gentile riscontro.
Si chiede cortesemente di confermare se sia ammessa la partecipazione in forma singola, con l’intenzione di ricorrere al subappalto qualificante per una parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OG11, in quanto la classifica posseduta per tale categoria non copre l’intero importo richiesto per il lotto.
Si resta in attesa di gentile riscontro.
22/10/2025 10:24
Risposta
Si conferma la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante anche parziale rispettando le regole ed i presupposti previsti dalla norma e dal disciplinare di gara.
17/10/2025 18:13
Quesito #8
Buonasera,
con la presente per richiedere quanto sotto in elenco
A) Si chiede conferma che il Progettista Indicato possa procedere con il subappalto della progettazione antincendio e alla correlata figura del “Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84)”, richiamata a Pagina 30 ( e a pagina 28) del disciplinare;
B) In relazione ai requisiti del Progettista, a pagina 28 del disciplinare riportate quanto segue:
“e. iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale;
f. iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica; “
A pagina 30, relativamente alle figure professionali minime richieste per l’espletamento del servizio oggetto di appalto, riportate quanto segue:
“d. Tecnico abilitato al rilascio della certificazione/attestazione energetica”
Si chiede, pertanto, conferma che i requisiti di cui ai punti e) e f) debbano essere posseduti dal “Tecnico abilitato al rilascio della certificazione/attestazione energetica” e che, ai fini della dimostrazione del requisito, basti l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici;
C) Si chiede conferma che con riferimento ai “requisiti di capacità economica e finanziaria regole comuni a tutti i lotti”, pagina 29 del disciplinare, la “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l’espletamento del servizio” sia alternativa al possesso di un “fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari a euro 200.000 IVA esclusa”;
D) Con riferimento all’”Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.” si chiede conferma che la comprova possa essere fornita, oltre che con i “Certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Stazione Appaltante”, mediante attestazioni rilasciate dal committente privato, qualora il servizio sia stato reso in favore di committente privato;
E) Si chiede conferma che la documentazione amministrativa che deve essere prodotta dal Progettista Indicato sia esclusivamente la seguente:
- Allegato B - Dichiarazione RTI già costituito-non ancora costituito: qualora si riunisse in sub raggruppamento con altri Progettisti;
- Allegato F.1 o F.2;
- Allegato F.4
Si chiede, inoltre, conferma che qualora il Progettista Indicato partecipi ad entrambi i lotti basterà produrre una sola volta la documentazione sopra elencata senza distinzione tra un lotto e l’altro;
F) A pagina 38 del disciplinare Par. “14. CONTENUTO DELLE BUSTA DIGITALE – OFFERTA TECNICA PER OGNI SINGOLO LOTTO”, con riferimento alla relazione tecnica si riporta quanto segue “Il documento originale in formato elettronico dovrà – a pena di esclusione - essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto”. Qualora il Progettista Indicato partecipi in raggruppamento costituendo con altri Progettisti si chiede conferma che basterà l’apposizione della firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/ Architetto appartenente al Progettista che assumerà il ruolo di Mandataria.
con la presente per richiedere quanto sotto in elenco
A) Si chiede conferma che il Progettista Indicato possa procedere con il subappalto della progettazione antincendio e alla correlata figura del “Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84)”, richiamata a Pagina 30 ( e a pagina 28) del disciplinare;
B) In relazione ai requisiti del Progettista, a pagina 28 del disciplinare riportate quanto segue:
“e. iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale;
f. iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica; “
A pagina 30, relativamente alle figure professionali minime richieste per l’espletamento del servizio oggetto di appalto, riportate quanto segue:
“d. Tecnico abilitato al rilascio della certificazione/attestazione energetica”
Si chiede, pertanto, conferma che i requisiti di cui ai punti e) e f) debbano essere posseduti dal “Tecnico abilitato al rilascio della certificazione/attestazione energetica” e che, ai fini della dimostrazione del requisito, basti l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici;
C) Si chiede conferma che con riferimento ai “requisiti di capacità economica e finanziaria regole comuni a tutti i lotti”, pagina 29 del disciplinare, la “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l’espletamento del servizio” sia alternativa al possesso di un “fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari a euro 200.000 IVA esclusa”;
D) Con riferimento all’”Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.” si chiede conferma che la comprova possa essere fornita, oltre che con i “Certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Stazione Appaltante”, mediante attestazioni rilasciate dal committente privato, qualora il servizio sia stato reso in favore di committente privato;
E) Si chiede conferma che la documentazione amministrativa che deve essere prodotta dal Progettista Indicato sia esclusivamente la seguente:
- Allegato B - Dichiarazione RTI già costituito-non ancora costituito: qualora si riunisse in sub raggruppamento con altri Progettisti;
- Allegato F.1 o F.2;
- Allegato F.4
Si chiede, inoltre, conferma che qualora il Progettista Indicato partecipi ad entrambi i lotti basterà produrre una sola volta la documentazione sopra elencata senza distinzione tra un lotto e l’altro;
F) A pagina 38 del disciplinare Par. “14. CONTENUTO DELLE BUSTA DIGITALE – OFFERTA TECNICA PER OGNI SINGOLO LOTTO”, con riferimento alla relazione tecnica si riporta quanto segue “Il documento originale in formato elettronico dovrà – a pena di esclusione - essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto”. Qualora il Progettista Indicato partecipi in raggruppamento costituendo con altri Progettisti si chiede conferma che basterà l’apposizione della firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/ Architetto appartenente al Progettista che assumerà il ruolo di Mandataria.
22/10/2025 10:26
Risposta
A. Fermo restando che non è consentito subappaltare l’intera progettazione, è ammesso il subappalto per le attività secondarie, accessorie e specialistiche, come indagini geologiche, rilievi, consulenze energetiche, acustiche, ambientali e la realizzazione di elaborati grafici specifici.
La figura del “Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84)”, richiamata a Pagina 30 (e a pagina 28) del disciplinare, è una figura che deve necessariamente far parte del gruppo di lavoro del soggetto incaricato della progettazione. Le qualifiche del progettista, laddove non possedute in proprio dal progettista singolo, possono essere dimostrate attraverso altri professionisti raggruppati ovvero professionisti che rivestano il ruolo di collaboratori su base annua (tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata con atto notorio). Fermo restando la presenza nel gruppo di lavoro del Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84), le attività proprie del professionista antincendio possono essere in parte subappaltate in relazione alle attività secondarie, accessorie e specialistiche come rilievi, consulenze e la realizzazione di elaborati grafici specifici.
B. Si conferma che i requisiti di cui ai punti e) e f) di pag. 28 devono essere posseduti dal “Tecnico abilitato al rilascio della certificazione/ attestazione energetica” e che, ai fini della dimostrazione del requisito, basta l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
C. La “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l’espletamento del servizio” non è alternativa al possesso di un “fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari a euro 200.000 IVA esclusa”.
D. La comprova dello svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, può avvenire anche mediante servizi resi in favore di committenti privati ed, in tal caso occorre trasmettere unitamente all’attestazione rilasciata dal committente privato anche la copia dell’autorizzazione edilizia e copia delle fatture emesse relative al corrispettivo dovuto.
E. I soggetti deputati ai servizi di ingegneria devono rendere, oltre alle pertinenti dichiarazioni allegato F, le eventuali dichiarazioni di cui all’allegato B, oltre alle dichiarazioni relative agli allegati D, G, I, L, M, N, O, P ed, eventualmente, S.
F. Qualora il Progettista Indicato partecipi in raggruppamento costituendo con altri Progettisti basta la firma sulla relazione tecnica di un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto appartenente al Progettista che assumerà il ruolo di Mandataria.
La figura del “Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84)”, richiamata a Pagina 30 (e a pagina 28) del disciplinare, è una figura che deve necessariamente far parte del gruppo di lavoro del soggetto incaricato della progettazione. Le qualifiche del progettista, laddove non possedute in proprio dal progettista singolo, possono essere dimostrate attraverso altri professionisti raggruppati ovvero professionisti che rivestano il ruolo di collaboratori su base annua (tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata con atto notorio). Fermo restando la presenza nel gruppo di lavoro del Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84), le attività proprie del professionista antincendio possono essere in parte subappaltate in relazione alle attività secondarie, accessorie e specialistiche come rilievi, consulenze e la realizzazione di elaborati grafici specifici.
B. Si conferma che i requisiti di cui ai punti e) e f) di pag. 28 devono essere posseduti dal “Tecnico abilitato al rilascio della certificazione/ attestazione energetica” e che, ai fini della dimostrazione del requisito, basta l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
C. La “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l’espletamento del servizio” non è alternativa al possesso di un “fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari a euro 200.000 IVA esclusa”.
D. La comprova dello svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, può avvenire anche mediante servizi resi in favore di committenti privati ed, in tal caso occorre trasmettere unitamente all’attestazione rilasciata dal committente privato anche la copia dell’autorizzazione edilizia e copia delle fatture emesse relative al corrispettivo dovuto.
E. I soggetti deputati ai servizi di ingegneria devono rendere, oltre alle pertinenti dichiarazioni allegato F, le eventuali dichiarazioni di cui all’allegato B, oltre alle dichiarazioni relative agli allegati D, G, I, L, M, N, O, P ed, eventualmente, S.
F. Qualora il Progettista Indicato partecipi in raggruppamento costituendo con altri Progettisti basta la firma sulla relazione tecnica di un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto appartenente al Progettista che assumerà il ruolo di Mandataria.
20/10/2025 08:28
Quesito #9
La presente al fine di chiedere chiarimenti in merito alle seguenti figure professionali:
e. iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale;
f. iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica.
Il professionista di cui al punto e. può essere un professionista in possesso di possesso di certificazione ITACA? O deve essere necessariamente in possesso di certificazione CAM? Il professionista di cui al punto f. deve produrre la certificazione energetica come Esperto di Gestione energetica (EGE)?
e. iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale;
f. iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica.
Il professionista di cui al punto e. può essere un professionista in possesso di possesso di certificazione ITACA? O deve essere necessariamente in possesso di certificazione CAM? Il professionista di cui al punto f. deve produrre la certificazione energetica come Esperto di Gestione energetica (EGE)?
23/10/2025 09:33
Risposta
Anche allo scopo di assicurare la massima partecipazione alla gara nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara i requisiti del gruppo di lavoro che si occuperà dei servizi di ingegneria richiesti ed in particolare quelli relativi ai punti e) e f) di pag. 28 possono essere dimostrati attraverso l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
20/10/2025 08:32
Quesito #10
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nel caso in cui si decidesse di partecipare a entrambi i lotti, si chiede di confermare che sia possibile utilizzare i medesimi servizi per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale del lotto 1 e del lotto 2
23/10/2025 09:37
Risposta
Si conferma che, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, è possibile dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale con i medesi servizi atteso che il concorrente può partecipare ad entrambi i lotti ma può risultare aggiudicatario di un solo lotto
20/10/2025 09:13
Quesito #11
In riferimento alla progettazione si chiede quanto segue:
Premesso che la classe e categoria IA.02 e la classe e categoria IA.01 hanno la stessa identica destinazione funzionale secondo il D.M. 17/06/2016, nonché identica classe e categoria secondo D.M. 18/11/1971; se l’operatore economico possiede servizi di ingegneria e architettura svolti relativi alla classe e categoria IA.02 che ha grado di complessità pari a 0,85 si chiede di chiarire se tali servizi possano essere utilizzati per coprire la richiesta di cui all’art. 3.4 lettera b) del disciplinare di gara in ordine al possesso di servizi nella classe e categoria IA.01 che ha grado di complessità pari a 0,75.
Si resta in attesa di gentile riscontro.
Premesso che la classe e categoria IA.02 e la classe e categoria IA.01 hanno la stessa identica destinazione funzionale secondo il D.M. 17/06/2016, nonché identica classe e categoria secondo D.M. 18/11/1971; se l’operatore economico possiede servizi di ingegneria e architettura svolti relativi alla classe e categoria IA.02 che ha grado di complessità pari a 0,85 si chiede di chiarire se tali servizi possano essere utilizzati per coprire la richiesta di cui all’art. 3.4 lettera b) del disciplinare di gara in ordine al possesso di servizi nella classe e categoria IA.01 che ha grado di complessità pari a 0,75.
Si resta in attesa di gentile riscontro.
23/10/2025 09:38
Risposta
Si conferma che all’interno della stessa destinazione funzionale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera come previsto dall’art. 8 del DM 17 giugno 2016
20/10/2025 16:50
Quesito #12
In riferimento alla procedura di che trattasi, si richiedono i seguenti chiarimenti:
QUESITO N.1
In merito a quanto richiesto al punto a) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA REGOLE COMUNI A TUTTI I LOTTI ed in particolare ai requisiti dei PROGETTISTI (pag 28 del disciplinare) si chiede quanto segue:
· Se per “iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale” si intende un professionista con la certificazione di Esperto in Criteri Ambientali Minimi;
· Se per “iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica” si intende un professionista facente parte esclusivamente dell’elenco certificatori del sistema informativo APE Calabria o un qualsiasi professionista che risulti essere un Certificatore Energetico iscritto anche in altra regione.
QUESITO N.2
In merito a quanto richiesto al CRITERIO C) - PIANIFICAZIONE ANALITICA DELL'APPALTO TESA A GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI PROGETIO CON RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI dell’offerta tecnica (pag 41 del disciplinare):
“…È possibile prevedere una riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera. … “
Si chiede quanto segue:
· se vi sia un ribasso temporale massimo previsto;
· le modalità di assegnazione del punteggio rispetto al ribasso temporale offerto, pertanto se il punteggio venga assegnato secondo una formula analitica o attraverso una valutazione sulla base della proposta effettuata.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
QUESITO N.1
In merito a quanto richiesto al punto a) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA REGOLE COMUNI A TUTTI I LOTTI ed in particolare ai requisiti dei PROGETTISTI (pag 28 del disciplinare) si chiede quanto segue:
· Se per “iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale” si intende un professionista con la certificazione di Esperto in Criteri Ambientali Minimi;
· Se per “iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica” si intende un professionista facente parte esclusivamente dell’elenco certificatori del sistema informativo APE Calabria o un qualsiasi professionista che risulti essere un Certificatore Energetico iscritto anche in altra regione.
QUESITO N.2
In merito a quanto richiesto al CRITERIO C) - PIANIFICAZIONE ANALITICA DELL'APPALTO TESA A GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI PROGETIO CON RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI dell’offerta tecnica (pag 41 del disciplinare):
“…È possibile prevedere una riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera. … “
Si chiede quanto segue:
· se vi sia un ribasso temporale massimo previsto;
· le modalità di assegnazione del punteggio rispetto al ribasso temporale offerto, pertanto se il punteggio venga assegnato secondo una formula analitica o attraverso una valutazione sulla base della proposta effettuata.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
23/10/2025 09:46
Risposta
RISPOSTA AL QUESITO 1
Anche allo scopo di assicurare la massima partecipazione alla gara nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara i requisiti del gruppo di lavoro che si occuperà dei servizi di ingegneria richiesti, ed in particolare quelli relativi ai punti e) e f) di pag. 28 possono essere dimostrati attraverso l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
RISPOSTA AL QUESITO 2
Il criterio C riguarda la pianificazione temporale dell’appalto allo scopo di assicurare il rispetto dei termini contrattuali ed eventuali riduzioni dei tempi di esecuzione. Il punteggio su tale criterio verrà attribuito non già in relazione al valore dei tempi offerti in riduzione attraverso una valutazione quantitativa ma attraverso la valutazione qualitativa della proposta di pianificazione dei lavori.
Anche allo scopo di assicurare la massima partecipazione alla gara nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara i requisiti del gruppo di lavoro che si occuperà dei servizi di ingegneria richiesti, ed in particolare quelli relativi ai punti e) e f) di pag. 28 possono essere dimostrati attraverso l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
RISPOSTA AL QUESITO 2
Il criterio C riguarda la pianificazione temporale dell’appalto allo scopo di assicurare il rispetto dei termini contrattuali ed eventuali riduzioni dei tempi di esecuzione. Il punteggio su tale criterio verrà attribuito non già in relazione al valore dei tempi offerti in riduzione attraverso una valutazione quantitativa ma attraverso la valutazione qualitativa della proposta di pianificazione dei lavori.
20/10/2025 17:55
Quesito #13
In riferimento al requisito relativo al progettista indicato al punto e) di pag. 28 del Disciplinare di gara, ossia l’iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in Sostenibilità Ambientale, si chiede se possa essere considerato equipollente l’inserimento nell’albo dei tecnici ITACA.
23/10/2025 10:33
Risposta
Anche allo scopo di assicurare la massima partecipazione alla gara nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara i requisiti del gruppo di lavoro che si occuperà dei servizi di ingegneria richiesti, ed in particolare quelli relativi ai punti e) e f) di pag. 28 possono essere dimostrati attraverso l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
21/10/2025 10:30
Quesito #14
In riferimento alla risposta data al quesito n. 6, si chiede di chiarire in maniera univoca se l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (non necessariamente della Regione Calabria) sia idoneo a dimostrare il possesso di ENTRAMBI i requisiti dei progettisti di cui alle seguenti lettere (pag. 28 del Disciplinare di gara):
e. iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale;
f. iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica.
e. iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in sostenibilità ambientale;
f. iscrizione nell’albo/elenco/attestazione dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestazione di qualificazione energetica.
23/10/2025 10:39
Risposta
Anche allo scopo di assicurare la massima partecipazione alla gara nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara i requisiti del gruppo di lavoro che si occuperà dei servizi di ingegneria richiesti, ed in particolare quelli relativi ai punti e) e f) di pag. 28 possono essere dimostrati attraverso l’iscrizione in uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici.
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
In particolare, per evitare qualunque tipo di incomprensione si specifica
- I requisiti di cui alla lettera e) a pag. 28 del disciplinare di gara sono dimostrati alternativamente attraverso l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici APE ovvero, in alternativa, mediante il possesso delle certificazioni ITACA, CAM o di Esperto gestione energetica (EGE);
- Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) a pag. 28 del disciplinare di gara è sufficiente l’iscrizione ad uno degli elenchi regionali dei certificatori energetici (APE).
21/10/2025 10:32
Quesito #15
L’operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non raggruppando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
23/10/2025 10:45
Risposta
Sebbene parte della giurisprudenza ammetta che qualora il concorrente decida di avvalersi per l‘attività di progettazione di una pluralità di progettisti indicati in sede di offerta, questi ultimi non hanno l’obbligo di costituirsi in raggruppamento temporaneo, nel caso di specie, si richiede che qualora il concorrente decida di avvalersi per l‘attività di progettazione di una pluralità di progettisti indicati in sede di offerta, questi abbiano l’obbligo di costituirsi o impegnarsi a costituire un sub-raggruppamento di professionisti.
21/10/2025 10:32
Quesito #16
Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si chiede:
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
23/10/2025 10:47
Risposta
I progettisti indicati ai sensi dell’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., come già anticipato nei precedenti quesiti, dovranno rendere, oltre alle pertinenti dichiarazioni, allegato F, le eventuali dichiarazioni di cui all’allegato B, oltre alle dichiarazioni relative agli allegati D, G, I, L, M, N, O, P ed, eventualmente, S. In ogni caso è necessaria la firma sulla relazione tecnica di offerta di un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto appartenente al Progettista che assumerà il ruolo di Mandataria. È comunque possibile, qualora il progettista/RTP indicato non svolga un ruolo attivo nella predisposizione dell’offerta tecnica migliorative che la relazione tecnica migliorativa di offerta venga sottoscritta da un Ingegnere/Architetto abilita all’esercizio della professione anche non appartenente al gruppo indicato per la successiva fase della progettazione esecutiva. Comunque, in caso di professionista/i indicato/i non è necessaria la sottoscrizione dell’offerta economica che è riservata ai soli soggetti che ricoprono il ruolo di concorrenti (cioè ipotesi di Impresa esecutrice raggruppata con professionista/i)
22/10/2025 16:54
Quesito #17
Buongiorno,
si chiede se sono disponibili per entrambi i lotti di gara gli abachi dei serramenti previsti a progetto
Grazie
si chiede se sono disponibili per entrambi i lotti di gara gli abachi dei serramenti previsti a progetto
Grazie
27/10/2025 12:13
Risposta
L'abaco degli infissi non è presente; le dimensioni dei serramenti sono ricavabili dagli elaborati grafici progettuali
23/10/2025 11:42
Quesito #18
Buongiorno,
volendo indicare più soggetti quali progettisti incaricati delle varie prestazioni specialistiche, si chiede conferma che sia sufficiente una dichiarazione di impegno, in casodi aggiudicazione, a riunirsi formalmente in raggruppamento temporaneo di professionisti con indicazione del soggetto al qualeintendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Si chiede altresì se anche per il caso di più progettisti indicati per provvedere alla progettazione esecutiva, sia necessaria l'indicazione del giovane professionista e se lo stesso debba possedere autonoma partita iva.
volendo indicare più soggetti quali progettisti incaricati delle varie prestazioni specialistiche, si chiede conferma che sia sufficiente una dichiarazione di impegno, in casodi aggiudicazione, a riunirsi formalmente in raggruppamento temporaneo di professionisti con indicazione del soggetto al qualeintendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Si chiede altresì se anche per il caso di più progettisti indicati per provvedere alla progettazione esecutiva, sia necessaria l'indicazione del giovane professionista e se lo stesso debba possedere autonoma partita iva.
27/10/2025 13:04
Risposta
A pag. 26 del disciplinare è previsto che: I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'art.39, c.1, dell'Allegato II.12; per i progettisti raggruppati è sufficiente la dichiarazione di impegno a costituirsi con indicazione del capogruppo.
A pag. 29 del disciplinare è previsto che: Per i raggruppamenti temporanei, e condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
Il giovane professionista può avere partita iva autonoma o potrebbe essere un collaboratore di uno degli associati o un dipendente di uno degli associati anche privo di partita iva.
A pag. 29 del disciplinare è previsto che: Per i raggruppamenti temporanei, e condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
Il giovane professionista può avere partita iva autonoma o potrebbe essere un collaboratore di uno degli associati o un dipendente di uno degli associati anche privo di partita iva.
23/10/2025 17:25
Quesito #19
Buonasera,
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) si riscontra discordanza relativamente la polizza provvisoria richiesta tra quanto indicato a pagina 32 punto 6 del disciplinare ( importo da garantire pari al 2% oltre le riduzione), e quanto indicato a pagina 49 art. 6 del capitolato speciale d'appalto (importo pari al 2%)?
2) l'importo della garanzia provvisoria deve essere pari al valore complessivo di entrambi i lotti A+B, o è sufficiente l'importo del lotto B (più alto) visto che il punto 3.1 del disciplinare pagina 13 riporta "nel caso in cui uno stesso operatore economico risulti aggiudicatario di entrambi i lotti allo stesso sarà aggiudicato il lotto di maggior importo posto a base di gara (vale a dire Lotto 2 - CORPO B). In tal caso, per il lotto di minor importo a base di gara si procederà allo scorrimento della graduatoria"?
Restando in attesa invio distinti saluti
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) si riscontra discordanza relativamente la polizza provvisoria richiesta tra quanto indicato a pagina 32 punto 6 del disciplinare ( importo da garantire pari al 2% oltre le riduzione), e quanto indicato a pagina 49 art. 6 del capitolato speciale d'appalto (importo pari al 2%)?
2) l'importo della garanzia provvisoria deve essere pari al valore complessivo di entrambi i lotti A+B, o è sufficiente l'importo del lotto B (più alto) visto che il punto 3.1 del disciplinare pagina 13 riporta "nel caso in cui uno stesso operatore economico risulti aggiudicatario di entrambi i lotti allo stesso sarà aggiudicato il lotto di maggior importo posto a base di gara (vale a dire Lotto 2 - CORPO B). In tal caso, per il lotto di minor importo a base di gara si procederà allo scorrimento della graduatoria"?
Restando in attesa invio distinti saluti
29/10/2025 08:53
Risposta
Non si riscontra alcuna discordanza tra le previsioni del disciplinare di gara (punto 6 pag. 32) e quelle del Capitolato (artt. 34 e 36) in quanto entrambi contemplano le possibili riduzioni previste dalla norma. Si specifica, in ogni caso, che in caso di discordanza tra gli elaborati, come previsto all’art. 31 del Disciplinare di gara, valgono le previsioni di quest’ultimo che risultano prevalenti rispetto all’altro documentazione pubblicata.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti è possibile partecipare alla gara con l’emissione di una sola garanzia provvisoria che copra l'importo del lotto più alto ma che indichi il riferimento ad entrambi i lotti a cui si partecipa.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti è possibile partecipare alla gara con l’emissione di una sola garanzia provvisoria che copra l'importo del lotto più alto ma che indichi il riferimento ad entrambi i lotti a cui si partecipa.
23/10/2025 17:41
Quesito #20
Buonasera,
il cm da allegare alla relazione tecnica rientra nel numero massimo di 8 pagina degli elaborati grafici o il documento è ulteriore rispetto a tali ultimi allegati??
distinti saluti
il cm da allegare alla relazione tecnica rientra nel numero massimo di 8 pagina degli elaborati grafici o il documento è ulteriore rispetto a tali ultimi allegati??
distinti saluti
29/10/2025 08:56
Risposta
Pag. 38 del disciplinare: Sono ammessi eventuali Elaborati grafici (formato A4 e/o A3 e/o A2) e materiale illustrativo delle proposte finalizzato a comprendere e valutare l'offerta tecnica, a discrezione dell'offerente, nella misura massima complessiva di 8 (otto) pagine numerate, ulteriori rispetto alle 20 pagine di relazione; le eventuali pagine in più oltre il suddetto limite non saranno prese in esame dalla Commissione giudicatrice. Ogni elemento dell’offerta migliorativa dovrà essere rappresentato con un grado di definizione adeguato al livello di progettazione posta a base di gara, in modo da integrare il progetto stesso.
Il concorrente dovrà obbligatoriamente corredare gli elaborati di cui sopra da computo metrico non estimativo. Il Computo metrico non estimativo dovrà indicare, in caso di voci dell'offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara, la corrispondente voce del computo di progetto sostituita.
Il computo metrico rientra nelle 8 pagine ulteriori rispetto alle 20 pagine di relazione.
Il concorrente dovrà obbligatoriamente corredare gli elaborati di cui sopra da computo metrico non estimativo. Il Computo metrico non estimativo dovrà indicare, in caso di voci dell'offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara, la corrispondente voce del computo di progetto sostituita.
Il computo metrico rientra nelle 8 pagine ulteriori rispetto alle 20 pagine di relazione.
23/10/2025 23:40
Quesito #21
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora costituito, per progettisti indicati ai sensi dell’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si chiede:
a) se è sufficiente indicare la polizza di responsabilità civile professionale del solo capogruppo mandatario per un massimale non inferiore al 10% dei lavori totali da progettare;
b) se, nel caso in cui serve indicare la polizza di tutti i professionisti del RTP, il massimale della singola polizza può essere riferito ai servizi che deve espletare ogni singolo professionista e, quindi, alla percentuale assegnata dei lavori totali;
c) se il fatturato globale minimo richiesto si riferisce alla somma dei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di tutti i professionisti del raggruppamento e non del singolo professionista o capogruppo;
d) quali degli allegati devono essere necessariamente compilati da tutti i professionisti del RTP e quali invece solo dal capogruppo.
a) se è sufficiente indicare la polizza di responsabilità civile professionale del solo capogruppo mandatario per un massimale non inferiore al 10% dei lavori totali da progettare;
b) se, nel caso in cui serve indicare la polizza di tutti i professionisti del RTP, il massimale della singola polizza può essere riferito ai servizi che deve espletare ogni singolo professionista e, quindi, alla percentuale assegnata dei lavori totali;
c) se il fatturato globale minimo richiesto si riferisce alla somma dei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di tutti i professionisti del raggruppamento e non del singolo professionista o capogruppo;
d) quali degli allegati devono essere necessariamente compilati da tutti i professionisti del RTP e quali invece solo dal capogruppo.
29/10/2025 08:57
Risposta
a) Il requisito è comprovato cumulativamente per cui è possibile comprovarlo solo con la polizza del capogruppo mandatario del costituendo RTP con massimale adeguato;
b) Il requisito è comprovato cumulativamente tra tutti i componenti del costituendo RTP senza il rispetto di una quota minima;
c) I requisiti di carattere speciale devono essere dimostrati dai soggetti costituiti in forma aggregata in termini cumulativi;
d) Si faccia riferimento alle precedenti risposte
b) Il requisito è comprovato cumulativamente tra tutti i componenti del costituendo RTP senza il rispetto di una quota minima;
c) I requisiti di carattere speciale devono essere dimostrati dai soggetti costituiti in forma aggregata in termini cumulativi;
d) Si faccia riferimento alle precedenti risposte
24/10/2025 14:48
Quesito #22
Buon pomeriggio,
chiediamo gentilmente se il contenuto della busta amministrativa va separato tra documentazione appartenente all'operatore economico partecipante e la documentazione del progettista con i requisiti richiesti. Chiediamo anche se il progettista indicato dovrà opporre firma digitale sulla documentazione tecnica ed economica.
In attesa di vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti
chiediamo gentilmente se il contenuto della busta amministrativa va separato tra documentazione appartenente all'operatore economico partecipante e la documentazione del progettista con i requisiti richiesti. Chiediamo anche se il progettista indicato dovrà opporre firma digitale sulla documentazione tecnica ed economica.
In attesa di vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti
29/10/2025 11:45
Risposta
La documentazione amministrativa sia dei soggetti qualificati per i lavori che di quelli qualificati per i servizi di ingegneria deve essere caricata nell’unica busta virtuale “documentazione amministrativa”.
Il progettista indicato è tenuto a firmare solo l’offerta tecnica.
Il progettista indicato è tenuto a firmare solo l’offerta tecnica.
24/10/2025 18:29
Quesito #23
Buonasera,
con la presente per richiedere quanto sotto in elenco:
1_ Si chiede conferma che l’” Allegato D - Comunicazione Titolare Effettivo” non vada resa dai Progettisti Singoli Professionisti
2_ Al fine di formulare correttamente l’offerta tecnica, si chiede pertanto di confermare se sia effettivamente richiesto, al criterio B, di indicare e descrivere esclusivamente lo staff tecnico operativo di cantiere, senza alcun riferimento al team di progettazione (con relative professionalità e ruoli) all’interno dell’offerta tecnica; oppure se debba sussistere una corrispondenza tra il team di progettazione e lo staff tecnico operativo di cantiere; oppure se debbano essere esplicitati anche riferimenti al team di progettazione all’interno del criterio B, oltre alle figure tecniche dell’impresa esecutrice.
con la presente per richiedere quanto sotto in elenco:
1_ Si chiede conferma che l’” Allegato D - Comunicazione Titolare Effettivo” non vada resa dai Progettisti Singoli Professionisti
2_ Al fine di formulare correttamente l’offerta tecnica, si chiede pertanto di confermare se sia effettivamente richiesto, al criterio B, di indicare e descrivere esclusivamente lo staff tecnico operativo di cantiere, senza alcun riferimento al team di progettazione (con relative professionalità e ruoli) all’interno dell’offerta tecnica; oppure se debba sussistere una corrispondenza tra il team di progettazione e lo staff tecnico operativo di cantiere; oppure se debbano essere esplicitati anche riferimenti al team di progettazione all’interno del criterio B, oltre alle figure tecniche dell’impresa esecutrice.
29/10/2025 09:01
Risposta
1. La dichiarazione relativa al titolare effettivo deve essere prestata da tutti i soggetti che siano costituiti in forme diverse da quelle individuali
2. Il team di progettazione non deve necessariamente coincidere con lo staff tecnico di cantiere
2. Il team di progettazione non deve necessariamente coincidere con lo staff tecnico di cantiere
27/10/2025 16:30
Quesito #24
Buongiorno,
Il disciplinare prevede:
14. CONTENUTO DELLE BUSTA DIGITALE – OFFERTA TECNICA PER OGNI SINGOLO LOTTO
Il concorrente dovrà obbligatoriamente corredare gli elaborati di cui sopra da computo metrico non estimativo. Il Computo metrico non estimativo dovrà indicare, in caso di voci dell’offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara, la corrispondente voce del computo di progetto sostituita.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA PER OGNI SIN-GOLO LOTTO
Computo metrico estimativo analitico dell’offerta migliorativa proposta; in caso di voci dell’offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara il concorrente dovrà indicare la corrispondente voce del computo di progetto sostituita;
Si chiede:
1) Il computo metrico offerta tecnica dev’essere complessivo o riferito solo alle migliorie ed indicare voci sostitutive con la corrispondente voce del computo di progetto sostituita ed eventuali voci integrative?
2) In considerazione degli elaborati richiesti, sia per l’offerta tecnica “computo metrico”, che economica “computo metrico estimativo”, se riferiti al computo metrico complessivo, la possibilità di avere il computo metrico estimativo (lotto 1 elaborato A.C.4; lotto 2 elaborato B.C.4) in formato editabile, possibilmente dcf.
Il disciplinare prevede:
14. CONTENUTO DELLE BUSTA DIGITALE – OFFERTA TECNICA PER OGNI SINGOLO LOTTO
Il concorrente dovrà obbligatoriamente corredare gli elaborati di cui sopra da computo metrico non estimativo. Il Computo metrico non estimativo dovrà indicare, in caso di voci dell’offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara, la corrispondente voce del computo di progetto sostituita.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA PER OGNI SIN-GOLO LOTTO
Computo metrico estimativo analitico dell’offerta migliorativa proposta; in caso di voci dell’offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara il concorrente dovrà indicare la corrispondente voce del computo di progetto sostituita;
Si chiede:
1) Il computo metrico offerta tecnica dev’essere complessivo o riferito solo alle migliorie ed indicare voci sostitutive con la corrispondente voce del computo di progetto sostituita ed eventuali voci integrative?
2) In considerazione degli elaborati richiesti, sia per l’offerta tecnica “computo metrico”, che economica “computo metrico estimativo”, se riferiti al computo metrico complessivo, la possibilità di avere il computo metrico estimativo (lotto 1 elaborato A.C.4; lotto 2 elaborato B.C.4) in formato editabile, possibilmente dcf.
29/10/2025 11:51
Risposta
1) Il computo metrico richiesto riguarda solo l’offerta migliorativa in cui si dovrà indicare, oltre alle voci di prezzo integrative del computo di progetto, in caso di voci dell’offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara la corrispondente voce del computo di progetto sostituita.
2) Non è necessario in quanto l'Impresa dispone del computo metrico generale in formato pdf e il computo da fornire riguarda solo l'offerta migliorativa
2) Non è necessario in quanto l'Impresa dispone del computo metrico generale in formato pdf e il computo da fornire riguarda solo l'offerta migliorativa
28/10/2025 10:56
Quesito #25
Buongiorno,
la presente per chiedere se è possibile qualificarsi in avvalimento per la categoria OG11.
la presente per chiedere se è possibile qualificarsi in avvalimento per la categoria OG11.
29/10/2025 11:57
Risposta
È possibile ricorrere all’avvalimento per la categoria OG11 alle condizioni stabilite dal disciplinare di gara
28/10/2025 16:16
Quesito #26
Buonasera,
con la presente per richiedere quanto sotto:
Si chiede conferma che una società di ingegneria (S.R.L.), essendo stata costituita da meno di cinque anni, possa documentare il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, oltre che ricorrendo all’esperienza maturata dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, anche mediante l’esperienza maturata dal Socio e Legale Rappresentante della Società.
con la presente per richiedere quanto sotto:
Si chiede conferma che una società di ingegneria (S.R.L.), essendo stata costituita da meno di cinque anni, possa documentare il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, oltre che ricorrendo all’esperienza maturata dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, anche mediante l’esperienza maturata dal Socio e Legale Rappresentante della Società.
29/10/2025 12:07
Risposta
Ai fini della dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le società costituite da meno di cinque anni si applica l’art. 66, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.
28/10/2025 17:01
Quesito #27
Il giovane professionista nel Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti può avere una Laurea Triennale in Ingegneria, essere abilitato all'esercizio della professione ed essere iscritto alla Sezione B del Settore Civile ed Ambientale?
29/10/2025 12:11
Risposta
Il giovane professionista può anche essere un ingegnere iscritto alla sezione B dell’Albo abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
30/10/2025 15:25
Quesito #28
Buon pomeriggio, nel disciplinare di gara si riporta che: "Il concorrente dovrà obbligatoriamente corredare gli elaborati di cui sopra da computo metrico non estimativo. Il Computo metrico non estimativo dovrà indicare, in caso di voci dell’offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara, la corrispondente voce del computo di progetto sostituita." indicando che le pagine del computo metrico e del quadro di raffronto siano ulteriori rispetto alle 20 della relazione tecnica e le 8 di materiale illustrativo. In contrapposizione nel chiarimento 21 si riporta che il computo metrico e il quadro di raffronto debbano rientrare all'interno delle 8 pagine illustrative. Con ciò si chiede alla SA di chiarire quale delle due tesi prevale.
05/11/2025 10:43
Risposta
Per come già chiarito nel quesito N.20, il computo metrico deve rientrare nelle 8 pagine ulteriori rispetto alle 20 pagine della relazione tecnica. Il computo metrico eventualmente, per esigenze di spazio, può essere rappresentato in maniera sommaria.
30/10/2025 18:18
Quesito #29
Buonasera,
dalla lettura del quesito #22, si legge "il progettista indicato è tenuto a firmare solo l’offerta tecnica"; tuttavia si riscontra una risposta contrastante nel quesito #16, laddove si riporta "È comunque possibile, qualora il progettista/RTP indicato non svolga un ruolo attivo nella predisposizione dell’offerta tecnica migliorative che la relazione tecnica migliorativa di offerta venga sottoscritta da un Ingegnere/Architetto abilita all’esercizio della professione anche non appartenente al gruppo indicato per la successiva fase della progettazione esecutiva".
Si richiede pertanto di esplicitare chiaramente se l'offerta tecnica debba essere firmata dal Progettista indicato o se sia possibile la sottoscrizione digitale da parte di professionista abilitato all'esercizio della professione e non appartenente al gruppo indicato per la successiva fase di progettazione esecutiva.
Cordialmente.
dalla lettura del quesito #22, si legge "il progettista indicato è tenuto a firmare solo l’offerta tecnica"; tuttavia si riscontra una risposta contrastante nel quesito #16, laddove si riporta "È comunque possibile, qualora il progettista/RTP indicato non svolga un ruolo attivo nella predisposizione dell’offerta tecnica migliorative che la relazione tecnica migliorativa di offerta venga sottoscritta da un Ingegnere/Architetto abilita all’esercizio della professione anche non appartenente al gruppo indicato per la successiva fase della progettazione esecutiva".
Si richiede pertanto di esplicitare chiaramente se l'offerta tecnica debba essere firmata dal Progettista indicato o se sia possibile la sottoscrizione digitale da parte di professionista abilitato all'esercizio della professione e non appartenente al gruppo indicato per la successiva fase di progettazione esecutiva.
Cordialmente.
03/11/2025 09:05
Risposta
In risposta al quesito #16 si è chiarito che è necessaria la firma digitale solo sulla offerta tecnica di un tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' comunque possibile, qualora il progettista/RTP indicato non svolga un ruolo attivo nella predisposizione dell'offerta tecnica migliorativa che la relazione tecnica di offerta venga sottoscritta da un ingegnere/architetto abilitato all'esercizio della professione anche non appartenente al gruppo indicato per la successiva fase della progettazione esecutiva.
30/10/2025 18:46
Quesito #30
In merito all'offerta tecnica si chiede se è possibile apportare modifiche architettoniche planimetriche e prospettiche senza alterare le superfici di progetto
03/11/2025 13:33
Risposta
Secondo le previsioni del disciplinare le migliorie possibili non possono alterare i prospetti; sotto altro profilo non sono ammesse espressamente varianti a causa della specificità dell'appalto che contempla la realizzazione di due lotti con imprese differenti.
30/10/2025 19:20
Quesito #31
Buonasera,
al pt. 11 del Disciplinare di gara, pag. 35, nell'elenco dei documenti che devono essere presenti nella Busta Amministrativa, si fa riferimento all'allegato C - modello offerta economica e temporale. Si richiede se sia un refuso, trattandosi appunto dell'esplicitazione dell'offerta economica.
al pt. 11 del Disciplinare di gara, pag. 35, nell'elenco dei documenti che devono essere presenti nella Busta Amministrativa, si fa riferimento all'allegato C - modello offerta economica e temporale. Si richiede se sia un refuso, trattandosi appunto dell'esplicitazione dell'offerta economica.
03/11/2025 11:59
Risposta
Affermativo, trattasi di un refuso
03/11/2025 11:16
Quesito #32
Buongiorno,
con la presente per richiedere quanto sotto in elenco:
A) Sia nell’”Allegato F.1 - Requisiti di partecipazione progettista esterno singolo o associato” che nell’” Allegato F.2 - Requisiti di partecipazione progettista esterno società professionisti” non è prevista alcuna sezione dove indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo il professionista antincendio, il tecnico abilitato al rilascio della certificazione/ attestazione energetica, e via dicendo.
Viene richiesto di indicare, unicamente, il soggetto integratore delle prestazioni specialistiche e il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Si chiede, pertanto, conferma che il Progettista Indicato non debba fornire ulteriori informazioni se non quelle domandate nei modelli messi a disposizione da codesta Stazione Appaltante.
B) In caso di progettisti indicati, si chiede conferma che nell’”Allegato B - Dichiarazione RTI già costituito-non ancora costituito” occorra indicare, unicamente, la “% esecuzione Lavori”, intendendosi la quota % di RTP
C) Si chiede conferma che il Progettista Indicato non debba indicare in alcun documento ne’ il “Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari a euro 200.000 IVA esclusa” ne’ la “Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l’espletamento del servizio di cui al presente Disciplinare” e solamente, in caso di aggiudicazione, verrà verificato il possesso dei requisiti.
con la presente per richiedere quanto sotto in elenco:
A) Sia nell’”Allegato F.1 - Requisiti di partecipazione progettista esterno singolo o associato” che nell’” Allegato F.2 - Requisiti di partecipazione progettista esterno società professionisti” non è prevista alcuna sezione dove indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo il professionista antincendio, il tecnico abilitato al rilascio della certificazione/ attestazione energetica, e via dicendo.
Viene richiesto di indicare, unicamente, il soggetto integratore delle prestazioni specialistiche e il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Si chiede, pertanto, conferma che il Progettista Indicato non debba fornire ulteriori informazioni se non quelle domandate nei modelli messi a disposizione da codesta Stazione Appaltante.
B) In caso di progettisti indicati, si chiede conferma che nell’”Allegato B - Dichiarazione RTI già costituito-non ancora costituito” occorra indicare, unicamente, la “% esecuzione Lavori”, intendendosi la quota % di RTP
C) Si chiede conferma che il Progettista Indicato non debba indicare in alcun documento ne’ il “Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari a euro 200.000 IVA esclusa” ne’ la “Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l’espletamento del servizio di cui al presente Disciplinare” e solamente, in caso di aggiudicazione, verrà verificato il possesso dei requisiti.
06/11/2025 08:32
Risposta
A) Il gruppo di progettazione incaricato deve, o nell’impegno a costituire il Raggruppamento ovvero mediante una dichiarazione congiunta separata, dichiarare la composizione del gruppo di lavoro di cui fanno parte le figure citate nel quesito;
B) L’allegato B riguarda le imprese che volessero partecipare in raggruppamento.
C) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali dei progettisti incaricati relativi al fatturato, alla copertura assicurativa ect, deve essere necessariamente dichiarata nel DGUE.
B) L’allegato B riguarda le imprese che volessero partecipare in raggruppamento.
C) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali dei progettisti incaricati relativi al fatturato, alla copertura assicurativa ect, deve essere necessariamente dichiarata nel DGUE.
03/11/2025 12:42
Quesito #33
Gentile S.A.,
Si chiede cortesemente chiarimento in merito ai seguenti quesiti:
A4. Chiusure perimetrali: il sub-criterio fa riferimento sia alle rasature (come finitura superficiale), sia ai rivestimenti delle facciate; la miglioria proposta riguarda solo dello strato di finitura (tinteggiatura) o anche la scelta dei pannelli in polistirene sottostanti?
A7. Logistica di cantiere: nel progetto non si fa esplicita menzione alle aree esterne agli edifici; il sub-criterio vuole concentrare l’attenzione sulla distribuzione delle opere provvisionali (con proposta alternativa della planimetria di cantiere) o alla rifunzionalizzazione dell’area esterna a lavori ultimati?
B1. Nello staff tecnico possono essere compresi alcuni componenti del gruppo di progettazione per dare supporto anche nella fase di esecuzione?
Cordiali Saluti
Si chiede cortesemente chiarimento in merito ai seguenti quesiti:
A4. Chiusure perimetrali: il sub-criterio fa riferimento sia alle rasature (come finitura superficiale), sia ai rivestimenti delle facciate; la miglioria proposta riguarda solo dello strato di finitura (tinteggiatura) o anche la scelta dei pannelli in polistirene sottostanti?
A7. Logistica di cantiere: nel progetto non si fa esplicita menzione alle aree esterne agli edifici; il sub-criterio vuole concentrare l’attenzione sulla distribuzione delle opere provvisionali (con proposta alternativa della planimetria di cantiere) o alla rifunzionalizzazione dell’area esterna a lavori ultimati?
B1. Nello staff tecnico possono essere compresi alcuni componenti del gruppo di progettazione per dare supporto anche nella fase di esecuzione?
Cordiali Saluti
03/11/2025 14:13
Risposta
A4. Chiusure perimetrali: l'eventuale miglioria può fare riferimento anche al pannello in polistirene senza che siano modificati i prospetti.
A7. Logistica di cantiere: l'attenzione è rivolta alla rifunzionalizzazione dell'area esterna a lavori ultimati
B1: Nello staff tecnico possono anche essere compresi componenti del gruppo di progettazione
A7. Logistica di cantiere: l'attenzione è rivolta alla rifunzionalizzazione dell'area esterna a lavori ultimati
B1: Nello staff tecnico possono anche essere compresi componenti del gruppo di progettazione
03/11/2025 16:37
Quesito #34
Gentilissimi,
in relazione al LOTTO 2 a seguito dell’analisi della documentazione fornita, si segnala quanto segue: le voci del CME risultano riferite al Prezzario Regionale Calabria 2025, mentre nell'elenco prezzi allegato si fa riferimento al Prezzario Regionale Calabria 2024. A titolo esemplificativo, le prime tre voci dell'elenco prezzi sono riconducibili al Prezzario Calabria 2024. Inoltre nel computo metrico la quantità della voce 33 nella parte delle opere edili non strutturali non corrisponde alla voce 5 così come è riportata nella descrizione dei lavori.
Si chiede cortese riscontro in merito.
Cordiali saluti
in relazione al LOTTO 2 a seguito dell’analisi della documentazione fornita, si segnala quanto segue: le voci del CME risultano riferite al Prezzario Regionale Calabria 2025, mentre nell'elenco prezzi allegato si fa riferimento al Prezzario Regionale Calabria 2024. A titolo esemplificativo, le prime tre voci dell'elenco prezzi sono riconducibili al Prezzario Calabria 2024. Inoltre nel computo metrico la quantità della voce 33 nella parte delle opere edili non strutturali non corrisponde alla voce 5 così come è riportata nella descrizione dei lavori.
Si chiede cortese riscontro in merito.
Cordiali saluti
05/11/2025 11:17
Risposta
Le effettive quantità dei lavori saranno quelle risultanti dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, elaborato con il prezziario Calabria 2025, redatto dal concorrente vincitore della gara; peraltro i prezzi indicati nel quesito [le prime tre voci dell'elenco prezzi] che sarebbero riconducibili al prezziario 2024 non sono stati utilizzati nel computo metrico estimativo di progetto.
04/11/2025 10:07
Quesito #35
Si chiede se sia stata stabilita una Struttura Operativa Minima (richiesta a pagina 36 del disciplinare di gara).
06/11/2025 08:36
Risposta
Non è prevista una struttura operativa minima fermo restando la presenza di almeno un professionista in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni richieste dal disciplinare di gara
04/11/2025 16:11
Quesito #36
Si chiedono i chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:
1) Un professionista o RTP in possesso della categoria E.08 (I/c - I/b - grado di complessità 0,95) può sostituire la Categoria E.06 (I/c - I/b - grado di complessità della E.08)?
2) L'impresa A partecipa alla procedura di gara LOTTO A indicando come progettista l'Ing. Mario Rossi; può l'impresa B partecipare alla procedura di gara LOTTO B indicando lo stesso progettista Ing. Mario Rossi?
1) Un professionista o RTP in possesso della categoria E.08 (I/c - I/b - grado di complessità 0,95) può sostituire la Categoria E.06 (I/c - I/b - grado di complessità della E.08)?
2) L'impresa A partecipa alla procedura di gara LOTTO A indicando come progettista l'Ing. Mario Rossi; può l'impresa B partecipare alla procedura di gara LOTTO B indicando lo stesso progettista Ing. Mario Rossi?
06/11/2025 08:39
Risposta
1) Come previsto dall’art. 8, comma 1 del DM 17 giugno 2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”
2) Uno stesso professionista può essere indicato progettista incaricato della progettazione da due concorrenti diversi a patto che gli stessi partecipino all’aggiudicazione di lotti distinti.
2) Uno stesso professionista può essere indicato progettista incaricato della progettazione da due concorrenti diversi a patto che gli stessi partecipino all’aggiudicazione di lotti distinti.
04/11/2025 17:41
Quesito #37
Nell'Allegato C Offerta Economica al punto A) si chiede
A) un ribasso percentuale del ___________ % (________________________________________ per cento) sul 35% del corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza (OS) predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara;
Crediamo manchi il riferimento "da applicare al prezzo dei lavori.....".
Si chiede di chiarire
A) un ribasso percentuale del ___________ % (________________________________________ per cento) sul 35% del corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza (OS) predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara;
Crediamo manchi il riferimento "da applicare al prezzo dei lavori.....".
Si chiede di chiarire
06/11/2025 08:42
Risposta
Per un errore di stampa manca il riferimento alla parte dei lavori fermo restando che lo stesso ribasso si applica sia alla componente lavori che a quella del corrispettivo della progettazione per cui la dichiarazione del modello deve essere così modificata: “A) un ribasso percentuale del ___________ % (________________________________________ per cento) sull’importo dei lavori e sul 35% del corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza (OS) predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara”.
In ogni caso, qualora il concorrente dimentichi di rettificare la dichiarazione di offerta il ribasso proposto dovrà intendersi applicato sia alla componente lavori che a quella del corrispettivo della progettazione.
In ogni caso, qualora il concorrente dimentichi di rettificare la dichiarazione di offerta il ribasso proposto dovrà intendersi applicato sia alla componente lavori che a quella del corrispettivo della progettazione.